Le facciate dei parcheggi interrati – continua
Autore : Redazione

Abbiamo appreso che l’incentivo per i parcheggi interrati è stato escluso dalla delibera che sarà votata oggi 21 luglio dall’Assemblea Capitolina*. E finalmente è pervenuta la risposta dell’On. Fabrizio Panecaldo (capogruppo PD), promotore della delibera, seppure sotto forma di commento al nostro post su Facebook. Eccolo:
Mi dispiace dover constatare che per voi il tema dei parcheggi interrati sia un vero e proprio tabù. Nel caso di specie, l’incentivo – consistente nella possibilità di installare pubblicità sulla recinzione del cantiere!- era previsto nel caso un condominio, dopo aver votato a maggioranza qualificata, avesse deciso di realizzare un parcheggio, interrato o a raso, in area comunale. Quindi non un parcheggio previsto dal P.U.P. ma un nuovo parcheggio nel puro spirito della legge Tognoli….realizzato dal condomino ed utilizzato dai condomini.L’incentivo è però stato escluso, su mia richiesta e quella di altri consiglieri, dall’attuale delibera. Per me vale più la conferma che voi, purtroppo, avete pregiudizi ideologici sui parcheggi interrati che non battermi per un incentivo che, probabilmente, nessuno avrebbe richiesto.
La nostra risposta: Noi ci siamo limitati a chiedere spiegazioni, e anche più volte e da un bel pezzo (l’ultima il 2 luglio scorso). Se le cose erano così semplici e solari, perchè nessuno ci ha risposto? In ogni caso il punto della delibera che estendeva gli incentivi agli interventi della Legge Tognoli non era affatto chiaro: sarebbe bastata questa semplice e tardiva spiegazione per evitare di fare polemiche e di sprecare energie. Tuttavia, il ragionamento dell’on. Fabrizio Panecaldo funziona solo se parliamo per l’appunto di interventi ai sensi della Legge 122/89 realizzati da condomini su aree private di proprietà del condominio “anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato“. Perchè se invece parliamo di interventi su aree comunali, a cui si riferisce Panecaldo nella sua risposta, lui per primo dovrebbe sapere che si tratta proprio della fattispecie di interventi rientrante nel Piano Urbano Parcheggi**. E che tali parcheggi non sono “utilizzati da condomini” “che votano a maggioranza qualificata”, ma sono venduti a caro prezzo (adesso un po’ meno a causa della crisi) a qualsiasi privato: per un breve periodo hanno la prelazione tutti coloro che abitano nel raggio di 1 km dal Pup, ma in seguito può acquistare i box qualunque proprietario di un locale sito nel Comune di Roma. In ogni caso appare evidente che non spetta a un condominio approvare la realizzazione di un parcheggio su area comunale, ma all’amministrazione, che deve inserirlo nel Piano Parcheggi, come recita il comma della citata Legge Tognoli: “I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse“**.
E ancora una volta ricordiamo che in due anni di amministrazione di centrosinistra nessuno ha messo mano – nonostante le promesse del programma elettorale di Marino – al Piano Urbano Parcheggi, nè si è preoccupato di far approvare le linee guida per i parcheggi interrati messe a punto ormai 3 anni fa dall’Ordine dei Geologi insieme al Comune di Roma*, nè di modificare lo schema di convenzione*** che dovrebbe regolare anche le questioni legate ai cantieri e alle affissioni pubblicitarie. Infatti è ancora vigente la convenzione del 2008 di Alemanno in cui (ma nelle precedenti non era diverso), per dirne una, non è prevista alcuna vigilanza sulla congruità delle assicurazioni accese dai costruttori dei PUP a garanzia degli edifici contermini allo scavo, nè un’assicurazione postuma decennale****.
Forse l’Assemblea Capirtolina dovrebbe occuparsi anche di questo…o no?
