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Il Regolamento tutela gli alberi durante i lavori stradali e nelle aree di cantiere?

Foto AMBM

Nei cantieri come vengono tutelate le alberature presenti? Quando vengono realizzati lavori di scavo per interventi di manutenzione o altro, è prevista la tutela delle radici?

Il Regolamento dedica alla tutela degli alberi durante i lavori di scavo e nelle aree di cantiere due articoli – Art. 35 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere o per allestimenti temporanei (1) e Art. 36 – Norme per la tutela delle alberature durante scavi stradali (2) e un allegato – n.11 – Tutela degli alberi nelle aree di cantiere per opere nuove o temporanee (3), dove sono date prescrizioni affinchè siano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante; tra queste una serie di divieti e misure da adottare per la protezione dei fusti, dei rami e delle radici in fase di cantiere (1).

La ditta che esegue gli interventi è responsabile degli eventuali danni che provoca?

Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso sotto la supervisione di un tecnico abilitato, che a chiusura dei lavori dovrà redigere una relazione relativa alla corretta esecuzione degli interventi a tutela delle alberature e la valutazione complessiva dell’esemplare da un punto di vista biologico, fitosanitario e fitostatico. In sede di collaudo l’Amministrazione accerta che non siano stati causati danni alla vegetazione presente. In caso di danneggiamento la ditta si dovrà far carico dei possibili interventi di cura da eseguire sulla pianta danneggiata (3).

Quali protezioni per gli alberi all’interno dei cantieri? E’ consentito agli automezzi di oltre 25 quintali di passare sulle radici?

Tutti gli alberi arbusti presenti nell’ambito del cantiere, devono essere protetti da recinzioni solide estese alle superfici di pertinenza per evitare danni agli apparati radicali [vedi articolo in calce con le prescrizioni dettagliate]

In corrispondenza dell’apparato radicale delle piante è vietato il transito e la sosta di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui il transito e la sosta avvengano su una superficie pavimentata. Il costipamento e la vibratura sono da evitare nelle aree di pertinenza degli alberi e così la compressione forte, con effetto battente-vibrante, praticata con rulli compressori vibranti o piccole macchine a compressione per asfaltare in zone di marciapiede. E’ vietato l’utilizzo di mezzi con cingoli metallici nella ZPR (3) .

Il transito di mezzi pesanti oltre 35 quintali), all’interno dell’Area di Pertinenza dell’Albero (APA) è consentito solo allorché non sia possibile utilizzare altro percorso (1) (quindi non corrisponde al vero che il regolamento lo consenta ordinariamente)

Quando vengono realizzati lavori di scavo per interventi di manutenzione o altro, è prevista la tutela delle radici? Chi ha l’obbligo della messa in sicurezza delle radici?

Il Regolamento prevede che gli scavi debbano far riferimento al Regolamento Scavi di Roma Capitale vigente (in calce), e impone che tutti gli interventi che, in prossimità degli alberi, possono provocare danni meccanici, debbano “essere eseguiti adottando ogni accorgimento necessario ad evitare danneggiamenti, immediati o futuri della zona di protezione radicale“, che “in tutti i lavori di scavo, che interessano zone alberate è obbligatoria la presenza di un tecnico abilitato che sovraintenda i lavori“, che “i lavori di scavo nella zona delle radici sono da eseguirsi preferibilmente a mano, con aria compressa o con aspiratori e sempre alla presenza di un tecnico abilitato che assista la Direzione dei Lavori(2). “Ogni richiesta di deroga alle distanze di rispetto presentata dal Soggetto esecutore dei lavori al competente Ufficio dell’Amministrazione Capitolina, deve necessariamente essere accompagnata da una relazione tecnica fitosanitaria, prodotta e validata da un professionista abilitato(2); “in caso di scavi autorizzati, da eseguirsi in deroga alle distanze minime, o in caso di scavi da eseguire in urgenza (guasti ai sotto servizi o emergenze), tutte le lavorazioni eseguite in deroga alle distanze minime come da Regolamento scavi, devono essere supervisionate da un tecnico abilitato che assista la Direzione Lavori e che, a fine lavori, rediga una relazione di corretta esecuzione degli interventi in prossimità delle alberature” (3).

