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Adozione Modifiche NTA PRG: Art.32 Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7)

Art. 32 Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7) 35 modificati commi 2-4 abrogato comma 3  (nella delibera di Giunta 2023 modificati commi 2- 3-4)

Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

NTA PRG 2008DELIBERA DI GIUNTA Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7)DELIBERA ADOTTATA Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7)
1.Sono Tessuti di espansione novecentesca a
lottizzazione edilizia puntiforme i tessuti di edifici
isolati nel lotto con tipologia a palazzina formatisi a
ridosso e all’esterno della cinta muraria, disegnati
sulla base di impianti urbani previsti sia dal Piano
regolatore del 1909 e dalle successive varianti
tipologiche di sostituzione e di intensificazione della
densità fondiaria, sia dal Piano regolatore del 1931 e
dalle successive varianti.
VIVEVIVE
2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come
definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di
categoria RE1, RE2, DR2, DR3, AMP1, AMP2,
AMP3, come definiti dall’art. 25, commi 4 e 5.
2. Sono ammessi gli interventi edilizi di categoria
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione
Straordinaria, Restauro e Risanamento
Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, come
definiti dall’art.9, con le seguenti specifiche:
a) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia
finalizzata alla preservazione, ripristino e
valorizzazione – anche mediante
adeguamento funzionale – dei caratteri
tipologici, formali e costruttivi che concorrono
all’interesse storico-architettonico
dell’edificio; per le finalità di ripristino, sono
consentite le necessarie e conseguenti
variazioni di sagoma e sedime;
b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia, anche
con aumento di SUL, finalizzata al
miglioramento della qualità architettonica,
anche in rapporto al contesto e/o
adeguamento funzionale di edifici o parti di
essi;
c) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con
interventi di demolizione e ricostruzione,
anche con aumento di SUL, ma senza
aumento di Vft, finalizzata al miglioramento
della qualità architettonica, anche in rapporto
al contesto, di edifici che presentino la perdita
irreversibile dei caratteri tipologici, formali e
costruttivi in assenza di valore architettonico;

d) è ammessa la demolizione senza
ricostruzione di edifici, finalizzata alla
riqualificazione ambientale o alla
realizzazione di verde pubblico o servizi
pubblici, previa valutazione degli effetti di
alterazione dei caratteri di peculiare continuità
del Tessuto;

e) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia anche
con interventi di demolizione e ricostruzione,
senza aumento di SUL, salvo il riuso di locali
esistenti esclusi dal calcolo della SUL per
effetto dell’art. 4, comma 1, e con aumento di
Vft fino al 10%, finalizzata ad una migliore
configurazione architettonica in rapporto al
contesto – con riguardo ai piani specializzati
(piani-terra, piani atipici intermedi,
coronamenti);
f) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con
aumento di SUL e di Vft secondo le
prescrizioni di
cui al co.3 lett.a);
g) per edifici sottodimensionati rispetto alle
regole spaziali del contesto, sono consentiti
interventi di Ristrutturazione Edilizia su cui
sono consentiti interventi di cui alla lett. e) ed
f),
con ulteriore aumento di SUL e Vft
finalizzati ad una maggiore coerenza con gli
allineamenti e le regole compositive del
tessuto circostante, senza comunque
eccedere l’altezza maggiore degli edifici
contermini, previa verifica di sostenibilità̀
urbanistica e di qualità̀ progettuale.
2. Sono ammessi gli interventi edilizi di categoria
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione
Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo,
Ristrutturazione Edilizia, come definiti dall’art.9, con
le seguenti specifiche:
a) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia finalizzata
alla preservazione, ripristino e valorizzazione –
anche mediante adeguamento funzionale – dei
caratteri tipologici, formali e costruttivi che
concorrono all’interesse storico-architettonico
dell’edificio; per le finalità di ripristino, sono
consentite le necessarie e conseguenti variazioni
di sagoma e sedime;
b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con
interventi di demolizione e ricostruzione, anche
con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft
con eventuale modifica della sagoma, prospetti
sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche;

c) è ammessa la demolizione senza ricostruzione di
edifici, finalizzata alla riqualificazione ambientale
o alla realizzazione di verde pubblico o servizi
pubblici;
d) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia anche
con interventi di demolizione e ricostruzione,
senza aumento di SUL, salvo il riuso di locali
esistenti esclusi dal calcolo della SUL per effetto
dell’art. 4, comma 1, e con aumento di Vft fino al
10% finalizzati ad assicurare una migliore
configurazione spaziale con riguardo ai piani
specializzati (piani-terra, piani atipici intermedi,
coronamenti);
e) per edifici sottodimensionati rispetto alle regole
spaziali del contesto, su cui sono consentiti
interventi di cui alla lett.d), con aumento di SUL
e Vft finalizzati ad una maggiore coerenza con gli
allineamenti e le regole compositive del tessuto
circostante, senza comunque eccedere l’altezza
maggiore degli edifici contermini.

