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Rigenerazione urbana: giù la maschera

 Aggiornamento 11 settembre: il DL semplificazioni è stato approvato anche alla Camera  il 10 settembre, ed è quindi definitivamente legge. Molte le ombre, per quanto riguarda un articolo sulla possibilità di demolire impianti sportivi vincolati, e soprattutto le modifiche al  Codice degli appalti.

AGGIORNAMENTO 19 gennaio 2023: a una lettura successiva, una delle modifiche, all’art. 2 comma 1ter, del DPR 380/2001 è sicuramente poco utile ai fini della tutela della città storica, se non per quanto riguarda, nel caso di demolizione e ricostruzione con cambio di sagoma, altezze, ecc il mancato rispetto delle distanze tra gli edifici  con conferma di quelle preesistenti, l’unica fattispecie per la quale in caso di deroga la legge impone   l’obbligo di “piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati  di competenza comunale”. Quanto alla modifica all’articolo 3, Definizioni degli interventi edilizi, comma 1, lettera d), che riguarda alcune restrizioni per la categoria degli interventi che rientrano nella “ristrutturazione edilizia”, occorre comunque tenere presente che è sempre possibile operare con modalità più invasive con il permesso di costruire. (> Vedi il nostro articolo Il decreto semplificazioni del 2020 e l’ennesima mancata tutela della Città storica del 16 gennaio 2023)

Un emendamento al Decreto semplificazioni, passato il 3 settembre in Commissione e approvato il 4 in Senato (1) che, si badi, non proibisce gli interventi di demolizione e ricostruzione nei centri storici e nella città storica, ma  restituisce  la “rigenerazione urbana”  alla guida pubblica, sottraendola a quella del profitto, ha scatenato l’inferno. Un un coro di critiche – “visioni retrograde e conservatrici” – da parte delle “forze produttive” e non solo (2)  e  scenari apocalittici – “così la sostituzione e la rigenerazione urbana non si fa più” (3) –  che rivelano,  in primis, che la rigenerazione urbana fuori dal centro storico, cioè nelle zone semiperiferiche e periferiche dove servirebbe davvero,  non interessa a nessuno; in secundis, che il governo del territorio da parte delle istituzioni elette dai cittadini è per molte categorie –  imprenditoriali e non solo   – un inutile orpello, che dovrebbe essere archiviato come un retaggio del passato, per lasciare le mani libere all’iniziativa privata, senza i “lacci e lacciuoli” della  pianificazione urbanistica  e della tutela paesaggistica e culturale.

Da anni tutti gli schieramenti politici, più  varie categorie di settore,  ci somministrano lo slogan della “rigenerazione urbana” come la panacea che dovrebbe trasformare periferie degradate in quartieri modello, con case belle e sicure, verde e servizi per tutti,  e il conseguente avvio di  un circolo virtuoso per ricostruire comunità e garantire una adeguata qualità della vita anche a chi è costretto a vivere in zone lontane dal centro città.

(…) promuovere, incentivare e realizzare, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, la rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato comprendente, quindi, aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi, anche per promuovere o rilanciare territori soggetti a situazioni di disagio o degrado sociali ed economici, favorendo forme di co- housing per la condivisione di spazi ed attività. Art. 1
 (Finalità e ambito di applicazione) della Legge Regionale del Lazio 7/2017

Questa narrazione, come noi andiamo dicendo da tempo, non ha praticamente  niente a che fare con le reali implicazioni di molte delibere, commi  e  leggi, almeno per un esempio che conosciamo bene, la legge della Rigenerazione urbana del Lazio (7/2017) e le sue conseguenze sul territorio della Capitale. Infatti non ci risulta che in base a tale legge in questi due anni siano stati avviati interventi nelle zone di Roma che da anni aspettano di essere riqualificate, ma, al contrario, sappiamo che molti interventi  di “sostituzione edilizia” rischiano di atterrare nelle zone più pregiate della città. In quei “tessuti” di quartieri storici – a Roma Prati, Trieste, Città Giardino, Garbatella ecc –   dove il valore lievitato degli edifici demoliti e ricostruiti, grazie agli  aumenti di cubatura permette profitti enormemente più remunerativi – leciti, certo  – per i promotori privati.  E tali interventi non  riguardano anonimi condomini (che hanno  molti proprietari/residenti da mettere d’accordo), ma soprattutto quei “villini” mono o bifamiliari d’epoca, o quelle strutture storiche come scuole e collegi ecclesiastici, che si prestano più facilmente a questo tipo di operazioni.

