Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Le osservazioni di Carteinregola sul Nuovo statuto (maggio 2017)

 

CARTEINREGOLA DEFINITIVO logo TAGLIATOOsservazioni Carteinregola su

Proposta di Deliberazione di iniziativa consiliare ai sensi dell’art. 43 dello Statuto di Roma Capitale avente per oggetto la revisione dello Statuto di Roma Capitale

Introduzione di Anna Maria Bianchi,  contributi di Paolo Gelsomini, Giorgio Bertini, Guido Marinelli, Rosanna Oliva De Conciliis Roma, 15 maggio 2017

Introduzione/sintesi di Anna Maria Bianchi

Carteinregola ha assistito all’approvazione dello Statuto vigente di Roma Capitale nel corso del presidio contro le delibere urbanistiche del 2012-2013, votato dall’allora maggioranza e opposizioni,  e in quell’occasione aveva lamentato  l’esclusione della cittadinanza  da qualunque dibattito sul nuovo Statuto;  in seguito si è occupata dello Statuto di Roma Città Metropolitana, approvato nel dicembre 2014, a cui ha contribuito presentando alcuni emendamenti che sono stati in parte recepiti dalla Commissione competente.

Tuttavia entrambi gli Statuti ci sembrano presentare ampi margini di miglioramento, non solo dal punto di vista delle parti che riguardano la partecipazione dei cittadini.
Le maggiori preoccupazioni/perplessità riguardano innanzitutto le modalità di consultazione dei cittadini, sia rispetto ai canali con cui possono esprimersi, e informarsi, sulle questioni su cui vengono consultati, sia sull’effettiva rilevanza rappresentativa dei cittadini partecipanti/votanti.

Diciamo subito che la consultazione dei cittadini sui temi di interesse della città potrebbe apparire (e di fatto è) come la forma di democrazia più vicina alle esigenze e all’interesse generale. E tra l’altro, come si fa presente nella prima parte della proposta, è praticata proficuamente da molti paesi da molto tempo.

Tuttavia, come argomenta nel dossier Paolo Gelsomini, perché la decisione dei cittadini sia espressione autentica della loro volontà, è necessario che sia garantita una capillare e corretta informazione, soprattutto se le scelte riguardano temi complessi; che sia stimolata la motivazione a diventare parte attiva nella consultazione; che sia facilmente accessibile a tutti la modalità con cui esprimere le proprie preferenze. Tutti aspetti che se i canali digitali prendessero il sopravvento sul confronto collettivo e democratico tra cittadini attraverso i canali tradizionali, risolvendo la scelta con un tasto da premere in solitudine davanti a un computer, più che frutto di decisioni ragionate prese in nome dell’interesse generale (e dei nostri valori costituzionali) potrebbero portare a opzioni condizionate dalla scarsa conoscenza delle questioni sottoposte, o dall’emotività dl momento. O, ancora peggio, soggette a manipolazioni da parte di centri di interesse particolari. [Il Presidente Sturni nel corso della Commissione ha spiegato che per i referendum abrogativi e consultivi il voto elettronico sarebbe espresso nelle tradizionali cabine elettorali e che il voto on line sarebbe previsto solo per forme consultive tuttavia non è precisato nel testo]

E preoccupa l’idea che referendum consultivi, abrogativi e propositivi, possano passare indipendentemente dal numero di votanti, offrendo la possibilità a minoranze organizzate di poter influenzare scelte importanti per la città anche se non rappresentano né la maggioranza né un consistente numero di cittadini interessati dal provvedimento. E’ vero che per il referendum consultivo l’Assemblea Capitolina, motivando, può non dare seguito al responso referendario; tuttavia nel caso di consultazione abrogativa o propositiva, secondo la formulazione adottata, l’Assemblea sarebbe obbligata ad abrogare o a adottare.

E la votazione via web solleva anche un altro problema, come fa presente Guido Marinelli, cioè quello della trasparenza totale rispetto alle piattaforme utilizzate. Secondo Marinelli  bisognerebbe che le piattaforme informatiche utilizzate nei diversi processi, che siano di consultazione, di proposta (e-petition) o di voto (e-voting), siano   basate su prodotti di tipo “open source” e a “codice aperto” in modo che tutti siano in grado di verificarne il corretto funzionamento e di individuare eventuali errori tecnici che possono invalidare gli esiti dei risultati dei processi di partecipazione.