AMBM
** in calce l’articolo della Legge 122/89 cosiddetta Tognoli che regola i parcheggi pertinenziali dei condomini e i parcheggi privati su suolo pubblico
Questo il Post pubblicato da Carteinregola il 2 luglio 2015 e di nuovo oggi 21 luglio:
All’ODG dell’Assemblea Capitolina odierna (21 luglio 2015) è inserita in prima posizione la Proposta n.105/2013, a firma dei Consiglieri Panecaldo, Caprari, Giansanti, Ferrari, D’Ausilio, Corsetti, Dinoi, Ghera, Onorato, Marchini, Cozzoli Poli, Belviso, Azuni e Peciola, dal titolo “Indirizzi per il rifacimento delle facciate e delle parti esterne degli edifici di proprietà pubblica e privata ai fini del recupero e della riqualificazione urbana” (1). La proposta è senz’altro virtuosa, e riprende un’analoga iniziativa avviata per il Giubileo del 2000, per incentivare il restauro delle facciate dei palazzi romani e la bonifica degli edifici dall’ amianto, così da rendere più decoroso e sicuro il paesaggio urbano e aumentare anche l’occupazione del settore. I vantaggi per chi aderisce sono l’esenzione dalla tassa di occupazione di suolo pubblico, la possibilità di utilizzare i ricavati dalle affissioni pubblicitarie sui ponteggi e la possibilità di ottenere, grazie a Roma Capitale, “forme di credito agevolato” “presso i maggiori istituti di credito”. Fino a qui nulla di nuovo. Ma nella proposta in nostro possesso, inviata ai Municipi e alle commissioni capitoline qualche mese fa, è presente un punto che inserisce tra “le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che possono usufruire degli incentivi” anche “gli interventi finalizzati alla realizzazione di parcheggi dell’art. 9 della legge 122/89 (Legge Tognoli)” (2) cioè i box privati interrati costruiti nel sottosuolo pubblico dall’inizio degli anni ’90 in poi.
C’è da chiedersi come possano essere accomunate a facciate di edifici dei parcheggi sotterranei, e soprattutto quali sarebbero gli incentivi (solo occupazione suolo pubblico o anche credito agevolato?) per la ristrutturazione degli interventi del Piano Urbano Parcheggi. Sicuramente le ristrutturazioni dei Pup non possono essere collegate a eventuali presenze di amianto, dato che quando hanno cominciato a prodursi gli effetti della legge 122/89 e il florilegio di Pup in tutta Roma, esisteva già una normativa che vietava l’uso del materiale nelle costruzioni. E non si capisce se le agevolazioni riguarderebbero parcheggi già realizzati da anni – quindi a beneficio dei “condomini” acquirenti dei box – o quelli ancora da realizzare o in corso, a beneficio delle società costruttrici. Ma poichè non si parla di “interventi realizzati ai sensi dell’art. 9 legge 122/89″ ma di “interventi finalizzati alla realizzazione di parcheggi…” propendiamo per questa seconda ipotesi, anche se sarebbe piuttosto curioso applicare incentivi alla ristrutturazione di interventi ancora da realizzare.
Restiamo quindi in attesa di una maggiore illustrazione delle motivazioni (3) che hanno spinto i consiglieri a mettere in una delibera che riguarda il decoro dei palazzi romani le modeste strutture emergenti dei garages, che tra l’altro di agevolazioni ne hanno già godute parecchie, in passato. Ci risulta infatti che, ai tempi del Sindaco Veltroni, per incentivare la vendita dei garages (privati) il Comune elargisse un bonus fino a 6 milioni di lire per box ai primi acquirenti.
Anna Maria Bianchi Missaglia annaemmebi@gmail.com
(pubblicheremo tempestivamente qualunque commento e risposta che ci dovesse pervenire in proposito) laboratoriocarteinregola@gmail.com
Art. 9
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi ove i piani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.
(icomma così modificato dall’art. 17, comma 90, legge n. 127 del 1997 poi dall’art. 37, comma 1, legge n. 472 del 1999)
2. L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici vigenti, l’istanza per l’autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il Sindaco stesso non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.
(il regime autorizzativo deve intendersi sostituito dalla denuncia di inizi attività o, facoltativamente, dal permesso di costruire)
3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate salvo che si tratti di proprietà non condominiale dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
(comma così modificato dall’art. 17, comma 90, legge n. 127 del 1997)
4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:
(comma così sostituito dall’art. 10, comma 2-ter, legge n. 30 del 1998)
a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell’opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali indadempimenti.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l’immodificabilità dell’esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest’ultimo abbia autorizzato l’atto di cessione.
(comma così sostituito dall’art. 10, comma 1, legge n. 35 del 2012)