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Modifiche alle NTA del PRG: meno parcheggi a vantaggio di chi?

(Stadio Flaminio foto AMBM)

Nella Delibera adottata dall’Assemblea Capitolina l’11 dicembre 2024 con le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale del 2008 (1), tra le innumerevoli modifiche ulteriormente introdotte da emendamenti alla Proposta approvata dalla Giunta Gualtieri nel giugno 2023, alcune riguardano la dotazione di parcheggi pubblici e privati per impianti sportivi. Tutti gli emendamenti approvati riducono consistentemente il numero di parcheggi previsti dalle attuali NTA, ben oltre le previsioni, sia vigenti, sia della Proposta della Giunta.

Va ricordato che le norme urbanistiche – frutto delle battaglie delle generazioni che ci hanno preceduto – prevedono delle dotazioni minime di parcheggi proporzionate ai “carichi urbanistici” relativi alle diverse destinazioni d’uso, residenziali, commerciali, direzionali, produttive ecc. (2). Le NTA del Piano regolatore vigente (3) stabiliscono il Carico urbanistico (CU) delle funzioni, che può essere basso (CU/b), come nel caso delle piccole strutture di vendita (fino a 250 mq di superficie), medio (CU/m),per le medie strutture di vendita (fino a 2.500 mq), alto (CU/a), per strutture di vendita con superficie oltre 2.500 mq. Sempre le NTA stabiliscono un CU/m per le attrezzature collettive per lo sport, lo spettacolo, la cultura, ricreative, congressuali con SUL (Superificie Utile Lorda) fino a 500 mq ; CU/a quelle con SUL oltre 500 mq . La ragione è evitare che destinazioni che attraggono molti utenti non abbiano un numero adeguato di posti auto, con le prevedibili conseguenze nell’intorno.

Naturalmente l’obiettivo di ridurre il numero di auto circolanti e in sosta in una città con un altissimo numero di veicoli rispetto alla popolazione, dovrebbe essere quello di spostare il più possibile gli utenti sul trasporto pubblico, privilegiando quello su ferro. Tuttavia non serve citare dati per constatare che il trasporto pubblico della Capitale è ancora molto lontano dall’ essere concorrenziale rispetto al mezzo privato, anche laddove esistono già linee su ferro, che oltre ad essere scarse hanno una frequenza e una velocità – poche le linee di superficie su sede propria – poco appetibile per gli utenti auto muniti.

Per questo appare decisamente prematuro introdurre l’abbattimento del numero di parcheggi prescritti dalle vigenti Norme Tecniche, in particolare per gli impianti sportivi.

Nel caso di strutture o impianti fissi per attività all’aperto, con le modifiche adottate dal Campidoglio il numero di parcheggi potrebbe abbassarsi addirittura di un terzo: infatti con un emendamento all’Art. 7 Parcheggi pubblici e privati , che al comma 9 stabilisce le dotazioni minime di parcheggi pubblici in particolare per le attività sportive, ricreative, di spettacolo (lett. d) (4), da  un posto- auto ogni 2 unità di capienza degli impianti, calcolata come numero massimo di praticanti e spettatori, si passa a un posto auto ogni 3 unità.

Ma sono numerosi gli  emendamenti dell’Assemblea capitolina che introducono riduzioni degli spazi per la sosta, riduzioni che appaiono del tutto irragionevoli e che oltretutto non sono coerenti con gli altri articoli e commi che restano vigenti.

Ad esempio, sempre all’art. 7, un emendamento ha introdotto, con un nuovo comma 9 bis Parcheggi pubblici per attrezzature sportive esistenti pubbliche, l’abbattimento del numero di parcheggi in caso di reperimento di altri parcheggi entro una distanza di 1000 metri (5), e al comma 14, la riduzione della metà o fino all’80% della dotazione di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico per gli “studentati” che si trovano ad una distanza di 1.000 m da fermate o stazioni di trasporto pubblico (6) Un chilometro che gli utilizzatori degli impianti e i loro accompagnatori dovrebbero percorrere a piedi.

