All’ Art.87 (1) Verde privato attrezzato le modifiche introdotte intendono “ridefinire” il criterio assunto “ai fini della dotazione dei parcheggi pubblici”, introducendo “la possibilità di ridurne (fino all’80%) la dotazione per gli impianti che si trovano ad una distanza inferiore a 500 mt, da fermate del trasporto pubblico su ferro” (“ad esito di uno studio delle modalità di accesso dei diversi utenti”). Facendo presente che la definizione da PRG di “verde privato attrezzato” comprende aree sì “destinate al mantenimento e/o alla messa a dimora di alberature”, ma anche “accompagnate dalla realizzazione di attrezzature sportive e di servizi connessi (servizi igienici, spogliatoi, magazzini) e complementari (bar, ristoro, mini-shop; servizi culturali, didattici e ricreativi; foresterie, alloggio custode)”, riteniamo che, data la perdurante carenza di un sistema di mobilità della Capitale con una rete adeguata di trasporto pubblico, soprattutto su ferro, sia del tutto prematuro ipotizzare un drastico ridimensionamento degli standard per i parcheggi al servizio di attività private, soprattutto se, come accade già per altri interventi, fossero gli stessi privati titolari di dette attrezzature a eseguire gli studi preliminari prescritti.
102a Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/42 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008)