E nonostante l’impegno dell’Assessorato Roma Semplice per superare l’arretratezza digitale di una parte della popolazione romana, è ancora prematuro pensare di poter utilizzare massicciamente strumenti informatici, che tenderebbero a privilegiare il potere decisionale di chi  ha più strumenti e competenze a fronte di una marginalizzazione di chi è già vittima delle disuguaglianze.

Infine una notazione sulla trasformazione della Commissione delle elette in Commissione per le pari opportunità: senz’altro le disuguaglianze e le discriminazioni non sono più riconducibili solo alle differenze di genere uomo/donna. Tuttavia la raccomandazione dell’attuale Statuto che fra i nominati delle Giunte comunali e muncipali “sia garantita la presenza di norma in pari numero” di uomini e donne “motivando le scelte difformemente operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.non può essere cancellata e ridotta alla semplice “ garanzia della presenza”” anche se  una proporzione minima tra i generi   nelle Giunte comunali sono è prevista  dalla legge n. 56/2014, c.d. Delrio, che tuttavia raccomanda solo il 40%. Un ritorno all’indietro rispetto a una conquista che ha una storia collettiva da rispettare.

Infine, nonostante la Trasparenza sia diventata uno dei temi più gettonati e uno dei tormentoni più ricorrenti della propaganda politica, siamo ancora ben lontani, soprattutto a Roma, dalla Casa di vetro promessa anche dal Movimento in campagna elettorale. Sarebbe quindi necessario ampliare e precisare l’ Art. 2 (principi programmatici) dell’attuale Statuto, che al comma 3 raccomanda che “Roma Capitale, al fine di garantire la massima trasparenza e visibilità dell’azione amministrativa e la più ampia pubblicità degli atti e delle informazioni, assicura, anche attraverso tecnologie informatiche, la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, all’amministrazione locale e al procedimento amministrativo e garantisce l’accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge”. Una dichiarazione di intenti che troppo spesso rimane tale, viste le persistenti difficoltà dei cittadini a procurarsi le più elementari informazioni – vedi le modalità di convocazione dell’Assemblea e delle Commissioni pubblicate sul sito istituzionale – la mancata pubblicazione di molte  Determine dirigenziali e delle Decisioni di Giunta, come delle Delibere in discussione nelle Commissioni in vista del voto in Assemblea.

Con l’occasione facciamo ancora una volta presente che da anni Carteinregola sollecita Roma Capitale a sottoscrivere la carta promossa dalla Carta di Avviso Pubblico, “Codice etico per la buona politica”, una serie di regole che mettono al riparo politici e amministratori  da conflitti di interessi  e comportamenti poco trasparenti, presentato in  Aula Giulio Cesare nel dicembre 2014,  proprio il giorno – per combinazione – in cui è esplosa Mafia capitale con le indagini in Campidoglio, da allora mai adottata dal Comune di Roma che pure è tra i fondatori dell’Associazione.

Anna Maria Bianchi (Presidente Associazione Carteinegola)

(> scarica e Richieste di Carteinregola e altre Associazioni per la trasparenza del maggio 2016 quello-che-vogliamo-per-la-trasparenza-5-settembre-2016)

Paolo Gelsomini

La proposta di delibera di revisione dello Statuto di Roma Capitale individua come strumenti di partecipazione esercitata con tecnologie elettroniche le seguenti forme di espressione della volontà popolare: consultazioni, istanze, petizioni, proposte, interrogazioni, interpellanze, progetti di iniziative popolari, bilancio partecipato, referendum propositivo e abrogativo senza quorum. Per l’attuazione piena di queste forme di partecipazione è confermata nello Statuto l’istituzione di Consulte, Forum, Osservatori.

Le tecnologie elettroniche non sempre garantiscono la partecipazione inclusiva informata e consapevole che è alla base di ogni processo di espressione democratica dei cittadini.

La platea informatica è attuabile solo in alcune delle forme di espressione della volontà popolare come le consultazioni, i referendum, le petizioni, le istanze, i progetti di iniziativa popolare corredati da firme on line. Ed anche qui occorre precisare quali sono gli strumenti di controllo.

In altre forme di partecipazione, per i progetti presentati dai cittadini o dall’Amministrazione di rilevanza urbana e sociale occorre un Forum che può solo essere supportato ma non sostituito da una platea informatica.

