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Il testo del DDL Calderoli sull’autonomia differenziata (con una premessa)

Il testo del Disegno di legge Calderoli sull’autonomia regionale differenziata approvato dal Senato, con una premessa sulle procedure di attuazione delle Intese fra Stato e Regioni

Nota su approvazione,  durata e revoca  delle Intese fra Stato e Regione secondo il DDL approvato dal Senato (C. 1665​)

di Anna Maria Bianchi

A  scorrere l’iter di approvazione delle Intese Stato/Regione previsto dal DDL approdato il 29 aprile alla Camera,  tra i numerosi  segnali d’allarme, come già evidenziato da molti interventi precedenti,  due appaiono particolarmente rilevanti: la marginalizzazione del ruolo del Parlamento rispetto a modifiche così impattanti sull’assetto istituzionale della Repubblica e sui diritti delle cittadine e dei cittadini, e la sostanziale  irreversibilità della devoluzione alla esclusiva potestà regionale di materie oggi esclusiva dello Stato o di cui lo Stato detta la legislazione dei princìpi fondamentali e divide con le Regioni importanti funzioni amministrative.

Il terzo comma dell’Art.116 della Costituzione[1], da cui prende le mosse l’autonomia regionale differenziata,  come osserva Francesco Pallante[2], dal punto di vista procedurale si limita a dire che “l’iniziativa deve partire dalla Regione interessata, deve essere stipulata un’intesa tra lo Stato ela Regione; tale intesa costituisce la “base” della legge con cui il Parlamento, a maggioranza assoluta. (la metà più uno dei componenti, mentre le leggi sono normalmente approvate dalla metà più uno dei presenti) attribuisce nuove competenze alla Regione”. Sulle modalità del negoziato, sulle forme dell’intesa, nonché sulle modalità di approvazione e sulla durata, “la Costituzione nulla dice” e la proposta di iniziativa del Ministro Calderoli “è erroneamente contenuta  in un disegno di legge ordinaria” [3].

L’iter di approvazione delle intese

Nonostante la versione approvata prima dalla Commissione Affari costituzionali e poi dal Senato il 23 gennaio 2023  abbia “ammorbidito” alcuni passaggi[4] del testo del Ministro Calderoli, la sostanza resta quella di una approvazione delle Intese con le singole Regioni definita quasi esclusivamente da Governo e Presidenti/Giunte delle Regioni, mentre  i “competenti organi parlamentari” sono chiamati a esprimere per lo più atti di indirizzo a cui il Presidente del Consiglio dei Ministri non è obbligato a conformarsi.

Il DDL prevede che l’ “attribuzione di ulteriori forme di autonomia” prevista dall’art.116 terzo comma della Costituzione, parta da  una richiesta deliberata dalla Regione (art. 2 comma 1), che può riguardare una o più materie e le relative funzioni(art. 2 comma 2). L’atto è trasmesso al Presidente del Consiglio (e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie) (art. 2 comma 1) che  può limitare l’oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie(art. 2 comma 2)[5]. Dopo una valutazione, anche delle risorse finanziarie da assegnare[6], viene avviato un negoziato con la Regione, dopo aver informato le Camere e la Conferenza permanente Stato – Regioni[7] (art. 2 comma 1).

L’Intesa stabilisce “i criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l’esercizio da parte della Regione delle ulteriori forme di autonomia”, che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, su proposta diuna Commissione paritetica Stato – Regione-Autonomie locali, disciplinata dall’Intesa stessa (art. 5 comma 1)[8]. L’Intesa “individua anche le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale o riserva di aliquota, in modo tale da consentire l’integrale finanziamento delle funzioni attribuite” (art. 5 comma 2)[9]

Il secondo passaggio è l’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri,   dello schema di Intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, alla presenza  del Presidente della Giunta regionale interessata (art. 2 comma 3);  poi lo schema di Intesa preliminare è trasmesso alla Conferenza unificata[10] per l’espressione del parere e in seguito alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari[11], che, audito il Presidente della Giunta regionale, si esprimono con atti di indirizzo (art. 2 comma 4).  Il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli affari regionali, valutati i pareri e gli atti di indirizzo, predispone  lo schema di Intesa definitivo. Nel caso che “il Presidente del Consiglio dei ministri  ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo dei competenti organi parlamentari, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata”[12] (art. 2 comma 5).