3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari:
a) gli interventi di categoria AMP2 sono finalizzati,
secondo l’obiettivo specifico di cui alla lett. e)
dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli
interventi”, relativo al Tessuto T7, alla
riqualificazione delle fronti di edifici, in cui balconi e
bow-windows occupino una superficie di prospetto,
calcolata come prodotto tra la loro lunghezza e
l’altezza interpiano, superiore al 70%, e siano in
condizioni statiche precarie: in tal caso, attraverso
la loro eliminazione totale per un minimo del 50% di
superficie calpestabile complessiva, è consentito
3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari:
a) gli interventi di categoria AMP2 sono finalizzati,
secondo l’obiettivo specifico di cui alla lett. e)
dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli
interventi”, relativo al Tessuto T7, alla
riqualificazione delle fronti di edifici, in cui balconi e
bow-windows occupino una superficie di prospetto,
calcolata come prodotto tra la loro lunghezza e
l’altezza interpiano, superiore al 70%, e siano in
condizioni statiche precarie: in tal caso, attraverso
la loro eliminazione totale per un minimo del 50% di
superficie calpestabile complessiva, è consentito
un incremento della SUL pari alla superficie
demolita e la realizzazione del volume di
ampliamento all’interno della superficie fondiaria;
b) gli interventi di categoria RE2 e DR2, finalizzati
all’obiettivo specifico di cui alla lett. d) dell’elaborato
G2.“Guida per la qualità degli interventi”, relativo al
Tessuto T7, devono interessare almeno un intero
fronte di isolato ed essere subordinati a un Piano di
recupero, o altro strumento urbanistico esecutivo,
che definisca la nuova sistemazione urbanistica e
funzionale; l’altezza dei nuovi corpi di fabbrica su
strada non potrà superare m. 5.

3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari:
a) gli interventi di categoria
Ristrutturazione edilizia, come declinati al co.2
punto f), sono finalizzati, secondo l’obiettivo
dell’elaborato G2 – riconfigurazione dal punto di
vista architettonico (nuova gerarchia dei
prospetti) e del benessere ambientale
(realizzazione di un filtro acustico), degli affacci
degli edifici disposti su strade a forte intensità
di traffico – alla riqualificazione delle fronti di edifici,
in cui balconi e bow-windows occupino una
superficie di prospetto, calcolata come prodotto tra
la loro lunghezza e l’altezza interpiano, superiore al
70%, e siano in condizioni statiche precarie: in tal
caso, attraverso la loro eliminazione totale per un
minimo del 50% di superficie calpestabile
complessiva, è consentito un incremento della SUL
pari alla superficie demolita e la realizzazione del
volume di ampliamento all’interno della superficie
fondiaria;
b) gli interventi di categoria Ristrutturazione
edilizia, di cui al co.2 punto c), adeguatamente
documentati attraverso un’analisi tipo-
morfologica del tessuto insediativo, degli
aspetti architettonici del manufatto oggetto
della modifica, potranno consentire variazioni
di sagoma e prospetti, purché sia garantito un
adeguato inserimento nel contesto circostante,
in termini di collocazione sul lotto, relazione
con gli spazi pubblici e con gli edifici
contermini.

3. Abrogato
4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art.
25, comma 14, con esclusione delle destinazioni
Agricole. La destinazione Parcheggi non pertinenziali
è consentita solo nei tessuti esterni al Municipio I:
eventuali localizzazioni all’interno del Municipio I sono
consentite solo previa redazione di uno strumento
urbanistico esecutivo, che ne verifichi la compatibilità
urbanistica e ambientale.
4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art.
25, comma 14, con esclusione della destinazione
Rurale.La destinazione Parcheggi non pertinenziali
è consentita solo nei tessuti esterni al 1° Municipio:
eventuali localizzazioni all’interno del 1° Municipio
sono consentite solo previa redazione uno strumento
urbanistico esecutivo che ne verifichi la compatibilità
urbanistica e ambientale.
4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art.
25, comma 14, con esclusione della destinazione
Rurale. La destinazione Parcheggi non pertinenziali è
consentita solo nei tessuti esterni al 1° Municipio:
eventuali localizzazioni all’interno del 1° Municipio
sono consentite solo previa redazione uno strumento
urbanistico esecutivo che ne verifichi la compatibilità
urbanistica e ambientale.

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Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

20 3 2025 

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