La partecipazione su temi progettuali che sviluppano dei processi in itinere,  per arrivare ad un esito ha bisogno di un contesto sociale capace di sviluppare il confronto, il conflitto dialettico, l’ascolto, la trasformazione di idee e di proposte maturate all’interno di veri forum partecipativi.  Il web può essere solo un supporto dei forum ma non li può sostituire perché la platea elettronica è autoreferenziale e limitata socialmente e tecnicamente a gruppi di cittadini escludendone altri.

Solo in un contesto sociale si compensano i principi di competenza e di rappresentanza che sono alla base di un processo di partecipazione

Occorre fare in modo che questi due principi coesistano e che siano parti strutturanti di ogni processo partecipativo in itinere.

Il principio di maggioranza numerica è spesso assunto in modo acritico e quello di competenza non viene quasi mai considerato oppure scivola verso forme di tecnocrazia che uccidono la vitale complessità della partecipazione. Occorre naturalmente tener conto anche del principio di rappresentanza scongiurando però il rischio di forme di dominio lobbistico. Nel contesto sociale del Forum questi due principi possono essere sinergicamente affermati per un corretto svolgimento del processo partecipativo.

L’equilibrio migliore fra i due principi si ottiene grazie alla consapevolezza che le competenze attivabili sono anche quelle dei cittadini comuni che non possono essere surrogate da quelle degli esperti e dei tecnici. C’è un patrimonio di conoscenze, di competenze diffuse e di consapevolezza tra i cittadini a cui si può far ricorso.

Quale è lo strumento di contesto partecipativo dove questi principi possano qualificare l’intero processo? Certamente non può essere solo il Forum telematico il quale deve esistere ma deve anche seguire le regole ed i metodi del Forum fisico che nasce in un contesto sociale dove dialogano e interagiscono tra loro conoscenze, competenze, esperienze, rappresentanze di realtà sociali.

Ultima considerazione: nel 2006 è stato varato un Regolamento per l’attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana, con Delibera del Consiglio Comunale n.57  che, pur se caratterizzato dal suo supporto al Piano regolatore Generale del Comune di Roma varato in quegli anni, è pur sempre un testo che offre da oltre dieci anni al Comune l’opportunità di varare regolamenti attuativi della partecipazione che non sono mai arrivati.

Quel Regolamento della delibera 57 del 2006, tra l’altro contiene nelle premesse i seguenti contenuti ampiamente condivisibili:

“…. Che, per processo partecipativo, si intende il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, che sia pienamente inclusivo e non limitato a categorie sociali o gruppi economici e/o gruppi organizzati e associazioni e che tale processo partecipativo non deve limitarsi agli aspetti di informazione e consultazione ma ha carattere di continuità, strutturazione e non occasionalità

“….Che la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte di trasformazione non deve intendersi solo un’opzione politica o culturale, ma una componente essenziale dei processi di trasformazione urbana finalizzati alla qualità, alla trasparenza e alla coesione sociale, partendo dal principio che la “città vera è quella degli abitanti” e non quella  delineata dal suo perimetro”…..

Insomma in quel lontano Regolamento si parla di partecipazione diretta ed inclusiva, informata ed aperta “al fine di migliorare la struttura urbana della città, la qualità della vita e produrre inclusione sociale”.

Il nuovo Statuto del Comune di Roma Capitale dovrebbe tener conto di quei principi.

Paolo Gelsomini (Gruppo Partecipazione di Carteinregola con la collaborazione di Romapartecipa

scarica  “ Quello che chiediamo per la partecipazione maggio 2016 A cura del gruppo di studio RomaPartecipa in collaborazione con il Laboratorio Carteinregola

vedi anche

Sindaca e consiglieri M5S:  la democrazia partecipata non è solo un clickSindaca e consiglieri M5S: la democrazia partecipata non è solo un click  intervento di Paolo Gelsomini del 19 aprile 2017, in risposta all’articolo apparso sul “Blog delle stelle”, in cui la Sindaca e i consiglieri del MoVimento 5 Stelle di Roma annunciano l’introduzione di “nuovi strumenti di democrazia diretta” (> leggi tutto)

Giorgio Bertini

Il documento contiene diverse proposte: petizione popolare, pari opportunità e non solo parità uomo –donna, bilancio partecipativo, tuttavia mantiene i limiti dell’attuale Statuto e dei documenti similari per quanto riguarda la scarsa facilità e l’agibilità di lettura, appesantita dalla lunga sequenza di riferimenti normativi.