Il terzo passaggio è l’approvazione dello Schema definitivo,  che è trasmesso  alla Regione interessata che lo approva, assicurando la consultazione degli enti locali; quindi il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali delibera  sia lo schema di Intesa definitivo corredato di una relazione tecnica (art. 2 comma 5),  sia  un disegno di legge di approvazione dell’Intesa, che sono entrambi esaminati  dal  Consiglio dei ministri in una seduta a cui partecipa il Presidente della Regione  interessata (art. 2 comma 6). L’Intesa definitiva  è poi immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale (art. 2 comma 7) e il disegno di legge, cui è allegata l’Intesa, è immediatamente trasmesso alle Camere per l’approvazione (art. 2 comma 8).

Come osserva Pallante[13]a quel punto l’Intesa sarà formalmente sottoscritta dalle due parti e trascritta in un disegno di legge d’iniziativa governativa  che alle Camere spetterà approvare a maggioranza assoluta o respingere in blocco, senza possibilità di introdurre emendamenti. Di fatto un mero potere di ratifica”, dato che, come abbiamo visto,  lo schema è stato preliminarmente  sottoposto solo alla Conferenza unificata  e ai “competenti organi parlamentari” che possono esprimere solo atti di indirizzo acui il Presidente del Consiglio può non conformarsi.

Trasferimento materie LEP (Livelli essenziali delle Prestazioni) e non LEP

L’attribuzione alle Regioni di materie o ambiti di materie “riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione… sulla base della procedura di cui all’articolo 3…dei relativi Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) (Art. 1 comma 2).  L’art. 3 (comma 3) del DDL elenca le materie che rientrano in tale categoria, da cui sono escluse alcune materie che  potranno essere richieste  dalle Regioni immediatamente dopo l’entrata in vigore  del DDL dell’autonomia[14]: organizzazione della giustizia di pace; rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; professioni; protezione civile; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Come già ricordato, i criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire per  le funzioni devolute alle Regioni, sia per le materie LEP che per quelle non LEP, sono proposti dalla  Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, disciplinata dall’intesa medesima (art. 5 comma 1). Anche in questo caso il Parlamento è escluso, nonostante l’art.117 della Costituzione attribuisca il  compito della “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale[15], tramite legge, al Parlamento.

L’iter della determinazione dei LEP

Il complesso iter per la determinazione dei LEP, descritto all’art.3, nonostante la modifica introdotta dalla Commissione Affari Costituzionali che ha cambiato la formula del DDL Calderoli  che prevedeva  che i LEP e i relativi costi e fabbisogni standard fossero  determinati “con uno o più decreti[16] del Presidente del Consiglio dei ministri” [dPCM], in “delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi[17], continua ad essere caratterizzato dalla marginalità del Parlamento: infatti tali decreti legislativi sono adottati “su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata(art. 3 comma 2)sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197” cioè i commi inseriti nella legge finanziaria del 2023, che si riportano in nota[18](art. 3 comma 1), quindi  sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari”)[19], e  anche in questo caso, “ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi,  il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dall’assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato” (art. 3 comma 2).

Nelle more dell’entrata in vigore dei decreti legislativi, ai fini della determinazione dei LEP, continuano  ad applicarsi  i citati  commi della legge finanziaria 2023[20]   (art. 3 comma 9), che prevedono che i Lep siano definiti tramite decreti del Presidente del Consiglio, adottati a partire dalle determinazioni della Commissione tecnica fabbisogni standard [21]e della “Cabina di regia”[22] e che se i tempi si prolungassero oltre l’anno fissato, siano determinati da un commissario straordinario[23]

