TESTO NTA PRG 2008 | TESTO di cui alla DECISIONE DI GIUNTA 13.06.2023 | TESTO ADOTTATO AC 11 dicembre 2024 |
1. Ai fini dell’acquisizione pubblica delle aree destinate a Servizi pubblici di cui all’art. 83, il Comune può applicare la cessione compensativa, in alternativa all’espropriazione per pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, lett. e) | 1. Ai fini dell’acquisizione pubblica delle aree destinate a Servizi pubblici di cui all’art. 83, il Comune applica la cessione compensativa, in alternativa all’espropriazione per pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, lett. e), fatta eccezione di quelle appartenenti alla Città storica, di quelle relative al verde pubblico di arredo e alle aree ricadenti nei piani attuativi. | 1. Ai fini dell’acquisizione pubblica delle aree destinate a Servizi pubblici di cui all’art. 83, il Comune applica la cessione compensativa, in alternativa all’espropriazione per pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, lett. e), fatta eccezione di quelle appartenenti alla Città storica, di quelle relative al verde pubblico di arredo e alle aree ricadenti nei piani attuativi |
2. La cessione compensativa, fatto salve le ulteriori specificazioni delle norme di componente, può essere applicata esclusivamente: a) alle aree di cui al comma 1 ricadenti nei Programmi integrati della Città consolidata e della Città da ristrutturare, di cui rispettivamente agli articoli 50 e 53; b) alle aree di cui al comma 1 ricadenti all’interno delle Centralità locali, di cui all’art. 66; c) nella fascia pomeriale delle Mura Aureliane, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 13. | abrogato | 2. Abrogato |
3. Le aree di cui al comma 2 sono acquisite mediante la concessione alla proprietà di un’edificabilità commisurata all’estensione dell’area, ma da concentrare su una parte di essa o da trasferire su altra area; la cessione delle aree deve avvenire mediante atto pubblico, registrato e trascritto. L’acquisizione dell’area avviene per intervento diretto, da esercitarsi con la procedura di cui ai commi 5 e 6, ovvero mediante partecipazione al Programma integrato. | 3. Le aree di cui al comma 1 sono acquisite mediante la concessione alla proprietà di un’edificabilità commisurata all’estensione dell’area ceduta, ma da concentrare su una parte di essa o da trasferire su altra area; la cessione delle aree deve avvenire mediante atto pubblico, registrato e trascritto. L’acquisizione dell’area avviene con le modalità di cui di cui ai commi 4, 5 e 6 ovvero all’art.21ter. | 3. Le aree di cui al comma 1 sono acquisite mediante la concessione alla proprietà di un’edificabilità commisurata all’estensione dell’area ceduta, ma da concentrare su una parte di essa o da trasferire su altra area; la cessione delle aree deve avvenire mediante atto pubblico, registrato e trascritto. L’acquisizione dell’area avviene con le modalità di cui di cui ai commi 4, 5 e 6 ovvero all’art.21ter. |
4. Nel caso di partecipazione al Programma integrato, l’edificabilità privata è pari a 0,06 mq/mq e viene trasferita all’interno dei tessuti della Città da ristrutturare o negli altri Ambiti di compensazione di cui all’art. 18, assumendo le destinazioni d’uso ivi ammesse, mentre l’intera area viene ceduta al Comune; la SUL privata generata dall’applicazione della cessione compensativa nella Città da ristrutturare può essere trasferita esclusivamente all’interno degli ambiti di provenienza. | 4. Nel caso di partecipazione al Programma integrato, l’edificabilità privata è pari a 0,06 mq/mq e viene trasferita all’interno dei tessuti della Città da ristrutturare, assumendo le destinazioni d’uso ivi ammesse, mentre l’intera area viene ceduta al Comune; la SUL privata generata dall’applicazione della cessione compensativa nella Città da ristrutturare può essere trasferita esclusivamente all’interno degli ambiti di provenienza. | 4. Nel caso di partecipazione al Programma integrato, l’edificabilità privata pari a 0,06 mq/mq e viene trasferita all’interno dei tessuti della Città da ristrutturare, assumendo le destinazioni d’uso ivi ammesse, mentre l’intera area viene ceduta al Comune; la SUL privata generata dall’applicazione della cessione compensativa nella Città da ristrutturare può essere trasferita esclusivamente all’interno degli ambiti di provenienza. |
