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B&B e PRG: la lettera al Sindaco della Rete di Associazioni per una Città Vivibile

Aggiornamenti 30 agosto 2023: in seguito alla pubblicazione dell’articolo di Giancarlo Storto, l’Assessore Veloccia ha risposto a Carteinregola, qui il testo. A breve pubblicheremo le riflessioni del nostro gruppo di lavoro

(27 agosto 2023) Pubblichiamo la lettera inviata il 3 luglio scorso dalla Rete di associazioni per una città vivibile al Sindaco Gualtieri per chiedere spiegazioni rispetto alle modifiche introdotte nella Proposta di Deliberazione con la Variante al Piano Regolatore approvata dalla Giunta il 13 giugno scorso – dovrà poi essere adottata dall’Assemblea Capitolina – che interviene su moltissimi articoli del PRG, anche con modifiche che, lamentano le associazioni, possono incentivare la proliferazione dei B&B e la conseguente ulteriore desertificazione del centro storico. Le risposte, pervenute finora solo con un post su Fb dell’assessore Veloccia in seguito a un articolo del Fatto quotidiano, continuano a rimandare a normative statali o regionali – sovraordinate- e sentenze dei tribunali amministrativi, ma senza citarne esplicitamente i passaggi che “obbligherebbero” Roma Capitale a modificare così il suo PRG. E non ci sembrano così esaurienti le stesse motivazioni inserite nella Relazione di accompagnamento alla Proposta di Deliberazione, che mettiamo in nota. Noi pensiamo che i cittadini abbiamo il diritto di conoscere con argomenti assai dettagliati scelte che modificano sensibilmente la qualità della vita dei residenti e più in generale la prospettiva della città. (AMBM)

vedi anche l’articolo di Giancarlo Storto Art. 6 del Piano regolatore di Roma e le modifiche sui cambi di destinazione per i B&B del 28 agosto 2023

Vai a Modifiche al PRG di Roma cronologia materiali

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La lettera della Rete di Associazioni per una Città Vivibile

Al Sindaco di Roma – Roberto Gualtieri
e p.c.
Alla Presidente della Assemblea Capitolina – Svetlana Celli
All’Assessore alla Urbanistica di Roma Capitale – Maurizio Veloccia
Al Presidente della Commissione Urbanistica di Roma Capitale – Tommaso Amodeo Alla Presidente del I Municipio – Lorenza Bonaccorsi

Oggetto : Osservazioni sulla proposta di nuove NTA di PRG .

Egregio sig. Sindaco, Illustri rappresentanti comunali e municipali ,
facciamo riferimento alla proposta di revisione delle NTA del PRG vigente presentate dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Pianificazione Centrale.

Quale Rete di Associazioni per una Città Vivibile (RACV) ci riferiamo innanzitutto alle variazioni proposte nell’art.6 al comma 1 (1), dove funzioni non presenti nella classificazione attuale come bed and break fast, affittacamere, case per vacanze, sono inserite all’interno della macro categoria residenziale a) che comprende anche le abitazioni singole, in tal modo facilitando enormemente la trasformazione di un alloggio da abitazione singola a struttura extralberghiera.

Facciamo inoltre riferimento alle variazioni proposte nell’art. 25, commi 6 e 15 , che appaiono in grado di impattare in modo straordinariamente significativo, ancora una volta, sulla natura, caratterizzazione e vivibilità della Città storica e in particolare del suo Centro Storico. Queste variazioni, se introdotte, comporterebbero infatti una intensificazione, se possibile, del fenomeno di abbandono del centro storico di Roma da parte dei residenti.

Il comma 6 dell’art. 25 infatti recita: ‘”In tutti i Tessuti della Città’ storica …omissis ….sono ammessi i frazionamenti e gli accorpamenti delle unità immobiliari all’interno della stessa Unità edilizia…omissis….L’accorpamento fra Unità immobiliari ricadenti in diverse unità edilizie adiacenti è ammesso solo al piano terra(2).

Il comma 15 recita: “Nei Tessuti da T1 a T5 e nel Tessuto T6 ricadente nel Municipio I, il cambio di destinazione d’uso da funzioni singole ad altre funzioni è ammesso solo per i piani seminterrati, piani terra e mezzanini; è ammesso altresì negli altri piani, al solo fine di consentire l’ampliamento delle destinazioni a “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”, ivi compreso “affittacamere”, case per vacanze a condizione che tali usi nell’unità edilizia occupino, prima dell’ampliamento, almeno il 70% della SUL. (3)

In pratica l’art. 25 in questi due commi da un lato elimina il divieto di accorpamento fra unità edilizie attigue a livello di piano stradale e dall’altro introduce, a nostro parere, un ‘cavallo di Troia’ (gli affittacamere) per la trasformazione delle Unità immobiliari in strutture alberghiere.

