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Da vivaio a MCDrive – Progetto di trasformazione dell’area accanto alle Terme di Caracalla – cronologia e materiali

Il render del ristorante con parcheggio e area giochi

PROGETTO REALIZZAZIONE MC DRIVE A CARACALLA – CRONOLOGIA E MATERIALI

Vedi anche Un fast food a pochi metri dalle Terme di Caracalla? La palla passa al Consiglio di Stato (e al Ministero della Cultura) 20 dicembre 2021

(informazioni sulla vicenda ricavate dalla sentenza del TAR del Lazio SENTENZA DEL TAR VIA BACCELLI (TERME DI CARACALLA del 29 maggio 2020)

Attualmente l’immobile è composto da una porzione di 453,00 mq, con destinazione d’uso commerciale, una porzione di 104,00 mq, con destinazione d’uso ufficio, una porzione di 165,00 mq, adibita a serra, ed è attualmente destinato ad attività florovivaistica, esercitata dalla proprietaria.

L’immobile, originariamente realizzato in virtù di una licenza edilizia del 24.02.1970 (per la costruzione di una serra), successivamente era stato oggetto di interventi di ampliamento e cambio di destinazione d’uso abusivamente realizzati, per i quali erano stati rilasciati titoli abilitativi in sanatoria ai sensi della Legge n. 47/1985[i].

L’intervento proposto consiste  in un “intervento di restauro conservativo, con cambio d’uso, da commerciale/servizi (uffici) a pubblico esercizio dell’edificio”, finalizzato ad adeguare l’edificio all’attività di fast food, secondo un progetto di “riqualificazione e la riconfigurazione funzionale dell’immobile e generale risanamento ambientale dell’area di intervento limitrofa”

[secondo le società che hanno avanzato ricorso al TAR, Immobilflora S.r.l. e McDonald’s Development Italy Llc,] l’immobile ricade in area classificata nell’ambito “Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto di 150 m” nella Tavola A del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25.07.2007 e n. 1025 del 21.12.2007), non rientra tra i “Beni Paesaggistici” elencati nella Tavola D del PTPR, bensì tra quelli individuati ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004, essendo ricompreso tra gli “Insediamenti urbani storici e territori contermini compresi in una fascia di profondità di 150 m – (Tavola B) disciplinato dall’art. 43 delle norme del PTPR) [poi modificato alla sua prima approvazione, il 5 agosto 2019 rimasta tale anche dopo la sentenza della Consulta, e l’approvazione definitiva del 21 aprile 2021] Vai alla pagina sul sito del Consiglio regionale con il PTPR approvato] i Beni iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO (riportati alla Tavola C)

24.02.1970  l’immobile in contestazione, originariamente realizzato in virtù di una licenza edilizia del 24.02.1970 (per la costruzione di una serra), successivamente è stato oggetto di interventi di ampliamento e cambio di destinazione d’uso abusivamente realizzati, per i quali erano stati rilasciati titoli abilitativi in sanatoria ai sensi della Legge n. 47/1985

2004 D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali

2008 adozione PTPR Regione Lazio

2009 Protocollo di intesa prot. n. 57701 del 8.09.2009 tra MIBAC e Comune di Roma

 10 febbraio 2010  approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 70/2010; art. 40 delle NTA del PTP 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica ed acquedotti”[ii]

24.12.2015 parere favorevole all’intervento in oggetto della Regione Lazio con nota prot. n. 575669 del 24.12.2015;

2016 approvazione Piano Generale di gestione UNESCO” dal Commissario Tronca con delibera 62/2016

06.02.2017 parere favorevole all’intervento  della Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’Area Archeologica di Roma (da qui S.S.C.A.A.r.R.) con nota prot. n. 2064 del 06.02.2017;

17.08.2017 parere favorevole all’intervento  della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali (da qui Sovrintendenza Capitolina) con nota prot. n. 22245 del 17.08.2017;

28.2.2018 parere favorevole all’intervento  del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – U.O. Permessi di Costruire – Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Roma (da qui Dipartimento P.A.U.) con nota prot. 34899 del 28.2.2018;

24.07.2018 parere favorevole all’intervento  della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma (da qui S.A.B.A.P.) con nota prot. n. 15395 del 24.07.2018

31.10.2018 SCIA alternativa al permesso di costruire” prot. n. 206704 del 31.10.2018

1.12.2018  perfezionamento del titolo abilitativo in data 1.12.2018 per decorso il termine di 30 giorni di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 380/2001. A seguito del silenzio serbato dall’Amministrazione (MUNICIPALE DEL I MUNICIPIO)

15.2.2019 le 2 società concludono il contratto definitivo di locazione dell’immobile, ritenuto adatto all’attività di ristorazione in parola una volta realizzato l’intervento, ritenuto approvato a seguito del silenzio serbato dall’Amministrazione (MUNICIPALE) sulla “SCIA alternativa al permesso di costruire” prot. n. 206704 del 31.10.2018, con conseguente perfezionamento del titolo abilitativo in data 1.12.2018 per decorso il termine di 30 giorni di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 380/2001.

