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Finalmente Roma ha un regolamento di disciplina della gestione del rumore ambientale

regole per i rumoriIl 12 novembre 2019  l’Assemblea Captiolina ha approvato  una Delibera con il regolamento per la disciplina della gestione del rumore ambientale, con contenuti ed emendamenti che portano anche il contributo delle associazioni dei cittadini. Una vittoria, se si pensa che sono stati quegli stessi cittadini a raccogliere, nel 2014, 5987 firme sotto una  proposta di delibera di iniziativa popolare sul controllo e sulla gestione del rumore ambientale. Cittadini che per più di 5 anni hanno continuato a sollecitare le amministrazioni, fino a un risultato che migliorerà senz’altro la qualità della vita dei romani. (AMBM)

1 dicembre 2019

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

Habemus deliberam La lunga e sofferta storia della delibera sui rumori

di Paolo Gelsomini

Con l’approvazione dell’ Assemblea Capitolina della Delibera n.84 del 12 novembre 2019 (1) si è concluso il lungo iter che era iniziato con la presentazione di una delibera di iniziativa popolare da parte di molte associazioni organizzate dal Coordinamento Residenti Città Storica,  che più di 5 anni fa  raccolsero in tre mesi le firme di migliaia di cittadini romani esasperati dai rumori sempre più incontrollati ed impuniti che regalavano agli abitanti stress psico-fisici e notti insonni.

Per la precisione, il  1° agosto 2014 il Coordinamento Residenti Città Storica  (CRCS) consegnò una proposta di delibera di iniziativa popolare corredata da 5987 firme valide di cittadini romani presso l’Ufficio del Sindaco. L’oggetto della proposta di delibera riguardava il “Regolamento di disciplina ed attuazione delle norme sul rumore e di controllo e prevenzione dell’inquinamento acustico”.

In effetti il tema dell’inquinamento acustico non era mai stato affrontato dalle amministrazioni cittadine  secondo le previsioni della Legge Quadro 447/95 (2), ed era rimasto fermo alla delibera di Consiglio Comunale n.60/2002  (3) che aveva istituito il Piano di Zonizzazione Acustica nel territorio comunale.

In tutti questi anni sono mancati del tutto strumenti fondamentali di indagine e di azione quali: i piani comunali di risanamento acustico, la mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche, i piani d’azione conseguenti ai risultati di indagine e rilevazione della mappatura, l’aggiornamento della Zonizzazione Acustica, i procedimenti e le sanzioni per il governo del rumore ambientale, per la prevenzione dell’inquinamento acustico e per la repressione dei fenomeni dannosi.

E in particolare, è proprio la mancata redazione ed adozione dei piani d’azione e di quanto altro previsto dalla Direttiva Comunitaria 2002/49/CE (4) e dal DLgs.vo 194/2005 (5), che ha determinato l’apertura di un procedimento d’infrazione presso la UE. (6)

Da quel 1° agosto 2014,  la delibera di iniziativa popolare fu lasciata dormiente nei cassetti del Segretariato del Sindaco senza iniziare l’iter istituzionale previsto. Dietro la spinta delle associazioni e del Coordinamento Residenti Città Storica (CRCS) fu portata nella Commissione Ambiente, ma inizialmente non fu accolta la richiesta del CRCS di istituire un tavolo di lavoro comune per adeguare  il testo alle sopraggiunte modifiche delle normative sovraordinate, salvandone lo spirito iniziale, e per condividere insieme ai consiglieri della Commissione Ambiente capitolina e ai tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale un nuovo testo da portare in Aula come proposta di delibera di iniziativa consiliare.

Il CRCS sostenne che la sua delibera non poteva essere emendata proprio perché si trattava di una delibera di iniziativa popolare ma non poteva neanche essere cancellata. Avrebbe potuto solo essere riscritta dal Dipartimento Tutela Ambientale  tenendo conto delle linee guida espresse da quella proposta di iniziativa popolare.

Con molta fatica il CRCS ottenne quindi di incontrare a più riprese sia la Commissione Ambiente che i tecnici del Dipartimento per contribuire con le proprie istanze ed osservazioni alla riscrittura del testo che sarebbe poi stato portato in Aula come proposta di delibera di iniziativa consiliare.

Questo è avvenuto il 12 novembre scorso quando la delibera è stata approvata con contenuti ed emendamenti che portano anche il contributo delle associazioni dei cittadini.

