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Proposta di Legge 171 del Lazio: Cinema e teatri ancora più rischio

Cinema Maestoso (foto AMBM)

LE OSSERVAZIONI DI CARTEINREGOLA SULLE MODIFICHE ALLA Proposta di legge regionale n. 171 RELATIVA A SALE CINEMATOGRAFICHE, TEATRI, CENTRI CULTURALI (Art. 2 – Art.5)

Come già osservato nelle precedenti osservazioni inviate da Carteinegola ai consilgieri regionali il 26 settembre 2024, la PL approvata dalla Giunta Rocca il 9 agosto 2024 già  presenta gravi criticità riguardanti la tutela degli spazi culturali, in particolare delle sale cinematografiche, sia di quelle chiuse da tempo, sia di quelle ancora in esercizio,  consentendo cambi di destinazione che ne avrebbero del tutto o in parte snaturato la funzione culturale e sociale, mettendo a rischio la tutela degli edifici storici non vincolati.

Nonostante il dibattito pubblico scaturito anche dalle segnalazioni della nostra associazione, con interventi  di  realtà e protagonisti del mondo cinematografico e culturale,   e nonostante le pubbliche assicurazioni di esponenti della maggioranza regionale, a partire dal Presidente Rocca, di modifiche migliorative,  il testo che approda al Consiglio è decisamente  peggiorato, con l’inserimento di ulteriori possibilità di speculazione per i privati e nessuna garanzia per la destinazione culturale.

L’Associazione Carteinregola chiede che sia mantenuta in vigore l’attuale normativa,  che ha già fornito adeguate risposte sia per l’obiettivo della riapertura di molte strutture, sia  per il mantenimento dell’attività di quelle ancora attive, con un equilibrato mix di funzioni culturali e commerciali[1].

La PL 171, ancora di più nella versione emendata dalla Commissione, invece favorisce ulteriormente la riconversione delle sale chiuse in sale bingo, supermercati e quant’altro, portando  addirittura da 10 anni (versione agosto 2024) a 7 anni (vVersione attuale) il periodo di chiusura continuativo necessario per ottenere “cambi di destinazione d’uso finalizzati alla completa riconversione funzionale per le sale già chiuse,  e da 15 a 10  anni per le sale ancora funzionanti che potrebbero chiudere, in questo caso compresi i teatri [2]; per i proprietari che, con ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, mantengono  almeno il 30% della superficie a destinazione culturale e il 70% commerciale (l’esatto  contrario della percentuale oggi vigente) è concesso un incremento di superficie non più del 10% (versione Giunta) ma fino al 15% per la ristrutturazione edilizia e del 30% per la demolizione e ricostruzione (versione attuale). Il riferimento  per i conteggi temporali diventa il 31 dicembre 2024.

La Commissione inoltre aggiunge un ulteriore paragrafo[3], che prevede che “nel caso di ristrutturazione integrale delle sale cinematografiche e dei centri culturali polifunzionali, sono ammesse le medie strutture di vendita” seppure “a condizione che la destinazione commerciale sia espressamente consentita dallo strumento urbanistico comunale e che non comporti variazioni significative della destinazione d’uso prevalente delle aree interessate”.

Resta pressochè identico un altro articolo della PL 171, l’Art. 5 (Disposizioni in tema di cinema e audiovisivo) che interviene sulla legge vigente[4] portando dal 30al 50 per cento della superficie di progetto” per  “attività commerciali, quali bar, ristoranti, tavole calde, sale da thè, palestre ed attività ad esse assimilabili” e, “previa sottoscrizione di accordo di programma”, “una superficie superiore al 50 per cento”.

Sono inoltre consentiti  per gli immobili di cinema teatri e centri culturali in attività “interventi di ristrutturazione edilizia, con incremento fino al 15 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, o di demolizione e ricostruzione, con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente”.

In pratica tutti i cinema dismessi da 7  anni potranno diventare dei centri commerciali, e quelli ancora in esercizio potranno trasformare il 50% e oltre della propria superficie in spazi di somministrazione, attività commerciali, palestre e quant’altro, sempre che non si trovi  più conveniente chiudere l’attività per 10 anni, in attesa di destinazioni più remunerative.