1) Qual è la vigenza e l’applicazione dello Statuto della Città metropolitana, che essendo più recente dovrebbe prevalere? Si dovrebbe modificare lo Statuto della Città metropolitana e non lo Statuto di Roma Capitale (*)

2) La Città metropolitana avrebbe dovuto emanare un regolamento sulla partecipazione entro 6 mesi dall’entrata in vigore dello Statuto il 1 gennaio 2015

3) Riguardo all’Art. 10 comma 5, non si comprendono le motivazioni  a favore di un “controreferendum” da parte della amministrazione i n quanto verrebbe a sindacare l’iniziativa di partecipazione  dei cittadini spostando il confronto sul merito ad uno scontro fra amministrazione  e promotori

4) Le principali novità riguardano il bilancio partecipativo, la cui definizione però è rinviata ad un regolamento, e a due commissioni una per le pari opportunità ed una per Statuto e innovazione tecnologica cui vengono attribuite tante e diversificate competenze non viene motivata e può provocare Confusione e Indeterminazione organizzativa .Infatti la Commissione pari opportunità ha un solo oggetto.

5) Se si rimette mano allo Statuto, perché non intervenire per migliorarne molti altri aspetti, integrando anche la trasparenza e l’open governement, dato che nello statuto vigente è inserito soltanto il diritto all’informazione

6) Sarebbe utile rivedere il testo della proposta per renderlo più leggibile eliminando le decine di riferimenti oppure premettendo una sintesi delle modifiche con le relative motivazioni. Sarebbe utile anche una versione che metta a confronto il testo originario e il nuovo testo

*Di seguito gli articoli dello statuto della Città Metropolitana cui ci si potrebbe meglio riferire

Statuto Roma città Metropolitana http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/attachments/article/29/STATUTODEFINITIVO.pdf)

Partecipazione popolare e trasparenza amministrativa

Art. 38 Trasparenza e accesso agli atti

  1. La Città metropolitana assicura, anche attraverso l’apposito sito istituzionale sulla rete Internet, latrasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso, garantendo i dirittidei cittadini alla conoscibilità di atti e documenti.
  2. Con atto motivato, nei casi e nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti, il Sindaco può inibire emporaneamente l’esibizione di documenti o la diffusione di informazioni, dando tempestivamente notizia delle decisioni prese al Consiglio e alla Conferenza.
  3. La Città metropolitana assicura l’accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

Art. 39 I servizi di relazione con il pubblico e l’attività di comunicazione

  1. La Città metropolitana assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l’accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni.
  2. Nella propria attività di informazione, la Città metropolitana adegua i mezzi adottati e le modalità

comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.

  1. La Città metropolitana assicura un particolare impegno nell’informazione turistica e culturale.
  2. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Città metropolitana assicura il coordinamento e ilcoinvolgimento degli altri enti presenti nel territorio.

Art. 40 Obblighi di trasparenza degli organi della Città metropolitana

  1. Il Sindaco, il Vice Sindaco e i Consiglieri assicurano l’informazione sulle attività svolte e sulle condizioni economiche in conformità alla legislazione vigente, anche mediante il ricorso al modello di buona pratica amministrativa cosiddetto “open data”.
  2. Con regolamento del Consiglio sono dettate le disposizioni da applicare ai sensi e per le finalità di cui al comma 1.

Art. 41 Partecipazione e democrazia in rete

  1. La Città metropolitana informa la sua attività al principio del coinvolgimento e della più ampiaconsultazione dei comuni, singoli o associati, e delle comunità comprese nel suo territorio.
  1. Al fine di assicurare un costante contatto fra l’ente e la comunità metropolitana e l’effettivapartecipazione dei cittadini, il Consiglio adotta, entro sei mesi dall’approvazione dello Statuto, unregolamento sulla partecipazione.
  1. Il regolamento disciplina i casi e le modalità in cui possono essere attivate forme di consultazione e direferendum popolare di tipo consultivo e propositivo.
  2. Il regolamento disciplina i casi, le modalità e i limiti in cui i residenti possono rivolgere istanze, petizioni o proposte di atti e provvedimenti di interesse generale agli organi della Città metropolitana, stabilendo le modalità e i termini entro i quali tali organi sono tenuti a prenderle in esame.
  3. La Città metropolitana assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete, promuovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale.
  4. Il regolamento può prevedere meccanismi di democrazia partecipativa in modo specifico nelle materie attinenti alla tutela dei diritti e all’organizzazione e fruizione dei servizi pubblici.

