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Le modifiche al Testo Unico dell’edilizia del Ministro Salvini

Ritenuto necessario e indifferibile provvedere all’introduzione  di disposizioni di semplificazione in materia  edilizia  e  urbanistica...” così si apre il Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69   “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” (1), che di urgente sembra avere solo la necessità di aumentare il consenso popolare in vista delle elezioni dell’8-9 giugno, nelle quali la Lega e il suo leader Salvini, autore dell’iniziativa legislativa, potrebbero prendere una sonora batosta. Ecco allora spuntare dal cilindro il solito provvedimento che strizza l’occhio a chi ha fatto qualche irregolarità edilizia – sicuramente un ampio bacino elettorale – con la non remota possibilità di ulteriori peggioramenti in sede di conversione

Anche se nella comunicazione/narrazione che va per la maggiore, di orwelliana memoria, il decreto annuncia che intende “far  fronte  al  crescente  fabbisogno abitativo“, “ridurre il consumo del suolo“, “favorire processi di rigenerazione urbana“, a cui si aggiunge l’immancabile “semplificazione” e il “superamento” delle   “incertezze applicative che rendono problematica l’attivita’ degli  enti  locali, di cittadini ed imprese“, il vero punto centrale sembra l’ “urgenza  di  rilanciare  il mercato  della  compravendita  immobiliare,  anche   nell’ottica   di stimolare un andamento positivo dei valori sia  di  acquisto  che  di locazione dei beni immobili ad uso residenziale(1).

Non sfuggirà agli esperti di comunicazione la scelta del titolo con cui è stato battezzato il provvedimento: “Salva – Casa” un frame che sollecita automaticamente sentimenti positivi nella massa di cittadini proprietari di appartamenti (e non solo), e la copertina del documento diffuso dal MIT, in cui delle mani poste a proteggere il tetto di una casetta evocano contemporaneamente le mani giunte di una preghiera ma anche di un sentito ringraziamento.

Il decreto interviene per l’ennesima volta sul Testo Unico dell’Edilizia del 2001 (2), con modifiche che in parte riguardano situazioni del passato – quelle che agiscono sull’accertamento di conformità e sulla relativa doppia conformità edilizie urbanistica, sullo stato legittimo, sulle tolleranze costruttive – ma che in parte aprono a nuove possibilità per interventi futuri, come quelle sui cambi di destinazione d’uso che saranno possibili senza alcun adeguamento degli standard urbanistici.

Il gruppo di lavoro urbanistica di Carteinregola sta preparando un dossier sui punti che ci sembrano più problematici per il venir meno di regole a garanzia dell’interesse pubblico generale  esaminando in particolare le conseguenze che destano maggiori preoccupazioni. Pubblichiamo il testo del Decreto evidenziando le modifiche che apporta sulla legislazione vigente.

DECRETO-LEGGE 29 maggio 2024, n. 69. Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. (24G00088)

G.U. Anno 165° – Numero 124 29 maggio 2024

Testo del decreto legge con evidenziazione modifiche dei  testi modificati

Art. 1

Modifiche  al  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 6, comma 1:

      1) alla lettera b-bis), primo periodo, dopo le  parole:  «o  di logge» sono inserite le seguenti: «o di porticati»;

      2) dopo la lettera b-bis), e’ inserita la seguente:  «b-ter) le opere  di  protezione  dal  sole  e  dagli  agenti atmosferici la cui struttura  principale  sia  costituita  da  tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo  retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa  agli  immobili  o alle unita’ immobiliari, anche  con  strutture  fisse  necessarie  al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere  di  cui alla presente lettera non possono determinare  la  creazione  di  uno

spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e  di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al  minimo  l’impatto  visivo  e  l’ingombro apparente   e   devono   armonizzarsi   alle    preesistenti    linee architettoniche;»;

    b) all’articolo 9-bis, comma 1-bis:

      1) al primo periodo, le parole: «la stessa e  da  quello»  sono sostituite dalle seguenti: «la stessa  o  da  quello»  e  le  parole: «l’intero  immobile  o  unita’  immobiliare»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «l’intero  immobile   o   l’intera   unita’   immobiliare, rilasciato  all’esito  di  un  procedimento   idoneo   a   verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la  costruzione o che ne ha legittimato la stessa,»;