(…) incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero delle periferie, accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di piccole attività commerciali, anche dedicate alla vendita dei prodotti provenienti dalla filiera corta, promuovere e agevolare la riqualificazione delle aree urbane degradate e delle aree produttive, limitatamente a quanto previsto dall’articolo 4, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di complessi edilizi e di edifici in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare; Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione) della Legge Regionale del Lazio 7/2017

Ora un sacrosanto emendamento a prima firma della senatrice Loredana De Petris (Gruppo Misto) (1), ha introdotto nel Decreto semplificazioni (art. 10 comma 3), si badi bene, non il divieto di interventi di demolizione e ricostruzione nei centri storici, ma  l’obbligo che gli interventi in tali aree siano inseriti “all’interno di un piano di recupero e di riqualificazione, in cui le amministrazioni pubbliche, le amministrazioni comunali, sappiano gestire e indicare qual è il piano riqualificazione (4), e che “Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico   limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, al recupero sociale e urbano dell’insediamento(1).  Un’iniziativa per restituire  la guida pubblica alle trasformazioni urbane, soprattutto in quei quartieri che conservano pezzi di  storia e di memoria della città. Una decisione  di buon senso, che tuttavia  da anni è stata aggirata da una galoppante deregulation, come  ad esempio quella del Piano Casa della Regione Lazio, sia  quello del centro destra della Polverini, sia  quello – con poche differenze – del centro sinistra di Zingaretti, Piano rimasto in un articolo  della Legge della  Rigenerazione urbana del Lazio (5) che consente  – e favorisce – interventi come quelli degli abbattimenti dei citati villini della città storica, un articolo che da tempo chiediamo inutilmente che sia cancellato .

(…) qualificare la città esistente, limitare il consumo di suolo, aumentare le dotazioni territoriali mediante l’incremento di aree pubbliche o la realizzazione di nuove opere pubbliche ovvero il potenziamento di quelle esistenti, favorire la mobilità sostenibile, in particolare potenziando la mobilità su ferro; Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione) della Legge Regionale del Lazio 7/2017

Il decreto approvato il 4 settembre al Senato passerà ora alla Camera, e ci auguriamo che lo scarso tempo a disposizione impedisca colpi di mano sull’emendamento che regola  le demolizioni ricostruzioni nei centri storici,  auspicati dai tam tam catastrofisti che si stanno diffondendo via web e in molti giornali.

E pensare che noi ci auguravamo che la drammatica emergenza che abbiamo vissuto – e che ancora ci minaccia – facesse fare un salto di qualità anche al mondo che gravita intorno all’edilizia romana, spingendola a  spostare per un momento  lo sguardo dalle prestigiose zone centrali a quelle lande dove la gente vive in case inadeguate in quartieri senza nulla, e dove si continua a consumare suolo per  costruire nuove palazzine che restano invendute.

Perchè  “rigenerazione urbana” non è buttare giù un palazzo o un villino e ricostruirlo con un bel po’ di metricubi in più, magari con materiali più ecologici, che si trovino  in centro o in periferia. Rigenerazione urbana  vuol dire mettere al centro la vita delle persone,  partire dalle zone con più problemi, affrontare le carenze  di un territorio, ricostruire le comunità, coinvolgere gli imprenditori privati insieme ai residenti:   progetti complessi, che non possono  che essere guidati  da un soggetto pubblico.

A tutto il resto, per favore, si tolga la maschera e  lo si chiami  senza tanti giri di parole: operazioni edilizie e immobiliari.

