… OMISSIS…

(Le) …. persone (oggetto dello sgombero n.d.r.)  hanno lo status di rifugiato e come tali per legge – quella che Lei ha il dovere di conoscere e di applicare nella sua interezza, non limitandosi al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 1931 e al recente decreto Minniti-Orlando – non possono essere presi da un alloggio occupato abusivamente, messi in strada e da qui rimossi con idranti e manganelli.
Le ricordo l’art. 2 del Testo Unico Immigrazione (legge Turco-Napolitano modificata dalla Bossi-Fini): “1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e il presente testo unico dispongano diversamente.”
L’art. 19 del D.Lgs. 251/2007, in attuazione della Direttiva 2004/83/CE stabilisce, in ordine al contenuto della protezione internazionale, che
“1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.
2. Nell’attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
2-bis. Nell’attuazione delle disposizioni del presente decreto è preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore.”

Ecco, il rastrellamento dei rifugiati accampati (loro malgrado) in Piazza Indipendenza a Roma, non ha rispettato i diritti dei minori (che sono stati terrorizzati dalla brutalità dell’intervento) ne’ quelli dei soggetti vulnerabili richiamati dalla norma. Sul campo sono rimasti 13 feriti, tutti tra i rifugiati, sintomatico del fatto che c’è stato chi ha sferrato a freddo un attacco e chi lo ha subito in tutta la sua violenza.
Si è tentato anche di dividere gli uomini dalle donne per diverse destinazioni, senza tenere conto che secondo l’art. 22 “E’ tutelata l’unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria.”
Quanto al fondamentale diritto di avere un tetto sulla testa, l’art. 27 stabilisce che “1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.” e l’art. 29 comma 3 ter dice chiaramente che “L’accesso ai benefici relativi all’alloggio previsti dall’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e’ consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parita’ con i cittadini italiani.”
Il D.Lgs. 142/2015 sulle misure di accoglienza stabilisce che “. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati” (art. 8), che nei centri di prima accoglienza “sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all’età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l’unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l’apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell’articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti.” (art. 10) e infine che “Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali” (art. 14).