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Flaminio: nuova mappa (con soprese) del rischio idrogeologico

mappa Pai Falminio 2016 con ex casermeL’Autorità di Bacino del Fiume  Tevere ha effettuato una nuova perimetrazione delle aree a rischio esondazione al Flaminio che rimette  in gioco i parcheggi interrati privati su suolo pubblico (PUP),  mentre sembrerebbe escludere la realizzazione di quelli previsti al servizio del nuovo quartiere della Città della Scienza.

L’area  del Flaminio/Tor di Quinto, è l’unica zona urbanizzata di  Roma  che secondo  il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), varato nel 2006,  è a   rischio R3 (1), cioè a rischio elevato: una  classificazione  che comporta  il divieto di “nuova realizzazione di vani interrati o seminterrati(2) .   Abbiamo appreso recentemente che l’8 giugno 2015 l’ABFT,  in seguito a un nuovo studio, ha riperimetrato le zone a rischio, così che alcune aree   sono passate da  R3  a R2  (3), cioè alla  classe di rischio “lieve”,  che permette la realizzazione di vani interrati con prescrizioni (4). Una delle prime conseguenze è che potranno essere rivisti i pareri negativi dati per i numerosi interventi del Piano Urbano Parcheggi previsti al Flaminio, a partire da quelli di Piazza Mancini e Via Stern,  dove le procedure  per la realizzazione  si erano fermate proprio per i pareri contrari dell’Autorità di Bacino e dell’Ardis (5), l’Agenzia regionale per la difesa del suolo, oggi assorbita dal dipartimento regionale (6). Molti  Pup del quartiere  Flaminio – Villaggio Olimpico potrebbero quindi  riprendere l’iter, visto che, rispettando  alcune prescrizioni (come allarmi sonori e visivi in caso di rischio esondazione) è possibile realizzare anche locali interrati. Mentre, a guardare la nuova mappa, si direbbe che l’area dove dovrebbe sorgere il nuovo quartiere della Città della Scienza, in Via Guido Reni di fronte al MAXXI (Museo delle Arti del XX secolo) progetto che comprende alcune palazzine di appartamenti privati con i sottostanti prescritti parcheggi pertinenziali, resterebbe a rischio elevato, cioè continuerebbe a non esservi la possibilità di costruire garages.

ponte milvio 2013

L’ultima piena del Tevere nel febbraio 2014  a Ponte Milvio (foto ambm)

In realtà la situazione avrebbe dovuto essere risolta da tempo: era il  dicembre 2008 quando il rischio di esondazione del Tevere a Ponte  Milvio era assurto agli onori delle cronache  e  l’allora Sindaco Alemanno era stato  immortalato dalle TV di tutto il mondo tra  barriere di sacchetti di sabbia costruiti dalla Protezione Civile. Ma nonostante l’accantonamento di una cifra consistente per costruire il cosiddetto “muretto di sponda”(7)– un muro di circa 1,20 lungo la strada tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio – e il ripetersi più volte negli anni successivi del “rischio esondazione” , progetto e finanziamenti si erano persi per strada.

Cittadinanzattiva Flaminio e il Coordinamento dei Comitati NO PUP/Sosta sostenibile avevano allora chiesto e ottenuto un’ audizione alla Commissione Sicurezza del Comune di Roma (marzo 2012),   consegnando un corposo  dossier, e, dopo mesi di ulteriori sollecitazioni,  lettere e audizioni, finalmente i lavori erano iniziati nell’agosto 2012 e il muretto portato a termine all’inizio del 2014.

Non ci risulta tuttavia che l’Ardis o l’ufficio regionale ora preposto abbiano ancora  collaudato l’opera  – che appare anche incompleta per quanto riguarda gli accessi, che dovrebbero essere a tenuta stagna – , quindi la  perimetrazione delle aree interessate dal rischio esondazione al Flaminio sembra non sia  stata modificata in base alla valutazione dell’efficacia della nuova  struttura.

Carteinregola contatterà  le autorità competenti: la Regione Lazio, per conoscere lo stato dell’opera e se sia stata collaudata;l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, per chiedere la pubblicazione dello studio alla base della depermetrazione dell’area a rischio.

