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2. Perché Regolamento anche del Paesaggio urbano?

Palatino (Foto Paola Loche)

Il sistema paesaggistico ed ambientale di Roma Capitale comprende un patrimonio di biodiversità e di aree verdi estremamente diversificato e complesso. Questo sistema copre complessivamente circa i 2/3 di un territorio comunale, in cui sono presenti molteplici tipologie di ecosistemi e paesaggi, a testimonianza di una specificità e ricchezza culturale e ambientale indiscutibili.

Roma Capitale ritiene che una visione unitaria del paesaggio urbano e periurbano, come sistema organico e connesso, caratterizzato da funzioni ecologiche, economiche, socio-culturali e fornitore di una ampia gamma di servizi ecosistemici, sia un principio essenziale da porre alla base di un Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano. Nell’ambito di tale visione unitaria e sistemica il paesaggio della città e la sua biodiversità hanno un ruolo fondamentale, che l’Amministrazione intende assumere come criterio fondante delle sue politiche ambientali.

Il Regolamento promuove una visione complessiva e una tutela del paesaggio della città e dei vantaggi che il sistema del paesaggio rappresenta?

SI. Il regolamento promuove una programmazione e previsione degli interventi da effettuare nel rispetto delle componenti del paesaggio.

Il Regolamento è redatto in conformità ai principi sanciti dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) [1] e dalla Convenzione Europea del Paesaggio [2] e riconosce l’importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste come componente strutturale del paesaggio [3]

 Il regolamento riconosce che il verde urbano rientra nel contesto più ampio dei “valori paesaggistici” da tutelare e valorizzare e che l’albero rappresenta un bene immobile (art. 812 Codice Civile) [4] di primaria importanza ambientale e paesaggistica. [5]

Il regolamento si pone come finalità di “Preservare e valorizzare il patrimonio del verde urbano come elemento qualificante del contesto urbano e paesaggistico e come fattore identitario e di miglioramento della qualità della vita degli abitanti”[6], precisa che la redazione del Piano del verde  presuppone l’utilizzo della classificazione dei sistemi paesaggistici [7]; inoltre il Regolamento stabilisce che la realizzazione e la riqualificazione di tutte le aree a verde, sia pubbliche che private, devono essere di idoneo standard qualitativo, in piena compatibilità con l’ambiente, con le indicazioni fornite dalla normativa paesaggistica e urbanistica sovraordinata con il P.T.P.R. (Piano Territoriale Paesistico Regionale) per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio, con contesto geomorfologico e storico-urbanistico di riferimento, con le vocazioni d’uso che caratterizzano i siti, nonché con i fattori agronomici, ecologici, botanici, di biodiversità animale e vegetale[8] e che la progettazione del verde deve garantire la migliore riuscita in termini ecologici, funzionali e paesaggistici [9]

In particolare il Regolamento stabilisce che:

– la scelta delle alberature nelle aree pubbliche deve tener conto dell’analisi del contesto storico, archeologico, architettonico, paesaggistico [10]

– La scelta della soluzione d’impianto delle alberature per filari sui viali deve essere basata su criteri paesaggistici, conferendo identità al luogo in conformità ai caratteri storici e identitari.[11]

– La scelta delle specie vegetali, per la realizzazione di nuovi impianti, deve essere orientata dalle esigenze ecologiche dettate dai piani territoriali e dal paesaggio urbano di riferimento. [12]

Il Regolamento promuove la realizzazione di nuovi viali alberati, la cura e il ripristino di quelli esistenti per l’importante funzione ecologica che rivestono, nell’ambito della rete ecologica della città, per il contributo fornito all’aumento della biodiversità e alla riduzione dell’inquinamento acustico e dell’aria, per finalità di riqualificazione paesaggistica e per gli effetti sul microclima cittadino.[13]

Il Regolamento stabilisce che le nuove realizzazioni devono essere progettate tenendo conto degli elaborati di P.R.G. sulla Rete Ecologica e considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, affinché costituiscano elementi integrati della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano. Il verde di progetto deve quindi essere in continuità con le eventuali aree verdi contigue (parchi e giardini, impianti sportivi, aree scolastiche, aree agricole e naturali) al fine di realizzare un sistema polivalente di collegamento (corridoi ecologici e direttrici di permeabilità) tra ambienti urbani, ambienti naturali e ambienti agricoli. Le nuove realizzazioni devono inoltre conformarsi al criterio dell’inserimento paesaggistico e ambientale, rispettando i principi previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale esistenti. [14]; la progettazione deve mirare alla migliore riuscita funzionale ed estetica dei sistemi di vegetazione ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorre privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sesti di impianto, limitare il consumo della risorsa idrica e più in generale, adottare soluzioni consone all’ambiente, al paesaggio circostante ed alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione. [15]

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Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

NOTE

[1] Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

[2] Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,considerando che il fine del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale; Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente; Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all’attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro; Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all’elaborazione delle culture… [leggi tutto]

[3] Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano, d’ora innanzi Regolamento, è redatto in conformità ai principi sanciti dall’articolo 9, comma 2 della Costituzione, dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dallo Statuto di Roma Capitale, dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dalla Carta dei Giardini storici, detta “Carta di Firenze”, (Allegato 2)RQ20210000442-133692661-All. 02 DEF. Carta di Firenze e riconosce l’importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste come componente strutturale del paesaggio e come bene comune da tutelare in relazione all’indiscutibile valore per l’ambiente, per l’igiene dell’aria, dell’acqua e del suolo, per la salvaguardia dell’ambiente presente e futuro, per il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita ed infine, per il benessere delle persone con fondamentali ricadute sugli aspetti sociali.

[4]Dispositivo dell’art. 812 Codice Civile – Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.(…)

[5] Art. 2 – Principi e finalità

1. La visione unitaria degli spazi verdi della città come sistema organico e garanzia di qualità urbana in quanto parte integrante della cultura e del paesaggio identitario è un principio fondamentale per la regolamentazione del verde e del paesaggio urbano.

2. Il verde urbano rientra nel contesto più ampio dei “valori paesaggistici” da tutelare e valorizzare in considerazione delle sue funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione ambientale, di miglioramento della qualità urbana e per le benefiche ricadute sullo sviluppo turistico ed economico della città su basi sostenibili.

3. Nell’ambito del verde urbano, Roma Capitale pone una particolare attenzione al patrimonio arboreo, nel quale l’albero rappresenta un bene immobile (art. 812 Codice Civile) di primaria importanza ambientale e paesaggistica.

[6] ART. 2 comma 7 punto a.

[7] ART 16 comma 2

[8] ART 21 comma 2

[9] ART 21 comma 4

[10] ART 18 comma 3 punto c

[11] ART 19 comma 7

[12] ART 21 comma 10

[13] ART 19 comma 1
[14] ART 22 comma 3

[15] ART 22 comma 6