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Restituiamo il confronto social sulle modifiche alle Norme Tecniche di attuazione del PRG

Il confronto su Facebook tra il Presidente Giovanni Caudo, il Prof. Alessandro Lanzetta, l’Assessore Maurizio Veloccia.

In seguito alle modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione adottate dall’Assemblea Capitolina l’11 dicembre 2024, si è appreso da notizie di stampa che la Soprintendente speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma Daniela Porro ha scritto al Dipartimento Urbanistica, prima chiedendo la sospensione della Delibera a causa del mancato coinvolgimento della Soprintendenza, poi inviando tredici pagine di “valutazioni preliminari e prescrizioni” sulla Delibera d( vedi:ADNKRONOS 9 aprile 2025 Roma, soprintendenza boccia delibere Assemblea Capitolina su norme piano regolatore generale ) Da quanto riportato dalla stampa molte delle osservazioni della Soprintendenza sono assai simili a quelle inviate da Carteinregola (vedi Finalmente la Soprintendenza ci dà ragione (sul parere vincolante nel sito UNESCO)

In risposta alle posizioni e alle osservazioni della Soprintendenza, il prof. Giovanni Caudo, già assessore all’urbanistica della Giunta Marino e oggi consigliere capitolino e capogruppo di Roma Futura, nonchè Presidente della Commissione PNRR, il 14 aprile ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook in cui commenta e confuta gli argomenti della Soprintendenza. Il suo intervento è stato commentato dal Prof. Alessandro Lanzetta, a cui ha risposto ancora lo stesso Caudo, sulla pagina FB di Carteinregola. Infine è apparso un ulteriore commento, sempre su FB, dell’Assessore all’urbanistica Veloccia, a sostegno di Caudo. Pubblicheremo gli eventuali ulteriori sviluppi e il nostro commento ai vari post riportati.

Giovanni Caudo: Roma ha bisogno di una Soprintendenza autorevole. (14 aprile 2025)

Roma è una città che ha bisogno di organi di tutela autorevoli per conservare quello che è il patrimonio dei romani e di tutta l’umanità. Qualcuno si meraviglia e non comprende del perché a Roma a vigilare sul patrimonio storico, archeologico, architettonico e paesaggistico, ci siano due organi di tutela, quella comunale, la Sovrintendenza Capitolina e la Soprintendenza Statale. Non è un inutile doppione ma un preciso retaggio della storia di una città che è almeno tre città diverse, quella Romana (repubblicane e imperiale), quella papalina e la Roma capitale, post unitaria.

Qualsiasi discorso sulla trasformazione edilizia e urbanistica della città deve rispettare le norme di tutela e se possibile anche rafforzarle. Roma Capitale ha il dovere e l’interesse a nome di tutti i cittadini romani di mantenere sempre aperto il dialogo istituzionale.

Ma i pronunciamenti della Soprintendenza devono essere autorevoli.

Per questo stupisce il contenuto della lettera recapitata il 5 aprile scorso a Roma Capitale in merito alle modiche alle NTA. I giornali hanno riportato le censure come particolarmente dure e significative, tra queste ne riprendo solo una, quella che riguarda il contenuto della Carta per la Qualità che nella lettera si afferma essere di fatto “annullata” dal primato attribuito alla “disciplina dei tessuti” (vedi comma 3 art.16 delle NTA).

E’ un post tecnico e lungo, mi dispiace ma ci sono argomenti che richiedono approfondimenti e tempo, e questo è uno di quelli, ne va della tutela del nostro patrimonio.