Art. 42 Istituzione e funzioni del difensore civico

  1. È istituito il difensore civico quale garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione

amministrativa della Città metropolitana e delle istituzioni, aziende speciali, società di capitale, enti pubblici e privati, comunque denominati, partecipati o convenzionati con la Città metropolitana.

  1. Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rinominato per una sola volta. Esercita le funzioni fino alla nomina del successore. Le modalità di nomina, le cause di inconferibilità e incompatibilità, le prerogative e l’attività sono disciplinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio.
  2. Il difensore civico si avvale del supporto di un proprio ufficio, che opera secondo gli indirizzi dalmedesimo impartiti e gli obiettivi da lui indicati.
  1. Il difensore civico, quando lo ritenga necessario, riferisce al Consiglio e alla Conferenza, anche

personalmente, su questioni di particolare rilevanza.

Giorgio Bertini (Gruppo Trasparenza di Carteinregola – rete Mobilitiamoci)

Guido Marinelli

In relazione alle proposte di modifica allo Statuto del Comune di Roma, in discussione in Commissione Roma Capitale e Riforme Istituzionali,  vorrei evidenziare come le previste tecnologie informatiche e telematiche sono necessarie ma non sufficienti a garantire la partecipazione di tutti i cittadini. Ovvio che la tradizionale modalità di partecipazione e consultazione si debba quindi affiancare a quelle telematiche, al fine di consentire a tutti i cittadini di potersi esprimere, in un modo o nell’altro, evitando di introdurre fenomeni di “digital divide”.

A mio avviso in tal senso è da interpretare la frase del punto 8 dell’art. 8 della proposta di modifica dello Statuto di Roma Capitale che recita “Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le procedure, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, di presentazione delle petizioni nonché i tempi di raccolta ….”
Propongo, per maggiore chiarezza, che tale articolo venga così modificato:
“Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le procedure, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, tecnologie che si affiancano e integrano quelle tradizionali per la presentazione delle petizioni nonché i tempi di raccolta ….”
Allo stesso modo andrebbe modificato il punto 12 dell’art. 10 formulandolo in questo modo:
“Roma Capitale sperimenta e promuove strumenti idonei a consentire l’esercizio del diritto di voto nei referendum ricorrendo all’utilizzo di tecnologie telematiche o informatiche che vadano ad integrare e affiancare le modalità tradizionali, cartacee, di espressione del diritto di voto.”

La seconda considerazione che vorrei evidenziare in questo mio breve appunto è che è sempre necessario assicurare quel livello di trasparenza e controllo delle procedure necessario a garantire un’adeguata verifica della correttezza di esecuzione dei processi democratici. E ciò è tanto più vero quando si tratta di processi che investono direttamente i cittadini e i loro diritti di espressione e partecipazione.

Da questo punto di vista è necessario che le piattaforme informatiche utilizzate nei diversi processi, che siano di consultazione, di proposta (e-petition) o di voto (e-voting) siano basate su prodotti di tipo “open source” e a “codice aperto” in modo che tutti siano in grado di verificarne il corretto funzionamento e di individuare eventuali errori tecnici che possono invalidare gli esiti dei risultati dei processi di partecipazione.
A tal fine andrebbe quindi inserito un apposito articolo (per esempio l’art. 11bis) che reciti:
“Le tecnologie telematiche e informatiche adottate da Roma Capitale per le petizioni, i Referendum o per qualsiasi altra forma di partecipazione disciplinata dal presente Statuto, devono essere basate su tecnologie open source, con codice aperto, in modo che sia possibile controllare il codice sorgente per verificarne il corretto funzionamento. Il codice sorgente, e la relativa documentazione tecnica, è a disposizione, su semplice domanda, di chiunque voglia verificarne il funzionamento affinché sia facilmente controllabile la correttezza delle procedure tecnologiche, telematiche e informatiche, relative alle forme di partecipazione previste dal presente Statuto. In nessun caso il relativo software deve essere di tipo proprietario e le tecnologie informatiche telematiche utilizzate non devono essere sottoposte a privative industriali.”