Durata e revoca delle intese

Ogni Intesa contiene la propria durata, che non può essere superiore a dieci anni (art.7 comma 1), tuttavia alla scadenza si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione (art.7 comma 2). L’Intesa può essere modificata con le medesime modalità del procedimento di approvazione, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere. Quanto alla cessazione della sua efficacia, l’Intesa prevede i casi, i tempi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono richiederla, ed è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.  Inoltre lo Stato “qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione … dell’obbligo di garantire i LEP”, dispone la cessazione integrale o parziale dell’Intesa, anche in questo caso  deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. (art. 7 comma 1). Quindi la modifica o la cessazione dell’intesa potrà avvenire  solo con il consenso della Regione, o, in seguito a grave violazione dei Lep, per decisione dello Stato. In ogni caso,  dopo il passaggio alla Regione dei  beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative prima di competenza statale, un ritorno indietro appare pressochè impossibile.

Monitoraggio delle Intese

“La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell’economia e delle finanze o la Regione possono … disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell’intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse” (art. 7 comma 4)

Le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di Intese osservano le competenze legislative e l’assegnazione delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni con le “Intese”. (art. 7 comma )

La Commissione paritetica procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi [alle materie oggetto di autonomia]…secondo quanto previsto dall’intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l’equilibrio di bilancio”,   fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere “adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari”(art. 8 comma 1) e provvede “annualmente alla ricognizione dell’allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l’andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni”. In caso di “scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all’andamento del gettito dei medesimi tributi, il Ministro dell’economia e delle finanze… previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione …garantendo comunque l’equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili(Art. 8 comma 2) La Corte dei conti riferisce annualmente alle Camere (Art. 8 comma 3)

Le pre intese già avviate  sono sempre valide

Le disposizioni transitorie e finali  del DDL prevedono che  “gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge –  vedi pre Intese siglate nel 2018 dal Veneto, dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna – sono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge (Art. 11 comma 1)

L’autonomia si può estendere a Regioni e Province a  Statuto speciale

Le disposizioni della  legge si applicano anche “nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”[24] (Art. 11 comma 2).

Non è da escludere, come ipotizzato  da molti, che quest’ultimo comma apra ulteriormente allo scenario  della formazione di una macro regione del Nord che comprende anche Val d’Aosta,  Friuli Venezia Giulia e le province di Trento e Bolzano, realizzando di fatto una sorta di Stato nello Stato.

Per scaricare il libro Il libro di Carteinregola: Autonomia differenziata, PERCHE’ NO in pdf (3,7 MB) cliccare qui (> vai alla presentazione)

Vai a Appello di 70 intellettuali e associazioni per dire NO all’Autonomia differenziata che spezza l’Italia 26 aprile 2024

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Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola @gmail.com

3 maggio 2024

Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 23 gennaio 2024 (v. stampato Senato n. 615)

PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  (CALDEROLI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 24 gennaio 2024

Art. 1.  (Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell’unità nazionale e al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nel rispetto altresì dei princìpi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all’insularità, nonché dei princìpi di indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione[25], nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5[26]  della Costituzione, definisce i princìpi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione[27] e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari

2. L’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all’articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali nel rispetto dell’articolo 1, comma 793, lettera d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197[28] che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m)[29], e nel rispetto dei princìpi sanciti dall’articolo 119 della Costituzione[30]. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un’equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

Art. 2. (Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)

1. L’atto di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria. L’atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42[31], avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell’approvazione dell’intesa di cui al presente articolo. Decorso il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia comunque il negoziato che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell’avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione. Prima dell’avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell’atto di iniziativa[32].

2. L’atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Al fine di tutelare l’unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l’oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell’atto di iniziativa.

3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196[33], anche ai fini di cui all’articolo 9, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.

4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata[34]  di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281[35], per l’espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4 e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell’approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell’articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.

6. Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell’intesa, che vi è allegata. Alla seduta del Consiglio dei ministri per l’esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.

7. L’intesa definitiva, dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri, è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.

8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l’intesa, è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Art. 3.  (Delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197[36].