Invece negli altri commi dell’art. 7, rimasti invariati, tale distanza percorribile a piedi si riduce notevolmente: al comma 15 la dotazione di parcheggi pubblici può essere ridotta “agli standard minimi stabiliti da norme statali o regionali”per gli edifici localizzati ad una distanza inferiore a m. 500 da fermate o stazioni di trasporto pubblico (7); al comma 3 si calcola la distanza che deve intercorrere tra i parcheggi privati asserviti agli edifici su altre aree private che non facciano parte del lotto, non superiore a m. 300 (8), e al comma 4 “nella Città storica, nella Città consolidata e nella Città da ristrutturare i parcheggi privati possono essere reperiti a una distanza non superiore a m. 500(9); al comma 6 “Art. 7 comma 6. “I parcheggi pubblici sono localizzabili su aree di proprietà pubblica o su aree di proprietà privata vincolata all’uso pubblico …ad una distanza non superiore a m. 500 (10)

La distanza di 1000 metri che dovrebbe essere percorsa a piedi dai fruitori/clienti ricorre anche in altri articoli modificati dall’Assemblea: all’ Art. 87 Verde privato attrezzato la dotazione di parcheggi “per gli impianti localizzati ad una distanza inferiore a mt 1.000, da fermate del trasporto pubblico su ferro, può essere reperita, ad esito di uno studio trasportistico, che specifichi l’effettiva richiesta di spazi per la sosta…una dotazione ridotta fino al 80%.” (11) Nella Proposta della Giunta la distanza era 500 metri. All’Art. 85 Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale i parcheggi pubblici, sono “ridotti della metà, purché localizzati ad una distanza di 1.000 m da fermate o stazioni di trasporto pubblico ferroviario regionale o metropolitaneecc, a cui è aggiunta la stessa possibilità anche dalla presenza di altre aree a parcheggio nel raggio di 1.000 m“. (12)

E ancora all’ Articolo 84 Servizi pubblici di livello urbano, con emendamenti di assemblea, alla voce “impianti e attrezzature per lo sport e gli spettacoli sportivi” – Attrezzature sportive e per il tempo libero” si aggiunge comprensivi di servizi connessi quali servizi igienici, spogliatoi, magazzini e complementari quali bar, ristoro, mini-shop, servizi culturali, didattici e ricreativi) (13), servizi e attrezzature per i quali si applicano parametri diversi per i Parcheggi pubblici… ridotti della metà, purché localizzati ad una distanza di 1.000 m da fermate o stazioni di trasporto pubblico ecc. (14)

Davvero non riusciamo a comprendere i vantaggi pubblici di queste new entry: per le modifiche agli impianti che hanno già i parcheggi necessari, l’unica spiegazione che possiamo immaginare è che alcuni gestori degli impianti vogliano utilizzare gli spazi per la sosta per allargare le superfici sportive – altri campi da padel?- o magari per aumentare i servizi complementari come bar, ristoro, mini-shop, servizi culturali e ricreativi” . E questo vale sia per gli impianti privati, sia per gli impianti pubblici, dato che questi ultimi sono nella stragrande maggioranza dati in concessione a privati per periodi più o meno lunghi.

E ci chiediamo se l’abbattimento dei parcheggi abbia a che fare anche con alcuni progetti di nuovi grandi impianti sportivi – Stadio della Roma a Pietralata, Stadio della Lazio al Flaminio – attualmente all’esame degli uffici comunali, che hanno tra le varie criticità proprio il numero di parcheggi (15).

Lo ribadiamo: sosteniamo con forza la necessità di ridurre le auto – e quindi i parcheggi a favore della mobilità pubblica. Ma questo si può ottenere solo potenziando la rete dei trasporti e rendendola concorrenziale rispetto al mezzo privato. Ridurre i parcheggi contando che le persone facciano percorsi a piedi di un chilometro, vuol dire condannare gli abitanti delle zone limitrofe ai poli di attrazione a vivere nella sosta selvaggia, come si può vedere ad ogni evento allo Stadio Olimpico.

E quindi: a vantaggio di chi si riducono i parcheggi?

Quello che è certo è che, non essendoci stato alcun confronto pubblico sulle modifiche alle NTA in generale, ma ancora di più sulle modifiche introdotte in Assemblea, di cui si è appresa l’esistenza solo dopo la pubblicazione della Delibera adottata, la distanza tra chi decide e chi subisce le conseguenze di quelle scelte è sempre più ampia.

Anna Maria Bianchi Missaglia

Post scriptum: nelle nostre osservazioni alle Modifiche alle NTA della Delibera di Giunta del 2023 avevamo considerato eccessiva la distanza da percorrere a piedi di 500 metri. Di fronte all’emendamento di Assemblea che la porta a 1000 metri, i 500 metri appaiono accettabili.