Infine facciamo riferimento ai commi 4 degli artt. 26 (4) e 27 (5) dove è stata cancellata la non ammissione tra le destinazioni d’uso nei tessuti T1 e T2 delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere con oltre 60 posti letto.

Ci si domanda quali siano le ragioni e quindi la visione politica della Città storica sottostanti a queste proposte di modifica; visione che molti osservatori anche esteri, oltre ai residenti, ormai ritengono stia andando nella direzione di una sua trasformazione in una grande, storica Dysneyland, funzionale solo ad un turismo di massa, mordi e fuggi.

Chiediamo pertanto a Lei, quale massimo rappresentante eletto dai cittadini, di avviare finalmente in seno al Consiglio Comunale una discussione chiarificatrice circa la visione della Città e del suo Centro Storico, lungo la quale questa Consiliatura intende lavorare nei prossimi anni.

Roma, 3 luglio 2023
Rete di Associazioni per una Città Vivibile

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

27 agosto 2023

vedi anche: modifiche al Piano Regolatore Generale di Roma Capitale – cronologia e materiali

NOTE

(1) Confronto tra il  testo dell’art.6 comma 1 del Piano Regolatore Generale vigente, definitivamente approvato nel febbraio 2008, a sinistra, e le modifiche inserite dalla Proposta di delibera approvata dalla Giunta, a destra.  La motivazione inserita nella Relazione allegata alla Proposta , per le modifiche al comma 1: “Il comma è riscritto adeguando le vigenti categorie funzionali (sette) alla normativa nazionale. Nello specifico si individuano cinque categorie funzionali: residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale. Inoltre, sono inserite funzioni non presenti nella classificazione attuale al fine di venire incontro a nuove tipologie emerse nel corso degli anni, quali bed & breakfast,  affittacamere, case per vacanze (cfr. regolamento regionale sulla disciplina extralberghiera); alloggio sociale (di cui al DM 22.04.2008), servizi sociali (case di cura, residenze sanitarie per anziani e logistica“.

(2) Art.25. Tessuti della Città storica comma 6 Il commento della Relazione non dà alcuna motivazione alla modifica che “introduce la possibilità di accorpamenti ai piani terra” e c’è una notevole differenza tra accorpamenti ammessi “SE COMPATIBILI con gli obiettivi ecc” e “secondo le indicazioni conoscitive e progettuali di cui all’elaborato G2 “Guida per la qualità degli interventi

> vedi PRG – G2 Guida per la qualità degli interventi dal sito del Dip. Urbanistica

Guida per la qualità degli interventi (f.to Pdf – Mb 69,6)
Allegati alla guida (f.to Pdf – Mb 38,7)

(3)Art.25. Tessuti della Città storica comma 15

I tessuti del Prg individuati nell’elaborato 2.”Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000, si articolano in (in grassetto i tessuti inetressati dai commi):

  • T1-Tessuti di origine medievale;
  • T2-Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria;
  • T3-Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto- novecentesca;
  • T4-Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato;
  • T5-Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme;
  • T6-Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue;
  • T7-Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme;
  • T8-Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario;
  • T9-Edifici isolati;
  • T10-Nuclei storici isolati

la Relazione spiega : “Nel comma si specifica la funzione abitativa per i cambi di destinazione ad altre funzioni. Inoltre, viene inserita la fattispecie della locazione ricettiva affittacamere, case per vacanze tra le funzioni per possibili ampliamenti a strutture turistico ricettive adeguandola al regolamento regionale della disciplina extralberghiera“.

(4)Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) comma 4

la Relazione spiega : “Nell’ambito delle funzioni consentire nell’art.25, il co.14, quale norma generale, il comma prevede ulteriori esclusioni o limitazioni*. La specifica ha interessato /”adeguamento della terminologia alle destinazioni d’uso di cui all’art. 6; è stata eliminata la limitazione delle funzioni ricettive (alberghiere ed extralberghiere) a 60 posti letto“.

*Art.25. Tessuti della Città storica comma 14

(5) Art.27. Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2) comma 4

Così la Relazione: Nell’ambito delle funzioni consentire nell’art.25,
co.14, quale norma generale, il comma prevede ulteriori esclusioni o limitazioni. La specifica ha interessato /”adeguamento della terminologia alle l destinazioni d’uso di cui all’art. 6; è stata eliminata la limitazione delle funzioni ricettive (alberghiere ed extralberghiere) a 60 posti letto.

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