Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Il Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni balneari

Costa ligure da Google maps

Costa ligure da Google maps

Pubblichiamo un comunicato del  Coordinamento Nazionale Mare Libero a una sentenza del Consiglio di stato del 18 novembre 2019 che riguarda l’estensione generalizzata delle concessioni demaniali marittime disposta dall’ultima legge nazionale di bilancio: il CdS ha accolto le motivazioni del ricorso, esprimendosi negativamente non solo sulla proroga al 2020, ma anche sulla  estensione al 2033, anche se  lo ha rigettato per motivi tecnici. (AMBM)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

(dal coordinamento Nazionale Mare Libero) IL CONSIGLIO DI STATO BOCCIA LA PROROGA DELLE CONCESSIONI BALNEARI

La sentenza del Consiglio di Stato n. 7874/2019 del 18.11.2019 (1), quindi del massimo organo di giustizia amministrativa, è dirimente sul tema delle concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo, non solo perché boccia senza appello la proroga generalizzata di 15 anni prevista dalla Legge di Bilancio 2019, ma soprattutto per l’ autorevolezza della motivazione in punto di diritto sulle seguenti questioni:
a) richiamo ai principi consolidati dalla sentenza della C.G.U.E. del 14 Luglio 2016 (2), sulla libera concorrenza, non discriminazione, libertà di stabilimento e pubbliche evidenze per le procedure di assegnazione delle concessioni e continuità alla conforme giurisprudenza, costituzionale, amministrava e ordinaria dell’ordinamento nazionale, precedente successiva a tale sentenza;
b) affermazione granitica che qualsivoglia rinnovo automatico del legislatore, oltre a non superare lo scoglio della contrarietà all’ordinamento euro-unitario e ai principi costituzionali dell’ ordinamento nazionale, non può essere considerato dalle amministrazioni locali come un atto che produce effetti automatici senza la necessità di un provvedimento amministrativo che lo integri, né tantomeno abilita l’ente territoriale ad adottare provvedimenti autonomi in tal senso. Questo vuol dire che un qualsivoglia provvedimento delle P.A. in materia di proroghe, se emesso, ha natura meramente ricognitiva delle conseguenze previste dalla legge che si produrranno solo se e solo nella misura in cui siano compatibili con il diritto dell’Unione Europea.

Alla luce di tali evidenze, l’applicazione delle norme sulla proroga, così come riproposta da ultimo dalla legge n. 145/2018 (3), potrebbe creare non pochi problemi alle amministrazioni locali, nel momento in cui i provvedimenti saranno impugnati dinanzi alle autorità giudiziarie: quanto stabilito con quest’ultima sentenza può difficilmente essere ignorato da dirigenti e funzionari di Regioni e Comuni senza rischiare responsabilità personali, penali ed erariali. Chiaro sul punto il seguente passaggio della sentenza: “Occorre poi rammentare, in particolare con riferimento al caso qui in esame, che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la disapplicazione (rectius, non applicazione) della norma nazionale confliggente con il diritto eurounitario, a maggior ragione se tale contrasto è stato accertato dalla Corte di giustizia UE, costituisca un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per l’apparato amministrativo e per i suoi funzionari, qualora sia chiamato ad applicare la norma interna contrastante con il diritto eurounitario”.
D’altronde già alcune regioni si erano orientate nel senso della cautela ma le pressioni delle associazioni di categoria dei balneari sono davvero forti ed hanno portato a repentini cambiamenti nelle ordinanze come nel caso della Calabria, che dopo aver emanato una circolare molto dura sul punto ha nuovamente cambiato idea invitando a fare la ricognizione.

La politica nazionale non può più adottare la strategia dello struzzo in quanto contiguamente alla propria inerzia esiste, di contro, una magistratura amministrativa (insieme a quella ordinaria e costituzionale) che continua a produrre sentenze orientante ai principi indicatici dall’Unione Europea e costituzionalmente orientati. I cittadini e gli imprenditori che hanno interesse a investire con procedure concorrenziali, aperte ed ecocompatibili sul turismo balenare devono avere certezze e vie d’uscita che solo la politica può indirizzare.

Allo stesso tempo dal momento che il “bene della vita” al centro dell’attenzione è il demanio marittimo, quindi un patrimonio della collettività e non un dominio a privilegio di pochi, la bussola che deve guidare il dibattito governativo e parlamentare non può che essere l’ utilità pubblica e l’ equo e razionale sfruttamento del bene stesso in modo da conciliare le esigenze dell’imprenditoria con quelle dei diritti inalienabili dei cittadini a godere liberamente delle spiagge e del mare. E’ per questo che chiediamo di essere legittimati a sederci al tavolo delle “politica” con la stessa dignità delle altre associazione e formazioni sociali che hanno a cuore gli interessi dell’ambiente e dei beni comuni con la stessa dignità ed autorevolezza di coloro che rivendicano diritti concessori sul demanio marittimo, bene di tutti.

Il Direttivo CoNaMaL

NOTE

(1) Vai alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7874/2019 del 18.11.2019 https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201804296&nomeFile=201907874_11.html&subDir=Provvedimenti

(2) La Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarisce che le concessioni balneari vanno messe a gara CORTE DI GIUSTIZIA CE , SENTENZA 14 luglio 2016, n.C-458/14 http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=13070  

(2) LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145  Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 – Suppl. Ordinario n. 62) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2019, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 254, 801, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 989, 1006 e 1007 dell’art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2018.

(3) Con il comma 682 dell’ articolo 1, si è stabilito che le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolamentate ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli 8, 9 e 35 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328), vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 145/2018 (1 gennaio 2019) hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge, di anni quindici (si tratta delle concessioni rilasciate in data successiva al 31 dicembre 2009). Fonte: MondoBalneare.com
 682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo  01  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata  in
vigore della presente legge hanno una durata,  con  decorrenza  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici.  Al
termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto
di cui al comma 677, rappresentano lo strumento  per  individuare  le
migliori procedure da adottare per ogni  singola  gestione  del  bene
demaniale. 
  683. Al fine di garantire la  tutela  e  la  custodia  delle  coste
italiane  affidate   in   concessione,   quali   risorse   turistiche
fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il  reddito  delle
imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e
dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui
al  comma  682,  vigenti  alla  data  di  entrata   in   vigore   del
decreto-legge   31   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25,  nonche'  quelle
rilasciate successivamente a tale data a  seguito  di  una  procedura
amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009  e  per  le
quali il rilascio e'  avvenuto  nel  rispetto  dell'articolo  18  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328,  o
il  rinnovo  e'  avvenuto   nel   rispetto   dell'articolo   02   del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza
dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  di  anni
quindici. Al termine del predetto periodo, le  disposizioni  adottate
con il decreto di cui al comma 677  rappresentano  lo  strumento  per
individuare le  migliori  procedure  da  adottare  per  ogni  singola
gestione del bene demaniale. 
  684. Le concessioni delle aree di demanio marittimo  per  finalita'
residenziali e abitative,  gia'  oggetto  di  proroga  ai  sensi  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di  quindici  anni  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments