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Autonomia regionale differenziata: non solo LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni)

Non ci dobbiamo mettere in un angolo dove se compensiamo per il Mezzogiorno tutto va bene. Questo è un progetto che riscrive completamente l’Italia, decostruisce lo Stato centrale, lo rende un moncherino e crea delle super regioni che non esistono in nessuna parte del mondo. Con competenze e poteri di veto su materie che vanno dalle infrastrutture all’energia (…)

Gianfranco Viesti Quotidiano di Puglia 20 gennaio 2023

Premessa

Prima di tutto è bene ricordare che cos’è l’autonomia regionale differenziata, un tema che appare ostico ma che è importantissimo conoscere bene per sapere i rischi che stiamo correndo. In due parole, è una riforma destinata a cambiare in maniera irreversibile l’assetto istituzionale del nostro Paese, con l’attribuzione, alle regioni italiane a statuto ordinario che ne fanno richiesta, di competenze e poteri legislativi oggi concorrenti stato/regioni o addirittura di esclusiva competenza statale. Gli effetti investiranno l’unità della Repubblica ma anche la vita delle persone, con l’aumento delle distanze tra il Nord e il Sud, delle disuguaglianze sociali, della disparità dei diritti.

Quasi tutte le regioni hanno già intrapreso un percorso per l’ottenimento di ulteriori forme di autonomia previste dal terzo comma dell’art. 116 della Costituzione, per un numero che può raggiungere le 23 materie, tra le quali tre fino a oggi esclusiva dello Stato – organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali – e 20 materie concorrenti, come tutela della salute, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti civili, tutela e sicurezza del lavoro, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e molte altre (1). Naturalmente insieme alle materie è prevista l’assegnazione di fondi e personale, e lo smembramento dei relativi apparati amministrativi e logistici nazionali.

In seconda battuta, è bene chiarire una cosa, anzi tre:

La Costituzione dei padri e delle madri costituenti non prevedeva l’ autonomia regionale differenziata di cui parliamo, che è stata introdotta dal centro sinistra nel 2001 con la riforma del titolo V, sull’onda dei successi della Lega Nord, quando ancora rivendicava la “Padania”. L’Art. 5 della Carta dichiara che la Repubblica, è “una e indivisibile“, pur riconoscendo e promuovendo le autonomie locali e prevedendo “il più ampio decentramento amministrativo” e l’adeguamento dei principi e dei metodi della sua legislazione “alle esigenze dell’autonomia e del decentramento“. Esigenze che dovrebbero essere però motivate dalle specificità del territorio, e in ogni caso non comportare la frammentazione dello Stato in tante piccole repubblichette, contro i principi della nostra Costituzione.

L’autonomia differenziata non è improvvisamente apparsa con il nuovo governo di destra, è andata avanti in tutti questi anni attraverso un fronte bipartisan/tripartisan, che va dalle pre-intese con le regioni Veneto Lombardia e Emilia Romagna del Governo Gentiloni nel febbraio 2018, agli accordi alla base del governo Conte 1 Lega – Cinque stelle, del Conte 2 Pd- Cinquestelle, fino al Governo Draghi, con il DDL Gelmini, che non ha però mai visto la luce (qualcuno dice volutamente). E facendo un raffronto tra le due bozze dei DDL che abbiamo avuto modo di leggere – mai rese pubbliche – quella della precedente ministra Gelmini e quella dell’attuale ministro Calderoli di qualche settimana fa, le differenze non sono molto significative.

La vera differenza è che fino a qualche mese fa nessuno parlava di autonomia regionale differenziata, a parte pochi giornali e giornalisti, partiti minori e società civile, con ben poca eco mediatica. Con il nuovo governo il tema è assurto alle cronache nazionali e molti esponenti di partiti che prima erano schierati a favore adesso usano toni più o meno critici. Una buona notizia, ma forse sarebbe più corretto se ammettessero esplicitamente il cambio di posizione anzichè contare sulla scarsa conoscenza della vicenda o sulla smemoratezza degli elettori.