L’Amministrazione si riserva di eseguire i necessari controlli e verifiche, se emergessero difformità dispone interventi correttivi, e nei casi più gravi dispone la sospensione dei lavori contestando immediatamente l’accaduto al soggetto esecutore dei lavori (2).

Vai alla Proposta di Delibera con il Regolamento e gli allegati approvati in Giunta (che quindi potranno essere ancora modificati in sede di approvazione in Assemblea Capitolina)

Scarica RQ20210000442-133692758-All. 11 DEF La tutela degli alberi nelle aree di cantiere per opere nuove o temporanee (proposta di delibera)

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Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

1 marzo 2021

(1) Art. 35 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere o per allestimenti temporanei

1. Nelle aree di cantiere, nel rispetto delle fasce di cui all’Allegato 11, è fatto obbligo, ai sensi del vigente Regolamento scavi, di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate quali APA (Area di pertinenza dell’Albero) ai sensi dell’art. 17 del presente Regolamento:

a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica;
b) l’impermeabilizzazione del terreno circostante la pianta, entro un’area di diametro pari ad almeno 4 volte il diametro del fusto;
c) provocare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;

d) l’affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;

e) l’interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;

f) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali. (Allegato 11);

g) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;

h) l’utilizzo di mezzi con cingoli metallici nella ZPR. 3. Tutti gli alberi arbusti presenti nell’ambito del cantiere, devono essere protetti da recinzioni solide estese alle superfici di pertinenza per evitare danni agli apparati radicali.

4. Se per insufficienza di spazio non è possibile l’isolamento dell’intero popolamento arboreo interessato, i singoli soggetti arborei e arbustivi devono essere protetti mediante tavole di legno alte almeno m 2.00 da terra, disposte in verticale attorno al tronco, garantendo comunque l’irrigazione della pianta e la rimozione di ogni polvere nociva alla salute della pianta stessa; tale protezione deve essere completata con l’interposizione di idoneo materiale-cuscinetto.

5. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto o eliminati con idonee potature (vedi Allegato 9).

6. Al termine dei lavori tutti i dispositivi messi in opera per la protezione delle piante devono essere prontamente rimossi.
7. La colmatura degli scavi effettuati in prossimità di alberature deve essere effettuata con apporto di terreno agrario e seguita da accurato assestamento e livellamento del terreno, per ripristinare il livello originario. La quota finale del terreno deve essere verificata dopo almeno tre bagnature ed eventuali relative ricariche.

8. Il transito di mezzi pesanti (oltre 35 quintali), all’interno dell’Area di Pertinenza dell’Albero (APA) è consentito solo allorché non sia possibile utilizzare altro percorso (Allegato 11).

Art. 36 – Norme per la tutela delle alberature durante scavi stradali

1. Tutti gli interventi che, in prossimità degli alberi, possono provocare danni meccanici devono essere eseguiti adottando ogni accorgimento necessario ad evitare danneggiamenti, immediati o futuri della zona di protezione radicale. La manomissione in prossimità delle radici va eseguita preferibilmente con tecnica manuale, oppure ad aria o con mini escavatori a risucchio.

