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Nessuno scioglimento, ma bisturi per determine e dirigenti

Campidoglio 16 novembre 2014I giornali del 9 luglio (1) riferiscono  che dovrebbe essere  superata l’ipotesi dello  scioglimento del Comune di Roma per mafia,  ma che, dalla relazione del prefetto Franco Gabrielli  consegnata al Ministro dell’Interno Alfano,  emergono  infiltrazioni  e corruzione diffuse nell’amministrazione capitolina –  sebbene “localizzate” –   tali da spingere  lo stesso prefetto ad intervenire “annullando una serie di  determine dirigenziali” (2)  e  a usare la “terapia  del bisturi, cioè la norma indicata dal comma cinque dell’articolo 143 del Tuel che prevede la rimozione di funzionari, dirigenti e dipendenti” (3) . E sempre secondo i giornali   sarebbero  “ventuno  i dirigenti capitolini indicati dal Prefetto,  tra cui  non ci sono solamente gli indagati o gli arrestati nell’inchiesta Mafia Capitale,  ma anche persone per le quali la Procura non ha (al momento) preso provvedimenti” (1).  Tra questi anche Liborio Iudicello, «segretario e direttore generale» di Roma Capitale da sette anni. E proprio poche settimane fa Carteinregola aveva chiesto al Sindaco, tra le misure più urgenti per promuovere  il  cambiamento, di applicare il criterio della rotazione anche per  quel ruolo (4),  uno dei  più strategici del Campidoglio.

Venti giorni fa, nel pieno del marasma seguito alla seconda ondata di arresti per Mafia Capitale – chi  pronosticava  lo scioglimento del Comune per Mafia,  chi chiedeva le dimissioni di Marino, chi scendeva in piazza per  sostenerlo- Carteinregola aveva scritto al Sindaco, chiedendogli  di dimostrare la sua “resilienza” utilizzando le drammatiche circostanze per fare piazza pulita e avviare un risanamento  vero e profondo. Tra le  altre cose avevamo scritto: “Se non si ha la forza di rinnovare profondamente l’ organizzazione degli uffici, applicando la regola della rotazione a tutti i ruoli, compresi i funzionari di altissimo livello, nessun cambiamento sarà mai possibile. Nessuno deve essere inamovibile: a cominciare, per esempio, da chi ha controfirmato le 66 delibere urbanistiche di Alemanno, che solo l’ impegno di Carteinregola e di altri comitati ha impedito che fossero approvate in blocco”. E chi aveva controfirmato quelle delibere urbanistiche, e molti altri provvedimenti, era il Segretario Generale Liborio Iudicello, che i giornali oggi ricordano “già con Renzi alla Provincia di Firenze e dai tempi del sindaco Gianni Alemanno «segretario generale» del Campidoglio”.   Infatti Marino, appena insediato, aveva confermato l’incarico conferito dal suo predecessore Alemanno,  e il segretario/direttore è  rimasto fino a oggi nello stesso posto, anche se la stessa Giunta aveva cancellato  molte delibere  a cui il Segretario aveva  dato il via libera, naturalmente per quanto di sua competenza. Non spetta a un Segretario generale entrare nel merito delle scelte politiche di chi governa la città, ma solo  “svolgere compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica e amministrativa nei confronti degli organi di Roma Capitale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti(5).  Ma su molte di quelle delibere noi di Carteinregola,  che insieme ad  altri comitati avevamo organizzato un (vittorioso) presidio in Campidoglio di 4 mesi,  non avevamo solo motivi di contrarietà “politica”, ma  nutrivamo  forti dubbi  proprio sulla legittimità, anche se non avevamo e non abbiamo strumenti sufficienti per fare le necessarie valutazioni, soprattutto rispetto ai  ruoli  e alle responsabilità  dei vari livelli amministrativi negli specifici  provvedimenti. Ma pensavamo che fosse  una scelta di buon senso,  a maggior ragione dopo  quanto emerso  sull’onda di Mafia Capitale  e dopo le tante misure anticorruzione varate,  che la  rotazione del personale amministrativo fosse applicata da subito e dai massimi livelli. Se fosse confermato quanto pubblicato dai giornali,  sembrerebbe  che il Prefetto Gabrielli  oggi ci dia ragione.  E noi rinnoviamo ancora una volta  le nostre richieste al Sindaco che riguardano la trasparenza, la partecipazione dei cittadini, la scossa da dare a tutti quei percorsi virtuosi che vanno ancora troppo a rilento. E di promuovere un sistematico e generalizzato cambio della guardia nei ruoli chiave da troppo tempo occupati dagli stessi funzionari.

