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La proposta di legge regionale del Lazio che devasterà il territorio

(con conseguenze sull’urbanistica e il paesaggio)

Sta passando in sordina un provvedimento devastante della Regione Lazio che, con il sempiterno alibi della semplificazione normativa (e della rigenerazione urbana e della limitazione del consumo di suolo!), prosegue sul  solco della deregulation edilizia e urbanistica, moltiplicandone esponenzialmente le conseguenze che si abbatteranno sui territori, con danni irreversibili al paesaggio, all’ambiente e alla qualità della vita dei cittadini.

La Proposta di Legge n.171 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio[1] di iniziativa dell’Assessore all’urbanistica Ciacciarelli, approvata dalla Giunta Rocca l’8 agosto 2024 e prossima  al voto del Consiglio regionale,  continua la stagione  inaugurata dai provvedimenti della Presidente Polverini, a partire dal famigerato “Piano Casa”[2], con la moltiplicazione degli interventi di abbattimento e ricostruzione con aumento delle cubature, dei cambi di destinazione, oltre  alla cancellazione o drastica riduzione degli spazi culturali a fronte della conversione in strutture commerciali, all’abbassamento delle tutele paesaggistiche e molto altro.

Ventuno articoli che intervengono su decine di leggi regionali, a cominciare  dalla legge della Rigenerazione Urbana 7/2017, approvata dall’allora maggioranza guidata da Zingaretti, che contiene quell’art. 6 che abbiamo battezzato “demolisci villini”, e che da anni chiediamo  che sia cancellato o profondamente modificato[3].

Il vigente articolo 6 consente sempre” interventi di demolizione e ricostruzione incentivati dal premio di cubatura del 20% un quinto del volume esistente –  che sfuggono alle regole dei Piani regolatori e alle decisioni degli uffici comunali e che quindi atterrano puntualmente dove gli interventi sono più remunerativi dal punto di vista immobiliare[4], nei quartieri residenziali della città storica anziché nelle zone più degradate.

La  Proposta di legge Ciacciarelli  aumenta addirittura dal  20 al 30 % la premialità delle demolizioni e ricostruzioni per le abitazioni e dal 10 al 20 % per gli edifici produttivi.  Inoltre cancella l’obbligo di prevedere almeno il 20% di edilizia sociale nei programmi di rigenerazione urbana approvati dai comuni, aumentando, per tali programmi, gli incentivi volumetrici per i privati dal 35% al 60%[5].

La ratio di tali  modifiche  è riportata  nella  Relazione illustrativa della Proposta: Tali incentivi puntano a rendere i suddetti interventi maggiormente appetibili nonché consoni ad un mercato che ha visto una lievitazione importante dei costi di realizzazione”.

Pesanti sono i cambiamenti anche per quanto riguarda i cambi di destinazione d’uso, con l’allargamento delle possibilità, ad esempio consentendo mutamenti di destinazione per realizzare medie strutture di vendita laddove oggi sono vietate [6] (Le medie strutture di vendita nei comuni con più di 10.000 abitanti sono quelle con una superficie tra 250 mq e 2500 mq [7]).  In molti casi si cancella dal testo vigente  l’obbligo che gli interventi siano consentiti solo su  edifici legittimi o legittimati, aprendo di fatto a sanatorie mascherate. Si interviene persino sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA),  una procedura che ha lo scopo di approfondire in via preventiva gli effetti delle opere pubbliche e private sull’ambiente, sulla salute e sul benessere umano, i cui tempi vengono dimezzati per le varianti che riguardano gli ampliamenti e il mutamento di destinazione urbanistica[8]

Inoltre in più passaggi della Proposta di legge si ricorre a  una sorta di “silenzio assenso” dei comuni: ad esempio ponendo  un termine perentorio – e assai ristretto – per prevedere o escludere dagli  strumenti urbanistici comunali lammissibilità di certi interventi, come la ristrutturazione edilizia e la demolizione e ricostruzione  con mutamento della destinazione d’uso. Se i comuni non escluderanno espressamente,   con apposite delibere, tali modalità entro il termine stabilito, i privati  potranno ricorrere a un intervento diretto dovunque.

Molti gli effetti devastanti sul paesaggio, evidentemente  considerato  un inutile  intralcio allo sviluppo economico e produttivo[9]. Così si stravolge il dettato del Codice dei Beni culturali e della stessa Costituzione,  che mette al primo posto il Paesaggio, subordinandolo  ai  piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico,  per di più  circoscrivendo  i beni paesaggistici a  specifici oggetti di vincolo, restringendo la tutela a  singoli edifici o luoghi puntuali, non inseriti nel contesto storico, culturale e ambientale da conservare nell’insieme.

Ne è un esempio clamoroso l’articolo “che  rimuove la preclusione della trasformazione dei sottotetti in abitazioni negli insediamenti urbani storici, ad eccezione degli edifici tutelati come beni storici o monumentali[10] consentendo trasformazioni incongrue dei tessuti dei centri storici, dato che la normativa permette “per l’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi … l’apertura di finestre, lucernari, porte” e “modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde”  anche con “ un aumento del 20 per cento della volumetria del sottotetto esistente”.

