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A proposito del crollo al Flaminio: quali norme regolano le ristrutturazioni

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(Foto AMBM)

In attesa che la magistratura accerti le cause del crollo di tre piani di un palazzo al Flaminio (II Municipio), facciamo alcune considerazioni sulle norme e le tutele esistenti per i residenti e non solo, sia per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione interna, sia per quanto riguarda gli scavi in prossimità degli edifici (sulla piazza qualche  anno fa è stato ultimato un “Pup” parcheggio interrato). [in calce le foto]

Questa notte, 22 gennaio,  intorno alle 4,  sono crollati tre piani dell’edificio ad angolo tra Piazza Gentile da Fabriano e il Lungo Tevere Flaminio, dove si trova il teatro Olimpico, e  si temono  ulteriori cedimenti.  Una condomina ha dato l’allarme ieri sera dopo aver sentito schricchiolii e visto delle crepe nei muri, così  il palazzo è stato fortunatamente evacuato prima del crollo. Distrutto il dehors del bar dell’Olimpico e danneggiate una dozzina di  auto parcheggiate sul lungo Tevere. Sulle cause si possono fare solo delle ipotesi, la più accreditata collega l’evento  a lavori di ristrutturazione  al quinto piano del palazzo, che potrebbero aver danneggiato colonne portanti dell’edificio ( un’altrra ipotesi avanzata da alcuni è la presenza di pesanti  vasi in cemento su un terrazzo all’ultimo piano). In molti si sono chiesti quali permessi e quali controlli regolino questo tipo di interventi, per cui abbiamo fatto un primo approfondimento che riportiamo in calce: praticamente per le ristrutturazioni che non comportano aumenti di cubatura – quindi gli interventi interni agli appartamenti come la demolizione di tramezzi o lo spostamento di muri – non è necessario alcun permesso, bisogna inviare una  “CIL Asseverata  che, oltre alla comunicazione, è composta da una relazione asseverata di un tecnico abilitato e da elaborati grafici di progetto“, in cui  “il tecnico dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo“*. Quindi nessuna autorizzazione, nè  tantomeno controlli: la responsabilità è di chi progetta e esegue i lavori. Non sembra invece  probabile l’ipotesi che il crollo sia stato provocato da un cedimento del terreno in seguito allo scavo dell’adiacente parcheggio sotterraneo di Piazza Gentile da Fabriano, ultimato nel 2012 dopo una lunga e vana battaglia dei residenti e del comitato di quartiere, che temevano conseguenze sulla stabilità dei palazzi, in un’area in prossimità del Tevere a rischio idrogologico.  La preoccupazione riguardava lo  scavo di un parcheggio di due piani di profondità  a pochi metri dalle fondamenta dei palazzi, e  la deviazione delle falde idriche causata dalla  scatola di cemento sotterreanea, con conseguenze che avrebbero potuto emergere anche dopo anni. Questa ipotesi però, lo ribadiamo,  allo stato sembra remota. Ma ci teniamo a ricordare che, se dovesse mai emergere che il cedimento è stata una conseguenza di un’ alterazione statica causata dal parcheggio, a oggi, a Roma,  non è prevista alcuna assicurazione  per i danni che si dovessero manifestare sugli edifici circostanti dopo il collaudo del garage. E questo nonostante si tratti di un’opera pubblica a tutti gli effetti, come dichiarato anche dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, oggi assorbita dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), nel maggio 2012**  (Anna Maria Bianchi Missaglia)

MATERIALI DA EDILPORTALE

Superdia, operativo il modello unico nazionale

di Paola Mammarella

In tutta Italia procedure analoghe per nuove costruzioni, ristrutturazioni pesanti e ristrutturazioni urbanistiche

  Vedi Aggiornamento del 28/01/2016
 È operativo il modulo standardizzato per la presentazione della Superdia. Si tratta della Dia alternativa al permesso di costruire, utilizzata per nuove costruzioni, ristrutturazioni pesanti e ristrutturazioni urbanistiche.
In base alle norme in vigore, la Superdia può essere usata per interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso, interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali aventi valore di piano attuativo con precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali. Le leggi regionali possono poi ammettere altri casi all’utilizzo della Superdia.
Superdia

Il modello unico è stato adottato dalla Conferenza Unificata il 16 luglio 2015. In base all’accordo siglato, le Regioni hanno avuto a disposizione 90 giorni per adeguare, in relazione alle specifiche normative locali di settore, la modulistica della Denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire.

Questo significa che i professionisti dal 14 ottobre 2015 hanno a disposizione i moduli standardizzati che renderanno più facile svolgere incarichi di progettazione in più comuni, senza doversi addentrare in modulistiche sempre diverse.