Anna Maria Bianchi Missaglia

costruzione muretto di spondaIMG_5216

lavori costruzione muretto di sponda (in alto, lungo la strada) nel 2013

scarica la tavola del rischio esondazione dal sito dell’ABFT autorità bacino fiume tevere -r86

(1) Rischio R3 – rischio elevato: “quando esiste la possibilità di: a) danni a persone o beni; danni funzionali ad edifici ed infrastrutture che ne comportino l’inagibilità; b) interruzione di attività socio- economiche“*

(2) Scarica documento integraleNorme_di_attuazione PAI Lazio Vedi la sintesi in calce

(…) Nella fascia B2 [rischio elevato NDR] non è consentito l’uso abitativo degli scantinati esistenti, nonché lo stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero. Nella fascia B2 non è consentita la nuova realizzazione di vani interrati o seminterrati. (…)

(3)Rischio R2  rischio lieve :”
quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni agli edifici e alle infrastrutture senza pregiudizio diretto per l’incolumità delle persone e senza comprometterne l’agibilità”*.

(4) “Gli interventi dovranno essere realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità, attestata dal progettista

Nella fascia C non è consentito l’uso abitativo degli scantinati e dei vani interrati o seminterrati nonché lo stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero“*

(5)L’ Autorità di Bacino del Fiume Tevere , il 25 marzo 2009, a proposito del progetto del parcheggio di Piazza Mancini, mette per iscritto   che l’area è a rischio esondazione e che “potrà essere messa in sicurezza e conseguentemente deperimetrata una volta realizzate le necessarie opere sulle arginature nell’area di Ponte Milvio”. In pratica non si può costruire nessun parcheggio o locale interrato finché non si innalzano gli argini a Ponte Milvio. ma pareri negativi sulla realizzazione di locali interrati erano già stati formulati almeno dal 2007, a proposito del progetto di un Museo della Scienza, che doveva sorgere in un’area adiacente al MAXXI, per il quale l’ARDIS inserisce, tra le misure da adottare, “l’assenza di realizzazione di vani interrati, anche se adibiti ad impianti” , e l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, nel 2008, prescrive che “non devono in ogni caso essere previsti livelli interrati

(6) L’Ardis è stato soppresso il 22 ottobre 2015 vedi http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/news_dettaglio.php?id=2104&tblId=NEWS#.Vrw8J1LYWEA

(7) Il 27 novembre 2009 La presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Protezione Civile e il Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario delegato (per il superamento dell’emergenza per gli eventi atmosferici etc) con il Decreto 118 approva il Piano generale di interventi indifferibili e relative risorse finanziarie in cui è compreso l’intervento “L6: Realizzazione del muretto di sponda di sinistra del Fiume Tevere nel tratto a monte di Ponte Milvio” per un costo di 770.000,00€.  Ma i lavori del muretto saranno avviati solo nel

*NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI LAZIO (estratti)  scarica documento integraleNorme_di_attuazione PAI Lazio

ART. 3 (Effetti giuridici)

Il Piano è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e prevale, ai sensi dell’art.14 della L.R.39/96, su tutti gli strumenti di piano e programmatici della Regione Lazio e degli Enti locali;

Nelle aree vincolate ai sensi del precedente comma 3 sono fatti salvi gli interventi già autorizzati e iniziati alla data di adozione del Piano, a condizione che i lavori vengano completati entro il termine di tre anni come previsto dall’art. 15, comma 4, del D.P.R. 380/2001; sono altresì fatti salvi i piani attuativ

Al titolare della concessione o dell’atto amministrativo di cui ai precedenti commi 4 e 5, deve essere tempestivamente notificata da parte dell’Amministrazione comunale la condizione di pericolo rilevata;