8.5.2019  Presentata  una SCIA in variante prot. n. 93645, in data 8.5.2019 veniva dato avvio ai lavori in parola

Luglio 2019 Scattano le proteste ed esposti da parte di cittadini ed associazioni che sollecitano l’intervento del Ministero.)Vedi anche 28 luglio 2019 https://www.carteinregola.it/?p=66721.

30.7.2019  Annullamento del parere della Soprintendenza speciale Archeologica, belle arti e paesaggio di Roma prot. n. 15395 del 24 luglio 2018 e contestuale avocazione del procedimento di valutazione dell’intervento a farsi, anche ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004[iii], nonche ́ della complessiva attivita` di tutela concernente detta area” (doc. 1 – Provvedimento di annullamento Direzione Generale A.B.A.P. del 30.07.2019);

31.07.2019 provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, del 31.07.2019, (prot. n. 21509), notificato in pari data, con il quale è stata ordinata la “sospensione dei lavori ai sensi dell’articolo 150, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2014, adottato in esercizio del potere di cui all’art. 16, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, del D.M. n. 44/2016” relativamente alla medesima area (doc. 2 – Provvedimento di sospensione Direzione Generale A.B.A.P. del 30.07.2019; il provvedimento sollecita anche  il Comune a provvedere alle relative valutazioni, comunicandone le risultanze al Direttore Generale

2 agosto 2019 approvazione in consiglio regionale del PTPR Lazio con maxiemendamento che sostitusce art. Centri storici NTA  con rimando al Protocollo di intesa prot. n. 57701 del 8.09.2009 tra MIBAC e Comune di Roma – [ il PTPR sarà poi impugnato dal Mibac e la Corte Costituzionale darà ragione al Ministero, facendo sì che un nuovo PTPR frutto di copianificazione Regione Lazio Mibac venga approvato, ma senza modifiche che riguardano il centro storico all’interno delle mura aureliane]

2 agosto 2019  il Comune dà  avvio al procedimento di annullamento in via di autotutela – comunicato con nota prot. n. 130509 del 02.08.2019

05.08.2019 provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 30.07.2019, notificato in data 05.08.2019, (prot. n. 21238) recante in oggetto “Roma, Municipio I. Progetto di riqualificazione e risanamento ambientale di un’area sita in via guido Baccelli n. 85 (NCEU: foglio 520, partt. 25, 28, 29, 40, 41, 42, 68, 69; richiedente:SC …).

9 agosto 2019 ricorso 10732 Immobilflora S.r.l  e ricorso n. 10738/2019 società Mc Donald’s Italia, affittuaria dell’immobile in parola, che  impugnano i provvedimenti del MIBACT davanti al TAR

9 agosto 2019 La Direzione Generale del Mibac risponde alle associazioni, tra le quali Carteinregola, con oggetto “Fast food presso Terme di Caracalla” di aver posto in essere con “specifici provvedimenti emessi il 30 e 31 luglio 2019 opportune misure finalizzate alla tutela e alla salvaguardia del contesto interssato dai lavori” promettendo che “a seguito dell’avocazione dell’attività di tutela concernente detta area, la direz. generale seguirà direttamente i successivi sviluppi della vicenda” (nota 34.34.01/543/2019) scarica la nota

13 febbraio  2020 la Giunta  regionale del Lazio approva due provvedimenti:

  • la Proposta di deliberazione  n.42 ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 50 del 13 febbraio 2020 concernente l’accordo con il MIBACT: “Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptpr). Approvazione, ai fini dell’accordo di cui agli Articoli 156, Comma 3, e143, Comma 2, del D.Lgs. 42/2004, del Documento «02.01 – Norme Ptpr – Testo Proposto per l’accordo Regione/Mibact», trasmesso dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per  il Turismo, Sostitutivo delle Norme del Ptpr come approvate dalla Deliberazione di Consiglio Regionale 5/2019  SCARICA PD N. 42 del 17 febbraio 2020 regione lazio PTPR
  • lDeliberazione di Giunta   n. 49 del 13 febbraio 2020, Adozione della variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004, inerente alla rettifica e all’ampliamento dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019 (scarica lo stralcio con la variante pubblicata Regione Lazio Variante integrazione PTPR 20 2 2020) che riguarda i Beni paesaggisti da sottoporre alla pubblicazione ecc. e che sarà pubblicata sul bollettino della Regione Lazio il 20 febbraio 2020

6 aprile 2020 Il Consiglio dei ministri delibera di sollevare il ricorso per conflitto di attribuzione  per  portare  il Piano territoriale paesaggistico  della Regione Lazio davanti alla Corte Costituzionale. La richiesta è partita dal ministro per i Beni e le attività culturali (Mibact), Dario Franceschini, su proposta del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.