      2) dopo il primo  periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:  «Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di  cui  agli  articoli  36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative  sanzioni  o  oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unita’ immobiliare concorre, altresi’, il pagamento delle sanzioni  previste dagli articoli 33, 34, 37, commi  1,  3,  4,  5  e  6,  e  38,  e  la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis.»;

      3) al comma  1-bis,  terzo  periodo,  le  parole:  «al  secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al quarto periodo»;

Art. 9-bis. Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili (testo cancellato in rosso nuovo testo introdotto)

1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione [e] o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato [l’intero immobile o unità immobiliare] l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa , integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorre altresì il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia. Le disposizioni di cui al [secondo periodo] quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.(comma aggiunto dall’art. 10, comma 1, lettera d), della legge n. 120 del 2020)

c) all’articolo 23-ter:

      1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso  della  singola unita’ immobiliare senza opere  all’interno  della  stessa  categoria funzionale e’ sempre consentito,  nel  rispetto  delle  normative  di settore, ferma restando la possibilita’ per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

        1-ter.  Sono,  altresi’,  sempre  ammessi  il  mutamento   di destinazione d’uso senza opere tra le categorie funzionali di cui  al comma 1,  lettere  a),  a-bis),  b)  e  c),  di  una  singola  unita’ immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C)  di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone  equipollenti  come  definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto  delle  condizioni  di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e  ferma  restando la possibilita’ per gli strumenti  urbanistici  comunali  di  fissare specifiche condizioni.

    1-quater. Per le singole unita’ immobiliari, il mutamento  di destinazione d’uso di cui al comma 1-ter e’ sempre consentito,  ferma restando la possibilita’ per gli strumenti  urbanistici  comunali  difissare specifiche condizioni, qualora il mutamento  sia  finalizzato alla forma di utilizzo  dell’unita’  immobiliare  conforme  a  quella prevalente nelle altre unita’ immobiliari presenti nell’immobile.  Il mutamento non e’ assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di  interesse  generale  previsto  dal  decreto  del Ministro  dei  lavori  pubblici  2  aprile  1968,  n.  1444  e  dalle disposizioni di legge  regionale,  ne’  al  vincolo  della  dotazione minima obbligatoria dei parcheggi  previsto  dalla  legge  17  agosto 1942, n. 1150. Per le unita’ immobiliari poste al primo  piano  fuoriterra il passaggio alla destinazione residenziale e’ ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e  dal  regolamento edilizio.

1-quinquies. Ai fini di  cui  ai  commi  1-bis  e  1-ter,  il mutamento  di  destinazione  d’uso  e’  soggetto  alla   segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 19 della legge  7 agosto  1990,  n.  241,  ferme  restando  le  leggi  regionali   piu’ favorevoli. Restano ferme le disposizioni del  presente  testo  unico nel caso in cui siano previste opere edilizie.»;

      2) al comma 3, terzo periodo, dopo  le  parole:  «il  mutamento della destinazione d’uso» sono aggiunte le seguenti:  «di  un  intero immobile»;

Art. 23-ter. Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante
(articolo introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera n), legge n. 164 del 2014)
(il presente articolo non trova applicazione nelle regioni che hanno adottato una propria disciplina specifica)

1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.

«1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso  della  singola unita’ immobiliare senza opere  all’interno  della  stessa  categoria funzionale e’ sempre consentito,  nel  rispetto  delle  normative  disettore, ferma restando la possibilita’ per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

    1-ter.  Sono,  altresi’,  sempre  ammessi  il  mutamento   di destinazione d’uso senza opere tra le categorie funzionali di cui  al comma 1,  lettere  a),  a-bis),  b)  e  c),  di  una  singola  unita’immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C)  di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone  equipollenti  come  definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto  delle  condizioni  di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e  ferma  restando la possibilita’ per gli strumenti  urbanistici  comunali  di  fissare specifiche condizioni.

        1-quater. Per le singole unita’ immobiliari, il mutamento  di destinazione d’uso di cui al comma 1-ter e’ sempre consentito,  ferma restando la possibilita’ per gli strumenti  urbanistici  comunali  di fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento  sia  finalizzato alla forma di utilizzo  dell’unita’  immobiliare  conforme  a  quella prevalente nelle altre unita’ immobiliari presenti nell’immobile.  Ilmutamento non e’ assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di  interesse  generale  previsto  dal  decreto  del Ministro  dei  lavori  pubblici  2  aprile  1968,  n.  1444  e  dalledisposizioni di legge  regionale,  ne’  al  vincolo  della  dotazione minima obbligatoria dei parcheggi  previsto  dalla  legge  17  agosto 1942, n. 1150. Per le unita’ immobiliari poste al primo  piano  fuoriterra il passaggio alla destinazione residenziale e’ ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e  dal  regolamento edilizio.