5. Nel caso di intervento diretto, l’edificabilità a favore della proprietà è pari a 0,04 mq/mq, da concentrare sul 10% dell’area, a fronte della cessione al Comune del restante 90%. Sull’area che rimane di proprietà privata sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: “piccole strutture di vendita”; “pubblici esercizi”; altri servizi privati; “attrezzature collettive” a CU/m; nella stessa area devono essere reperiti gli standard di cui agli articoli 7 | 5. Nel caso di intervento diretto, l’edificabilità a favore della proprietà è pari a 0,05 mq/mq, da concentrare sul 20% dell’area a fronte della cessione a Roma Capitale del restante 80%; tale cessione deve avvenire mediante atto pubblico, registrato e trascritto. L’area ceduta a Roma Capitale è destinata alla realizzazione delle attrezzature pubbliche, come definite negli articoli 83 e 84. Sull’area che rimane di proprietà privata sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: “piccole strutture di vendita”; “pubblici esercizi”; altri servizi privati; “attrezzature collettive” a CU/m; alloggio sociale di cui al DM 22.04.2008 ivi compreso gli studentati (CU/b), nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7 e 8. | 5. Nel caso di intervento diretto, l’edificabilità a favore della proprietà è pari a 0,05 mq/mq, da concentrare sul 20% dell’area a fronte della cessione a Roma Capitale del restante 80%; tale cessione deve avvenire mediante atto pubblico, registrato e trascritto. L’area ceduta a Roma Capitale destinata alla realizzazione delle attrezzature pubbliche, come definite negli articoli 84 e 85. Sull’area che rimane di proprietà privata sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: “piccole strutture di vendita”; “pubblici esercizi”; servizi alle persone; “attrezzature collettive” a CU/m; residenze sanitarie per anziani e alloggio sociale di cui al DM 22.04.2008 ivi compreso gli studentati (CU/b), da regolamentare tramite convenzione con Roma Capitale, ai sensi del comma 2 dell’art.6 bis, in quanto servizi di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7 e 8. |
6. In caso di intervento diretto, il Comune predispone un progetto preliminare che distingue l’area privata da quella pubblica e le rispettive destinazioni d’uso. Approvato il progetto preliminare, il Comune invita i proprietari delle aree interessate ad aderire alla proposta progettuale ovvero a presentare motivate osservazioni e proposte entro i 30 giorni successivi alla formalizzazione dell’invito. Il Comune, valutate, anche per via negoziale, le osservazioni e le proposte pervenute, redige e approva il progetto definitivo, con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Approvato il progetto senza la formale adesione dei proprietari, il Comune, previa diffida a stipulare l’atto di cessione dell’area individuata dal progetto, avvia le procedure di esproprio, nel rispetto delle norme vigenti in materia. L’acquisizione delle aree destinate a Servizi pubblici è subordinata all’inserimento delle opere nel Programma triennale delle opere pubbliche. | 6. In caso di intervento diretto Roma Capitale predispone una proposta preliminare di cessione finalizzata alla realizzazione del servizio pubblico, che distingue l’area privata da quella pubblica e le rispettive destinazioni d’uso.