L’Emilia-Romagna vuole regionalizzare i musei statali. Uno degli elementi più distorsivi di questi processi è che non c’è nessuna corrispondenza tra regione e competenza. Cioè qualunque Regione può fare la stessa richiesta e ci troveremmo nel giro di due anni a perdere il sistema museale italiano. Altro esempio: vogliono la sovranità assoluta sulle reti ferroviarie. Se il gruppo Ferrovie dello Stato deve rifare la Bari – Milano per tutti lavori in Emilia-Romagna dovrebbe chiedere il permesso. Attenzione non c’entrano Nord- Sud. Lo stesso varrebbe per la Puglia, è sbagliato il concetto (…)

Gianfranco Viesti* Quotidiano di Puglia 20 gennaio 2023

Venendo al punto

Adesso che l’autonomia differenziata è diventata – finalmente – un tema di attualità, emergono soprattutto i rischi che hanno a che fare con le disuguaglianze, in particolare tra il ricco nord e il povero sud, sollevando, giustamente, la concreta possibilità che i servizi per i cittadini, già profondamente disomogenei, vedano ulteriormente penalizzati quelli che vivono nelle regioni meridionali. Ne sono un esempio gli asili nido, che anche a causa del paradossale criterio della spesa storica (2) nella distribuzione delle risorse, a parità di abitanti, Reggio Emilia sono 63, a Reggio Calabria 3.

Siccome l’attuazione di ulteriori forme di autonomia regionale è subordinata alla definizione dei LEP (3) – si badi, Livelli Essenziali delle Prestazioni, cioè minimi, e non “omogenei” – buona parte del dibattito politico si concentra sulla garanzia di questo passaggio, che dovrebbe far sì che nella redistribuzione delle risorse – collegata anche al gettito fiscale regionale – a nessun cittadino vengano erogati servizi sotto una certa soglia (4) anche attraverso l’integrazione di fondi statali per la riduzione del “gap” tra i territori.

Il problema è che il ddl [Calderoli] – che Il Fatto ha potuto visionare – è quasi peggio delle previsioni: intese pattizie, “eterne” e di difficile correzione, Parlamento trattato da passacarte, un Fondo perequativo senza un euro in più per le aree svantaggiate. Per non chiamarla “secessione dei ricchi” bisogna fare una certa fatica. Intanto la procedura, che definiremo “o comunque una volta decorso il termine di 30 giorni” perché si tratta di un iter di corsa, alla bersagliera. Il prequel è in manovra. Una commissione governativa definirà entro 12 mesi i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) che la Costituzione come riformata nel 2001 prevede siano rispettati su tutto il territorio nazionale: una volta definiti vengono emanati via Dpcm e via Dpcm si stabilisce anche quali funzioni non prevedono i Lep, il Parlamento neanche ci mette bocca…

Marco Palombi Il Fatto Quotidiano 2 gennaio 2023

Ma va fatta anche un’altra riflessione fondamentale: l’autonomia regionale differenziata non mette a rischio solo l’uguaglianza di tutti i cittadini dal punto di vista dei sacrosanti diritti individuali e delle risorse economiche. Una serie di materie che possono passare dalla competenza statale a quella regionale che non hanno ricadute immediate sui diritti delle persone, sono altrettanto devastanti per la collettività, perchè rompono l’unità del Paese dal punto di vista della tutela del patrimonio culturale, ambientale, infrastrutturale, ma anche dell’identità comune, che è la base della solidarietà nazionale come è stata faticosamente costruita dal dopoguerra ad oggi grazie alla nostra Costituzione. Un’unità nazionale per cui opere d’arte, dimore storiche, Paesaggio, risorse idriche, porti e ferrovie, per citarne alcuni, sono di tutti gli italiani, indipendentemente da dove si trovano. Il Colosseo non è del Lazio, il Parco nazionale d’Abruzzo non è della omonima regione, la ferrovia che collega Torino a Firenze e Napoli non si può dividere in tanti pezzi secondo il territorio che attraversa.