Un grave danno per il nostro patrimonio culturale e un passo ulteriore verso la trasformazione del centro storico in un supermercato per turisti. Pezzi  di memoria storica della Capitale e degli altri centri laziali saranno cancellati, diventando gli ennesimi  poli commerciali.

Roma, 10 giugno 2025

Associazione Carteinregola

Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com

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vedi anche

NOTE

(Nota sui testi citati nelle note: le modifiche apportate dalla PL 171 approvata dalla Giunta il 9 agosto 2024 alle norme vigenti sono in nero minuscolo,  barrato il testo cancellato, grassetto il testo aggiunto-  le ulteriori modifiche introdotte in Commissione Urbanistica sono in viola, barrato il testo cancellato, grassetto il testo aggiunto)

[1] L’Art. 6 (Interventi diretti) della legge 7/2017 al comma 3 indica l’obiettivo di “tutelare la funzione degli immobili già destinati alle attività cinematografiche e a centri culturali polifunzionali, di agevolare le azioni finalizzate alla riattivazione e alla rifunzionalizzazione di sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi, di realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e nuovi centri culturali polifunzionali e i servizi connessi” e  della “ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale“.

La legge oggi consente “interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento del volume o della superficie lorda esistente fino ad un massimo del 20%”, specificando però che “All’interno degli edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, ivi inclusi gli edifici riattivati o rifunzionalizzati ai sensi del comma 3, è consentito l’esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi, fino ad un massimo del 30 per cento della superficie complessiva, purché tali attività siano svolte unitamente all’attività prevalente”.

[2] PL 171 Art. 2 comma 1 lett g) punto 5) modifiche alla legge regionale 7/2017 articolo 6 (interventi diretti) comma 4

COMMA 4 CANCELLATO All’interno degli edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, ivi inclusi gli edifici riattivati o rifunzionalizzati ai sensi del comma 3, è consentito l’esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi, fino ad un massimo del 30 per cento della superficie complessiva, purché tali attività siano svolte unitamente all’attività prevalente, come definita dall’articolo 78, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio)

COMMA 4. Per le sale cinematografiche e i centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi alla data del 31 dicembre 2023 2024, sono consentiti, in modalità diretta e dopo il decimo settimo anno dalla data di chiusura o dismissione, interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione, senza incremento della superficie lorda e della volumetria esistente, per l’introduzione di cambi di destinazione d’uso finalizzati alla completa riconversione funzionale, verso le destinazioni consentite dalle norme dello strumento urbanistico comunale. Nel caso venga mantenuto alla destinazione originaria, o trasformato a sale cinematografiche, teatri e centri culturali polifunzionali almeno il 30 per cento della superficie lorda esistente, l’incremento di cui al comma  3, lettera a), è aumentato di un ulteriore 10 per cento è riconosciuto un incremento fino al 15 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente per interventi di ristrutturazione edilizia e fino al 30 per cento per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Per le sale cinematografiche teatrali e i centri culturali polifunzionali attivi e funzionanti alla data del 31 dicembre 2023 2024, sarà possibile il mutamento di destinazione d’uso finalizzato alla completa riconversione, solo ove siano trascorsi 15 anni 10 anni continuativi dalla data di chiusura o dismissione dell’attività

[3] PL 171 Art. 2 comma 1 lett g) punto 7) modifiche alla legge regionale 7/2017 articolo 6 (interventi diretti). comma 6

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono riferirsi ad edifici siti nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR. ad eccezione delle previsioni di cui al comma 4, limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia  in tali insediamenti, nel caso di ristrutturazione integrale delle sale cinematografiche e dei centri culturali polifunzionali, sono ammesse le medie strutture di vendita secondo le prescrizioni previste dalla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (testo unico del commercio) e successive modifiche e dai relativi regolamenti di attuazione e a condizione che la destinazione commerciale sia espressamente consentita dallo strumento urbanistico comunale e che non comporti variazioni significative della destinazione d’uso prevalente delle aree interessate.

