TESTO di cui alla DECISIONE DI GIUNTA del 13.06.2023
TESTO ADOTTATO AC 11 12 24
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Titolo I Disposizioni generali Capo 4° Criteri e modalità di perequazione Art.21bis Edifici abbandonati e degradati
Titolo I Disposizioni generali Capo 4° Criteri e modalità di perequazione Art.21bis Edifici abbandonati e degradati
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le aree e gli edifici, indipendentemente dalla destinazione funzionale, individuati con apposito provvedimento della Giunta Capitolina previa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati. Si considerano abbandonati e/o degradati gli edifici dismessi da più di 3 anni alla data di adozione della presente norma che determinano pericolo per la sicurezza o per la salubrità o l’incolumità pubblica o disagio per il decoro e la qualità urbana a causa di uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le aree e gli edifici, indipendentemente dalla destinazione funzionale, individuati sulla base di verbali redatti dalle autorità preposte e approvati con apposito provvedimento della Giunta Capitolina previa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati. Si considerano abbandonati e/o degradati gli edifici dismessi da più di 3 anni alla data di adozione della presente norma ovvero danneggiati da eventi imprevisti (crollo, incendio, ecc) che determinano pericolo per la sicurezza o per la salubrità o l’incolumità pubblica o disagio per il decoro e la qualità urbana a causa di uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.
2. Alla proprietà degli edifici abbandonati e degradati, come sopra individuati, fatti salvi eventuali procedimenti in corso ad esito favorevole, è data facoltà, di presentare una proposta di piano attuativo o idoneo titolo abilitativo con modalità diretta finalizzato al recupero dell’immobile secondo quanto previsto dalle presenti norme. Gli interventi possono utilizzare gli incentivi di cui all’art.21; ove soggetti a contributo di costruzione, possono beneficiare, a titolo di premialità per il solerte concorso alla rigenerazione urbana, ad una riduzione del contributo di costruzione.I lavori finalizzati al recupero degli immobili sono fissati in massimo 24 mesi; quest’ultimi possono essere rivisti dall’amministrazione per comprovate complessità degli interventi.In alternativa è fatto obbligo di procedere con la demolizione del manufatto: a) in caso di demolizione dell’edificio esistente su iniziativa della proprietà è riconosciuta la consistenza edilizia degli edifici in termini di superficie o di volume costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo originario; medesimi parametri devono essere utilizzati anche per il calcolo degli eventuali incentivi edilizi. I diritti edificatori saranno annotati nel Registro dei Crediti Edilizi con possibilità di utilizzo inloco o in altre pertinenze dirette per mezzo di perequazione, secondo la normativa vigente; b) in caso di mancata demolizione dell’edificio esistente da parte della proprietà, fatto salvo l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del comune finalizzati alla demolizione in danno, – decorsi 24 mesi senza che sia stata presentata domanda o rilasciato il titolo edilizio per il recupero -sono ammessi esclusivamente interventi di conservazione degli edifici esistenti fino al risanamento conservativo senza mutamento della destinazione d’uso.
2. Alla proprietà degli edifici come sopra individuati, fatti salvi eventuali procedimenti in corso ad esito favorevole, è data facoltà, entro 3 anni dalla data diapprovazione del provvedimento di cui al comma 1, di presentare una proposta di piano attuativo o domanda di idoneo titolo abilitativo con modalità diretta finalizzato al recupero dell’immobile secondo quanto previsto dalle presenti norme. Gli interventi possono utilizzare gli incentivi di cui all’art.21; ove soggetti a contributo di costruzione, possono beneficiare, a titolo di premialità per il solerte concorso alla rigenerazione urbana, ad una riduzione del contributo di costruzione così come previsto dall’art 17, comma 4bis del D.P.R. 380/2001. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione non può superare tre anni dall’inizio dei lavori; quest’ultimi possono essere rivisti dall’amministrazione per comprovate complessità degli interventi.In alternativa è fatto obbligo di procedere con la demolizione del manufatto: a) in caso di demolizione dell’edificio esistente su iniziativa della proprietà è riconosciuta la consistenza edilizia degli edifici in termini di superficie o di volume costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo originario; medesimi parametri devono essere utilizzati anche per il calcolo degli eventuali incentivi edilizi. I diritti edificatori saranno annotati nel Registro dei CreditiEdilizi con possibilità di utilizzo in loco o in altre pertinenze dirette per mezzo di perequazione, secondo la normativa vigente; b) in caso di mancata demolizione dell’edificio esistente da parte della proprietà, fatto salvo l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del comune finalizzati alla demolizione in danno – decorsi 3 anni dalla data di approvazione del provvedimento di cui al comma 1 – sono ammessi esclusivamente interventi di conservazione degli edifici esistenti fino al risanamento conservativo senza mutamento della destinazione d’uso.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in ogni caso: a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria; b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta; c) agli immobili situati nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), fatto salvo quanto previsto dal piano dell’area naturale protetta e dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 –Norme in materia di aree naturali protette regionali e successive modifiche e integrazioni; d) agli immobili situati nelle zone agricole (Zone omogenee E di cui al DM n. 1444/68), ad esclusione delle zone individuate dal PTPR “Paesaggio degli insediamenti urbani” e “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione”. Sono da ritenersi esclusi gli immobili già̀ oggetto di opere di recupero avviate o in corso, oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate. Per gli interventi di cui al presente articolo riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela culturale e paesaggistica sono attivati previo coinvolgimento della Soprintendenza statale e nel rispetto delle prescrizioni di tutela previste dal piano paesaggistico regionale ai sensi del D. Lgs.42/2004. Per gli interventi riguardanti immobili censiti in Carta per la qualità sono attivati previo parere di cui all’art.16.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in ogni caso: a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria; b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta; c) agli immobili situati nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), fatto salvo quanto previsto dal piano dell’area naturale protetta e dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 -Norme in materia di aree naturali protette regionali e successive modifiche e integrazioni; d) agli immobili situati nelle zone agricole (Zone omogenee E di cui al DM n. 1444/68), ad esclusione delle zone individuate dal PTPR “Paesaggio degli insediamenti urbani” e “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione”. Sono da ritenersi esclusi gli immobili già̀ oggetto di opere di recupero avviate o in corso, oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate. Per gli interventi di cui al presente articolo riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela culturale e paesaggistica sono attivati previo coinvolgimento della Soprintendenza statale e nel rispetto delle prescrizioni di tutela previste dal piano paesaggistico regionale ai sensi del D. Lgs.42/2004. Per gli interventi riguardanti immobili censiti in Carta per la qualità sono attivati previo parere di cui all’art.16.
4. Con separato provvedimento di carattere regolamentare saranno disciplinate i criteri e le modalità attuative
4. Con separato provvedimento di carattere regolamentare saranno disciplinate i criteri e le modalità attuative