        1-quinquies. Ai fini di  cui  ai  commi  1-bis  e  1-ter,  il mutamento  di  destinazione  d’uso  e’  soggetto  alla   segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 19 della legge  7 agosto  1990,  n.  241,  ferme  restando  le  leggi  regionali   piu’ favorevoli. Restano ferme le disposizioni del  presente  testo  unico nel caso in cui siano previste opere edilizie.»;

2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis.
(comma così sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera m), della legge n. 120 del 2020)

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso di  un  intero immobile  all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

d) all’articolo 31, comma 5:

      1) al primo periodo, dopo le parole:  «interessi  urbanistici,» sono inserite le seguenti:  «culturali,  paesaggistici,»  e  dopo  le parole: «dell’assetto  idrogeologico»  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti: «previo parere delle amministrazioni  competenti  ai  sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

      2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:

  «Nei  casi  in  cui  l’opera  non  contrasti  con   rilevanti interessi urbanistici,  culturali,  paesaggistici,  ambientali  o  di rispetto dell’assetto idrogeologico, il comune, previo  parere  delle

amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della  legge n. 241 del 1990, puo’, altresi’, provvedere all’alienazione del  bene e dell’area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel  rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2,  della  legge  15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto  alla effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive.  E’ preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura

di  alienazione.  Il  valore  venale  dell’immobile  e’   determinato. dall’agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la  rimozione delle opere abusive.»;

Art. 31 (L) – Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

5. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici, culturali, paesaggistici, e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241Nei casi in cui l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, il Comune, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, può, altresì, provvedere all’alienazione del bene e dell’area di sedìme determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive. È preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell’immobile è determinato dall’agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.
(comma così modificato dall’art. 54, comma 1, lettera h), legge n. 221 del 2015)

    e) all’articolo 34, comma 2, le  parole:  «doppio  del  costo  di produzione» sono sostituite dalle  seguenti:  «triplo  del  costo  di produzione», e le parole: «doppio del valore venale» sono  sostituite dalle seguenti: «triplo del valore venale»;

Art. 34 (L) – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, triplo  del  costo  di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, triplo del valore venale  determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

    f) all’articolo 34-bis:

      1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Per gli interventi  realizzati  entro  il  24  maggio 2024,  il  mancato  rispetto  dell’altezza,  dei   distacchi,   della cubatura, della superficie coperta e di ogni  altro  parametro  delle singole unita’ immobiliari non  costituisce  violazione  edilizia  se contenuto entro i limiti:

          a) del  2  per  cento  delle  misure  previste  dal  titoloabilitativo per le unita’ immobiliari con superficie utile  superiore ai 500 metri quadrati;

          b) del  3  per  cento  delle  misure  previste  nel  titolo abilitativo per le unita’ immobiliari con superficie  utile  compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;

          c) del  4  per  cento  delle  misure  previste  nel  titolo abilitativo per le unita’ immobiliari con superficie  utile  compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;

          d) del  5  per  cento  delle  misure  previste  nel  titolo abilitativo per le unita’ immobiliari con superficie utile  inferiore ai 100 metri quadrati.

        1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di  cui  al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie  assentita  con  il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, alnetto  di  eventuali  frazionamenti   dell’immobile   o   dell’unita’ immobiliare eseguiti nel corso del tempo.»;

Art. 34-bis. Tolleranze costruttive
(articolo introdotto dall’art. 10, comma 1, lettera p), della legge n. 120 del 2020)

1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

  1. del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
    b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
    c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
    d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati
    .

1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.