21 maggio 2025

Per osservazioni e precisazioni: laboratriocarteinregola@gmail.com

Vedi i commi modificati a confronto con le NTA vigenti (e dove presente, con le modifiche della Proposta della Giunta del 2023):

(1) Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

(2) si vedano gli articoli 41- quinquies e 41 sexies della Legge 1150/1942 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm

(3) vedi gli articoli delle NTA del PRG scarica le NTA del PRG approvato nel 2008 e tuttora vigente

  • Art.6. Classificazione delle destinazioni d’uso
  • Art.7. Parcheggi pubblici e privati

(4) NTA Art. 7 Parcheggi pubblici e privati , comma 9 (lett. d):

9.Nei casi di strutture o impianti fissi per attività̀ all’aperto, ai fini del reperimento dei parcheggi pubblici, sono stabilite le seguenti dotazioni minime:
(…)
d) per le attività̀ sportive, ricreative, di spettacolo, un posto- auto ogni 2 unità 3 unità di capienza degli impianti, calcolata come numero massimo di praticanti e spettatori, fatto salvo quanto previsto in merito dall’art. 87.

(5) NTA Art. 7 Parcheggi pubblici e privati comma 9 bis Parcheggi pubblici per attrezzature sportive esistenti pubbliche

Nel caso di attrezzature sportive esistenti pubbliche ai fini del reperimento dei parcheggi pubblici è possibile utilizzare parcheggi già esistenti entro il raggio di 1.000 mt di percorso pedonale più breve tra gli accessi all’impianto e i parcheggi stessi. La riduzione del calcolo del fabbisogno è subordinata ad uno studio da parte del Dipartimento Sport alle seguenti condizioni:
– il parcheggio non deve già assolvere alla funzione di standard;
– la quota di parcheggi esistenti disponibili per la “rotazione” sia calcolata tenendo conto degli orari e delle giornate di effettivo utilizzo del parcheggio per i differenti usi;
– in caso di parcheggi localizzati su aree di proprietà privata è necessario vincolare con apposito atto d’obbligo notarile registrato e trascritto l’utilizzo per i fini connessi all’attrezzatura sportiva.

(6) NTA Art. 7 Parcheggi pubblici e privati comma 14 . In tutti gli ambiti del Sistema insediativo deve essere reperita l’intera dotazione minima di parcheggi pubblici e privati .Per gli “studentati” la dotazione di parcheggi pubblici ovvero privati ad uso pubblico deve essere calcola ridotta della metà o fino all’80% , purché localizzati ad una distanza di 1.000 m da fermate o stazioni di trasporto pubblico ferroviario regionale o metropolitane o da fermate poste nei corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie di cui all’art.94 c.12; tale dotazione deve essere garantita per tutto il periodo di esercizio della funzione insediata a mezzo di atto d’obbligo notarile registrato e trascritto, nell’eventuale cambio di destinazione d’uso dovrà essere calcolata sul differenziale della riduzione applicata e ceduta all’Amministrazione ovvero monetizzata.

(7)NTA Art. 7 Parcheggi pubblici e privati comma 15. Per gli edifici localizzati ad una distanza inferiore a m. 500, misurata come percorso pedonale più breve, da fermate o stazioni di trasporto pubblico ferroviario regionale o metropolitano o da fermate poste nei “corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie” di cui all’art. 94, comma 12, la dotazione di parcheggi pubblici può essere ridotta agli standard minimi stabiliti da norme statali o regionali. Per gli edifici e le funzioni da localizzare all’interno o in stretta prossimità di tali stazioni o fermate, ove consentito da strumenti di intervento indiretto, i
parcheggi pubblici e privati da reperire possono essere destinati a parcheggi di scambio.

(8) NTA Art. 7 Parcheggi pubblici e privati comma 3. I parcheggi privati possono essere ricavati all’interno della Superficie fondiaria degli edifici cui sono asserviti, e con priorità nel sottosuolo corrispondente alla Superficie coperta; posso-
no essere altresì ricavati su altre aree private che non facciano parte del lotto, a distanza non superiore a m. 300, misurati comebpercorso pedonale più breve tra gli accessi del parcheggio e dell’edificio. Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989, i parcheggi privati possono essere realizzati su aree comunali, in diritto di superficie o di sottosuolo

(9) NTA Art. 7 Parcheggi pubblici e privati comma 4. Nella Città storica, nella Città consolidata e nella Città da ristrutturare – di cui rispettivamente ai Capi 2°, 3° e 4° del Titolo II – i parcheggi privati possono essere reperiti a una distanza non superiore a m. 500, calcolata ai sensi del comma 3. Per gli interventi ricadenti all’interno del Municipio I, i parcheggi possono essere reperiti nell’ambito dell’intera Città storica, senza vincolo di distanza, ma con esclusione delle componenti di cui agli articoli 39 e 41; per interventi esterni al Municipio I, i parcheggi non possono essere reperiti all’interno del Municipio I.