Il tempo del cambiamento è ora.

Anna Maria Bianchi Missaglia annaemmebi@gmail.com

Leggi anche: Cinquequotidiano 9 luglio 2015 Le occasioni perse di Marino: non cambiò i vertici quando poteva di Giuliano Longo

(1)Il Corriere della sera 9 luglio 2015 Mafia Capitale, relazione di Gabrielli«Ecco i 21 dirigenti da rimuovere»Il prefetto ad Alfano: sciogliere il municipio di Ostia, sospette le attività molti dirigenti capitolini, andranno annullati atti per milioni di eurodi Alessandro Capponi

(2) Secondo l’articolo citato  Gabrielli indica  nella relazione una serie (corposa) di determine dirigenziali da annullare,  soprattutto reative all’Ama e altre società come  l’Ente Eur (costretto ora a vendere i palazzi di pregio per far fronte alle difficoltà finanziarie), la Multiservizi e la Marco Polo (ora fusa con Ama)

(3) TUEL Art. 143 Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

1.Fuori dei casi previsti dall’articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

  1. Lo scioglimento è disposto con d.P.R., su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l’emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
  2. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3. Il provvedimento con il quale si dispone l’eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo.
  4. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
  5. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141.

(4) Vogliamo un Sindaco resiliente per una città resiliente, 21 giugno 2015

 

(5) (dal nuovo statuto di Roma capitale)scarica STATUTO_ROMA_def_T_VOLUMETTO

Articolo 32.Segretario Generale

  1. Il Sindaco nomina il Segretario Generale, individuandolo tra gli iscritti all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Della nomina viene data comunicazione all’Assemblea Capitolina. L’incarico perdura per l’intero mandato del Sindaco che lo ha nominato. Dopo la cessazione del Sindaco, il Segretario Generale continua, comunque, a esercitare le proprie funzioni fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Generale. L’incarico è revocabile, con provvedimento motivato del Sindaco e previa deliberazione della Giunta Capitolina, per gravi violazioni dei doveri d’ufficio, nel rispetto delle vigenti disposizioni.
  2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica e amministrativa nei confronti degli organi di Roma Capitale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario Generale, inoltre:a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quanto altrimenti disciplinato in caso di nomina del Direttore Generale;b)partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni dell’Assemblea Capitolina e della Giunta Capitolina, cura la loro verbalizzazione e gli adempimenti di pubblicità ed esecutività delle deliberazioni adottate;

c) può rogare tutti i contratti nei quali Roma Capitale è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

  1. Al fine di assicurare l’effettiva unitarietà della funzione di direzione complessiva dell’Ente e di garantire il buon andamento della attività amministrativa, il Sindaco, con propria ordinanza, conferisce, di norma, al Segretario Generale l’incarico di Direttore Generale di cui all’articolo 33.
  2. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina criteri e modalità di nomina di un Vice Segretario Generale – individuato, su proposta del Segretario Generale, fra i dirigenti di ruolo preposti agli uffici di più elevato livello, con anzianità non inferiore a cinque anni – per coadiuvare il Segretario Generale nelle funzioni di sua competenza e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.Articolo 33.Direttore Generale

1. Il Sindaco, motivando la decisione, può nominare, previa deliberazione della Giunta Capitolina, un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con il compito, in conformità a quanto stabilito dall’ordinamento, di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente. L’incarico è revocabile, previa deliberazione della Giunta Capitolina, e la durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

 

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265
(G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, s.o. n. 162/L)

CAPO II – Segretari comunali e provinciali

Art. 97. Ruolo e funzioni

  1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all’articolo 102 e iscritto all’albo di cui all’articolo 98.
  2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
  3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell’articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
  4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
  5. a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
    b) esprime il parere di cui all’articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi;
    c) roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
    (lettera così modificata dall’articolo 10, comma 2-quater, legge n. 114 del 2014)
    d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
    e) esercita le funzioni di direttore generale nell’ipotesi prevista dall’articolo 108 comma 4.
  6. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
  7. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 108. Direttore generale
(figura soppressa nei comuni inferiori a 100.000 abitanti dall’articolo 2, comma 186, lettera d), legge n. 191 del 2009, modificato dall’art. 1, comma 1-quater, lett. d), legge n. 42 del 2010)

  1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai [15.000 abitanti] (100.000 abitanti – n.d.r.) e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall’articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
  2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

[3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.]

[4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.]

 

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