Nelle aree vincolate ai sensi del precedente comma 3, per il decorso dell’iter istruttorio relativo agli interventi in attesa di concessione in sanatoria, il titolare deve acquisire e successivamente presentare all’Ente Comunale territorialmente competente:

a)  nelle aree di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19, il parere dell’Autorità, presentando la documentazione di cui all’allegato 7;

b)  nelle aree di cui agli artt. 23, 23bis, 24, 25, 26 e 27, ad eccezione delle aree di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 27, presentando, qualora richiesto, la documentazione di cui all’allegato 8, il parere dell’autorità idraulica competente rappresentata:

  dall’A.R.D.I.S., per agli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali di competenza regionale ai sensi dell’art. 8 della L.R. 53/98 ed identificate con D.G.R. n.5079 del 12/10/99;

  dalla Provincia territorialmente competente, per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali attribuite ai sensi dell’art. 9 della L.R. 53/98.

C)  nelle aree di cui all’art. 27 commi 5 e 7, aree di attenzione idraulica e aree di cui agli articoli 23bis, 25 e 26 ricadenti in territori di bonifica dove il regime idraulico è

regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento idrico, il parere del Consorzio di Bonifica competente.

Il parere di cui ai precedenti commi 7 e 8 può indicare, in aggiunta a quanto previsto dagli allegati 7 e 8, ulteriori prescrizioni tecniche da attuare in sede esecutiva per conseguire un’opportuna eliminazione del rischio, alle quali i soggetti interessati si dovranno attenere previa sottoscrizione di atto d’obbligo;

L’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali o delle varianti agli strumenti vigenti da parte delle strutture preposte, è subordinata all’acquisizione del preventivo parere dell’Autorità;

I manufatti lambiti o attraversati dal limite della perimetrazione delle aree a diverso grado di pericolosità di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 23, 23bis, 24, 25, 26 e 27, sono compresi nei limiti della perimetrazione interessata dalle prescrizioni più restrittive;

ART. 8 (Rischio idrogeologico)

Il rischio idrogeologico viene definito dall’entità attesa delle perdite di vite umane, feriti, danni a proprietà, interruzione di attività economiche, in conseguenza del verificarsi di frane o inondazioni;

Il Piano individua il rischio nell’ambito delle aree in frana o che possono essere inondate, caratterizzate dalla contestuale presenza di elementi esposti a rischio;

Gli elementi esposti a rischio sono costituiti dall’insieme delle presenze umane e di tutti i beni mobili ed immobili, pubblici e privati, che possono essere interessati e direttamente coinvolti dagli eventi calamitosi;

Nelle finalità del Piano, le situazioni di rischio vengono raggruppate, ai fini della programmazione degli interventi (art.12), in due categorie:

a)  rischio di frana;

b)  rischio d’inondazione.

Per ciascuna categoria di rischio sono definiti tre livelli:

  rischio molto elevato (R4):
quando esistono condizioni che determinano la possibilità di: a) perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone; b) danni gravi e collasso di edifici o infrastrutture; c) danni gravi ad attività socio-economiche;

  rischio elevato (R3):
quando esiste la possibilità di: a) danni a persone o beni; danni funzionali ad edifici ed infrastrutture che ne comportino l’inagibilità; b) interruzione di attività socio- economiche;

  rischio lieve (R2):
quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni agli edifici e alle infrastrutture senza pregiudizio diretto per l’incolumità delle persone e senza comprometterne l’agibilità.

23
(Disciplina delle aree a pericolo d’inondazione molto elevato) – aree a pericolo A1

Nella fascia A1, come definita dall’articolo 7, il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno di 30 anni, nonché il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo;

Nella fascia A1 non è consentito effettuare tutte le opere ed attività di trasformazione dello stato dei luoghi ivi compresi i campeggi e le attrezzature turistico-ricreative all’aperto e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

a)  interventi di demolizione senza ricostruzione;

b)  interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art.3 del D.P.R. n.380/2001, senza aumento di superfici e di volumi ad esclusione dei cambi di destinazione d’uso che comportino aumento di carico urbanistico;

c)  gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione dei manufatti e delle aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/04 e ss. mm. ed ii., Parte II e Parte III, nonché quelli classificati di valore storico-culturale negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;

d)  interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle normative vigenti, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento ed adeguamento sismico;

e)  interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;