(10)NTA Art. 7 Parcheggi pubblici e privati comma 6. I parcheggi pubblici sono localizzabili su aree di proprietà pubblica o su aree di proprietà privata vincolata all’uso pubblico, a mezzo di atto d’obbligo notarile registrato e trascritto, ad una
distanza non superiore a m. 500, calcolata ai sensi del comma 3.
Salvo diverso avviso del Comune, da formalizzare con atto amministrativo o in sede di specifica convenzione, i parcheggi pubblici, se al servizio delle funzioni non abitative, non sono ceduti al
Comune, ma asserviti all’uso pubblico, con la facoltà per il proprietario o gestore di limitarne l’accesso alle ore di esercizio delle attività. È consentito altresì che i parcheggi privati al servizio di funzioni non abitative vengano riservati, in tutto o in parte, ad uso pubblico, fatta salva la dotazione complessiva di parcheggi
pubblici e privati come stabilita dal comma 1.

(11) Art. 87 Verde privato attrezzato

comma 2 (…) – Parcheggi privati = 3 mq/10 mq SUL; – Parcheggi pubblici ovvero privati ad uso
pubblico= un posto auto, pari a 20 mq, ogni 3 unità di capienza degli impianti, calcolata come numero massimo di praticanti e spettatori; è consentito sostituire un posto auto con 3 posti moto di 5 mq ciascuno. Per gli impianti localizzati ad una distanza inferiore a mt 1.000, da fermate
del trasporto pubblico su ferro, può essere reperita, ad esito di uno studio trasportistico, che
specifichi l’effettiva richiesta di spazi per la sosta, in cui venga definita 
la modalità di accesso dei diversi utenti, una dotazione ridotta fino al 80%

(12)Art. 85 Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale

comma 2

(…)

Parcheggi pubblici: calcolati applicando i parametri di cui all’art. 7, comma 1, secondo le corrispondenti destinazioni d’uso, di cui all’art. 6, comma 1, ridotti della metà, purché localizzati ad una distanza di 1.000 m da fermate o stazioni di trasporto pubblico ferroviario regionale o metropolitane o da fermate poste nei corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie di cui all’art.94 c.12(4), o anche dalla presenza di altre aree a parcheggio nel raggio di 1.000 m. È consentito sostituire un posto auto, pari a 20 mq, con 3 posti moto di 5 mq ciascuno.
(…)

(13) Art. 84 Servizi pubblici di livello urbano modificati commi 1-2-3 (nella delibera di Giunta 2023 non presenti modifiche)

comma 1. Le aree per Servizi pubblici di livello urbano sono individuate negli elaborati 2 e 3. “Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000. Tali aree sono destinate ai seguenti servizi o attrezzature:

(…)

e) Attrezzature sportive e per il tempo libero (impianti e attrezzature per lo sport e gli spettacoli sportivi, (AGGIUNTO IN ASSEMBLEA) comprensivi di servizi connessi quali servizi igienici, spogliatoi, magazzini e complementari quali bar, ristoro, mini-shop, servizi culturali, didattici e
ricreativi);

(14) Art. 84 comma 2 (…) Parcheggi pubblici: calcolati applicando i parametri di cui all’art. 7, comma 1, secondo le corrispondenti destinazioni d’uso, di cui all’art. 6, comma 1, ridotti della metà, purché localizzati ad una distanza di 1.000 m da fermate o stazioni di trasporto pubblico ferroviario regionale o metropolitane o da fermate poste nei corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie di cui all’art.94 c.12*. È consentito sostituire un posto auto, pari a 20 mq, con 3 posti moto di 5 mq ciascuno. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che prevalgono sulle disposizioni
contenute nel presente comma. Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 8 c. 2

(15) Nella Conferenza dei servizi preliminare per lo Stadio della Roma a Pietralata più enti preposti alla mobilità hanno segnalato la scarsità dei parcheggi necessari, nonostante la vicinanza della Metro B e della stazione Tiburtina, come abbiamo evidenziato anche nelle nostre osservazioni vedi le Stadio della Roma a Pietralata, il dossier con le osservazioni di Carteinregola : LA MOBILITÀ RICHIEDE IMPORTANTI INTERVENTI E CERTEZZE 22 marzo 2023 Anche il progetto presentato dal patron della Lazio per lo Stadio Flaminio ha evidentissime criticità riguardo la mobilità, trovandosi l’impianto all’interno di un’area urbanizzata, accanto all’Auditorium, dato che dovrebbe accogliere più di 50.000 spettatori, per eventi sportivi, ma si può immaginare anche per varie attività 7 giorni su 7 h 24 per il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario, con la facile previsione di mandare in tilt interi quadranti.