[4] ART. 5 comma 3. Modifiche allaLR NORMATIVE URBANISTICHE PER I COMPLESSI DI SALE CINEMATOGRAFICHE Numero della legge: 37 Data: 5 settembre 1996 Numero BUR: 26 Data BUR: 20/09/1996

L’articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 37 (Normative urbanistiche per i complessi di sale cinematografiche è sostituito dal seguente:

Art. 2 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 37
1. Previa integrazione delle norme tecniche attuative dei P.R.G. vigenti, in tutte le zone di piano regolatore generale, con esclusione delle zone territoriali omogenee cosi’ come classificate dalla lettera a), dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per gli immobili utilizzati, gia’ utilizzati o utilizzabili a sale cinematografiche ed a teatri è consentita, indipendentemente dalla approvazione dei piani particolareggiati, mediante interventi edilizi diretti alla realizzazione di uno o più ambienti, anche previa demolizione e ricostruzione, ed aumento della superficie, la modifica della utilizzazione, sia totale che parziale, la realizzazione di un complesso di sale cinematografiche, teatri, cineteche, biblioteche, musei, sale per concerti, sale per conferenze, spettacoli e mostre d’arte. La superficie del progetto deve essere destinata per almeno il 65% agli usi di cui sopra. La restante parte della superficie di progetto puo’ essere utilizzata per attivita’ commerciali di supporto, quali bar, ristoranti, tavole calde, sale da the’, librerie ed attivita’ ad essa assimilabili e per palestre.

Art. 2 (Disposizioni per gli immobili destinati alle attività cinematografiche, a teatri e a centri culturali polifunzionali)

1. In attuazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo) e successive modifiche, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo, previsto nel d.p.r. 380/2001, al fine di tutelare la funzione degli immobili destinati alle attività cinematografiche, a teatri e a centri culturali polifunzionali, di consentire interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e di realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e per i teatri e nuovi centri culturali polifunzionali, sono sempre consentiti, in tutte le zone di piano regolatore generale, gli interventi diretti di cui ai commi seguenti.

2. Per gli immobili di cui al comma 1, purché in attività e non chiusi o dismessi, è consentita la rifunzionalizzazione, anche con la realizzazione di un complesso di sale cinematografiche, teatri, cineteche, biblioteche, musei, sale per concerti, sale per conferenze, spettacoli e mostre d’arte, librerie con la possibilità di destinare fino al 50 per cento della superficie di progetto ad attività commerciali, quali bar, ristoranti, tavole calde, sale da thè, librerie, palestre ed attività ad esse assimilabili; previa sottoscrizione di accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) [6] e successive modifiche, è possibile destinare alle attività di indicate al periodo precedente una superficie superiore al 50 per cento.
3. In alternativa agli interventi di cui al comma 2, sono consentiti:

a) per gli immobili di cui al comma 1, purché in attività e non chiusi o dismessi, interventi di ristrutturazione edilizia, con incremento fino al 15 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, o di demolizione e ricostruzione, con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, nonché interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti;

b) per realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e per i teatri e nuovi centri culturali polifunzionali, interventi di ristrutturazione edilizia, con incremento fino al 15 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, o di demolizione e ricostruzione, con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente, fino a un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, a condizione che almeno l’incremento sia destinato a funzioni cinematografiche, teatrali e culturali polifunzionali;

c) per realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e per i teatri e nuovi centri culturali polifunzionali, interventi per il recupero di volumi e di superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti aventi qualunque destinazione d’uso ad eccezione di quella rurale da destinare a funzioni cinematografiche, teatrali e culturali polifunzionali.

4. Per favorire la riattivazione e la rifunzionalizzazione degli immobili di cui al comma 1, chiusi o dismessi da almeno 3 anni, cinque anni è consentito effettuare congiuntamente gli interventi di cui ai commi 2 e 3, lettera a).