Nel modello si devono inserire tutti i dati che consentono la localizzazione dell’intervento e il calcolo del contributo di costruzione. Bisogna inoltre indicare se l’intervento riguarda le parti comuni di un edificio, se sono necessari altri atti o pareri, i tecnici incaricati, l’impresa esecutrice, la regolarità urbanistica.

I lavori possono iniziare trenta giorni dopo la presentazione della Superdia allo Sportello unico per l’edilizia o allo Sportello delle attività produttive.
Tutti i modelli unici per l’edilizia

Lo snellimento delle procedure è iniziato con il Decreto Semplificazioni (DL 90/2014) che ha previsto una modulistica unificata per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni alla Pubblica Amministrazione.
Nel 2014 un accordo tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza Unificata, ha dato il via ai moduli unificati per Scia e permesso di costruire. Le Regioni in seguito hanno adottato delle delibere ad hoc per recepire i modelli nei loro ordinamenti.

Alla fine del 2014 sono inoltre stati messi a punto i moduli unici per CIL e CILA, previsti per gli interventi di edilizia libera che non richiedono particolari autorizzazioni e che non rientrano quindi nel raggio d’azione della Scia o del permesso di costruire. Anche in questo caso, le Regioni hanno adeguato le loro norme per poter applicare i modelli unici.

Quest’anno è stato infine adottato lo schema unico standardizzato per l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per i vari interventi sugli impianti produttivi e per la produzione di energia da fonti rinnovabili di piccole dimensioni. L’AUA sostituisce fino a sette autorizzazioni: l’autorizzazione sugli scarichi, la comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico, l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione e la comunicazione sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti. A discrezione delle Regioni, l’AUA può però ricomprendere anche altre autorizzazioni.

Manca ora il Regolamento edilizio unico, chiesto a gran voce dagli operatori del settore, che metterebbe definitivamente la parola fine all’intricato panorama normativo caratterizzato finora da sensibili differenze tra Comune e Comune.

17/07/2015 Superdia, operativo dal 14 ottobre 2015 il modello unico nazionale

di Paola Mammarella

Dopo l’ok della Conferenza Unificata, le Regioni e i Comuni avranno 90 giorni per adeguarsi alla modulistica standardizzata

17/07/2015 – Via libera dalla Conferenza Unificata al modello unico per la Super Dia, cioè la Dia alternativa al permesso di costruire, utilizzata in molte regioni per nuove costruzioni, ristrutturazioni pesanti e ristrutturazioni urbanistiche.

Superdia, entro 90 giorni il modello unico

Le Regioni e gli Enti locali hanno adesso 90 giorni di tempo per adeguare, in relazione alle specifiche normative locali di settore, la modulistica della Denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire.

Ciò significa che, dato che la Conferenza unificata ha avuto luogo giovedì 16 luglio, i professionisti avranno a disposizione i moduli standardizzati a partire dal 14 ottobre 2015.

Per i professionisti diventerà quindi più facile svolgere incarichi di progettazione in più comuni, senza doversi addentrare in modulistiche sempre diverse.
Scia, permesso di costruire, Cil e Cila: gli altri modelli unici

Con l’adozione del modello unico per la Superdia sta proseguendo la spinta allo snellimento delle procedure iniziato con il Decreto Semplificazioni (DL 90/2014) che ha previsto una modulistica unificata per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni alla Pubblica Amministrazione.

Nel 2014 un accordo tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza Unificata, ha dato il via ai moduli unificati per Scia e permesso di costruire. Le Regioni in seguito hanno adottato delle delibere ad hoc per recepire i modelli nei loro ordinamenti.

Alla fine del 2014 sono inoltre stati messi a punto i moduli unici per CIL e CILA, previsti per gli interventi di edilizia libera che non richiedono particolari autorizzazioni e che non rientrano quindi nel raggio d’azione della Scia o del permesso di costruire. Anche in questo caso, le Regioni hanno adeguato le loro norme per poter applicare i modelli unici.

Gli ultimi passi verso la semplificazione
Quest’anno è stato infine adottato lo schema unico standardizzato perl’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per i vari interventi sugli impianti produttivi e per la produzione di energia da fonti rinnovabili di piccole dimensioni. L’AUA sostituisce fino a sette autorizzazioni: l’autorizzazione sugli scarichi, la comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico, l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione e la comunicazione sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti. A discrezione delle Regioni, l’AUA può però ricomprendere anche altre autorizzazioni.