Per questo è necessario impegnarsi a fondo anche su questo fronte, perchè è il primo attacco all’unità della Repubblica che l’autonomia differenziata potrà sferrare in un tempo assai più breve. Infatti la bozza Calderoli – nella versione di qualche settimana fa – prevede che con decreti del Presidente del Consiglio si possano indicare “le materie o ambiti di materie che risultano non riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” e che, a differenza delle materie che prevedono la preventiva definizione dei LEP, possano essere trasferite  alle regioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie dalla data della entrata in vigore della legge (5).

Ma quali sono le materie riferibili ai LEP e quali non lo sono?

Nel decreto legislativo 68/ 2011, l’articolo “Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio(6) rimanda a un ulteriore articolo, in cui si indicano le spese relative ai livelli essenziali nelle seguenti materie: sanità; assistenza; istruzione; trasporto pubblico locale.

E se su queste materie il percorso (7), nonostante le dichiarazioni e le tempistiche perentorie che si vorrebbero introdurre, sarà probabilmente ancora lungo, su tutte le altre rischiamo di trovarci in pochi mesi  un progressivo smantellamento dello Stato, a partire appunto dalla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, ma anche:

(Art.117) rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione ;ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

L’unica possibilità è che si ricompatti e cresca l’ampio fronte che si è già mobilitato in passato per la difesa della nostra Costituzione e della nostra storia comune, fondata sulla solidarietà, per respingere quello che è il più grande pericolo dal dopoguerra a oggi per il futuro dell’Italia come la conosciamo.

Anna Maria Bianchi Missaglia

Post scriptum: il Ministro Calderoli ha ventilato future querele per diffamazione ai giornalisti che hanno denunciato la probabile incostituzionalità del disegno di legge (8), rispondendo al sacrosanto diritto di critica politica dei giornalisti – ma di tutti i cittadini – come se si trattasse di un attacco personale. Rivolgiamo la nostra solidarietà ai giornalisti e rivendichiamo, non solo il diritto, ma l’obbligo morale di segnalare le ricadute che le decisioni del governo possono avere sul Paese. Come abbiamo fatto con i predecessori di Calderoli e continueremo a fare nei confronti di qualunque schieramento politico.

29 GENNAIO ROMA – Liceo classico Tasso ore 10.00-16.30 ASSEMBLEA NAZIONALE TAVOLO NO AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Tra le richieste che Carteinregola ha inviato ai candidati e ai partiti che si presentano alle prossime elezioni del Lazio al primo posto una netta presa di posizione contro l’Autonomia differenziata, che è tra gli argomenti affrontati nel corso degli incontri Verba voTant

28 gennaio 2023 (ultima modifica 29 gennaio 2023)

per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

Per approfondimenti:

openpolis 27 settembre 2021 Cos’è e a che punto è la riforma del federalismo fiscale Da 20 anni il principio di autonomia finanziaria degli enti locali è stato inserito nella costituzione. Una riforma partita dalle modifiche al titolo V, nel 2001, e tutt’ora in corso di attuazione. Aggiornato lunedì 27 Settembre 2021 (> vai all’articolo)

openpolis 11 Ottobre 2021 Che cosa sono i Lep, livelli essenziali delle prestazioni Si tratta dei servizi essenziali che, essendo connessi a diritti civili e sociali, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Dalla riforma del 2001 sono previsti dalla costituzione, che assegna allo stato il compito di definirli. (> vai all’articolo)

opencivitas – per saperne di più

vai a I webinar RGS-SOSE Allo scopo di informare i comuni delle importanti novità introdotte su LEP e obiettivi di servizio SOSE, in collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha promosso e tenuto 6 webinar tematici divisi per macroaree.

NOTE

(1) Il terzo comma dell’articolo 116 prevede che possano essere attribuite alle regioni a statuto ordinario ulteriori competenze delle 20 materie a legislazione concorrente Stato/Regioni elencate al terzo comma dell’ articolo 117 :

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

  • rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
  • commercio con l’estero;
  • tutela e sicurezza del lavoro;
  • istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
  • professioni;
  • ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
  • tutela della salute;
  • alimentazione;
  • ordinamento sportivo;
  • protezione civile;
  • governo del territorio;
  • porti e aeroporti civili;
  • grandi reti di trasporto e di navigazione;
  • ordinamento della comunicazione;
  • produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
  • previdenza complementare e integrativa;
  • coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  • valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
  • casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
  • enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

e 3 materie di quelle di esclusiva potestà statale elencate al secondo comma:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
(…)
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; [materia che può essere attribuita alle Regioni limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace]
(…)
n) norme generali sull’istruzione;
(…)
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

(2) vedi Open civitas La spesa storica è l’ammontare effettivamente speso dal comune in un anno per l’offerta di servizi ai cittadini ricalcolato con l’ausilio delle informazioni raccolte attraverso i questionari. 

(3) Il trasferimento di funzioni conseguente all’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all’articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione

(4) Sulla questione LEP proporremo ulteriori approfondimenti.

(5) In verità, tale possibilità era già contemplata addirittura dal predecessore della Ministra Gelmini, il Ministro degli Affari Regionali Boccia (PD) vedi Sole 24 ore 1 Ottobre 2020 Autonomia differenziata, materie «Lep» fuori dal trasferimento immediato di funzioni alle Regioni di Mauro Salerno Il ministro Boccia: la pandemia ci ha insegnato che su sanità, istruzione e scuola ci sono ancora troppe diseguaglianze: (…) L’emergenza sanitaria – ha detto Boccia – ci ha insegnato che su queste materie, in particolare sanità, trasporti e scuola dobbiamo definire i livelli minimi e mettere fine alle diseguaglianze, non solo tra Nord e Sud, ma anche tra territori diversi delle stesse regioni”. Per questo prima di trasferire l’autonomia “vanno definiti i Livelli essenziali di prestazioni da garantire”. Il trasferimento immediato, per il ministro, può invece essere immaginato per le funzioni amministrative che esulano dai “Lep” e non richiedono trasferimenti di risorse. (…)

(6) Decreto legislativo del 06/05/2011 n. 68 – Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche’ di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011

Art. 13 Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio In vigore dal 01/01/2023 Modificato da: Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria, nonche’ della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali, la legge statale stabilisce le modalita’ di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanita’.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui all’articolo 14, comma 1*, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonche’ le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell’efficienza e dell’appropriatezza dei servizi offerti.

3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42 del 2009, il Governo, nell’ambito del disegno di legge di stabilita’ ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di economia e finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonche’ un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, e’ effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell’assistenza, dell’istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonche’ la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), della citata legge n. 42 del 2009. (1)

5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche di generalita’ e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

6. Per le finalita’ di cui al comma 1, la Societa’ per gli studi di settore – SOSE S.p.a., in collaborazione con l’ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione effettuata al Ministro dell’economia e delle finanze, che li comunica alle Camere. Trasmette altresi’ tali risultati alla Conferenza di cui all’articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche’ in quella di cui all’articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato al Documento di economia e finanza ai fini di consentire l’attuazione dell’articolo 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio.

(*) Art. 14 Classificazione delle spese regionali

In vigore dal 27/05/2011

1. Le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:

a) sanita’;

b) assistenza;

c) istruzione;

d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale;

e) ulteriori materie individuate in base all’articolo 20, comma 2, della medesima legge n. 42 del 2009.

—————

(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 788, lettera d), della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

(7) Anche sulla bozza di DDL Calderoli e l’iter che prefigura proporremo ulteriori approfondimenti

(8) Vedi Il Fatto quotidiano 2 gennaio 2023 Autonomia, Calderoli minaccia querele contro chi scrive che “spacca l’Italia”. Protestano i giornalisti di Mattino e Messaggero di Marco Palombi

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