In calce una sintesi dei punti chaive del Regolamento approvato.

Campidiglio consegna firme delibera rumori agosto 2014

Campidiglio consegna firme delibera rumori agosto 2014

Nella foto i  cittadini rappresentanti di varie associazioni romane, esibiscono sotto la statua del Marco Aurelio il cartello che indica le 5987 firme valide appena depositate presso l’Ufficio del Sindaco insieme alla loro proposta di delibera di iniziativa popolare sul controllo e sulla gestione del rumore ambientale. Era il 1° agosto 2014.

Che cosa dice la delibera sul rumore ambientale approvata il 12 novembre 2019

Dal testo della delibera n.84 del 12 novembre 2019 sono di seguito riportati  i punti di maggior interesse per i cittadini.

  1. Che cosa dovrà fare l’Amministrazione comunale

In forza del nuovo Regolamento acustico, l’Amministrazione comunale dovrà svolgere i seguenti compiti fondamentali:

  1. a) classificazione del territorio comunale in zone acustiche con revisione del piano di zonizzazione acustica esistente che assegna ai vari comparti del territorio comunale i valori limite di decibel raggiungibili di emissione (dalle sorgenti sonore) e di immissione (al ricettore, come ad esempio la facciata di un palazzo);
  2. b) coordinamento tra la classificazione del territorio comunale e gli strumenti urbanistici già adottati e/o in adozione;
  3. c) adozione del Piano comunale di risanamento acustico;
  4. d) controllo sulla conformità alla normativa vigente della documentazione di valutazione previsionale del clima acustico ambientale e di impatto acustico ambientale per il rilascio di titoli autorizzativi per l’esercizio di attività;
  5. e) controllo inerente il rumore prodotto da qualsiasi sorgente sonora potenzialmente disturbante, da attività svolte all’aperto;
  6. f) interventi sanzionatori;
  7. g) autorizzazione in deroga ai limiti acustici per lo svolgimento di attività a carattere temporaneo (come ad esempio le manifestazioni sonore all’aperto specialmente frequenti nel periodo estivo);
  8. h) emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte degli organi istituzionali preposti;
  9. i) rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte da veicoli;
  10. l) elaborazione di strumenti di indagine acustica del territorio come le mappe acustiche e le mappe acustiche strategiche che sono la base conoscitiva per poter predisporre Piani di azione di risanamento acustico;
  11. m) elaborazione del Piano di azione che recepisce le indicazioni del Piano comunale di risanamento acustico (punto c).
  1. L’obbligo di dichiarazione di compatibilità ambientale per l’abilitazione all’esercizio di un’attività

Sono tenuti a presentare all’Amministrazione comunale la documentazione di previsione di impatto acustico ambientale, i soggetti pubblici e privati che intendono esercitare le seguenti attività, per le quali sia prescritto il rilascio di un titolo autorizzativo, ovvero sia prevista una procedura abilitativa o comunicazione alla Amministrazione comunale medesima:

  1. a) discoteche, sale concerti, cinema, teatro, locali di pubblico spettacolo e simili, nei quali si prevedano intrattenimenti danzanti o eventi muicali;
  2. b) associazioni culturali, circoli privati nei quali si prevedano intrattenimenti danzanti o eventi muicali;
  3. c) pubblici esercizi nei quali si prevedano intrattenimenti danzanti o eventi muicali;
  4. d) locali di pubblico spettacolo (teatri, cinema ecc.);
  5. e) impianti sportivi e ricreativi sia al chiuso che all’aperto;
  6. d) attività produttive, commerciali, artigianali, pubblici esercizi quali, a titolo esemplificativo, ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, nelle quali si utilizzino impianti di diffusione sonora o strumenti musicali, ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi.
  7. e) centri commerciali polifunzionali.
  1. La segnalazione di rumori disturbanti da parte dei cittadini

Ma è l’articolo 27 sulle segnalazioni di inquinamento acustico che possono essere fatte dai cittadini ad assumere particolare rilevanza ed interesse.

Si precisa subito che tra i rumori disturbanti non rientrano quelli provenienti dal rumore antropico (movida, clienti dei ristoranti, suonatori ambulanti, schiamazzi stradali ecc.) che sono regolati da altre normative quali il Regolamento di Polizia Urbana, il Regolamento artisti di strada ecc.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni di inquinamento acustico ad istanza di parte rappresenta lo strumento per la tutela dei cittadini dalle violazioni della normativa vigente in materia di inquinamento acustico ambientale, con l’esclusione del rumore proveniente dalle attività domestiche proprie o del vicinato.