Predisposta la proposta preliminare l’Amministrazione invita i proprietari delle aree interessate ad aderire ovvero a presentare motivate osservazioni e proposte entro i 30 giorni successivi alla formalizzazione dell’invito. L’amministrazione valutate, anche per via negoziale, le osservazioni e le proposte pervenute, redige e approva la proposta definitiva riconoscendo per la parte privata il diritto edificatorio di cui al comma 5 e attribuisce una componente di Piano alla stessa secondo la normativa vigente.In alternativa la proposta preliminare può essere promossa anche dai soggetti privati previa valutazione da parte dell’Amministrazione. Approvata la proposta, qualora contenga anche il progetto pubblico, senza la formale adesione dei proprietari, il Comune, previa diffida a stipulare l’atto di cessione dell’area individuata dal progetto, avvia le procedure nel rispetto delle norme vigenti in materia | 6. In caso di intervento diretto Roma Capitale predispone una proposta preliminare di cessione finalizzata alla realizzazione del servizio pubblico, che distingue l’area privata da quella pubblica e le rispettive destinazioni d’uso. Ad esito dell’approvazione in Giunta Capitolina della proposta preliminare l’ufficio procedente invita i proprietari delle aree interessate ad aderire ovvero a presentare motivate osservazioni e proposte entro i 30 giorni successivi alla formalizzazione dell’invito. L’amministrazione valutate, anche per via negoziale, le osservazioni e le proposte pervenute, redige e approva la proposta definitiva riconoscendo per la parte privata il diritto edificatorio di cui al comma 5 e attribuisce una componente di Piano alla stessa secondo la normativa vigente. Approvata la proposta, qualora contenga anche il progetto unitario di cui all’art.83, , senza la formale adesione dei proprietari, il Comune, previa diffida a stipulare l’atto di cessione dell’area individuata dal progetto, avvia le procedure nel rispetto delle norme vigenti in materia. In alternativa la proposta preliminare di cessione può essere promossa anche dai soggetti privati previa valutazione da parte dell’Amministrazione. |
7. La definizione progettuale di cui al comma 6 può essere preceduta dal Programma di cui all’art. 83, comma 6. Per le specifiche finalità del presente articolo, tale Programma può essere predisposto previa sollecitazione, mediante invito pubblico, di proposte private d’intervento, da formulare secondo i criteri di localizzazione e dimensionamento stabiliti nello stesso invito. In tal caso, la valutazione e approvazione delle proposte tiene luogo, per le aree interessate, alla procedura di cui al comma 6. La valutazione delle proposte può avvenire anche tenendo conto della disponibilità dei proprietari: a ridurre l’indice di compensazione di cui al comma 5; a cedere l’intera area al Comune, realizzando in diritto di superficie l’edificabilità di compensazione; a trasferire l’edificabilità di compensazione negli ambiti di cui all’art. 18, e/o a convertirla nella realizzazione di parcheggi pertinenziali privati nel sottosuolo delle aree pubbliche, applicando in entrambi i casi il criterio dell’equivalenza economica. | 7. La definizione della proposta di cui al comma 6 può essere preceduta dal Programma di cui all’art.83, comma 6. La valutazione della proposta di cessione di cui al comma 5 può avvenire anche tenendo conto della disponibilità dei proprietari: a ridurre l’indice di compensazione, a cedere l’intera area al Comune trasferendo l’edificabilità attraverso un contestuale progetto di ricollocazione, applicando il criterio dell’equivalenza economica. | 7. La definizione della proposta di cui al comma 6 può essere preceduta dal Programma di cui all’art.83, comma 6. La valutazione della proposta di cessione di cui al comma 5 può avvenire anche tenendo conto della disponibilità dei proprietari: a ridurre l’indice di compensazione, a cedere l’intera area a Roma Capitale trasferendo l’edificabilità attraverso un contestuale progetto di ricollocazione, applicando il criterio dell’equivalenza economica. |
8. In caso di apposizione, decadenza e non reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, sulle aree di cui all’art. 83, comma 1, si applica la cessione compensativa, come definita nei commi precedenti; nell’eventualità di mancata adesione dei proprietari, ad esito delle procedure di cui ai commi 6 e 7, anche effettuate in più fasi e tempi, le aree e 7, anche effettuate in più fasi e tempi, le aree assumono gli indici e la destinazione stabiliti dalle assumono gli indici e la destinazione stabiliti dalle norme statali in materia di attività edilizia. | 8. In caso di apposizione, decadenza e non reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, sulle aree di cui all’art. 83, comma 1, si applica la cessione compensativa, come definita nei commi precedenti; nell’eventualità di mancata adesione dei proprietari, ad esito delle procedure di cui ai commi 6 e 7, anche effettuate in più fasi e tempi, le aree e 7, anche effettuate in più fasi e tempi, le aree assumono gli indici e la destinazione stabiliti dalle assumono gli indici e la destinazione stabiliti dalle norme statali in materia di attività edilizia. | 8. In caso di apposizione, decadenza e non reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, sulle aree di cui all’art. 83, comma 1, si applica la cessione compensativa, come definita nei commi precedenti; nell’eventualità di mancata adesione dei proprietari, ad esito delle procedure di cui ai commi 6 e 7, anche effettuate in più fasi e tempi, le aree e 7, anche effettuate in più fasi e tempi, le aree assumono gli indici e la destinazione stabiliti dalle assumono gli indici e la destinazione stabiliti dalle norme statali in materia di attività edilizia. |
| | |