Anna Maria Bianchi Missaglia

Roma, 4 settembre 2020 (ultima modifica 0re 18)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

#mapparoma9 – Offerta pubblica e privata nei quartieri: asili, cultura, negozi e piazze

#mapparoma9 – Offerta pubblica e privata nei quartieri: asili, cultura, negozi e piazze

Vedi anche Quale rigenerazione urbana? Carteinregola risponde alle polemiche – comunicato del 7 settembre 2020

Vedi anche Decreto semplificazioni e rigenerazione urbana: in Parlamento è il momento della verità 5 agosto 2020

Vedi anche: Blog di Anna Maria Bianchi su ILfattoquotidiano.it Il decreto Semplificazioni ha regolato gli interventi edilizi nel centro storico. Ma a Roma c’è chi parla di paralisi

> Vai a Piano casa e Legge di Rigenerazione urbana cronologia e materiali

> Vai a Cronologia del PTPR laziale con i documenti (in continuo aggiornamento)

scarica #mapparoma 9 Offerta pubblica e privata nei quartieri: asili, cultura, negozi e piazze mapparoma9

> Vedi anche (da emergenzacultura  4 settembre 2020)  Decreto Semplificazioni: l’art. 10 salva l’Italia dal “sacco” delle demolizioni selvagge  di Michele Campisi

 NOTE

(1)L’emendamento è a firma De Petris, Nugnes, La Mura, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Montevecchi, Vanin scarica il testo  Decreto semplificazione emendamento 10.3 (in calce il testo con evidenziati i cambiamenti al testo del decreto)

(2)vedi le prese di posizione di varie categorie professionali fin dalla presentazione dell’emendamento in Commissione ai primi di agosto 2020:

Roma Today 3 agosto 2020 Costruttori e ingegneri di Roma chiedono una modifica al dl semplificazioni: “Così si ferma l’edilizia”

vedi Radio Colonna 4/08/2020 Costruttori e ingegneri di Roma contro Dl semplificazioni, «blocca edilizia» Insieme all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e a Federlazio chiedono alla politica un rapido intervento

e ancora più recentemente:

(dal sito di ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili) il comunicato di Ance e Legambiente: dl semplificazioni solo di nome e non di fatto 3 Settembre 2020)

“Preoccupanti le modifiche al dl semplificazioni che il Senato sta votando”, commentano all’unisono  il  Presidente Ance Gabriele Buia e il Vicepresidente di Legambiente, Edoardo Zanchini.

“Invece di semplificare e avviare un grande piano di sostituzione edilizia e di rigenerazione di zone degradate dei nostri centri urbani si stanno riproponendo visioni retrograde e conservatrici che non tengono conto dei reali mutamenti e dei bisogni sociali ai quali occorre dare una risposta adeguata, nel   rispetto del patrimonio storico-artistico e dell’ambiente”, sottolineano Zanchini e Buia.

“Non possiamo accettare che la confusione e i veti politici mettano a rischio il futuro dei nostri centri urbani, uno dei motori principali della nostra forza economica e sociale”. Secondo Ance e Legambiente “in questo momento così difficile non ci si può affidare a una girandola di emendamenti  spesso contradditori. Occorre una visione, un progetto sul quale tutte le forze politiche devono  lavorare con spirito di unità nell’interesse del Paese, che deve tornare a crescere e svilupparsi in  un’ottica di sostenibilità e di innovazione. Spirito che ci dovrà guidare e che sarà essenziale  per  spendere  al meglio le risorse del Recovery fund”.   Per questo Buia e Zanchini fanno appello alle   forze di maggioranza e al Governo: “rimettere subito al centro dell’agenda politica le vere priorità, sulle  quali  tutti dobbiamo e possiamo dare un contributo importante per il raggiungimento di obiettivi comuni”.

(3)Vedi la lettera dell’ACER – Associazioni Costruttori Edili Roma e Provincia al quotidiano Il Foglio (dal sito acerweb) scarica Rebecchini-_-Lettera-al-Direttore-_-Il-Foglio-3-settembre-2020

(4) (dall’intervento in Senato del 4 settembre 2020 del Sen. Loredana De Petris Presidente Gruppo Misto – Liberi e Uguali)