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dall’assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti:

a) norme generali sull’istruzione;
b) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;
c) tutela e sicurezza del lavoro;

d) istruzione;

e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori pro- duttivi;

f) tutela della salute;

g) alimentazione;

h) ordinamento sportivo;

i) governo del territorio;

l) porti e aeroporti civili;

m) grandi reti di trasporto e di navigazione;

n) ordinamento della comunicazione;

o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;

p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l’effettiva garanzia in ciascuna Regione dell’erogazione dei LEP in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell’articolo 2, in relazione alle materie o agli ambiti di materie oggetto di intesa, l’attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all’articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della Regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l’esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione[37].

6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull’esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.

7. I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall’evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’economia e delle finanze. I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.

8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo le modalità di cui all’articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni standard sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

9. Nelle more dell’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l’articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

10. È fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, svolta ai sensi dell’articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all’osservanza di tali LEP nel rispetto dell’articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

Art. 4. (Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all’articolo 3, può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull’intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel rispetto dell’articolo 9 della presente legge e della lettera d) del comma 793 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5. (Princìpi relativi all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento)

1. L’intesa di cui all’articolo 2 stabilisce i criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l’esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e i Ministri competenti per materia, su proposta di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, disciplinata dall’intesa medesima. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali, oltre a un rappresentante dell’Associazione nazionale dei co- muni italiani (ANCI) e un rappresentante dell’Unione delle province d’Italia (UPI). In tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane, la Commissione paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. L’intesa di cui all’articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

Art. 6. (Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)

1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane e Regione, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. Restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione[38].

Art. 7. (Durata delle intese e successione di leggi nel tempo)

1. L’intesa di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione indica la propria durata, comunque non superiore a dieci anni. Con le medesime modalità previste nell’articolo 2, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti, l’intesa può essere modificata. L’intesa prevede inoltre i casi, i tempi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. In ogni caso, lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell’obbligo di garantire i LEP, dispone la cessazione integrale o parziale dell’intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.

2. Alla scadenza del termine di durata, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

3. Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l’entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell’intesa.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell’economia e delle finanze o la Regione possono, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell’intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse, e a tal fine ne concordano le modalità operative.

5. Le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l’assegnazione delle funzioni amministrative nonché le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

Art. 8. (Monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all’articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall’intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l’equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

2. La Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell’allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l’andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all’andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell’articolo 5, comma 2, garantendo comunque l’equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili.

3. La Corte dei conti riferisce annualmente alle Camere, nell’ambito delle relazioni al Parlamento di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20[39], sui controlli effettuati in base alla normativa vigente, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti all’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al principio dell’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 81 della Costituzione[40].

Art. 9. (Clausole finanziarie)

1. Dall’applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

3. Per le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate con legge in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è garantita l’invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all’articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l’entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all’attuazione dei LEP di cui all’articolo 3. È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

4. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell’articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della governance economica avviato dalle istituzioni dell’Unione europea.

Art. 10. (Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Al fine di garantire l’unità nazionale, nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell’insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all’articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell’articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l’esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche attraverso:

a) l’unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali, all’eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti, nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta comunque ferma la disciplina prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88[41];

b) l’unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative;

c) l’effettuazione di interventi speciali di conto capitale, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità, da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a), d) ed f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196[42];

d) l’individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità, promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi nell’ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica.

2. In attuazione dell’articolo 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l’articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68[43], in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111[44], e nel quadro dell’attuazione della milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14)[45].

3. Il Governo informa le Camere e la Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, circa le attività poste in essere ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 11. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.

2. Ai sensi dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3[xlvi], le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. È fatto salvo l’esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

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NOTE


[1] Costituzione Italiana – Parte II Ordinamento della Repubblica  – Titolo V Le Regioni, le Provincie, i Comuni Articolo 116 Comma 3

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

[2] Francesco Pallante Spezzare l’Italia. Le regioni come minaccia all’unità del Paese, Einaudi 2024

[3] Pallante nel libro citato  fa notare che  quello procedurale è un nodo decisivo, perché “è chiaro che la fonte di diritto idonea a dettare la disciplina integrativa dell’art.116 è la legge costituzionale”, poiché a vincolare l’iter di approvazione “non può essere un’altra legge statale, dotata di pari forza normativa, ma deve essere una legge costituzionale, dotata di forza costituzionale”. Nota inoltre Pallante che  nelle tre bozze di intesa raggiunte dal Governo Conte e le tre Regioni capofila, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, l’intesa stato-regioni art.116 co.3, è considerata  alla stregua dell’intesa Stato-confessione religiosa  diversa da quella cattolica prevista dall’art.8 della Cost. equiparando le  Regioni  a minoranze bisognose di tutela, ed eludendo  qualsiasi controllo parlamentare.