f)  interventi di sistemazione idraulica volti alla messa in sicurezza delle aree e/o degli edifici e/o delle infrastrutture a rischio, previa approvazione dell’Autorità, a condizione che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell’area oggetto dell’intervento;

g)  interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità effettuati sui beni e sugli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;

h)  interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, purché vengano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale e che non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, previa approvazione dell’Autorità;

i)  le pratiche per la corretta attività agraria o forestale effettuate in conformità con le procedure indicate dal regolamento in materia di gestione delle risorse forestali, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o produca ostacolo al libero deflusso delle piene;

j)  interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, al recupero ambientale ed in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all’eliminazione dei fattori d’interferenza antropica, previa approvazione dell’Autorità;

k)  occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell’alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena, previa approvazione dell’Autorità;

l)  interventi di manutenzione idraulica.

Nella fascia A1 non è consentito l’uso abitativo degli scantinati esistenti, nonché lo stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero.

Nella fascia A1 non è consentita la nuova realizzazione di vani interrati o seminterrati.

ART. 24 
(Disciplina delle aree a pericolo d’inondazione elevato) – aree a pericolo B1

Nella fascia B1, come definita dall’articolo 7, il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, mantenendo o aumentando le condizioni d’invaso della piena con tempo di ritorno di 200 anni, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali;

Nella fascia B1 non sono consentite tutte le opere ed attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

a)  gli interventi consentiti nella fascia A1, con le stesse modalità di cui all’art. 23;

b)  gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art.3 del D.P.R. n.380/2001, e ricompresi all’art. 10 comma 1 lett. c) dello stesso decreto a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio, non comportino significativo ostacolo al deflusso delle acque o riduzione dell’attuale capacità d’invaso delle aree stesse e siano compatibili con i livelli di piena attesi e con le caratteristiche idrodinamiche della piena con tempo di ritorno di 200 anni, derivanti da apposita modellazione idraulica, previa approvazione dell’Autorità;

c)  i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.

Nella fascia B1 non è consentito l’uso abitativo degli scantinati esistenti, nonché lo stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero.

Nella fascia B1 non è consentito la nuova realizzazione di vani interrati o seminterrati.

Art. 25
 (Disciplina delle aree a pericolo d’inondazione elevato) – aree a pericolo B2

Nella fascia B2, come definita dall’articolo 7, il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica;

Nella fascia B2 sono consentiti:

a)  tutti gli interventi consentiti nella fascia A1, A2 e B1, con le stesse modalità di cui ai rispettivi artt. 23, 23 bis e 24;

b)  qualsiasi altro intervento oltre a quelli previsti alla precedente lettera a), purché munito di un adeguato studio idraulico, eseguito da professionista abilitato,

approvato ai sensi dell’art. 3 comma 6, e rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano indicati nell’Allegato 8, atto a dimostrare che :

  l’intervento proposto sia compatibile con i livelli di piena attesi per un tempo di ritorno di 200 anni;

  l’intervento proposto e le eventuali opere di messa in sicurezza delle aree, anche con riferimento ai volumi sottratti alla naturale espansione della piena, con tempo di ritorno di 200 anni, non aumentino le attuali condizioni di pericolo nelle aree limitrofe.

Nella fascia B2 non è consentito l’uso abitativo degli scantinati esistenti, nonché lo stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero.

Nella fascia B2 non è consentita la nuova realizzazione di vani interrati o seminterrati.

ART. 26 (Disciplina delle aree a pericolo d’inondazione lieve) – aree a pericolo C –

Nella fascia C, come definita dall’articolo 7, il Piano persegue l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24/2/1992 n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, di programmi di previsione e prevenzione, nonché di piani d’emergenza, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del Piano;

I programmi di previsione e prevenzione ed i piani d’emergenza per la difesa delle popolazioni e dei loro territori investono anche i territori individuati come fascia A e fascia B;

Gli interventi dovranno essere realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità, attestata dal progettista;

Nella fascia C non è consentito l’uso abitativo degli scantinati e dei vani interrati o seminterrati nonché lo stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero.

 

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