E, in linea con un recente emendamento presentato dalla Lega e poi (provvisoriamente) ritirato, che intendeva  trasformare il parere delle Soprintendenze da «obbligatorio e vincolante» a «obbligatorio ma non vincolante», consegnando di fatto il potere decisionale nelle mani degli amministratori locali, la Proposta[11] prevede di delegare ai comuni l’autorizzazione paesaggistica che la normativa vigente limita agli  interventi sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato.   Si allargano così sia la casistica sia le dimensioni degli interventi sottoposti all’autorizzazione dei comuni, che spesso non hanno né il personale né le competenze necessari per valutare  interventi che possono avere conseguenze impattanti e irreversibili sul patrimonio collettivo da tutelare.

Infine, sono  finalmente giunte a conoscenza  dell’opinione pubblica le modifiche che intervengono pesantemente sulle sale cinematografiche, che Carteinregola  segnala da mesi[12]: rovesciando l’attuale normativa che dà la possibilità ai proprietari dei cinema non più in esercizio di effettuare ristrutturazioni con ampliamento e l’inserimento di attività commerciali fino al 30% della superficie, “purché tali attività siano svolte unitamente all’attività prevalente”,  la Proposta  consente  di trasformare i cinema e i centri polivalenti chiusi da 10 anni in tutt’altro, premiando con cubature extra chi deciderà di mantenere almeno il 30% per la destinazione culturale. La Proposta interviene anche  su  cinema e teatri ancora in attività, per i quali la legge vigente prevede la possibilità di destinare fino al 35 per cento della superficie “ad attività commerciali, quali bar, ristoranti, tavole calde, sale da thè, librerie, palestre ed attività ad esse assimilabili, aumentando tale quota fino al 50% e, previa sottoscrizione di accordo di programma “ anche oltre[13].

Se dovessimo riassumere il contenuto della proposta, si tratta di  un provvedimento che non risponde all’interesse pubblico generale ma a interessi privati, con una visione del territorio  come una mera risorsa economica da spremere a vantaggio dei singoli, dai piccoli proprietari alle grandi società finanziarie, senza alcuna preoccupazione per l’interesse generale  e per le generazioni a venire.

Gruppo urbanistica Carteinregola

NOTA: Le esposte considerazioni sono tratte dalle osservazioni inviate da Carteinregola alla Commissione Urbanistica regionale a settembre (5) e ottobre 2024 (9), e quindi si riferiscono al testo della PL approvato ad agosto 2024 e non considerano gli emendamenti approvati dalla Commissione Urbanistica nel gennaio 2025, che non sono stati resi pubblici.

4 febbraio 2025

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

Vai al sommario della legge con i link ai vari articoli, che abbiamo messo a confronto con i testi vigenti

vedi anche

Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – prima parte  inviate alla Commissione Urbanistica regionale il 26 settembre 2024

Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – seconda parte, il Paesaggio inviate alla Commissione urbanistica regionale il 14 ottobre 2024

Legge urbanistica regionale, per l’INU va in direzione opposta alle esigenze di rigenerazione urbana di Roma e del Lazio 22 gennaio 2025


[1] scarica Regione Lazio PROPOSTA DI LEGGE n.171 : “SEMPLIFICAZIONI E MISURE INCENTIVANTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO”

[2] Vedi PianoCasa/Legge rigenerazione urbana Lazio cronologia materiali

[3] Vedi uno degli ultimi appelli Intellettuali e associazioni ai candidati del Lazio: impegno a modificare la legge demolisci villini 28 gennaio 2023

[4] Alcune recenti  pronunce del TAR Lazio, l’ultima pubblicata pochi giorni fa, hanno respinto il ricorso di privati che volevano abbattere e ricostruire con aumenti di cubatura immobili in zone pregiate. Per il TAR   le premialità concesse dalla Legge regionale valgonoesclusivamente” per le finalità di rigenerazione urbana che sono il presupposto della legge, quindi solo per edifici “ubicati in un territorio soggetti a situazioni di disagio o degrado sociale ed economico”,  ritenendo non ammissibile” un intervento che non sia  “…finalizzato ad una razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente” (vedi  Una sentenza del TAR conferma che è rigenerazione urbana solo se consegue le finalità di interesse pubblico 8 gennaio 2025 – La sentenza del TAR su demolizione e ricostruzione di un immobile nella Città Storica (2022)

[5] Vedi Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – prima parte  inviate alla Commissione Urbanistica regionale il 26 settembre 2024

[6] Art. 2   (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modificazioni) comma 1 Lettera g)

[7] e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;  (- d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;)

[8] Art. 6 (Attuazione dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”) comma 1lett d) ma anche, per opere pubbliche o di “pubblica utilità” (in cui rientrano anche opere come lo stadio della Roma di Pietralata) Art. 14 (Disposizioni per l’approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” o del Piano nazionale degli investimenti complementari “PNC” come inquadrati dall’articolo 48, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n.77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e successive modificazioni)   comma 6

[9] Vai a Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – seconda parte, il Paesaggio inviate alla Commissione urbanistica regionale il 14 ottobre 2024

[10] Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti” e successive modificazioni) vedi: Regione Lazio: ancora regali ai proprietari di mansarde (e danni al Paesaggio)

[11] Art. 8 (Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche. Modifiche alla legge regionale) ecc

[12] Vedi Sta arrivando la legge regionale che trasforma i cinema in maxi negozi e centri commerciali 13 gennaio 2025 – La proposta di legge regionale che trasforma i cinema in centri commerciali 24 agosto 2024

[13] Art. 5 (Disposizioni in tema di cinema e audiovisivo) commi vari https://www.carteinregola.it/la-proposta-di-legge-regionale-che-trasforma-i-cinema-in-centri-commerciali/

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