[4] Le modifiche introdotte dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato al testo del DDL Calderoli, a parte l’intervento  sui tempi di alcuni passaggi procedurali,  che vengono allungati da 30 a 45, o 60 o 90 giorni, appaiono  per lo più manifesti d’intenti inseriti per  rispondere alle principali critiche raccolte dal DDL e dall’Autonomia regionale differenziata in generale, dato  che richiamano in più articoli, a partire dall’art. 1 “finalità”,  l’unità nazionale, la distribuzione equa delle risorse, il rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi costituzionali,  ma poi  non intaccano l’impianto del DDL, che continua a prospettare un’attuazione di segno opposto.  Si veda il confronto tra i due testi DDL Calderoli e DDL modificato dalla Commissione https://www.carteinregola.it/index.php/dossier/il-testo-del-ddl-sullautonomia-differenziata-che-arrivera-in-parlamento-a-gennaio-2024/ Si veda l’intervento del costituzionalista Claudio De Fiores nel webinar “Rileggiamo insieme il DDL CALDEROLI” dell’11 gennaio 2024 a cura del tavolo NO AD https://www.youtube.com/watch?v=rB7hMd5P5DM

[5] aggiunto nel testo dalla Commissione all’art. 2 comma 2: “Al fine di tutelare l’unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l’oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell’atto di iniziativa”. In proposito, fa notare Claudio De Fiores (cit.) la possibilità che il Presidente del Consiglio abbia la facoltà di limitare l’oggetto del negoziato sul piano sostanziale può apparire positivo, tuttavia introduce  elementi di arbitrarietà laddove dovrebbero essere stabiliti dei criteri generali sugli ambiti non suscettibili di autonomia differenziata

[6] “Ai fini dell’avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione”: sempre Claudio De Fiores (cit.) rileva che si tratta di un monitoraggio preventivo che riguarda le condizioni finanziarie della Regione, che  può comportare una disparità tra le Regioni che chiedono ulteriori forme di autonomia, con il rischio che l’attribuzione sia correlata anche alle risorse del territorio, diventando appannaggio delle Regioni più ricche

[7] La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (detta anche Conferenza Stato-Regioni) è un organismo collegiale italiano finalizzato alla collaborazione istituzionale tra lo Stato e le regioni. a presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome è affidata al presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente è il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. La Conferenza è composta, oltre che dal presidente del Consiglio e dal ministro per gli Affari regionali, dai presidenti di tutte le regioni italiane e le province autonome, eventualmente dai ministri interessati agli argomenti iscritti all’ordine del giorno e da rappresentanti di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici

[8] Art. 5 comma + Fanno parte della Commissione [paritetica], per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali”, un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante dell’Unione delle province d’Italia (UPI)e nei casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane, la Commissione paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

[9]  Art. 5 comma 2 “L’intesa di cui all’articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 [LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196  Legge di contabilità e finanza pubblica. (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;196Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi)], nonché nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 119, quarto comma, della Costituzione “[ (…) Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.(…)]

[10] Conferenza Unificata di cui all’  articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281

Art. 8 Conferenza Stato – citta’ ed autonomie locali e Conferenza unificata

  1.  La  Conferenza  Stato – citta’ ed autonomie locali e’ unificata per  le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province,  dei  comuni  e  delle comunita’ montane, con la Conferenza Stato – regioni.

