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Quello che va bene nella finanziaria: scongelato il Bando Periferie

logo coordinamento periferie[Questo articolo fa parte di una serie  di analisi e approfondimenti dei provedimenti varati dal Governo su temi di cui si occupa Carteinregola e/o i comitati della sua rete]

(3 gennaio 2018) Il Giornale delle periferie propone la prima nota di lettura Anci sulla legge di Bilancio 2019 “Bando Periferie: ripristino risorse” che riferisce  il superamento, attraverso un emendamento nella manovra finanziaria,  del congelamento delle risorse per il Bando Periferie inserito nel Decreto “Milleproroghe” del luglio scorso.  Il Bando era stato promosso  dai Governi Renzi e Gentiloni con  uno stanziamento totale di quasi 4 miliardi di euro (2 miliardi e 100 milioni dal Governo Renzi più altri finanziamenti statali) per riqualificare le aree urbane più degradate, con 120 progetti avanzati da altrettanti  capoluoghi italiani. Il suo  – parziale  – congelamento da parte della nuova maggioranza pentaleghista aveva provocato polemiche  e proteste da parte dei Sindaci di molte città italiane (1) e anche del Coordinamento nazionale “La realtà si vede meglio dalla periferia”
(dal sito dell’ANCI)

Il comma 913 dà seguito all’Accordo raggiunto il 18 ottobre 2018 tra il Governo e l’ANCI presso la Conferenza unificata e interviene sulle risorse destinate al programma straordinario per le periferie urbane di cui all’articolo 1, commi da 974 a 978, della legge n. 208 del 2015 (2). La norma prevede che le convenzioni in essere producano effetti finanziari dal 2019.

Viene quindi superato quanto stabilito, dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2018 (3), che aveva previsto il congelamento fino al 2020 delle risorse relative a 96 enti locali (Comuni capoluogo e alcune Città metropolitane). Tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle Città metropolitane. Al rimborso delle spese si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità del Programma straordinario in esame. La revisione degli utilizzi delle economie comporta la modifica delle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio e tutti gli enti beneficiari del Bando Periferie (110 tra Comuni capoluogo e Città metropolitane), da attuarsi nel gennaio 2019.”

legge bilancio periferie 1 GU 31 12 2018legge bilancio periferie 2 GU 31 12 2018

La la versione completa della prima nota di lettura Anci Ifel  alla Legge di bilancio 2019 sulle norme di interesse degli Enti locali. La nota riporta i contenuti della legge articolati per i diversi temi di interesse. (gp)http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=65465

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NOTE

(1) Vedi Sole24ore 8 agosto 2018 Milleproroghe/1. Congelate per due anni 96 convenzioni del Piano periferie da 2,1 miliardi I fondi di cassa previsti per il 2018-2021 (un miliardo) alimentano un nuovo Fondo per favorire gli investimenti degli enti locali di Alessandro Arona

(2) Legge n. 208 del 2015 G.U.

commi 974/978

974. Per l’anno 2016 e’ istituito il Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle citta’ metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla
realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree
urbane degradate attraverso la promozione di progetti di
miglioramento della qualita’ del decoro urbano, di manutenzione,
riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture
edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento della sicurezza
territoriale e della capacita’ di resilienza urbana, al potenziamento
delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilita’
sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore
e del servizio civile, per l’inclusione sociale e per la
realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con
riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi
sociali e culturali, educativi e didattici, nonche’ alle attivita’
culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.
975. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1º marzo
2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 974
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalita’ e la
procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31
gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
976. Con il decreto di cui al comma 975 sono altresi’ definiti:
a) la costituzione, la composizione e le modalita’ di
funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un
Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale
ha facolta’ di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti
pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie
competenze;
b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai
progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;
c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo,
in coerenza con le finalita’ del Programma, tra i quali la tempestiva
esecutivita’ degli interventi e la capacita’ di attivare sinergie tra
finanziamenti pubblici e privati.
977. Sulla base dell’istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i
progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al
comma 975, con le relative indicazioni di priorita’. Con uno o piu’
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i
progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di
convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei
progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma
definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti,
le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui
al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche’
i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia
realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o
gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei
ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento
dell’attivita’ di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio
degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, ove compatibile. L’insieme delle convenzioni e degli
accordi stipulati costituisce il Programma.
978. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a
977, per l’anno 2016 e’ istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo
per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri. A tale fine e’ autorizzata la spesa di 500 milioni di euro
per l’anno 2016.

(3) DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91  Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (18G00118) (GU Serie Generale n.171 del 25-07-2018) 

art. 13 comma 2 . L’efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto
disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 2017, nonche’ delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo
2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell’articolo 1,
comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e’ differita
all’anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti
provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata,
a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi paga-menti a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

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