Entro novembre 2015 dovrebbe infine essere definito iò Regolamento edilizio unico, che metterà fine all’intricato panorama normativo caratterizzato finora da sensibili differenze tra Comune e Comune.
Norme correlate

Accordo 07/07/2015

Accordo tra il Governo e le Regioni e gli Enti locali, concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della Denuncia di inizio Attività alternativa al permesso di costruire. Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281

Decreto Legge 24/06/2014 n.90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (Decreto Semplificazioni)

Approfondimenti

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* da lavorincasa.it 14 giugno 2012

Comunicazione Inizio Lavori (CIL)

La Comunicazione inizio lavori (CIL) introdotta nel 2010 dalla Legge 73/10 permette di semplificare l’iter per alcuni interventi tra cui la manutenzione straordinaria. dell’Arch. Andrea Denza

Dopo gli aggiornamenti normativi realizzati in questa legislatura per semplificare le autorizzazioni in materia edilizia, è nato uno strumento molto utilizzato dai cittadini e dai professionisti, che permette di velocizzare i tempi per realizzare alcuni interventi edilizi: la comunicazione di inizio lavori.

L’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia si occupa di attività edilizia libera ed è stato completamente riscritto dalla Legge 73 nel 2010.
Le modifiche principali introdotte da questa legge sono state:

– includere la manutenzione straordinaria all’interno dell’attività edilizia libera;
– introdurre uno strumento semplificato chiamato comunicazione inizio lavori.
Fino al 2010 lo strumento più utilizzato per la maggior parte degli interventi edilizi era la DIA (denuncia di inizio attività) che si caratterizzava per il silenzio-assenso di 30 giorni dopo il quale era possibile cominciare i lavori.

Oggi, dopo le modifiche apportate dalla Legge 73/2010 e dal Decreto Legge 70/2011, la DIA è sostituita (salvo alcune eccezioni) dalla CIL (Comunicazione Inizio Lavori) e dalla SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività).

Art. 6 del Testo Unico: Attività edilizia libera

Prima di cominciare qualsiasi intervento edilizio è importante capire in quale categoria si rientra, per fare questo bisogna leggere l’Art. 3 del Testo Unico intitolato appunto definizioni degli interventi edilizi.
Gli interventi sono 6: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica.

Rientrano nell’attività edilizia libera la manutenzione ordinaria (comma 1 Art. 6 T.U.) e la manutenzione straordinaria (comma 2 Art. 6 T.U.).

Va precisato che la straordinaria vi rientra solo se gli interventi non modificano parti strutturali dell’edificio, non comportano l’aumento delle unità immobiliari o la modifica dei parametri urbanistici.

Il tipico intervento di ristrutturazione di una casa con lo spostamento di alcuni tramezzi rientra solitamente in manutenzione straordinaria.

All’interno dell’attività edilizia libera, insieme alle due manutenzioni sono inclusi altri lavori come l’eliminazione di barriere architettoniche, opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici, etc.

Vista la complessità della classificazione prima di iniziare qualsiasi lavoro è necessario valutare con il proprio tecnico di fiducia quale strumento normativo utilizzare per realizzare regolarmente i lavori.

Che tipo di comunicazione consegnare: i tre casi

Abbiamo visto come all’interno dell’attività edilizia libera (Art.6) rientrano diversi tipi di interventi, rispetto a questi esistono 3 tipi di comunicazioni da effettuare al comune.

1) Lettera in carta semplice

2) Comunicazione di inizio lavori

3) Comunicazione di inizio lavori asseverata

1) Lettera in carta semplice

Nel caso in cui i lavori rientrano in manutenzione ordinaria (o altri interventi dell’elenco Art.6 comma 1 del T.U.) non è necessario presentare al comune nessuna comunicazione formale. Tuttavia per maggiore tutela, il proprietario può consegnare una lettera in carta semplice in cui comunica la data e la tipologia di lavori che realizzerà nel proprio immobile.

2) Comunicazione di inizio lavori

Per i seguenti interventi elencati nel comma 2 dell’Art.6 dalla lettera b) alla lettera e):

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Il proprietario presenta una comunicazione di inizio lavori su modulistica precompilata del comune senza alcun obbligo di asseverazione del tecnico.

I lavori possono iniziare subito dopo aver protocollato la CIL.

3) Comunicazione di inizio lavori Asseverata

In caso di manutenzione straordinaria (senza interventi strutturali) il proprietario deve consegnare una CIL Asseverata (chiamata anche CILA) che, oltre alla comunicazione, è composta da una relazione asseverata di un tecnico abilitato e da elaborati grafici di progetto.

Il tecnico dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

** Deliberazione n.57 dell’Adunanza del 30 maggio 2012 del Consiglio dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici:  “i parcheggi in questione in quanto opere di interesse generale, realizzate su aree pubbliche destinate a tornare in regime di “piena proprietà” nel patrimonio dell’ente interessato allo scadere del termine di durata del diritto superficiario, rientrano nella nozione di “opere pubbliche”, e quindi sono soggette all’applicazione della normativa sugli appalti pubblici”,

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