Titolo I Disposizioni generali Capo 4° Criteri e modalità di perequazione Art.21 ter. Registro dei crediti edilizi
Titolo I Disposizioni generali Capo 4° Criteri e modalità di perequazione Art.21 ter. Registro dei crediti edilizi
1. Roma Capitale istituisce il Registro dei crediti edilizi dove annota le informazioni dei crediti edilizi generati e utilizzati nel territorio a seguito della realizzazione degli interventi di: demolizione di edifici abbandonati edegradati; – eliminazione degli elementi di degrado; – realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale; – cessione gratuita di aree e/o edifici sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio o asserviti ad uso pubblico di cui all’art.22; – compensazioni urbanistiche di cui all’art.19; – diritti edificatori riconosciuti in sede giudiziaria e amministrativa con sentenza passata in giudicato
1. Roma Capitale istituisce il Registro dei crediti edilizi dove annota le informazioni dei crediti edilizi generati e utilizzati nel territorio a seguito della realizzazione degli interventi di:demolizione di edifici di cui all’art.21 bis; – eliminazione degli elementi di degrado; – realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale; – cessione gratuita di aree e/o edifici sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio o asserviti ad uso pubblico di cui all’art.22; – compensazioni urbanistiche di cui all’art.19; – diritti edificatori riconosciuti in sede giudiziaria e amministrativa con sentenza passata in giudicato
2. Il Registro dei crediti edilizi è conservato ed aggiornato a cura dell’Amministrazione che con separato provvedimento ne definirà gli specifici contenuti.
2. Il Registro dei crediti edilizi è conservato ed aggiornato a cura dell’Amministrazione che con separato provvedimento ne definirà gli specifici contenuti.
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