Il soggetto, persona fisica o giuridica, che si ritiene leso da livelli acustici disturbanti, può presentare al Dipartimento Tutela Ambientale un esposto contenente l’indicazione del tipo di disturbo subito, della sorgente dell’abuso sonoro e del giorno o dei giorni, indicando anche una fascia oraria in cui tale disturbo si manifesta con particolare intensità. La segnalazione viene poi inoltrata al Municipio competente territorialmente per i conseguenti riscontri. Il Municipio accerta in via preventiva la fondatezza della segnalazione e, se questa dovesse risultare palesemente infondata, comunica all’interessato gli esiti dell’istruttoria e la archiviazione dell’esposto.

Se al contrario, il Municipio ravvisa la fondatezza dell’esposto, questo viene trasmesso alla struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale per l’avvio del procedimento tecnico-amministrativo inerente alla verifica dei livelli acustici. L’avvio del procedimento compete alla Polizia Locale di Roma Capitale in caso di delega dell’Autorità Giudiziaria. Al di fuori di questa delega è la Struttura capitolina competente per la tutela ambientale a intraprendere la procedura di verifica dei livelli acustici con l’interessamento dell’ARPA Lazio per l’esecuzione di verifiche strumentali sulle sorgenti sonore potenzialmente disturbanti dandone comunicazione al Municipio territorialmente competente, al titolare dell’attività segnalata come disturbante, all’esponente, nonché all’Ufficio preposto alle procedure amministrative di legittimazione all’esercizio dell’attività in questione.

In caso di superamento dei limiti acustici di legge c’è l’obbligo del ripristino del requisito obbligatorio di conformità acustica ambientale attraverso interventi la cui esecuzione ed efficacia dovrà essere attesta da documentazione tecnica elaborata da un tecnico competente, da trasmettere alla Struttura capitolina competente per l’espressione del parere.

Non è stata accolta una proposta del CRCS che, in sede di tavolo tecnico congiunto, aveva chiesto che nel testo dell’art.27 fosse aggiunta la frase: “Le fonti sonore disturbanti accertate devono essere inibite subito in via cautelare fintanto che non sia attestato il ripristino della conformità acustica ambientale”. Il timore infatti si fonda proprio sulla mancata interruzione della fonte di disturbo una volta accertata l’esistenza, per cui si rischia di vedere subito comminata la multa e solo a posteriori eliminata la causa del rumore disturbante.

  1. Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici di attività che si svolgono in tempi limitati in luogo pubblico (concerti, cinema, discoteche e piano bar all’aperto)

Particolare importanza rivestono i casi di deroghe ai limiti acustici concesse dall’Amministrazione a manifestazioni temporanee come quelle che si registrano soprattutto nel periodo estivo nelle piazze della città.

Ai fini del regolamento si definiscono attività temporanee quelle che si svolgono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili e che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. In esse rientrano, tra l’altro, cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all’aperto, cinema all’aperto, piano bar all’aperto.

Proprio quella sulle deroghe è stata la parte della proposta di delibera oggetto della massima attenzione da parte delle associazioni dei cittadini, dei consiglieri municipali e comunali che hanno espresso i loro pareri in merito.

Nell’articolo 33 comma 2 è previsto che per le attività temporanee non di cantiere la struttura capitolina competente per la tutela ambientale rilasci l’autorizzazione in deroga ai limiti acustici fino al valore limite di immissione ai ricettori abitativi (cioè sulla facciata degli edifici più vicini alle attività sonore) di 70 decibel per una durata massima di 3 giorni consecutivi dalle ore 10 alle 24 ripetibili su uno stesso sito con un intervallo temporale non inferiore a 10 giorni per un massimo di 30 giorni di deroga l’anno.

Da notare due cose, per maggiore comprensione di questo punto delicato sul quale a lungo il CRCS ha lavorato cercando di strappare il massimo risultato possibile: la prima osservazione da fare riguarda la durata del regime di deroga. Quando si fissa il limite orario delle ore 24 ci si riferisce alla deroga. Dopo le ore 24  la manifestazione può continuare a regime ordinario (vedi tabelle dei limiti acustici in regime di ordinarietà). La seconda osservazione riguarda invece il concetto di valore differenziale del rumore che viene brevemente illustrato nel paragrafo seguente e che fornisce gli strumenti per capire il significato vero dei 70 decibel (che inizialmente erano 75 nel testo che il CRCS ha fatto correggere, come gli orari e le frequenze delle manifestazioni nello stesso luogo).