      2) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:

«2-bis. Per gli interventi  realizzati  entro  il  24  maggio 2024, costituiscono inoltre  tolleranze  esecutive  ai  sensi  e  nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione  di  elementi  architettonici non strutturali,  le  irregolarita’  esecutive  di  muri  esterni  ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la  difforme esecuzione  di  opere  rientranti  nella  nozione   di   manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e  gli  errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.»;

2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

      3) al comma 3, le parole: «ai commi  1  e  2»  sono  sostituite dalle seguenti: «al presente articolo»;

3. Le tolleranze esecutive di cui  ((al presente articolo)) realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

      4) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per le unita’ immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di  quelle  a  bassa  sismicita’ all’uopo indicate nei decreti di  cui  all’articolo  83,  il  tecnico attesta altresi’ che gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del  capo  IV  della parte II. Tale attestazione, corredata dalla  documentazione  tecnicasull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, e’  trasmessa  allo  sportello  unico  per l’acquisizione  dell’autorizzazione  dell’ufficio  tecnico  regionale nsecondo  le  disposizioni  di  cui  all’articolo   94,   ovvero   per l’esercizio delle modalita’ di controllo previsto  dalle  regioni  ai sensi  dell’articolo  94-bis,  comma  5,  per  le   difformita’   che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza  di cui al comma 1, lettere b) e c), del  medesimo  articolo  94-bis.  Il tecnico abilitato  allega  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  3 l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma  2,  o  l’attestazione circa il decorso dei termini del  procedimento  rilasciata  ai  sensi dell’articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in  caso  di  difformita’  checostituiscono interventi di minore rilevanza o  privi  di  rilevanza, una  dichiarazione  asseverata  circa  il  decorso  del  termine  del procedimento per i controlli regionali in  assenza  di  richieste  di integrazione documentale o istruttorie inevase e  di  esito  negativo dei controlli stessi.

        3-ter.  L’applicazione  delle  disposizioni   contenute   nel presente articolo non puo’ comportare  limitazione  dei  diritti  dei terzi. Il tecnico abilitato  verifica  la  sussistenza  di  possibili limitazioni  dei  diritti  dei  terzi  e  provvede   alle   attivita’ necessarie  per  eliminare   tali   limitazioni,   presentando,   ove necessario, i relativi titoli.  In  caso  di  dichiarazione  falsa  o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo  VI  del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  La formazione dei titoli  di  cui  al  secondo  periodo  e  la  concreta esecuzione dei relativi interventi e’ condizione  necessaria  per  la redazione della dichiarazione di cui al comma 3.»;

3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, corredata dalla documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 94, ovvero per l’esercizio delle modalità di controllo previsto dalle regioni ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2, o l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.

3-ter. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria per la redazione della dichiarazione di cui al comma 3. ))

g) all’articolo 36:

      1) al comma 1, le parole: «in assenza di permesso di costruire, o  in  difformita’  da  esso,  ovvero  in  assenza  di   segnalazione certificata di inizio attivita’ nelle ipotesi di cui all’articolo 23,comma 01, o in difformita’ da essa» sono sostituite  dalle  seguenti:«in assenza di permesso di costruire, in  totale  difformita’  o  con variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all’articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita’ nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in totale difformita’ da  essa  o con variazioni essenziali» e le parole: «34, comma 1» sono soppresse;

      2) al comma 2, il secondo periodo e’ soppresso;

      3) la rubrica e’ sostituita dalla  seguente:  «Accertamento  di conformita’ nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformita’  o variazioni essenziali»;

Art. 36 (L) – Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità  o variazioni essenziali

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, in assenza di permesso di costruire, in  totale  difformita’  o  con variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all’articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita’ nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in totale difformita’ da  essa  o con variazioni essenziali  fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

h) dopo l’articolo 36, e’ inserito il seguente:  

«Art. 36-bis (L) (Accertamento di conformità nelle ipotesi  di parziali difformità).

– 1.  In  caso  di  interventi  realizzati  in parziale difformita’ dal permesso di costruire o  dalla  segnalazione certificata di inizio attivita’ nelle ipotesi di cui all’articolo  34 ovvero in assenza o in difformita’ dalla segnalazione certificata  di inizio attivita’ nelle ipotesi di  cui  all’articolo  37,  fino  alla scadenza dei termini di cui all’articolo 34, comma 1 e comunque  fino all’irrogazione  delle  sanzioni  amministrative,   il   responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono  ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata  di inizio attivita’ in sanatoria se l’intervento risulti  conforme  alla disciplina urbanistica vigente al momento della  presentazione  della domanda, nonche’ ai requisiti prescritti  dalla  disciplina  edilizia vigente al momento della realizzazione.