(…)Voglio ora affrontare un’altra questione, che ci ha molto occupato e che ci sta molto a cuore, ovvero le semplificazioni edilizie. All’esterno si sono dette cose assolutamente non vere: il contributo che abbiamo offerto, insieme anche ad altri colleghi, alla discussione e al dibattito nelle Commissioni competenti ha posto una questione importante. Pensiamo sia assolutamente necessario fare un grande piano di riqualificazione delle nostre città. Abbiamo un edilizia risalente agli anni Settanta ed Ottanta, su cui bisogna intervenire davvero, perché è stata un’edilizia tremenda, dal punto di vista estetico, dell’urbanistica e del rispetto dei diritti e della qualità della vita nelle nostre città. Su questo bisogna intervenire, accelerare e fare piani di riqualificazione e quindi le semplificazioni, per questa parte, ci sono e vanno bene, anche se a mio avviso il Senato deve finalmente affrontare e licenziare i disegni di legge in materia di consumo del suolo e di rigenerazione urbana. Abbiamo bisogno di un grande progetto, che è grande parte del rilancio delle nostre città e del nostro Paese.
Il lavoro che abbiamo fatto parte dall’idea che il patrimonio e l’identità del Paese sono i meravigliosi centri storici d’Italia. È qui presente il ministro Bellanova, che sa bene che nella sua Regione ci sono dei gioielli, anche nei posti più inaspettati, dei centri storici e un tessuto prezioso dal punto di vista edilizio. Su quello sosteniamo che ci vuole cautela. Certamente si devono fare interventi, ma all’interno di un piano di recupero e di riqualificazione, in cui le amministrazioni pubbliche, le amministrazioni comunali, sappiano gestire e indicare qual è il piano riqualificazione. Questo è l’intervento che abbiamo fatto e pertanto ringrazio i relatori e i colleghi, perché, al contrario di quello che si diceva fuori, hanno ben compreso la portata dell’intervento che abbiamo proposto. Questi sono l’identità del nostro Paese, il valore delle nostre città, la grande ricchezza del nostro Paese: è il gran tour, signor Presidente, per cui si veniva in Italia e dobbiamo continuare a farli venire, per ammirare queste bellezze. La bellezza è un valore importante e non solo estetico, ma anche sociale ed economico enorme, che dobbiamo preservare e migliorare. Questa è stata la portata del lavoro che abbiamo compiuto (…)

(5)Art. 6 della Legge per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio  è entrata in vigore il 19 luglio scarica BUR-2017-57-3 LAZIO Rigenerazione urbana > vai al nostro articolo)

scarica Testo della Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7 Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio con i  passaggi  collegati della circolare esplicativa Deliberazione 19 dicembre 2017, n. 867 Approvazione circolare esplicativa: “Indirizzi e direttive per l’applicazione delle “Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio” di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7″ e note con le principali fonti e passaggi normativi citati dalla Legge e dalla circolare  a cura di Carteinregola scarica legge rigenerazione urbana + circolare Regione Lazio con riferimenti

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DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. (20G00096) (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/sg

Proposta di modifica n. 10.3 (testo 2) al DDL n. 1883

De Petris, Nugnes, La Mura, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Montevecchi, Vanin

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. (20G00096) (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24)  note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/sg

SCARICA IL DOC con modifiche evidenziate DL-semplificazioni-art.-10-emendamenti-Senato-De-Petris-e-altri-3-9-2020

Proposta di modifica n. 10.3 (testo 2) al DDL n. 1883 De Petris, Nugnes, La Mura, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Montevecchi, Vanin

IN ROSSO articolo  MODIFICHE E INSERIMENTI IN GRASSETTO

Art. 10 Semplificazioni e altre misure in materia edilizia

  1. Al fine di semplificare e accelerare le  procedure  edilizie  e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche’  di assicurare il recupero e la qualificazione  del  patrimonio  edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) all’articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

“1 ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.”»;

2) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.»;

3) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) all’articolo 9-bis:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli  immobili.”;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.”;

4) al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

“1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, al recupero sociale e urbano dell’insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

5) al comma 5,

  1. Non e’ subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma  2-bis,  e  146  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  la posa in opera di elementi o strutture amovibili  sulle  aree  di  cui all’articolo 10, comma 4, lettera  g),  del  medesimo  Codice,  fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi  aperti  urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di  particolare  valorestorico o artistico.

5) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

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