  2.  La  Conferenza Stato – citta’ ed autonomie locali e’ presieduta dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri o, per sua delega, dal Ministro  dell’interno  o  dal  Ministro  per gli affari regionali ((nella materia di rispettiva competenza)); ne fanno parte altresi’ il Ministro  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il  Ministro  delle  finanze,  il  Ministro  dei  lavori pubblici, il Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia – UPI  ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani – UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI  e  sei  presidenti  di  provincia  designati dall’UPI. Dei quattordici  sindaci  designati  dall’ANCI  cinque  rappresentano  le citta’  individuate  dall’articolo  17  della legge 8 giugno 1990, n.142.  Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo,  nonche’  rappresentanti  di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

  3.  La  Conferenza  Stato – citta’ ed autonomie locali e’ convocata almeno  ogni  tre  mesi,  e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi  la  necessita’  o  qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.

  4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al comma 1 e’ convocata dalPresidente  del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente  del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per  gli  affari  regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal Ministro dell’interno.

[11] Da PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO): “con riferimento all’articolo 3, viene rappresentato che la mancata specificazione delle Commissioni competenti intende rispettare l’autono-mia delle singole Camere nella definizione degli organi competenti;”

[12] L’inciso in corsivo è stato aggiunto al testo del DDL Calderoli dalla Commissione Affari Istituzionali, ma, come già sottolineato, non cambia il ruolo marginale affidato ai “competenti organi parlamentari”

[13] Cit.

[14] Art. 4 comma 2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1 [materie o ambiti di materie riferibili ai LEP], con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[15] Articolo 117 Cost.  La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

(…) m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;;

[16] I Decreti  Legge sono atti aventi forza di legge emanati dall’esecutivo e immediatamente efficaci. Nascono per risolvere situazioni straordinarie e urgenti ma sempre più spesso sono utilizzati per affrontare questioni politiche (vedi https://www.openpolis.it/parole/che-cosa-sono-i-decreti-legge/)

[17] Decreto legislativo. Con questo atto il governo può autorizzare gli statuti speciali delle regioni, recepire regolamenti e direttive europee oppure normare altre materie seguendo le indicazioni impartite dal parlamento. Generalmente si fa ricorso a questo strumento per introdurre norme in settori dall’elevato contenuto tecnico, nell’attività di delegificazione o per introdurre riforme particolarmente vaste. È il caso, ad esempio, della riforma del fisco. Per permettere al governo di adottare i decreti legislativi, l’articolo 76 della costituzione prevede che le camere attribuiscano all’esecutivo il proprio potere di legiferare. Ciò avviene attraverso l’approvazione di una cosiddetta legge delega https://www.openpolis.it/parole/cosa-sono-legge-delega-e-decreto-legislativo/

[18] LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.  Articolo 1, commi da 791 a 801-bis

COMMA 791. Ai fini della completa attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, il presente comma e i commi da 792 a 798 disciplinano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l’attribuzione di ulteriori funzioni. L’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del  comma 793, lettera c), del presente articolo, ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

792. Ai fini di cui al comma 791 è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell’economia e delle finanze, i Ministri competenti per le materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell’Unione delle province d’Italia e il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, o loro delegati.

793. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell’ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l’insieme delle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato

c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard*;

d) determina, nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196**, e, comunque, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell’articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208***, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.216****, ed elaborate con l’ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l’Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.

794. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle attività della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 793, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalità di cui al comma 793, lettera d), del presente articolo.

795. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793, la Cabina di regia predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

796. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera- zione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisita l’intesa della Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281[vedi nota 4].

797. Qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dai commi 793 e 795, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di dodici mesi, per il completamento delle attività non perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica. Sulla base dell’istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l’adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura di cui al comma 795. Al Commissario non spettano, per l’attività svolta, compensi, indennità o rimborsi di spese.

798. Per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui ai commi da 791 a 797, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

799. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797.