      2. Il permesso presentato ai sensi  del  comma  1  puo’  essere rilasciato dallo sportello unico per l’edilizia di  cui  all’articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di  cui  al secondo periodo. In sede di esame  delle  richieste  di  permesso  in sanatoria lo  sportello  unico  puo’  condizionare  il  rilascio  del provvedimento alla realizzazione, da  parte  del  richiedente,  degli interventi  edilizi,  anche  strutturali,  necessari  per  assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrita’, efficienza energetica degli edifici e degli  impianti  negli  stessi  installati,  al  superamento  delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente  articolo.  Per  le  segnalazioni certificate di inizio attivita’ presentate ai sensi del comma  1,  lo sportello unico individua  tra  gli  interventi  di  cui  al  secondo periodo le misure da prescrivere ai sensi dell’articolo 19, comma  3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990,  n.  241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.

      3. La richiesta del permesso di  costruire  o  la  segnalazione certificata di inizio attivita’ in sanatoria sono accompagnate  dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le  necessarie conformita’. Per la conformita’ edilizia, la  dichiarazione  e’  resa con  riferimento  alle  norme  tecniche  vigenti  al  momento   della realizzazione    dell’intervento.    L’epoca     di     realizzazione dell’intervento  e’  provata  mediante  la  documentazione   di   cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo. Nei casi in cui   sia   impossibile   accertare    l’epoca    di    realizzazione dell’intervento  mediante  la  documentazione  indicata   nel   terzo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di  realizzazione  con propria dichiarazione e sotto la  sua  responsabilita’.  In  caso  di dichiarazione falsa  o  mendace  si  applicano  le  sanzioni  penali, comprese  quelle  previste  dal  capo  VI  del  testo   unico   delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445.

      4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano  eseguiti  in assenza o difformita’ dall’autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorita’  preposta  alla gestione  del  vincolo   apposito   parere   vincolante   in   meritoball’accertamento della compatibilita’ paesaggistica  dell’intervento.

L’autorita’ competente si pronuncia sulla domanda  entro  il  termine perentorio di centottanta  giorni,  previo  parere  vincolante  della soprintendenza da rendersi entro il  termine  perentorio  di  novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui  al  secondo periodo,  il   dirigente   o   responsabile   dell’ufficio   provvede autonomamente.

      5. Il rilascio del permesso e la  segnalazione  certificata  di inizio attivita’ in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al  doppio  dell’aumento  del  valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora venga accertata la compatibilita’  paesaggistica, si applica altresi’ una sanzione equivalente al maggiore importo  tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

L’importo della sanzione pecuniaria di  cui  al  secondo  periodo  e’ determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all’articolo 167, comma  1, del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

      6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente  o  il responsabile  del  competente  ufficio  comunale  si  pronuncia   con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi  i  quali la  richiesta  si  intende  accolta.  Alle  segnalazioni  di   inizio attivita’ presentate ai sensi del comma 1, si applica il  termine  di cui all’articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n.  241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e  secondo periodo sono  sospesi  fino  alla  definizione  del  procedimento  di compatibilita’ paesaggistica. Decorsi i  termini  di  cui  al  primo, secondo e terzo  periodo,  eventuali  successive  determinazioni  del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine e’ interrotto qualora  l’ufficio  rappresenti  esigenze  istruttorie,  motivate   e formulate in  modo  puntuale  nei  termini  stessi,  e  ricomincia  a decorrere dalla ricezione  degli  elementi  istruttori.  In  caso  di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per  la  sanatoria,il dirigente  o  il  responsabile  del  competente  ufficio  comunale applica le sanzioni prevista dal presente testo unico.»;

i) all’articolo 37:

      1) il comma 4 e’ abrogato;

      2) al comma 6, le parole: «articolo 36» sono  sostituite  dalle seguenti: «articolo 36-bis»;

      3) alla rubrica, le parole:  «e  accertamento  in  conformità» sono soppresse.

  2. Le entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cuiall’articolo 31, comma 5, ultimo periodo e all’articolo 36-bis, comma 5, primo periodo, del testo unico di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono utilizzate, in misura  pari  ad un terzo,  per  la  demolizione  delle  opere  abusive  presenti  sul territorio comunale, fatta  salva  la  ripetizione  delle  spese  nei confronti del responsabile, e per la  realizzazione  di  opere  e  di interventi di  rigenerazione  urbana,  di  riqualificazione  di  aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di  immobili  e  spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative  economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.

