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NO AL NUOVO STATUTO DI ROMA CAPITALE SENZA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

piazzacampCarteinregola critica vari aspetti del documento che  verrà discusso a partire da giovedì  28 febbraio  nell’Assemblea Capitolina e chiede che la nuova suddivisione territoriale dei Municipi venga sottoposta a referendum confermativo.

Mentre la Francia sopprimerà la parola “razza” dalla Costituzione, applicando così una delle promesse elettorali di François Hollande, nel  nuovo Statuto della Capitale il termine  “brilla” proprio in apertura, nonostante  da tempo  sia privo di qualunque fondamento scientifico se riferito ad esseri umani. Ed è inserito  in una formulazione che non è neanche la citazione letterale e virgolettata dell’art.3 della nostra Costituzione, ma in  un elenco molto più allargato, che comprende le discriminazioni fondate sul  “sesso”, sul  “colore della pelle”,  sull’ “origine etnica o sociale”, sulle “caratteristiche genetiche” etc.Ci auguriamo una correzione immediata di una non tollerabile svista.

E molti sono i punti discutibili del nuovo Statuto: a partire  dall’art.18,  che trasforma fortemente l’attuale rapporto tra cittadini ed istituzioni  eliminando la figura del Difensore Civico (in seguito a una legge nazionale) sostituendola con una generica struttura interna all’ Amministrazione, sia pure in una proclamata posizione d’indipendenza. Poco chiare appaiono anche le nuove norme dell’art.17 che disciplinano le indennità dei consiglieri e che non prevedono tempi certi per l’adozione della nuova normativa. Inoltre lascia perplessi l’art.25, che introduce la possibilità da parte del Sindaco di affidare a personalità esterne agli organi e all’amministrazione di Roma Capitale lo svolgimento, pur a titolo gratuito, di compiti di collaborazione su temi prima riservati ai membri del Consiglio Comunale, con conseguente aumento dei costi.

Ma soprattutto. Carteinregola  rileva la totale assenza, nella stesura le nuovo Statuto, di un  confronto con i cittadini, che dovrebbero essere i veri protagonisti del cambiamento,  a partire dalle decisioni che riguardano la riduzione dei Municipi dagli attuali 19 a 15 e al conseguente riorganizzazione territoriale.

Per questo Carteinregola chiede che la delibera di ridefinizione dei Municipi sia sottoposta a referendum confermativo da parte dei cittadini di Roma Capitale, così da non far calare dall’alto le decisioni ma  condividerle in  un processo realmente partecipato.

Carteinregola  sulla proposta e articolato dello Statuto di Roma Capitale

a cura di Denise Lancia e Brunello Berardi

scarica la Bozza del nuovo Statuto per Commissione 03 12 2012 con le due versioni Bozza nuov Statuto per Commissione 03 12 2012

E’ in avanzata fase di elaborazione per la successiva proposizione all’approvazione del Consiglio Comunale l’articolato dello Statuto di Roma Capitale, così come previsto dalla legge 42/2009 (1)  e più compiutamente dal Dlgs 156/2010 (2)

Nello scorrere gli articoli della proposta di Statuto si evidenzia (Art.14 Tutela dei cittadini) la soppressione della figura del Difensore Civico, secondo quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 191 – legge finanziaria per l’anno 2010 (come modificata dal D.L. 2/2010, convertito in legge 42/2010) che all’art. 2, comma 186 ha ritenuto di cancellare figura e poteri, per esempio “il controllo preventivo di legittimità sugli atti nei casi previsti dalla legge” ma anche preciso status e struttura di un organo di fondamentale importanza per il rapporto fra cittadini ed istituzione che andava piuttosto implementato di funzioni, rinviando tutto ad una generica struttura interna all’amministrazione sia pur in posizione di indipendenza.

Così come suscita qualche perplessità la trasformazione della figura del Segretario Comunale in Direttore Generale – art.32 comma 3 – che sovrappone funzioni sostanzialmente non sovrapponibili, quella del Segretario Comunale, a garanzia della legittimità degli atti, e quella del Direttore Generale, responsabile del raggiungimento degli obiettivi, approfondendo il controverso legame fiduciario con l’organo politico.