800. La segreteria tecnica di cui al comma 799 è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui un’unità con incarico dirigenziale di livello generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, un’unità con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e sono collocate fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall’anno 2023. Al finanziamento delle spese di funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 799 si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

801. All’attività della segreteria tecnica partecipano un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle pro- vince autonome, uno dell’Unione delle province d’Italia e uno dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai rappresentanti di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

801 bis In vigore dal 17/08/2023

Modificato da: Decreto-legge del 22/06/2023 n. 75 Articolo 1

801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797 possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all’articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

(*) Commissione tecnica per i fabbisogni standard https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/index.html

(**) LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196 Legge di contabilita’ e finanza pubblica. (09G0201) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 18/11/2022) (GU n.303 del 31-12-2009 – Suppl. Ordinario n. 245)  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196

(***)Legge 28 dicembre 2015, n. 208  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0208_stabilita.htm

(****) DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 2010, n. 216  Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province. (10G0240) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-11-26;216

[19] le Commissioni parlamentari competenti si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

[20] Vedi anche Nella legge di bilancio c’è un pezzo di autonomia regionale differenziata

[21] Commissione tecnica per i fabbisogni standard https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/index.html

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard viene istituita con la legge di stabilità 2016 (art.1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) per analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216) i cui dati sono disponibili presso il sito https://www.opencivitas.it/it/fabbisogni-standard

[22] Vedi LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197art. 1 comma 792

[23] Vedi LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197art. 1 comma 797

[24] LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. (GU n.248 del 24-10-2001) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-10-18;3

Art. 10 comma  1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

[25] Articolo 118 Cost.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

[26] Articolo 2 Cost.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 5 Cost.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento [cfr. art. 114 e segg., IX]

[27] Articolo 116 CostVedi nota 1.

[28] Vedi nota 18 Art. 1 Comma 793.

[29] vedi nota 15

[30] Articolo 119 Cost.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [53 c.2] e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti

[31]LEGGE 5 maggio 2009, n. 42 
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. (09G0053) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/5/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2021) (GU n.103 del 06-05-2009)  , https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42
Art. 14.  (Attuazione dell'articolo 116,  terzo comma, della Costituzione)
1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116,
terzo  comma,  della  Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia  a una o piu' regioni si provvede altresi' all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge

[32] La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (detta anche Conferenza Stato-Regioni) è un organismo collegiale italiano finalizzato alla collaborazione istituzionale tra lo Stato e le regioni. a presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome è affidata al presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente è il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. La Conferenza è composta, oltre che dal presidente del Consiglio e dal ministro per gli Affari regionali, dai presidenti di tutte le regioni italiane e le province autonome, eventualmente dai ministri interessati agli argomenti iscritti all’ordine del giorno e da rappresentanti di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici

[33] LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196  Legge di contabilità e finanza pubblica. (09G0201) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 17/01/2023) (GU n.303 del 31-12-2009 – Suppl. Ordinario n. 245) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;196

Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi)

1. In attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall’articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall’articolo 18, restando precluso sia l’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l’utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l’evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell’entrata, disponendone il versamento.
Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all’effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l’utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell’otto per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall’autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l’adozione dei relativi decreti legislativi.
Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell’adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell’indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all’articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell’ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all’oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all’andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l’elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all’atto del passaggio dell’esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

(( 8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento in formato elettronico elaborabile. ))

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l’avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l’anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell’economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l’esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell’articolo 21.
Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell’articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell’esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13.

12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.

13. Il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l’incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

[34] Conferenza Unificata E’ stata istituita con il decreto legislativo n. 281/97 che ne definisce la composizione, i compiti e le modalità organizzative ed operative ed è costituita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali che si riunisce almeno due volte mese. Partecipa ai processi decisionali che coinvolgono materie di competenza dello Stato e delle Regioni, al fine di favorire la cooperazione tra l’attività statale e il sistema delle autonomie, esaminando le materie e i compiti di comune interesse, svolgendo anche funzioni consultive. E’ presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli Affari Regionali ove nominato; ne fanno parte il Ministro dell’economia e finanze, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro della salute, il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, il Presidente dell’ANCI, il Presidente dell’UPI. La Conferenza rappresenta la sede in cui Regioni, Province e Comuni “sono chiamate a esprimersi” su tematiche di interesse comune e assume deliberazioni, promuove e sancisce intese e accordi, esprime pareri e designa rappresentanti. https://www.statoregioni.it/it/presentazione/attivita/conferenza-unificata/

[35] articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281

Art. 8 Conferenza Stato – citta’ ed autonomie locali e Conferenza unificata

  1.  La  Conferenza  Stato – citta’ ed autonomie locali e’ unificata per  le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province,  dei  comuni  e  delle comunita’ montane, con la Conferenza Stato – regioni.