13 maggio 2020: Carteinregola invia due osservazioni al Comune di Roma e alla Regione Lazio riguardanti la “Variante di integrazione al PTPR Approvato” DGR n. 49 del 13 febbraio 2020 – Adozione variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004, inerente alla rettifica e all’ampliamento dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019.  scarica 1_DGR 49 PTPR sito osservazioni Carteinregola 13 maggio 2020

29/05/2020 Il TAR del Lazio respinge il ricorso proposto da Mc Donald’s e della ditta vivaistica di Via Baccelli,  nei pressi delle Terme di Caracalla, contro il  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Regione Lazio (non costituita in giudizio) e Roma Capitale, per  l’annullamento del parere della Soprintendenza speciale Archeologica, belle arti e paesaggio di Roma prot. n. 15395 del 24 luglio 2018 e contestuale avocazione del procedimento di valutazione dell’intervento a farsi,  consistente in  un cambio d’uso, da commerciale/servizi (uffici) a pubblico esercizio dell’edificio”, finalizzato ad adeguare l’edificio all’attività di fast food  (sentenza 05757/2020 REG.PROV.COLL. N. 10732/2019 REG.RIC. N. 10738/2019 REG.RIC).

17 novembre 2020 La Corte Costituzionale si pronuncia sul ricorso del MIBACT accogliendolo e annullando  il PTPR approvato dalla Regione il 5 agosto 2019, dando quindi ragione al Ministero dei Beni culturali  ma anche ai cittadini che si sono mobilitati in difesa della copianificazione Stato Regioni per la tutela del Paesaggio, come previsto dal Codice dei Beni culturali (5) vai alla sentenza sul sito della Corte Costituzionale Vai a La sentenza della Consulta che dichiara incostituzionale il PTPR della Regione LazioVedi La Corte Costituzionale ha annullato il Piano Paesaggistico Regionale del Lazio contestato da Carteinregola e Italia Nostra

21 APRILE 2021: il PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE E’ APPROVATO dal Consiglio regionale  come concordato con il MIBACT, ma restano fuori ancora una volta il centro storico e la città storica di Roma.  > Vai al comunicato sul sito del Consiglio regionale > Vai alla pagina sul sito del Consiglio regionale con il PTPR approvato

il 21 DICEMBRE 2021 La VI sezione del Consiglio di Stato si è espressa sul ricorso delle società avverso la sentenza del TAR del 29 maggio 2020 rigettandolo (> Vai alla sentenza con le evidenziazioni e le note di Carteinregola)

(AMBM)

17 dicembre 2021

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com


[i]Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali

[ii] https://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiDettaglio&id=44

PTP di Roma Ambito 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”

Sul SO n. 71 al BUR n. 14 del 14 aprile 2010 è pubblicata la deliberazione consiliare n. 70 del 10/02/2010 concernente: “Approvazione del Piano Territoriale Paesistico di Roma 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti” ai sensi degli articoli 21 comma 2, 22 e 23 della L.R. 24/1998 e dell’articolo 143 del DLgs 42/04″.

Si veda anche Appia Antica cronologia materiali https://www.carteinregola.it/index.php/dossier/appia-antica-piano-paesaggistico-cronologia-e-materiali/

[iii] Codice dei beni culturali e del paesaggio – Parte III – Beni paesaggistici Decreto legislativo, 22/01/2004 n° 42, G.U. 24/02/2004 – Aggiornato il 27/01/2020

https://www.altalex.com/documents/news/2014/11/20/codice-dei-beni-culturali-e-dell-ambiente-parte-iii-beni-paesaggistici#titolo3

Capo IV Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Articolo 146  Autorizzazione (1)  (12)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato. (3) (11)

5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. (2)

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. (4)

7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (5)

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’ articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità. (6)

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d’intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. (10) 

10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L’autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo. (7)

12. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’ articolo 134. (8)

[15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. (9) ]

16. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(1) Articolo sostituito dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. s), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(2) Comma così modificato dall’art. 4, comma 16, lett. e), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, dall’art. 39, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(3) Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 12, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106. 

(4) Comma così modificato dall’art. 4, comma 16, lett. e), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. 

(5) Comma così modificato dall’art. 4, comma 16, lett. e), n. 4), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. 

(6) Comma così modificato dall’art. 4, comma 16, lett. e), n. 5), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. 

(7) Comma così modificato dall’art. 4, comma 16, lett. e), n. 6), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. 

(8) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 16, lett. e), n. 7), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. 

(9) Comma abrogato dall’art. 4, comma 16, lett. e), n. 8), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. 

(10) Comma così modificato dall’art. 25, comma 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164. In precedenza il presente comma era stato modificato dall’art. 39, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 21 giugno 2013, n. 69; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 9 agosto 2013, n. 98) e dall’art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 29 luglio 2014, n. 106).

(11) Per la proroga del termine delle autorizzazioni paesaggistiche, di cui al presente comma, vedi l’ art. 30, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall’art. 3-quater, comma 2, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

(12) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l’ art. 6, comma 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

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