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Non si uccide così l’art. 9 della Costituzione

foto appello prefettiCarteinregola sottoscrive l’appello  al Presidente della Repubblica  ai Presidenti del Senato e della Camera e  al ministro Dario Franceschini   affinchè si oppongano all’articolo del  disegno di legge Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che di fatto  affiderebbe alle prefetture la tutela del nostro paesaggio,  erodendo ulteriormente la tutela delle soprintendenze.  E  la residuale, e spesso eroica, forza con la quale, nonostante tutto, si oppongono alle speculazioni che continuano ad affogarci nel cemento.

> firma e diffondi l’appello Non si uccide così l’art. 9 della Costituzione

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica . Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Articolo 9 della Costituzione Italiana

Dopo l’allarme sollevato dall’articolo di Tomaso Montanari su Repubblica del 20 luglio, di moltiplicano gli appelli contro il disegno di legge promosso dal ministro Madia,   considerato un  pericolo per la tutela del «paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione » (art. 9 Cost.) anche più grave del già grave silenzio-assenso. Infatti, l’articolo 8 comma 1 lettera e della legge (1) prevede  la trasformazione delle prefetture in uffici territoriali dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini sotto la direzione del prefetto. Cioè la confluenza delle Soprintendenze nelle prefetture, e  i soprintendenti sottoposti ai prefetti, gerarchicamente superiori. E anche se di fronte alla levata di scudi delle associazioni di tutela e dei sindacati, la Camera ha approvato un ordine del giorno che «impegna il Governo a prevedere che le funzioni dirette di tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali rimangano di competenza esclusiva ed autonoma dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali», non si sa quale soluzione si troverà. Avremo la paradossale situazione di soprintendenze che confluiranno nelle prefetture (emendamenti ed ordini del giorno tesi ad impedirlo sono stati rigettati), ma conservando una competenza autonoma ed esclusiva? Ancora una volta il governo Renzi, con la scusa di semplificare e accelerare le decisioni (per esempio sulle opere pubbliche), abbassando al livello territoriale delle prefetture aumenta la possibilità del governo (ora riservata alla Presidenza del Consiglio) di passare sopra i ‘no’ delle soprintendenze. Una simile svolta significa far saltare un altro contrappeso costituzionale al potere esecutivo:  siamo disposti a sacrificare sull’altare dell’efficienza un bene insostituibile come la tutela del nostro territorio?
Nell’immaginario collettivo (anche per loro colpa) i soprintendenti sono percepiti come coloro che si occupano dei musei e delle mostre, o al massimo come coloro che rompono le scatole a chi decida di aprire una finestra sul tetto. Ma questa sorta di magistratura del paesaggio e del patrimonio culturale – che dovrebbe rispondere non al potere esecutivo, ma solo alla legge, alla scienza e alla coscienza – è il presidio fondamentale di beni che, come dice un proverbio dei nativi americani, non abbiamo ereditato dai nostri nonni, ma abbiamo in prestito dai nostri nipoti. E quel che c’è in gioco non è (solo) l’estetica delle città, delle coste o delle colline italiane: ma la tutela della stessa salute umana, così strettamente connessa alla salvaguardia del territorio (Tomaso Montanari, Perché è sbagliato dare ai prefetti la tutela del nostro paesaggio – articolo in calce)

L’appello

Il disegno di legge Madia sulla riorganizzazione dell’amministrazione statale prevede la confluenza delle Soprintendenze nelle Prefetture (ddl 1577/2015, art. 8 comma 1 lettera e). Si tratta del più grave attacco al sistema della tutela del paesaggio e del patrimonio culturale mai perpetrato da un Governo della Repubblica italiana. Anzi, l’attacco finale e definitivo.

Chiediamo al Presidente della Repubblica di vigilare su questa e ogni altra violazione dell’art. 9 della Costituzione; ai Presidenti del Senato e della Camera di garantire un’adeguata discussione parlamentare; al ministro Dario Franceschini, attuale titolare del Mibact, di opporsi con ogni mezzo a tale disegno politico.

O questo governo sarà per sempre ricordato come il becchino di una delle più gloriose strutture di civiltà e democrazia della cultura europea.

Alberto Asor Rosa, Paolo Baldeschi,Alessandro Bedini,Paolo Berdini,Irene Berlingò,Anna Maria Bianchi,Giovanna Borgese,Licia Borrelli,VladMassimo Bray, Francesco Caglioti, Mario Canti,Giuliana Cavalieri, Manasse,Pier Luigi Cervellati,Nino Criscenti,Anna Donati,Dario Fo,Andrea Emiliani,Vittorio Emiliani,Fernando Ferrigno,Maria Teresa Filieri,Domenico Finiguerra,Fabio Isman,Donata Levi,Costanza Gialanella,Piero Gianfrotta,Carlo Ginzburg,Maria Pia Guermandi,Giovanni Losavio,Concetta Masseria,Maria Grazia Messina,Tomaso Montanari,Alessandro Nova,Rita Paris,Desideria Pasolini dall’Onda,Carlo Pavolini,Maria Luisa Polichetti,Luciana Prati,Adriano Prosperi,Valeria Sampaolo,Edoardo Salzano,Salvatore Settis,Sergio Staino,Corrado Stajano,Roby Stuani,Mario Torelli,Bruno Toscano,Carlo Troilo,Sauro Turroni,Monique Veaute, Fausto Zevi. Sottoscrivono inoltre l’Associazione Altreconomia e Laboratorio Carteinregola Roma