  2.  La  Conferenza Stato – citta’ ed autonomie locali e’ presieduta dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri o, per sua delega, dal Ministro  dell’interno  o  dal  Ministro  per gli affari regionali ((nella materia di rispettiva competenza )); ne fanno parte altresi’ il Ministro  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,il  Ministro  delle  finanze,  il  Ministro  dei  lavori pubblici, il Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia – UPI  ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani – UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI  e  sei  presidenti  di  provincia  designati dall’UPI. Dei quattordici  sindaci  designati  dall’ANCI  cinque  rappresentano  le citta’  individuate  dall’articolo  17  della legge 8 giugno 1990, n. 142.  Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche’  rappresentanti  di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

  3.  La  Conferenza  Stato – citta’ ed autonomie locali e’ convocata almeno  ogni  tre  mesi,  e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi  la  necessita’  o  qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.

 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al comma 1 e’ convocata dal Presidente  del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente  del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per  gli  affari  regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal Ministro dell’interno.

[36] di cui all’articolo 1, commi da 791 a 801-bis LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Vedi nota 18

[37] Cost. It. Articolo 120

(…) comma 2 Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

[38] Articolo 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

(…)

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

[39] Legge 14 gennaio 1994, n. 20
Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti(G.U. n. 10 del 14 gennaio 1994) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1994_0020.htm

Art. 3. Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti

Comma 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull’esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

[40] Cost Articolo 81

Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.

[41] DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 88 Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0130) note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2011 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 16/11/2023) (GU n.143 del 22-06-2011) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;88

Art. 4 Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato: “Fondo”.
Il Fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l’articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell’Unione europea, garantendo l’unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell’Unione europea.

3. Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l’erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite dal presente decreto. L’intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale. La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo è realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario.

[42] LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196 Legge di contabilità e finanza pubblica. (09G0201) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 17/01/2023)  (GU n.303 del 31-12-2009 – Suppl. Ordinario n. 245) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;196

Art. 7(Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio)

1. L’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari; (…)

d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, ((da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno))

(…) f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;

[43] DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112) note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2011 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 28/02/2024) (GU n.109 del 12-05-2011) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68

Articolo 15

1. Le disposizioni del presente capo assicurano l’autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali.

2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle regioni a statuto ordinario, nonché disciplinano i meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse regioni.

3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.

[44] DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 1997, n. 281

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali. note: Entrata in vigore del decreto: 14-9-1997 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 04/01/2013) (GU n.202 del 30-08-1997) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art9-com3

Art. 2 Compiti

1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato – regioni:

a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell’articolo 3;

b) promuove e sancisce accordi di cui all’articolo 4;

c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest’ultima con l’attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell’ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all’articolo 6;

f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;

g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;

i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all’esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

l) approva gli schemi di convenzione tipo per l’utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.

2. Ferma la necessità dell’assenso del Governo, l’assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l’unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato – regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato – regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni (( ;decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere )) . Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato – regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato – regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell’eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Stato – regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato – regioni delibera, altresi:

a) gli indirizzi per l’uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato – regioni soppressi ai sensi dell’articolo 7.

9. La Conferenza Stato – regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali.

[45] Attuazione misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza https://www.mef.gov.it/attuazione-misure-pnrr/index.html Atti e provvedimenti ufficiali per l’implementazione del PNRR a titolarità del MEF (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14)

M1C1 – Riforma 1.14: Riforma del quadro fiscale subnazionale
La riforma consiste nel completamento del federalismo fiscale previsto dalla legge 42 del 2009, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle Amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente delle risorse medesime. La riforma dovrà definire in particolare i parametri applicabili e attuare il federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario, le province e le città metropolitane

[46]  Vedi nota 24

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