Una annotazione poi sulle nuove norme che disciplinano l’indennità da corrispondere ai Consiglieri Capitolini, art. 17 comma 8, che viene di fatto sospesa dal successivo comma 10 che proroga il vecchio regime senza prevedere tempi certi per l’adozione della nuova normativa.

Ci lascia perplessi, inoltre, il comma 6 dell’art.25 che introduce la possibilità da parte del Sindaco di affidare a personalità esterne agli organi e all’amministrazione di Roma Capitale lo svolgimento, sia pur a titolo gratuito, di compiti di collaborazione su temi di interesse della comunità cittadina, prima riservati ai membri del Consiglio Comunale.

Tendenza peraltro riconfermata più e più volte nel testo dello Statuto: a tutti i livelli, dall’impiegatizio al dirigenziale, è prevista la possibilità di ricorrere a figure esterne all’amministrazione con contratti a tempo determinato. L’uso, e come ormai noto spesso l’abuso, di questa fattispecie di rapporti dovrebbe invece essere confinato a casi veramente straordinari e piuttosto reperire le risorse fra quelle già in forza all’amministrazione, sia per diminuire i costi grazie ad una efficace organizzazione che per una migliore valorizzazione delle competenze dei dipendenti di Roma Capitale.

Inoltre, estendendo il concetto di partecipazione, l’Amministrazione potrebbe utilizzare come consulenti le centinaia di comitati ed associazioni presenti sul territorio che da anni affrontano ed approfondiscono le problematiche che gravano sulla città e le loro possibili soluzioni. Sarebbe un atto altamente significativo che permetterebbe finalmente, ai nostri rappresentanti eletti, di rapportarsi con i problemi reali e con i cittadini che, con vero spirito di servizio, affrontano questioni importanti molto spesso sottovalutate o disconosciute.

Relativamente poi alla riduzione dei Municipi a 15 e della relativa rivisitazione territoriale, si rendono necessarie alcune considerazioni generali.

La Legge di Roma-Capitale sulla riduzione dei Municipi da 19 a 15, propone una soluzione incomprensibile ed assurda, senza una giustificazione che parta da studi preventivi sulla situazione urbanistica dei singoli Municipi e dei loro rapporti reciproci che possano conseguentemente indicarne i nuovi assetti territoriali ed il loro numero.

Inoltre nella prospettiva dell’istituzione di  Roma Metropolitana (3),  l’ambito di Roma Capitale, coincidente o meno con l’area della Provincia di Roma, dovrà rapportarsi ed integrarsi con il resto del territorio laziale attraverso un proprio sistema territoriale policentrico, di cui faranno  parte sia i Comuni della Provincia di Roma che gli attuali Municipi di Roma Capitale, cioè delle entità completamente diverse e disomogenee che dovranno confluire necessariamente in un nuovo modello strutturale il più possibile omogeneo. Questo vorrà dire che, probabilmente, parte dei Comuni limitrofi a Roma Capitale verranno parzialmente assorbiti dai Municipi confinanti e, viceversa, alcuni Comuni si allargheranno  a spese dei Municipi adiacenti.

In questa prospettiva di riorganizzazione territoriale, non ha alcun senso approvare in questa fase gli ultimi provvedimenti delle norme “transitorie” per Roma Capitale e lo “spacchettamento” dei Municipi previsti dal D.L. n°156/10 con i notevoli costi “transitori” conseguenti. Costi assolutamente inutili in quanto rapidamente vanificati dal nuovo disegno di Roma-Metropolitana.

In ogni caso è  auspicabile che la delibera di ridefinizione sia sottoposta a referendum confermativo da parte dei cittadini di Roma Capitale, trattandosi di materia che direttamente riguarda la vivibilità e l’efficacia del rapporto fra i cittadini e l’istituzione. Lo Statuto si preoccupa nelle norme transitorie e finali di sottrarre la materia alla possibilità di referendum richiesto a maggioranza da un singolo municipio (vedi l’art.3 comma 7 del Regolamento del decentramento amministrativo).

Invitiamo il Consiglio Comunale stesso ad indire tale referendum, evitando così di calare dall’alto le proprie decisioni e facendone un processo realmente partecipato.