2. Gli interventi devono essere pianificati e comunicati preventivamente al Dipartimento Tutela Ambientale almeno 7 giorni prima dell’intervento a cura dei soggetti attuatori di cui al regolamento scavi. La comunicazione deve indicare le date e le aree interessate dagli interventi e la loro ubicazione, contenere una relazione completa dello stato dei luoghi, profondità di scavo, descrizione dell’intervento, metodologia dell’intervento, planimetria che documenti lo stato dei luoghi ante e post operam, profondità di scavo, descrizione dell’intervento, metodologia dell’intervento. Ove l’intervento coinvolga l’area di protezione di alberature stradali di prima e seconda grandezza, così come definita all’art. 17 del presente Regolamento, il Dipartimento rilascia parere obbligatorio contenente eventuali prescrizioni. Ove per motivi di urgenza il termine di 7 giorni non può essere rispettato la comunicazione è effettuata comunque nell’imminenza o durante l’esecuzione dell’intervento.

3. In tutti i lavori di scavo, che interessano zone alberate è obbligatoria la presenza di un tecnico abilitato che sovraintenda i lavori.

4. Il tecnico di cui al comma 3, nel caso di tagli a radici primarie, stabilirà l’idonea profilassi e valuterà la stabilità dell’albero predisponendo gli interventi fitosanitari più opportuni, redigendo un’apposita relazione tecnica, fitosanitaria e fitostatica, da inviare per via telematica, alla Struttura preposta di Roma Capitale immediatamente e comunque non oltre 2 giorni lavorativi dall’evento occorso.

5. Ogni richiesta di deroga alle distanze di rispetto presentata dal Soggetto esecutore dei lavori al competente Ufficio dell’Amministrazione Capitolina, deve necessariamente essere accompagnata da una relazione tecnica fitosanitaria, prodotta e validata da un professionista abilitato, attestante il carattere non pregiudizievole per la stabilità e la vitalità delle alberature degli interventi programmati. Lo stesso professionista dovrà vigilare sull’esecuzione dei lavori e all’esito di questi rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni previste nella relazione tecnica fitosanitaria.

6. Ad esclusione degli impianti di irrigazione e di illuminazione pubblica a servizio delle aree a verde, all’interno delle medesime aree è di norma esclusa l’installazione di reti tecnologiche, impianti o strutture sotterranee. Qualora ciò risulti assolutamente necessario, gli impianti debbono essere racchiusi, o almeno coperti da manufatti specifici che li proteggano da eventuali danni e ne denuncino la presenza in caso di successivi scavi.

7. A fronte di interventi non autorizzati eseguiti a distanza non regolamentare, la ditta esecutrice assume immediata e diretta responsabilità della messa in sicurezza dell’alberatura o della sua sostituzione, su disposizione del competente Ufficio di Roma Capitale.

8. L’Amministrazione si riserva di eseguire i controlli e le verifiche necessarie al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e la tutela del patrimonio vegetale. Qualora emergano difformità di carattere tecnico nell’esecuzione dei lavori, l’Amministrazione dispone i conseguenti interventi correttivi. Nei casi in cui la difformità sia grave e non possa essere sanata o nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni correttive, l’Amministrazione dispone la sospensione dei lavori contestando immediatamente l’accaduto al soggetto esecutore dei lavori. A tal fine l’Amministrazione si avvale delle figure tecniche idonee.

9. Le opere di dotazione di impianti tecnici (irrigazione, drenaggio e illuminazione) e passaggio di reti tecnologiche che ricadono all’interno delle aree verdi devono essere documentate e inserite all’interno di una planimetria. La valutazione da parte della Direzione Lavori della buona esecuzione dei lavori per la posa in opera degli impianti deve avvenire in una prima fase a scavi ancora aperti (verifica funzionale) e poi dopo un adeguato periodo di assestamento del terreno di re-interro (verifica del ripristino dello stato dei luoghi). Le ditte esecutrici devono ripristinare le condizioni ambientali dell’area a verde a seguito di eventuali interventi di manutenzione o riparazione.

10. Con riferimento agli scavi eseguiti per sondaggi geognostici, archeologici o interventi di bonifica dei siti inquinati e per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 14 e del relativo Allegato A) del Regolamento approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 31.3.2016 (Regolamento scavi) e ss.mm.ii..

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