Da considerare anche che è universalmente riconosciuto che la scelta di prodotti “open source” e a “codice aperto” siano di maggiore garanzia per l’Amministrazione, che non rimane soggetta alle problematiche che si verificano quando fornitori che hanno elaborato soluzioni di tipo proprietario devono essere sostituiti, per esempio a seguito di svolgimento di regolari procedure ad evidenza pubblica. Laddove sono state adottate soluzioni proprietarie ci si può trovare, infatti, di fronte a due scenari: o l’Amministrazione perde quanto realizzato fino a quel momento, oppure, nel caso migliore, ci si deve sobbarcare, se previsti contrattualmente, faticosi processi di trasferimento di competenze che, comunque, non risolvono il problema principale, quello della autonoma capacità dell’Amministrazione di modificare le proprie piattaforme, ma rendono semplicemente il fornitore successivo in grado di svolgere l’attività del fornitore precedente.

Clamoroso esempio di problemi di questo tipo è stato il caso del sistema di gestione del patrimonio di Roma Capitale: il fornitore uscente si limitò a consegnare le voluminose stampe relative al patrimonio senza lasciare il sistema di gestione informatizzato che aveva realizzato.

Guido Marinelli (Gruppo trasparenza di Carteinregola)

Rosanna Oliva de Conciliis

Rispetto alla trasformazione della Commissione delle elette in Commissione pari opportunità, è una modifica che può senz’altro essere utile, ma non è accettabile la formula  “E’ assicurata la presenza di entrambi i sessi “(basterebbe un solo appartenente al sesso meno rappresentato, in violazione di disposizioni e sentenze ben note). Si tratta di un passo indietro grave

Consiglio di inserire nello Statuto i  riferimenti ai regolamenti di Camera e Senato per le petizioni e le altre forme di partecipazione dei cittadini, oltre alla Carta di Aalborg e al Regolamento della partecipazione che fu approvato dopo una lunga battaglia di cittadini e associazioni, anche se poi non è stato adeguatamente applicato.

Sarebbe auspicabile anche citare lo sviluppo sostenibile e l’Agenda ONU 2030, il cui obiettivo 11 riguarda le città . Se ne parla al FORUM PA http://www.forumpa.it/riforma-pa/ecco-il-forum-pa-2017 dove molti approfondimenti riguardano il digitale – obiattivo 9 dell’Agenda. http://forumpa2017.eventifpa.it/it/event-details/?id=5192

Rosanna Oliva de Conciliis (Aspettare stanca associazione di promozione sociale che aderisce a Carteinegola) www.aspettarestanca.wordpress.com.

 

[2] La Carta di Avviso Pubblico è stata redatta da un gruppo di lavoro di esperti, giuristi, funzionari pubblici e amministratori locali – coordinato dal Prof. Alberto Vannucci – che hanno rivisitato e aggiornato la Carta di Pisa, il codice che l’associazione aveva presentato due anni fa, prima dell’entrata in vigore di alcune leggi antimafia e anticorruzione.Composta da 23 articoli, la Carta indica concretamente come un buon amministratore può declinare nella quotidianità i principi di trasparenza, imparzialità, disciplina e onore previsti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione.

Contrasto al conflitto di interessi, al clientelismo, alle pressioni indebite, trasparenza degli interessi finanziari e del finanziamento dell’attività politica, scelte pubbliche e meritocratiche per le nomine interne ed esterne alle amministrazioni, piena collaborazione con l’autorità giudiziaria in caso di indagini e obbligo a rinunciare alla prescrizione ovvero obbligo di dimissioni in caso di rinvio a giudizio per gravi reati (es. mafia e corruzione).Sono queste alcune previsioni della Carta di Avviso Pubblico, un codice etico fatto non tanto di buoni propositi e belle intenzioni, ma un documento che prevede anche divieti – es. non ricevere regali superiori ai 100 euro in un anno – e sanzioni, che vanno dalla censura pubblica sino alle dimissioni. Scarica http://www.avvisopubblico.it/home/wp-content/uploads/2014/05/20141025_carta-di-avviso-pubblico.pdf

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments