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Modifiche al PRG per fiumi e fossi di Roma: una scelta sbagliata, dannosa e pericolosa

Ponte Milvio, rischio esondazione del Tevere nel 2013 (foto AMBM)

Carteinregola ha scritto ai consiglieri capitolini e per conoscenza a tutti gli enti coinvolti nella regolamentazione e gestione delle aree a ridosso di fiumi, torrenti e fossi del reticolo idrografico del Comune di Roma, chiedendo di NON APPROVARE LA MODIFICA ALL’ART. 71 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore, sia nella versione della Proposta approvata dalla Giunta nel giugno 2023 approdata la settimana scorsa in Aula, sia nelle versioni contenute in emendamenti successivi di cui siamo venuti a conoscenza. Abbiamo motivi molto seri per contrastare l’iniziativa e cercheremo di spiegarli nel modo più semplice possibile, perchè è in ballo un importante patrimonio collettivo ma soprattutto la sicurezza delle persone e delle cose. E diciamo subito con forza che le modifiche che si vogliono introdurre non riguardano nè l’urbanistica, nè la tutela paesaggistica, ma SOLO E SOLAMENTE LA SICUREZZA IDRAULICA, che dopo i recenti avvenimenti in Spagna e in Emilia Romagna ci sembra importantissimo preservare e assicurare.

Sono 120 anni che è vigente il Testo unico sulle opere idrauliche – Regio Decreto del 25 luglio 1904 n. 523, che all’Art. 96 lettera f) (1) vieta “in modo assolutosulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese… gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori … minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore …di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”. La Proposta di Delibera 102/2023 introduce un nuovo comma  nell’art. 71 Reticolo Idrografico escludendo  dalle limitazioni del PRG vigente (2) che vietano “qualsiasi intervento nella fascia di rispetto di metri 10 dalla sponda o dal piede dell’argine di fiumi e torrenti (tranne interventi di risanamento)” alcuni interventi  elencati in modo molto generico, che riguardano  la “realizzazione di infrastrutture per la mobilità (piazze, strade, parcheggi, marciapiedi, piste ciclopedonali) e reti tecnologiche (fognature, acquedotti, ecc)” – notare l'”eccetera” –   in un’area che nella Relazione allegata alla Proposta viene definita come “fascia di 10 metri retrostante i muraglioni del Tevere”  ma che nel testo  del comma aggiunto è evidentemente assai  più ampia,  visto che l’esecuzione delle opere elencate  “è consentita purché le stesse siano collocate completamente al di fuori dell’alveo Inciso”, cioè con l’esclusione del solo letto dei corsi d’acqua, quindi consentita anche lungo gli argini e su tutto il reticolo idrografico del territorio comunale (3).

Avevamo segnalato l’indeterminatezza del comma e i potenziali rischi della sua applicazione già da un anno, nel corso di un’audizione alla Commissione Urbanistica e ancora nelle osservazioni inviate successivamente e pubblicate sul nostro sito (4). Ma la maggiore articolazione del comma in una versione successiva di cui siamo venuti a conoscenza non l’ha adeguato agli aspetti idraulici, ma si è rifatta a un articolo delle Norme tecniche del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che in questo caso “non c’azzecca nulla”. A parte che l’articolo citato del PTPR, Art. 14 Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture. Eliminazione delle barriere architettoniche, regola genericamente tutte le “zone sottoposte a vincolo” e non specificatamente le norme “per la protezione di fiumi, torrenti, corsi d’acqua” che si trovano nell’Art. 36, ma appare comunque ridondante, in quanto il PTPR è uno strumento già sovraordinato alla pianificazione urbanistica comunale (5). Ma soprattutto si confondono i vincoli paesaggistici con le norme per la sicurezza idraulica.

E genera preoccupazione che la citata Relazione della Proposta offra come motivazione dell’introduzione del nuovo comma superare il divieto assoluto di edificazione afferente la fascia di 10 metri…”

commento all’art. 71 nel testo della Relazione della Proposta di Delibera di Giunta del 2023

Eppure abbiamo trovato fior di sentenze che spiegano con grande chiarezza lo scopo del Testo Unico sulle opere idrauliche che prescrive il divieto di costruire a dieci metri dai corpi idrici pubblici: garantire il deflusso delle acque scorrenti di fiumi, torrenti canali e scolatoi pubblici, privandolo di potenziali elementi/ostacoli che ne limitano il libero scorrimento; prevenire eventuali danni che possano derivare dalla attività costruttiva e manutentiva lungo le sponde, divieto che riguarda sia i corsi d’acqua e torrenti con vincolo paesaggistico sia tutti i corpi idrici esistenti (in questo caso in tutto il territorio comunale, comprese le aree non urbanizzate).

Ora il comma aggiunto al PRG vorrebbe derogare a tale divieto appigliandosi alla previsione dell’articolo del Regio Decreto che vieta “fabbriche e scavi” a distanza “minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località”, come se il PRG, “disciplina vigente nella località di Roma” potesse cancellare la norma. L’interpretazione di sentenze amministrative e civili vanno decisamente in un’altra direzione: ad esempio una sentenza del Consiglio di Stato (n. 5619 del 2012) (6) in proposito si è così espressa:  “Alla luce del generale divieto di costruzione di opere in prossimità degli argini dei corsi d’acqua, il rinvio alla normativa locale ex art. 96 del r.d. n. 523 del 1904 assume carattere eccezionale; tale normativa, per prevalere sulla norma generale, deve avere carattere specifico, ossia essere una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l’eventuale deroga; nulla vieta che la norma locale sia espressa anche mediante l’utilizzo di uno strumento urbanistico, come può essere il piano regolatore generale, ma occorre che tale strumento contenga una norma esplicitamente dedicata alla regolamentazione delle distanze delle costruzioni da… OMISSIS…e in eventuale deroga alla disposizione della lettera f) dell’art. 96, in relazione alla specifica condizione locale delle acque di cui trattasi”. Dello stesso tenore una sentenza della Cassazione civile (n. n.31022 del 27/11/2019) (7) e molte altre citate.

Per questo  una diversa regolamentazione di livello locale della norma del testo unico a nostro avviso non può introdurre la possibilità di realizzare  una serie di opere a livello generalizzato su tutto il reticolo idrografico comunale senza fissare alcuna limitazione,  mettendo la sola condizione “che siano completamente al di fuori dell’alveo inciso” .
Ma vogliamo ribadire che a nostro avviso una modifica di questa portata dovrebbe essere messa a punto attraverso un lavoro congiunto con l’ Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, da cui dipendono le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di bacino stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce – PS5, che “definiscono il livello di compatibilità con le trasformazioni indotte dallo sviluppo definito dagli strumenti urbanistici al fine di consentire una efficace prevenzione dei dissesti idraulici e idrogeologici“, strumenti urbanistici “che devono essere corredati di uno specifico studio di “Compatibilità idraulica” che valuti, per le trasformazioni previste, le possibili interferenze” di una serie di “aree a criticità idraulica(8).

Ma al di là delle connotazioni normative, non comprendiamo  a quale tipo di interesse pubblico rispondano le  modifiche dell’Art.71,  visto che molte delle fattispecie interessate dalle aree lungo il letto dei fiumi – con la sola “esclusione dell’alveo inciso“, cioè della superficie dove scorre l’acqua – riguarderebbero strutture   su aree demaniali per la gran parte  concesse a soggetti privati, il cui interesse pubblico appare tutto da dimostrare.  E non comprendiamo l’interesse pubblico neanche della cancellazione del “divieto assoluto di edificazione – e di scavo – afferente la fascia di 10 metri retrostante i muraglioni del Tevere“, che apre alla possibilità di realizzare parcheggi interrati realizzati da privati e venduti a privati per 90 anni a prezzo di mercato (classificati come opere pubbliche) (9).

Alla luce degli ultimi devastanti fenomeni climatici che hanno fatto saltare tutti i precedenti modelli di valutazione del  rischio, un’Amministrazione responsabile dovrebbe andare nella direzione di una maggiore regolamentazione degli interventi nelle aree ambientali sensibili, anzichè allargare le maglie degli interventi edilizi di cui abbiamo amaramente constatato le conseguenze.

Chiediamo quindi di cancellare il comma 6 dell’Art.71 dalla Proposta di Deliberazione 102/2023 e di non introdurre alcuna modifica che vada nella direzione di “superare il divieto assoluto di edificazione“, o di consentire scavi nella fascia a ridosso dei muraglioni e in tutto il reticolo idrografico cittadino, magari classificati come innocui “parcheggi”.

Per noi è una cartina di tornasole delle intenzioni di questa maggioranza che governa la città: fatti concreti, molto più significativi di tanti proclami buoni solo per i video sui social.

Anna Maria Bianchi Missaglia e Laura Clerici

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

21 novembre 2024

NOTE

(1) Regio Decreto n. 523/1904 {Testo unico delle opere idrauliche).

art. 96 (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F).

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

(…) f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

(2) Scarica Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008

NTA PRG VIGENTE Art.71. Reticolo idrografico scarica le NTA del PRG

1. Il sistema idrico superficiale continentale è individuato negli elaborati 2. e 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000, attraverso la componente Acque: fiumi e laghi, e nell’elaborato 4 “Rete ecologica”, di cui all’art. 66, attraverso la restituzione grafica del Reticolo idrografico. Il sistema idrico superficiale è regolamentato dalle relative leggi in materia e, con riguardo al reticolo idrografico, dagli articoli 6 e 7 della LR n. 24/1998[1].

2. Al fine di salvaguardare l’integrità del reticolo idrografico e le sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nella fascia di rispetto di m. 150 dalla sponda o dal piede dell’argine di corsi d’acqua tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), del D.LGT n. 42/2004[1], e nella fascia di rispetto di m. 50 dalla sponda o dal piede dell’argine degli altri corsi d’acqua, o nelle più ampie fasce di rispetto delimitate dall’elaborato 4. “Rete ecologica”, sono vietati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologici ed ecologici. In particolare sono vietati, salvo che non siano espressamente prescritti dagli enti competenti per finalità di difesa del suolo, gli interventi che prevedano:

a)  tombamenti e copertura di corsi d’acqua;

b)  qualsiasi attività estrattiva;

c)  sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse);

d)  scogliere in pietrame non rinverdite;

e)  rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo;

f)  rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d’acqua e risagomatura delle sponde.

3. Nei tessuti del Sistema insediativo ricadenti nella fascia di rispetto di m. 50 dei corsi d’acqua non tutelati ai sensi di legge, gli interventi ammessi dalle norme di componente, se non preclusi dall’art. 7 della LR n. 24/1998, sono realizzabili nel rispetto dei divieti di cui al comma 2, e subordinati alla Valutazione ambientale preliminare di cui all’art. 10, comma 10[1], e alla contestuale realizzazione di interventi di Risanamento ambientale (RSA), Ripristino ambientale (RIA) e Restauro ambientale (REA), come definiti dall’art. 10, ove necessari. Sono altresì consentiti, anche autonomamente, tutti gli interventi ambientali di cui all’art. 10.

4. Non sono soggetti alle limitazioni di cui al comma 2, a condizione che siano associati a interventi di Mitigazione di impatto ambientale (MIA), di cui all’art. 10:

a)  le opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrutture di rete (opere viarie e ferroviarie e tramvie, reti di trasmissione di energia e di trasporto di liquidi e gas, reti di telecomunicazioni, collettori fognari, canali di adduzione o di restituzione delle acque per legittime utenze);

b)  le opere necessarie alla realizzazione di casse di espansione e stagni di ritenzione della acque per il contenimento delle piene per uso agricolo, stagni e vasche per il lagunaggio e la depurazione naturale delle acque di scarico, purché privi di rivestimenti in calcestruzzo;

c)  le opere necessarie alla realizzazione di percorsi e aree di sosta pedonali, equestri o ciclabili.

5. Nella fascia di rispetto di m. 10 dalla sponda o dal piede dell’argine di fiumi e torrenti, al fine di ricostituire le condizioni naturali, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione degli interventi di Risanamento ambientale (RSA), Ripristino ambientale (RIA) e Restauro ambientale (REA), come definiti dall’art. 10, e di quanto previsto dal “Codice della buona pratica agricola” (Reg. 1999/1257/CE). È altresì vietato il taglio della vegetazione riparia arbustiva e arborea naturale, ad eccezione degli interventi imposti ed attivati dagli enti competenti in materia.

(3) AGGIJNTO DA PROPOSTA DELIBERAZIONE n.102/2023: Comma 6. Non è soggetta alle limitazioni di cui al comma 5, anche ai sensi dell’art. 96 lettera f) del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, recante il Testo unico sulle opere idrauliche, la realizzazione di infrastrutture per la mobilità (piazze, strade, parcheggi, marciapiedi, piste ciclopedonali) e reti tecnologiche (fognature, acquedotti, eccL’esecuzione di tali opere è consentita purché le stesse siano collocate completamente al di fuori dell’alveo Inciso assicurando la protezione rispetto alle sollecitazioni idrodinamiche cui possono essere eventualmente soggette e l’assenza di riflessi sul libero deflusso delle acque. Ai fini del rilascio del nulla osta idraulico l’intervento deve essere accompagnato da una relazione di compatibilità idraulica che analizzi tali aspetti e certifichi l’assenza di perturbazioni indotte sulle modalità di deflusso del corso d’acqua e di pericolo per  la salvaguardia dell’infrastruttura stessa

102a Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/42 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008)

(4) Osservazioni modifiche PRG: 8. Interventi a ridosso dei muraglioni del Tevere-2 Gennaio 2024Continua#

VEDI ANCHE Modifiche al Piano Regolatore, le osservazioni di Carteinregola 27 Dicembre 2023 Continua#

Modifiche NTA PRG: l’incomprensibile intervento sull’art. 71 -24 Dicembre 2023 Continua#

Non approvate quella modifica al Piano regolatore! (reticolo idrografico) -13 Novembre 2024 Continua#

(5) SCARICA le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio approvato il 21 APRILE 2021

(6) scarica Sentenza Consiglio di stato 5619 del 2012

(7) scarica Sentenza Cassazione 27 11 2019

(8) scarica Piano di Bacino del Fiume Tevere, Primo Aggiornamento maggio 2012

scarica Norme tecniche di attuazione” Norme tecniche di attuazione (testo integrato e coordinato Progetto di aggiornamento del Piano di bacino stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce – PS5  Norme tecniche di attuazione dicembre 2014

(9)vedi 30 maggio 2012 la Deliberazione dell’Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici, oggi ANAC , che riprende una precedente Determinazione della stessa AVCP del 13 ottobre 2005, dichiara definitivamente che i parcheggi realizzati da privati su suolo pubblico in diritto di superficie sono opere pubbliche a tutti gli effetti e invita il Comune di Roma ad adeguarsi alle normative vigenti. (> vai al nostro articolo del 2017 Sul PUP vogliamo il parere dell’ANAC) Deliberazione n. 57 scarica