———————————————————————————————————–

(1) Legge 5 maggio 2009, n. 42“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2009

(2) DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2010, n. 156 Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ((e successive modificazioni,)) in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. (10G0178) (GU n.219 del 18-9-2010 )

(3) Dal sito della provincia di Roma: Il Cammino verso la riforma, la città metropolitana  http://www.provincia.rm.it/siti_esterni/riformametropolitana/pages/3)IL_CAMMINO_VERSO_LA_RIFORMA.htmL
Da Wikipedia, Città metropolitana http://it.wikipedia.org/wiki/Città_metropolitana

avviso sul sito di Roma Capitale: Proposta di Statuto di Roma Capitale

Con il deposito, in data 5 dicembre 2012, di una proposta di deliberazione dell’Assemblea Capitolina – a iniziativa del Presidente della Commissione Speciale per le riforme istituzionali di Roma Capitale, Francesco Smedile – è stato attivato il procedimento per dotare Roma Capitale dello Statuto.

Dopo aver acquisito i pareri e i contributi propositivi dei Consigli dei Municipi e dei Consiglieri Capitolini, la proposta, già pubblicata all’Albo Pretorio, è stata esaminata, in sede di controdeduzioni, dalla predetta Commissione e licenziata con alcune modifiche all’originario testo dell’articolato. Nuovamente pubblicata all’Albo Pretorio, la proposta –di cui è stata data ulteriore conoscenza agli appartenenti alla comunità cittadina attraverso un apposito avviso su due quotidiani – è ora avviata all’esame dell’Aula.  Ultimo aggiornamento 27/02/2013

Gli emendamenti dell’on. Athos De Luca (PD)

Gli emendamenti dell’on. Andrea Alzetta (SEL)

La lettera del Presidente del X Municipio Sandro Medici ai colleghi Presidenti del 28 novembre 2011 lettmunicipi Medici

LA BATTAGLIA SUI MUNICIPI- Rassegna stampa

30 gennaio 2013 Il messaggero cronaca di Roma Battaglia sui Municipi (scarica)

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Riccardo Magi
Riccardo Magi
11 anni fa

Sono d’accordo sulla maggior parte dei rilievi di metodo e di merito. Sul primo però quello riguardo all’uso del termine “razza” va detto che non si tratta dell’art. 3 della Costituzione italiana ma della citazione testuale dell’art.21 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea. Si può pensare di eliminare il termine “razza” visto che già si parla di “origine etnica”.
In ogni caso andrebbe notato più l’aspetto positivo del riferimento ad una delle fonti normative fondamentali dell’Ue che ad esempio parla esplicitamente di divieto di discriminazione per identità di genere o preferenze sessuali.
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

Riccardo Magi

carteinregola
11 anni fa
Reply to  Riccardo Magi

Il divieto della discriminazione in base alla”razza” risale alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Oggi però il suo uso dovrebbe essere rimesso in discussione

Riccardo Magi
Riccardo Magi
11 anni fa

Sono d’accordo sulla maggior parte dei rilievi di metodo e di merito. Sul primo però quello riguardo all’uso del termine “razza” va detto che non si tratta dell’art. 3 della Costituzione italiana ma della citazione testuale dell’art.21 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea. Si può pensare di eliminare il termine “razza” visto che già si parla di “origine etnica”.
In ogni caso andrebbe notato più l’aspetto positivo del riferimento ad una delle fonti normative fondamentali dell’Ue che ad esempio parla esplicitamente di divieto di discriminazione per identità di genere o preferenze sessuali.
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

Riccardo Magi

carteinregola
11 anni fa
Reply to  Riccardo Magi

Il divieto della discriminazione in base alla”razza” risale alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Oggi però il suo uso dovrebbe essere rimesso in discussione

Riccardo Magi
Riccardo Magi
11 anni fa

Sono d’accordo sulla maggior parte dei rilievi di metodo e di merito. Sul primo però quello riguardo all’uso del termine “razza” va detto che non si tratta dell’art. 3 della Costituzione italiana ma della citazione testuale dell’art.21 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea. Si può pensare di eliminare il termine “razza” visto che già si parla di “origine etnica”.
In ogni caso andrebbe notato più l’aspetto positivo del riferimento ad una delle fonti normative fondamentali dell’Ue che ad esempio parla esplicitamente di divieto di discriminazione per identità di genere o preferenze sessuali.
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

Riccardo Magi

carteinregola
11 anni fa
Reply to  Riccardo Magi

Il divieto della discriminazione in base alla”razza” risale alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Oggi però il suo uso dovrebbe essere rimesso in discussione