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Punto Verde Villa Massimo: il TAR respinge il ricorso del privato

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Villa Massimo il 20 marzo 2016 (foto AMBM)

Villa Massimo resta un parco e basta. Non si potrà costruire nessun manufatto che ne alteri il valore paesaggistico, dovrà essere ripristinata la pineta storica. Il TAR ha respinto il ricorso della società DAFI srl contro l’annullamento che Roma Capitale aveva effettuato  in autotutela di tutti gli atti seguiti alla concessione/convenzione del 2001*. E tra i vari punti affrontati dalla sentenza, quello  principale e definitivamente dirimente riguarda proprio il vincolo paesaggistico.

Emerge chiaramente  dalla sentenza che sull’area esisteva un “vincolo specifico del 1929” , ma che l’area  risultava  vincolata anche “ai sensi del d.lgs. n. 490 del 1999,   disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, cioè ben prima della stipula della convenzione del 2001, e che ciò nonostante “in sede di conferenza di servizi, è stato omesso di richiedere il preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma pur essendo lavori da eseguirsi in una villa storica“. Parere “obbligatorio e vincolante” “non solo per le autorizzazioni ai lavori di qualunque genere… ma anche per la definizione delle destinazioni d’uso temporanee e stabili… e per la gestione del bene e le concessioni ai privati”, che “non consente neanche la reinstallazione delle giostre previste nel progetto originario ed oggetto di concessione-convenzione sull’area interessata“.

Un’illegittimità di partenza, che ha viziato  tutto il percorso procedurale, e che quindi   dovrebbe azzerare tutti  i permessi finora rilasciati ai privati per un progetto che inizialmente prevedeva, Oltre alle giostre, la realizzazione di un “baby parking” a pagamento (infelicissima espressione!)   un punto di ristoro E  un bagno pubblico (1) e che ha comportato nel tempo ampliamenti dei manufatti dedicati alla ristorazione e dello spazio pubblico occupato dalle strutture private.

Nella sentenza si citano le parole della Soprintendenza: “Il progetto presentato [dai titolari del Punto Verde Infanzia NDR] non si confronta con l’evoluzione dei lineamenti del luogo, non indaga gli aspetti delle trasformazioni avvenute nel corso del tempo, non accerta la datazione dei percorsi e delle strutture esistenti, né si esprime sulla legittimità dello stato dei luoghi e dei singoli manufatti. Non si evidenzia se vi siano stati nel corso del tempo abbattimenti di alberi e se essi siano stati autorizzati. L’istanza non è corredata né da un’analisi storica né da documentazione grafica o fotografica che testimoni se le trasformazioni avvenute siano conformi e compatibili con la disciplina di vincolo che sussiste sulla zona. Il lay out del progetto (le destinazioni d’uso e i manufatti sono privi delle autorizzazioni di questo ufficio) presenta un sistema di recinzioni e di percorsi e la connessione tra area verde e spazio ristoro connesso non coerente con le caratteristiche originarie del parco, tutelato come pineta e derivante dal frazionamento dell’originaria Villa Massimo. I manufatti previsti, le parti pavimentate, i percorsi gli arredi e le recinzioni costituiscono un insieme di elementi che interferiscono con la natura di giardino e di bosco del luogo, testimoniato nel corso del tempo. Pertanto si esprime parere negativo al progetto presentato che rappresenta una alterazione sostanziale dei caratteri vincolati del luogo. Si rimane in attesa di un progetto di restauro e recupero del giardino, comprensivo di una ricerca storica, del rilievo dello stato dei luoghi, che non solo individui l’originale modellamento del terreno con i percorsi e le aiole, la rete idrica, ma anche le specie arboree, gli arredi e elementi storicamente comprovati descrivendone lo stato che hanno caratterizzato l’uso pubblico di questo parco”.

Concludono i giudici del TAR con un richiamo all’art. 9 della nostra Costituzione, che dovrebbe essere incorniciato  e messo accanto al ritratto del Presidente della Repubblica in ogni ufficio pubblico di questa città:

La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione è un valore costituzionalmente rilevante (art. 9).

“Nella definizione di “paesaggio” può identificarsi il c.d. “ambiente visibile”, in cui rientrano tutti gli aspetti relativi al rapporto tra uomo e natura, mentre nella definizione di “patrimonio storico e artistico” (i cc.dd. beni culturali) vanno identificati tutti quei beni, mobili e immobili, di proprietà pubblica o privata, che rivestono interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio è stato adottato in attuazione dell’art. 9 Cost., con cui, come detto, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale.

Pertanto, non sussiste alcun dubbio che il mancato coinvolgimento delle Autorità preposte alla tutela di tali interessi nei procedimenti volti a consentire interventi su un’area vincolata costituisce un vizio di legittimità di particolare intensità, tanto che l’art. 164 del d.lgs. n. 42 del 2004 dichiara nulli tutti gli atti giuridici compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del titolo I della parte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte.

Ne consegue che il bilanciamento tra contrapposti interessi pubblici e privati, immanente in sede di esercizio del potere di autotutela, si è concluso del tutto ragionevolmente nel senso di procedere all’annullamento d’ufficio in ragione del vizio di legittimità rilevato che, come visto, non ha consentito all’amministrazione preposta alla tutela dei valori costituzionalmente rilevanti afferenti il paesaggio ed i beni culturali, di intervenire nel procedimento per garantire la detta protezione“.

Ogni tanto qualche storia a lieto fine.

Anna Maria Bianchi Missaglia

*molti cittadini del Comitato Villa Massimo si erano costituiti ad adiuvandum del Comune

scarica la sentenza del TAR del 18 marzo 2016 sentenza TAR VILLA MASSIMO_18032016 verisone per pubblicazione

Vai alla scheda  Villa Massimo (Punto Verde Infanzia)

> Vai a Punti Verde Qualità, cronologia e materiali

Vedi anche Punto Verde Ristoro Parco Rabin

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(1) scarica villa massimo convenzione da sito comune pvi_web_0302

leggi anche Roma Post Villa Massimo, il Tar conferma la revoca della concessione

Diverse le reazioni. L’assessore Gisci: “Subito esecutiva la sentenza. Poi aprire la villa, in un quadro di completa legalità”. Comitato per la riapertura di Villa Massimo: “Vittoria della burocrazia e della cattiva amministrazione. Una sconfitta molto dura per i cittadini”

 

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