Cos’è la Carta per la Qualità? E’ uno strumento previsto dal piano regolatore approvato nel 2008, ma in realtà elaborata nel 2003, al momento dell’adozione del piano, che contiene l’elenco dei beni che sono considerati di rilevante valore dal punto di vista storico, architettonico o perché hanno un decreto di vincolo o perché sono dei beni che si intende tutelare in quanto costituiscono i caratteri peculiari delle case, dei palazzi e di altri beni di rilevante interesse. Nella fase di redazione del piano regolatore generale fu realizzata una ampia schedatura di tutte le tipologie edilizie ritenute di rilevante interesse. In ognuna di queste schede sono descritti i “caratteri peculiari e i requisiti strutturanti” di ogni tipo edilizio che devono essere conservati. Questa schedatura è raccolta in un elaborato denominato “G2 – Guida per la Qualità degli interventi” dove “G” sta per gestionale secondo la nomenclatura del piano del 2008.

In allegato trovate alcune esemplificazione di queste schede dove si trovano per ogni tipo edilizio “i caratteri” da conservare, ad esempio per la “Casa a schiera matura”, scheda 9a_2 si legge:

“Oltre alla Conservazione dei caratteri strutturanti si deve rispettare:

– Mantenimento delle gerarchie tra le cellule e tra i piani, posizionando di preferenza le funzioni più rappresentative nella cellula sul fronte strada al primo piano e collocando le funzioni accessorie nelle parti retrostanti della casa.

– Mantenimento del vano scala nella posizione esistente a meno dei casi accertati (con documenti d’archivio o saggi stratigrafici) di una diversa posizione originaria più coerente con i caratteri del tipo edilizio.

– Lo spostamento del vano scala potrà essere ammesso solo nei piani sopraelevati (cioè quelli oltre il terzo piano cresciuti sopra il cornicione originario a filo con la muratura sottostante o in arretramento) e solo laddove il non allineamento a quello sottostante rende opportuna una riorganizzazione più razionale.

– Posizionamento dei servizi igienici in aderenza ai muri ciechi, o nei sottoscala, evitando sempre di occupare la parete di facciata. Nelle unità edilizie bicellulari o tricellulari in profondità i servizi igienici dovranno essere posizionati di preferenza nella seconda o terza cellula.”

Sono indicazioni puntuali per la conservazione di elementi costruttivi specifici dell’edificio; il tecnico che presenta un progetto che riguarda questo tipo edilizio dovrà rispettare questi “caratteri” e la Sovrintendenza Capitolina o quella Statale, a seconda delle competenze, alla quale viene inviato il progetto per il parere, dovrà esprimersi sul rispetto di tali caratteri e nel caso prescriverne il rispetto chiedendo di adeguare il progetto.

Tutto questo è previsto esattamente dal comma 3 dell’art.16 delle NTA come modificato da Roma Capitale nella variante parziale di dicembre scorso. Che riporto qui di seguito:

“Art. 16 – comma 3

La disciplina degli elementi di cui al comma 1 è quella delle componenti del PRG nelle quali tali elementi ricadono. La loro conservazione e valorizzazione è conseguita nel rispetto delle indicazioni relative alle sole modalità per la conservazione e valorizzazione dei caratteri peculiari e requisiti strutturanti contenute nella Parte Seconda e Terza dell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli interventi”.

Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime.”

Stupisce quindi il contenuto della lettera della Soprintendenza lì dove riporta che Roma Capitale ha “annullato” la carta per la Qualità. Le modifiche delle NTA invece esplicitano in modo inequivocabile il “rispetto” per la conservazione e valorizzazione dei caratteri peculiari e dei requisiti strutturanti che sono contenuti nelle schede raccolte nell’elaborato G2.

Come detto le schede risalgono al 2003, cinque anni prima dell’approvazione del piano e per questo ci sono dei disallineamenti tra le categorie di intervento e le utilizzazioni consentite dalle schede e quelle contenute nelle norme generali delle NTA, motivo per cui si è aggiunto l’ultimo capoverso che prevede che in caso di contrasti, limitatamente alle categorie di intervento e alle destinazioni d’uso, tra le schede del G2 e le norme di tessuto prevalgono queste ultime.

Insomma una norma che chiarisce che il rispetto per la conservazione e valorizzazione dei caratteri peculiari e dei requisiti strutturanti deve essere conseguito in via prioritaria e a prescindere dalle categorie di intervento e delle utilizzazioni.