Infine, merita attenzione l’ultimo capoverso dell’art.33: in caso di istanza di autorizzazione in deroga con caratteristiche diverse e particolari (valore culturale specifico o celebrativo eccezionale), sarà la Giunta capitolina ad esprimere, con proprio atto di indirizzo, l’apprezzamento del pubblico interesse a motivazione della procedibilità dell’istanza. In ogni caso dovrà essere rispettato il limite acustico di 70 decibel al ricettore (facciata del palazzo più vicino).

  1. Un concetto importante da assimilare: valore assoluto e valore differenziale del rumore ambientale

Da notare che lo stesso art.33 della Delibera approvata, precisa che “quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale”.

Questo concetto di criterio differenziale ha un immediato risvolto pratico per valutare l’entità di quei 70 decibel considerati valori limite di immissione misurabili nella facciata del palazzo più vicino alla sorgente sonora per la quale si è concessa la deroga.

Dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico n.447 del 26 ottobre 1995 si rilevano all’art.2 le seguenti definizioni:

Valore limite di immissione: il rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

I valori limite di immissione sono distinti in:

  1. a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
  2. b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (pressione sonora prodotta da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato periodo di tempo) e il rumore residuo (rumore rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante).

In ultima analisi quindi si deducono nelle tabelle normative valori limite assoluti di immissione (rumore ambientale prodotto da tutte le sorgenti sonore in un dato luogo e in un dato tempo) che per le aree prevalentemente residenziali sono pari a 55 dB(A) nell’intervallo orario 6-22 e a 45 dB(A) nell’intervallo orario 22-6.

Contemporaneamente le deroghe contenute nell’art.33 della Delibera sul regolamento acustico prevedono per manifestazioni temporanee valori limite di immissione ai ricettori abitativi di 70 decibel dalle ore 10 alle ore 24 considerati come valori limite differenziali come precisato al successivo comma 3 dell’art.33 e cioè determinati dalla differenza tra il rumore ambientale complessivo ed il rumore residuo rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Quindi si tratta in pratica del solo rumore prodotto dalla sorgente disturbante senza considerare il restante rumore residuo di fondo.

Ed il rumore residuo di fondo può essere prodotto ad esempio dal traffico o dalle voci di folle schiamazzanti che si sommano ai rumori provenienti dalle manifestazioni sonore oggetto di deroga.

Nelle due tabelle che seguono vengono evidenziati i valori limite di emissione (dalla sorgente del rumore) e quelli assoluti di immissione (misurati al ricettore). Da notare il termine “valori assoluti” che presuppone, come sopra specificato, il livello di rumore ambientale complessivo (sorgente rumorosa specifica+ rumore residuo dovuto al traffico o ad altre sorgenti sonore della zona).

Valori limite di emissione – Leq in dB(A) (Tabella B del D.P.C.M. 14.11.1997)

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno (06-22) Notturno (22-06)
1 Aree particolarmente protette 45 35
2 Aree prevalentemente residenziali 50 40
3 Aree di tipo misto 55 45
4 Aree di intensa attività umana 60 50
5 Aree prevalentemente industriali 65 55
6 Aree esclusivamente industriali 65 65

Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) (Tabella C del D.P.C.M. 14.11.1997)

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno (06-22) Notturno (22-06)
1 Aree particolarmente protette 50 40
2 Aree prevalentemente residenziali 55 45
3 Aree di tipo misto 60 50
4 Aree di intensa attività umana 65 55
5 Aree prevalentemente industriali 70 60
6 Aree esclusivamente industriali 70 70

 

NOTE

(1) DELIBERA E  ALLEGATI

 Deliberazione Assemblea Capitolina n. 84-2019 regolamento rumore

allegato_1Aregolamento rumore

allegato_1B regolamento rumore

allegato_1C regolamento rumore

allegato_1D regolamento rumore

allegato_1E regolamento rumore

allegato_1F regolamento rumore

(2)  Vedi legge_447_95

(3) vedi Delib.60_2002 Zoniz.Acustica

(4) vedi direttiva_2002_49_CE

(5) vedi  D.Lgs_ 194_2005

(6) articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234) n.2022/2013 del 24.04.2013.

 

 

 

 

 

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