Art. 37 Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla  segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro .
6. La mancata segnalazione certificata di inizio attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’ ((articolo 36-bis))

Art. 2 Strutture  amovibili  realizzate  durante  l’emergenza  sanitaria  da Covid-19

  1.  Fatte  salve  le  prescrizioni  degli   strumenti   urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre  normative  di  settore aventi incidenza  sulla  disciplina  dell’attivita’  edilizia  e,  in particolare, delle norme  antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica,  di tutela  dal  rischio  idrogeologico,   nonche’   delle   disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  le  strutture  amovibili realizzate per finalita’ sanitarie, assistenziali, educative  durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti virali trasmissibili Covid-19 e mantenute in esercizio alla  data  di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all’articolo 6, comma  1,  lettera e-bis), del testo unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 380 del 2001, in presenza  di  comprovate  e  obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessita’.

DPR n. 380 del 2001 Art. 6 (Attività edilizia libera).

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

(…)

e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;

  2. Per le finalita’ di cui al comma 1, gli  interessati  presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi  dell’articolo 6-bis del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 380 del 2001. Resta ferma la  facolta’  per  il  comune territorialmente competente di richiederne in  qualsiasi  momento  la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui  sia  rilevata la non conformita’ dell’opera con le prescrizioni e  i  requisiti  di cui al comma 1.

  3. Nella comunicazione sono  indicate  le  comprovate  e  obiettive esigenze di cui al  comma  1  ed  e’  altresi’  indicata  l’epoca  di realizzazione della struttura, con allegazione  della  documentazione di cui al comma 4.

  4. Al fine di provare l’epoca di realizzazione  dell’intervento  il tecnico allega la documentazione di  cui  all’articolo  9-bis,  comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.  Nei  casi  in  cui  sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all’articolo  9-bis,  comma  1-bis,  del  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  380  del 2001, il tecnico incaricato attesta  la  data  di  realizzazione  con propria dichiarazione e sotto la  sua  responsabilita’.  In  caso  di dichiarazione falsa  o  mendace  si  applicano  le  sanzioni  penali, comprese  quelle  previste  dal  capo  VI  del  testo   unico   delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445.

  5.  L’applicazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente articolo non puo’ comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dalle medesime disposizioni non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica. Per  le  strutture  di  proprieta’  di amministrazioni pubbliche, agli  eventuali  oneri  connessi  al  loro mantenimento provvedono le medesime amministrazioni nell’ambito delle disponibilita’ allo scopo destinate a legislazione vigente.

Art. 3 Norme finali e di coordinamento

  1. Gli interventi  realizzati  entro  il  24  maggio  2024  di  cui all’articolo 34-bis, comma 1-bis, del testo unico delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380[4], sono  soggetti al regime di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31[5].

  2. Le disposizioni di cui all’articolo 34-bis, commi 1-bis, 2-bis e 3-bis, e all’articolo 36-bis, ad eccezione del  comma  5,  del  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  380  del 2001  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  anche   all’attivita’ edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui  all’articolo  1  del decreto  legislativo   30   marzo   2001,   n.   165[6].   Le   predette amministrazioni possono dichiarare le tolleranze di cui  all’articolo 34-bis, commi 1-bis e 2-bis, del testo unico di cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n.  380  del  2001  mediante  il  proprio personale deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche nel settore dell’edilizia. Per le finalita’ di cui al primo  periodo, le amministrazioni pubbliche  possono  in  ogni  caso  avvalersi  del supporto e della collaborazione di  altre  amministrazioni  pubbliche ovvero di soggetti terzi. Le  amministrazioni  pubbliche  interessate dalle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma   provvedono   agli adempimenti ivi previsti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  3. All’articolo 56-bis del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98[7], dopo il comma 7 e’ inserito il seguente: «7-bis. I decreti di cui al comma 7,  limitatamente  alle  annualita’  pregresse,  prevedono   che   la riduzione delle entrate erariali corrispondente  ovvero  il  recupero siano  ripartiti  in  un  numero  di   annualita’   pari   a   quelle intercorrenti fra il trasferimento  dell’immobile  e  l’adozione  del decreto.».