Di buono c’è che siamo nella fase delle controdeduzioni alle NTA e quindi il dialogo e il confronto, che se non c’è stato va assolutamente avviato, potrà chiarire le intenzioni di Roma Capitale che scegliendo di mantenere la Carta per la Qualità afferma la chiara e ferma volontà di tutelare il patrimonio di Roma Capitale, anche di quello diffuso che è parte della Grande Bellezza di Roma. Se necessario si potranno apportare correzioni lessicali, cosa del tutto normale in questa fase.

Come scrivevo all’inizio, per assicurare gli obiettivi di tutela Roma Capitale ha bisogno di organi di tutela autorevoli, per questo il contenuto della lettera inviata dalla Soprintendenza è sotto molti aspetti un errore.

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Questo il testo integrale del passaggio riferito alla Carta per la Qualità nella lettera inviata dalla Soprintendenza Statale il 5 aprile 2025 (MIC_SS-ABAP-RM05/04/20250018179-P)

“il primato attribuito, senza un’adeguata motivazione, alla disciplina dei tessuti rispetto alle norme della Carta per la Qualità e della Carta dell’Agro (come da abrogazione del comma 2 e aggiunta del comma 3 dell’art. 16 delle NTA) – che tutelano beni vincolati di valore culturale e paesaggistico – contraddice esplicitamente i contenuti del piano urbanistico stabiliti dalle leggi gerarchicamente di rango superiore, evidenziando difformità rispetto agli elaborati di piano previsti dalla legge 1150/42 e incompatibilità con l’art. 7 della stessa legge, con la conseguenza di annullare di fatto i piani gestionali e i criteri specifici di intervento previsti per edifici e sistemi soggetti a tutela monumentale e paesaggistica;”

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Il commento del Prof. Alessandro Lanzetta al post di Giovanni Caudo su FB

(riportato da Carteinregola sulla sua pagina FB ):

Alcune riflessioni in risposta al post del professor Giovanni Caudo: “Roma ha bisogno di una Soprintendenza autorevole”.

Gentile Professor Giovanni Caudo, sono decisamente d’accordo che Roma abbia bisogno di una tutela complessa e che esista una logica nel fatto che ci siano due organi di salvaguardia del patrimonio storico, archeologico, architettonico e paesaggistico della città, quello comunale, la Sovrintendenza Capitolina, e quello statale, la Soprintendenza: essi operano in ambiti complementari, concorrendo a preservare la città da interventi piccoli e grandi, che rischiano di alterare i monumenti e l’edilizia di qualità, nonché di stravolgere i tessuti urbani della città consolidata.

In particolare, attraverso la Carta per la qualità, la Sovrintendenza Capitolina cerca di evitare che le trasformazioni atte ad adeguare alla vita contemporanea edifici, strade e piazze dei contesti di qualità – ma non soggetti ai vincoli della Soprintendenza statale – siano condotte secondo principi diversi dalle mere leggi del mercato.

Quale professore di Progettazione Architettonica e Urbana so benissimo che l’elaborato G2 del Piano, “Guida per la qualità degli interventi”, ha un vizio d’età in quanto, in buona parte, risale al lontano 2003 e che deve essere decisamente aggiornato, cercando il più possibile di allinearlo alle norme generali delle NTA.

Non mi risulta, tuttavia, che la variante parziale abbia preso in considerazione l’aggiornamento di tale elaborato G2, come se le regole e le indicazioni inerenti la qualità urbana non fossero oggetto di interesse prioritario degli Uffici che si occupano di urbanistica e della classe politica romana che ne indirizza l’attività.

Scrivo perché non sono assolutamente d’accordo sulla sua interpretazione del modificato comma 3 dell’art. 16 della NTA, il quale prevede che «Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono queste ultime».

Questa modifica, banalmente, subordinando la Carta della Qualità alle norme di tessuto del PRG, sembra proprio trasformare i pareri vincolanti della Sovrintendenza Capitolina in qualcosa di trascurabile, in qualcosa di meramente consultivo e non prescrittivo, da cui non solo si può prescindere, ma che è subordinato alle norme di tessuto, anche quando gli interventi riguardano architetture o morfologie urbane di maestri e professionisti di qualità del Novecento. E questo nonostante l’apparente intento del «rispetto per la conservazione e valorizzazione dei caratteri peculiari e dei requisiti strutturanti che sono contenuti nelle schede raccolte nell’elaborato G2».

Questo piccolo capoverso, per altro, si assomma al fatto, ormai di pubblico dominio, che sia la Soprintendenza Statale, sia la Sovrintendenza Capitolina, sono state praticamente escluse dai lavori di aggiornamento delle NTA, questione che, forse, ne mette in discussione la legittimità.

Mi chiedo, inoltre, come sia possibile allentare la tutela senza avere una qualsiasi idea del futuro della metropoli, senza dichiarare alla cittadinanza e, per altro, anche agli addetti ai lavori e alle università, quale reale politica urbana sostiene queste “semplici varianti delle NTA”.

Per convinzione e per il mio ruolo, sono assolutamente persuaso che la città vada trasformata profondamente, anche nelle sue parti più pregiate e centrali, per restituirle ai cittadini e per evitarne il collasso sotto la pressione di un turismo bulimico e incontrollato. Sono anche convinto e consapevole che a volte gli organi di salvaguardia del patrimonio diano pareri, vincoli o restrizioni poco o per nulla condivisibili da parte del mondo dell’architettura, sia nel campo delle professioni che della ricerca universitaria.

Tuttavia, in queste modifiche, che sembrano anche abbastanza opache, non vedo nessun progetto strutturante, nessuna visione urbana, nessun intento di vera “rigenerazione urbana”. Vedo solo un tentativo, anche abbastanza maldestro, di rendere ancora più appetibile al mercato immobiliare delle piccole e grandi imprese le parti più pregiate di questa città, in un momento in cui i cicli economici che hanno reso possibili le note e discutibili operazioni immobiliari a Milano sembrano ormai esauriti.

La Carta per la Qualità, che va aggiornata per renderla ancora più funzionale e aperta alle trasformazioni urbane contemporanee, rischia così di diventare l’ennesimo strumento consultivo del PRG, come gli Ambiti Strategici: ottime intenzioni lasciate solo sulla carta e praticamente disattese in ogni previsione. Un PRG che, a dirla tutta, anche alla luce di quello che è successo negli ultimi anni nella periferia più estrema della metropoli, sembra più che altro da rifare, magari con visioni e politiche chiare, innovative e sostenibili, sia da un punto di vista ecologico che sociale.

La Carta per la Qualità, insomma, se passerà questa ambigua politica urbana – a mio avviso autolesionista per chi l’ha proposta – sarà l’ennesimo strumento del PRG praticamente inutile.

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La risposta di Giovanni Caudo a Lanzetta sulla pagina FB di Carteinregola 19 aprile 2025

Gentile Alessandro,

intanto grazie per l’interesse che hai dedicato al mio post, nelle mie intenzioni c’era solo il tentativo di avvertire che il dibattito pubblico su temi di questa natura andrebbe fatto altrove e in sedi dove si possono approfondire le questioni. Ma questo è il tempo dei post è del vociare pubblico, cerchiamo nel possibile di aiutare la comprensione.

Si, la Soprintendenza statale agisce in forza di leggi e norme che hanno origine nella stagione di tutela degli anni 30, dalla 1089 in poi e arrivano o ai nostri giorni. Il richiamo che essa stessa fa nella lettera inviata al Comune sulla tutela del sito Unesco è assolutamente condivisibile, ma la domanda è, chi deve apporre quel vincolo, il Comune? No, è la stessa Soprintendenza Statale e il Ministero, quindi si proceda subito d’intesa o meno con il comune se necessario.