  4. La presentazione della richiesta  di  permesso  di  costruire  o della segnalazione certificata di inizio attivita’  in  sanatoria  ai sensi  dell’articolo  36-bis  del  decreto   del   Presidente   della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non da’ diritto  alla  restituzione delle somme versate a titolo di  oblazione  o  per  il  pagamento  di sanzioni gia’  irrogate  dall’amministrazione  comunale  o  da  altra amministrazione sulla base  della  normativa  vigente  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4 Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversionein legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 29 maggio 2024

scarica LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA (dal sito lavoripubblici.it )

NOTE

(1)Gazzetta Ufficiale DECRETO-LEGGE 29 maggio 2024, n. 69 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. (24G00088) (GU Serie Generale n.124 del 29-05-2024) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/2024

(2) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)

(3) vedi anche sul sito dell’Ordine degli architetti “Accertamento di conformità, tolleranze, cambi di destinazione d’uso: le modifiche al “Tu Edilizia”di di Mariagrazia Barletta 30 Maggio 2024

[4] decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Articolo 34-bis (Tolleranze costruttive) comma 1-bis  introdotto dal presente decreto

[5] Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
(G.U. 22 marzo 2017, n. 68) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0031.htm

[6] decreto  legislativo   30   marzo   2001,   n.   165 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/04/2024) (GU n.106 del 09-05-2001 – Suppl. Ordinario n. 112) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165

[7] LEGGE 9 agosto 2013, n. 98Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia
(G.U. n. 194 del 20 agosto 2013) (Decreto del Fare) Articolo 56-bis  Art. 56-bis. Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali comma 7  Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non sia possibile l’integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell’Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all’ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte dell’ente interessato.

7-bis. I decreti di cui al comma 7,  limitatamente  alle  annualita’  pregresse,  prevedono   che   la riduzione delle entrate erariali corrispondente  ovvero  il  recupero siano  ripartiti  in  un  numero  di   annualita’   pari   a   quelle intercorrenti fra il trasferimento  dell’immobile  e  l’adozione  del decreto.

LEGGE 9 agosto 2013, n. 98  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. (13G00140) (GU Serie Generale n.194 del 20-08-2013 – Suppl. Ordinario n. 63)  note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2013 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/20/13G00140/sg

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2024

Misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (schema di Decreto legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge relativo a misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica finalizzate a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, supportando, al contempo, gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo. 

Lo schema di DL reca misure volte a: semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, anche al fine di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando allo stesso tempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo; rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell’ottica di stimolare un andamento positivo dei valori dei beni immobili; consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie, al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla celere circolazione dei beni.

Rispetto al quadro normativo vigente.

  • si amplia la categoria degli interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo;
  • si semplifica l’iter di riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare;
  • si agevolano i mutamenti di destinazione d’uso senza opere, prevedendo il principio dell’indifferenza funzionale tra le destinazioni d’uso omogenee;
  • si permette l’alienazione del bene o dell’area oggetto di abuso, da parte del Comune, in presenza di determinate condizioni;
  • si modifica la disciplina delle “tolleranze costruttive” limitatamente agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, prevedendo: la riparametrazione dei limiti tollerati in misura inversamente proporzionale alle dimensioni delle unità immobiliari; l’ampliamento della casistica delle c.d. “tolleranze esecutive”; 
  • in materia di “doppia conformità”, si mantiene il suddetto requisito ai fini della sanatoria degli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali e, quanto alle parziali difformità, se ne ammette la sanatoria anche in assenza del requisito della doppia conformità, purché gli interventi siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (disposizione applicabile anche agli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa);
  • si permette il mantenimento di alcune strutture amovibili realizzate durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19;
  • si stabilisce che le tolleranze costruttive, realizzate entro il 24 maggio 2024, rientrano tra gli interventi ed opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica; 
  • si specifica che le disposizioni in materia di tolleranze costruttive ed esecutive introdotte dal DL nonché in materia di accertamento di conformità per le parziali difformità di cui all’art. 36-bis (ad eccezione del comma 5, che prevede il regime sanzionatorio) siano applicabili, ove compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche.
  • si prevede che, in caso di trasferimento di immobili pubblici di proprietà dello Stato alle regioni e agli enti locali, la riduzione delle risorse destinate a questi ultimi, prevista al fine di compensare la riduzione delle entrate erariali conseguente al suddetto trasferimento, sia ripartita in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto con cui viene determinata la suddetta riduzione.

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