In quanto alla Sovrintendenza essa è una istituzione tutta interna al Comune e le sue competenze trovano prevalentemente origine negli atti del Comune. La Carta per la Qualità è un presidio importante di cui va dato merito agli estensori del PRG del 2003/2008 reso vincolante dal voto dell’Assemblea Capitolina. Voto che anche con la variante delle NTA ne ha confermato la validità e la cogenza considerando di interesse generale la tutela di beni diffusi, quelli censiti in carta per la qualità (provenienti anche dalla carta dell’Agro), in quanto costituiscono un patrimonio edilizio, architettonico, storico di rilievo. Qual è la ratio di questa tutela integrativa che avviene in virtù di un sistema di qualità che caratterizza il PRG, su cosa si proietta?

La risposta sta nelle schede dell’allegato G2. In definitiva si tratta di rispettare (conservare) anche nella trasformazione possibile i caratteri considerati irrinunciabili di quel tipo edilizio e tutelare esempi di edilizia tipica della storia materiale della città, compresi quelli recenti del novecento.

Tutto questo si ritrova esattamente nelle modifiche delle NTA a partire dal famigerato, a questo punto, art. 16, proviamo a rileggerlo con attenzione.

Il comma 1 individua i beni:

“1. Nell’elaborato G1. “Carta per la qualità”, e nel connesso Sistema informativo messo a disposizione dal Roma Capitale, sono individuati gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati:

a) morfologie degli impianti urbani; b) elementi degli spazi aperti; c) edifici con tipologia edilizia speciale; d) edifici e complessi edilizi moderni; e) preesistenze archeologico monumentali; f) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo; g) locali e attività di interesse storico, artistico, culturale. “

Si fissano quali sono i Beni da tutelare con la Carta per la Qualità.

“3. La disciplina degli elementi di cui al comma 1 è quella delle componenti del PRG nelle quali tali elementi ricadono. La loro conservazione e valorizzazione è conseguita nel rispetto delle indicazioni relative alle sole modalità per la conservazione e valorizzazione dei caratteri peculiari e strutturanti contenute nella Parte Seconda e Terza dell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli interventi”.

Quindi le Nta prescrivono per la conservazione e valorizzazione dei beni di cui al comma 1, il rispetto delle indicazioni relative alle sole modalità per la conservazione e valorizzazione dei caratteri peculiari e strutturanti contenute nella parte Seconda e Terza dell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli interventi”. Come si fa quindi a dire che è carta straccia la carta per la qualità?

Poi c’è l’ultimo capoverso:

“Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime.”

La comprensione di questo passaggio richiede il collegamento con il comma precedente dove c’è scritto “il rispetto delle indicazioni relative alle sole modalità […]”, pertanto il contrasto per cui prevalgono le norme di tessuto può riguardare solo le categorie di intervento e le destinazioni d’uso che sono contenute nella parte Prima dell’elaborato G2 e che contrastano con quelle contenute nelle schede che non possono considerarsi vincolanti, e non possono esserlo perché riportano contenuti che contrastano con le norme di tessuto, non quelle modificate con la variante parziale, ma quelle ancora del 2008.

Dedurne che si può fare quello che si vuole e che diventa carta straccia la carta per la qualità è evidentemente una lettura tendenziosa e comunque errata.

Si consideri che la formulazione del comma 3 è l’esito di emendamenti e modifiche fatte in aula che certamente possono essere affinate nel lessico, ma la ratio della norma è chiara e conferma la validità della Carta per la Qualità come sistema integrato di tutela rispetto alle Norme del piano regolatore.

Quindi, per tutti gli immobili in Carta per la Qualità le NTA modificate prescrivono che anche se per le categorie di intervento e le utilizzazioni bisogna attenersi alle norme di tessuto è comunque prescritto il rispetto dei caratteri strutturanti del tipo edilizio, potremmo dire che il “rispetto” deve avvenire a prescindere dalla categoria di intervento e dalle utilizzazioni. La competenza di certificare tale rispetto è demandata alla Sovrintendenza che esaminato il progetto formula il parere entro il tempo di sessanta giorni, ma può anche chiedere che il progetto venga rivisto per ottemperare all’obbligo previsto proprio nell’art. 16 delle Nta del rispetto dei “caratteri peculiari e strutturanti”.

Non capisco quindi in che modo si riduca oggi rispetto a ieri il potere della sovrintendenza. La mancanza della dicitura “favorevole” nel parere fornito dipende dall’aver dovuto mettere un tempo entro cui ci si pronuncia, 60 giorni, dopo il quale c’è il silenzio assenso.

La carta G2 va certamente aggiornata, ma non capisco perché dovrebbe essere inserito nelle nta, è un atto amministrativo e per altro mi risulta che l’amministrazione lo sta già facendo proprio incaricando un dipartimento dell’Università in cui insegni.

Infine, le NTA sono quelle del 2003 e del 2008 e mantengono degli errori di quel tempo che chi scrive ha sempre segnalato. La sensibilità sui temi ambientali, del cambiamento climatico, della riduzione del consumo di suolo oggi sono di ben altra natura soprattutto tra le nuove generazioni e bisogna prima o poi aprire una stagione che porti al nuovo Piano regolatore generale e non solo a una variante parziale.

Nello stesso tempo oggi è indispensabile esercitare il diritto di critica che deve essere però autorevole in quanto esercitato con equilibrio. Purtroppo, nel dibattito scaturito dalle NTA questo equilibrio non lo noto, ad esempio si dice che si cementifica l’agro romano e si ignora invece che nella variante è stata cancellata la possibilità di erodere ulteriore suolo dell’agro romano con i cosiddetti ambiti di riserva, come invece tentò di fare Alemanno nel 2010.

Siamo nella fase delle osservazioni e delle contro deduzioni e di ampia partecipazione come previsto dalle norme, e quindi c’è spazio per tutte le correzioni che si riterranno necessarie, l’importante è discuterne nel merito e guardando l’insieme.

Ci sono poi altri aspetti di carattere più generale che richiami e che riguardano il senso di una variante, a quali principi si ispira. Condivido che sarebbe stato necessario che il Comune ampliasse il dibattito. Come Roma Futura abbiamo fatto incontri pubblici, aperti a tutti, in diversi momenti del percorso di variante e reso pubbliche le nostre posizioni e le proposte di modifica, tra cui quelle sulla Carta per la qualità di cui siamo strenui difensori.

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Il commento dell’Assessore Maurizio Veloccia 20 aprile 2025

In giornate di festa, spero molti abbiano il tempo di approfondire.

Qui un intervento autorevole di Giovanni Caudo, che davvero non può essere tacciato di favorire interessi speculativi della città e che difende la riforma delle norme tecniche del Piano contro una campagna che alcuni ambienti puntano ad alimentare.

Ci sarà tempo per argomentare.

L’unica cosa che mi viene da dire è che a tanti conviene una città immobile, incapace di affrontare i suoi nodi con coraggio ed equilibrio, cambiando le cose che non funzionano.

Conviene a chi i problemi li racconta trovando così una propria ragion d’essere; sono spesso coloro che allo stesso tempo non li vivono, chiusi nei salotti e senza alcuna ansia per la loro risoluzione e chi si alimenta dei problemi per dire che l’unico modo per risolverli è sbarazzarsi di ogni regola.

Due opposti estremismi, due conservatorismi solo apparentemente antagonisti, che combattono sempre chi cerca di riformare la società in senso progressivo.

A Roma speriamo che risultino entrambi, sempre, minoritari perché quando invece hanno preso il sopravvento, governando la città, hanno prodotto danni drammatici che ancora ci portiamo dietro.

Buona Pasqua e buona lettura.

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

2 maggio 2025

vedi anche L’allergia per le critiche dell’assessore Veloccia 2 maggio 2025

Modifiche Piano Regolatore: la Carta per la qualità diventa Carta straccia  25 marzo 2025

Modifiche al PRG

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