(Per aderire: https://www.change.org/p/presidente-della-repubblica-presidenti-senato-e-camera-ministro-dario-franceschini-non-si-uccide-così-l-art-9-della-costituzione?just_created=true )

L’appello dell’Associazione Bianchi Bandinelli Se la tutela la fanno i prefetti

L’articolo 8 della nuova legge quadro per la pubblica amministrazione, invocando la necessità di garantire risposte certe ai cittadini da parte dello Stato, ha stabilito che presso le prefetture sia predisposto un “punto di contatto unico” nel quale confluiscono tutti gli uffici periferici dell’amministrazione dello Stato, comprese le soprintendenze dei Beni culturali.

La subordinazione dei soprintendenti ai prefetti, che è già stata criticata, è certo l’aspetto più grave di questa riforma, ma c’è dell’altro. Anche se l’attuale struttura del MiBACT mantenesse la sua autonomia operativa, in questo quadro normativo il parere dei tecnici rischia di essere facilmente sopraffatto dai nuovi principi decisionali che vengono stabiliti: quelli del “parere prevalente” e “del superamento del dissenso” con i quali ci si propone di risolvere i contrasti tra le diverse istanze che i nuovi uffici insediati nelle prefetture dovranno comporre. Le ragioni della tutela e della conoscenza rischiano di trovarsi isolate di fronte al prevalere di interessi o “pareri prevalenti” di altra natura.

Gli uffici del MiBACT svolgono compiti di tutela, conservazione e fruizione dei beni culturali che richiedono competenze altamente specializzate a livello sia tecnico scientifico sia operativo e organizzativo, competenze che evidentemente non sono possedute dagli attuali Uffici territoriali del governo (ex Prefetture), né dai loro dirigenti e personale.

L’attività tecnica e scientifica del MiBACT sarà quindi impastoiata da strutture e meccanismi burocratici del tutto estranei, con l’effetto sicuro di contrastarne l’efficacia: l’unica risposta che l’amministrazione sarà in grado di assicurare sarà inevitabilmente il “silenzio-assenso”.

Quest’ultimo si appresta a divenire il principio cardine dell’intera attività amministrativa in materia di tutela, con tutte le immaginabili conseguenze. Questo provvedimento distrugge una struttura capillare di tutela, plasmata dalla realtà storica e culturale del nostro paese, considerata da sempre un modello. L’Associazione Bianchi Bandinelli rivolge un appello affinché sia ritirato. E chiede con forza che il ministro dei Beni Culturali se ne dissoci o ne tragga le conseguenze.

> vai al disegno di legge Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Perché è sbagliato dare ai prefetti la tutela del nostro paesaggio

di Tomaso Montanari   Repubblica 20 Luglio 2015
 
«I soprintendenti non funzionano? Li si rimuova, con decisione e trasparenza. Ma con la confluenza nelle prefetture non si risolverà nessun problema, e di fatto le soprintendenze semplicemente spariranno». La Repubblica, 20 settembre 2015 (m.p.r.)

Il disegno di legge Madia sulla riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato contiene un pericolo per la tutela del «paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione » (art. 9 Cost.) anche più grave del già grave silenzio-assenso. La legge decide (all’articolo 7) la trasformazione delle prefetture in «uffici territoriali dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini» sotto la direzione del prefetto.

E quindi delega il governo a disporre la «confluenza nell’Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato». Tradotto in pratica, vuol dire che anche le soprintendenze confluiranno nelle prefetture, e che i soprintendenti saranno sottoposti ai prefetti, gerarchicamente superiori. Di fronte alla levata di scudi delle associazioni di tutela e dei sindacati, la Camera ha approvato un ordine del giorno che «impegna il Governo a prevedere che le funzioni dirette di tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali rimangano di competenza esclusiva ed autonoma dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali». E dunque cosa scriverà il Governo? Avremo la paradossale situazione di soprintendenze che confluiranno nelle prefetture (emendamenti ed ordini del giorno tesi ad impedirlo sono stati rigettati), ma conservando una competenza autonoma ed esclusiva?
Questa contraddizione è il frutto di uno scontro ideologico che meriterebbe di emergere alla luce del sole. La ratio del ddl Madia è ufficialmente quella di semplificare e accelerare le decisioni (per esempio sulle opere pubbliche) abbassando al livello territoriale delle prefetture la possibilità del governo (ora riservata alla Presidenza del Consiglio) di passare sopra i ‘no’ delle soprintendenze. Una simile svolta significa far saltare un altro contrappeso costituzionale al potere esecutivo, e dunque va letta nel quadro di quell’efficientismo che ispira il governo Renzi. Ora, il punto è: siamo disposti a sacrificare sull’altare dell’efficienza un bene insostituibile come la tutela del nostro territorio?
Nell’immaginario collettivo (anche per loro colpa) i soprintendenti sono percepiti come coloro che si occupano dei musei e delle mostre, o al massimo come coloro che rompono le scatole a chi decida di aprire una finestra sul tetto. Ma questa sorta di magistratura del paesaggio e del patrimonio culturale – che dovrebbe rispondere non al potere esecutivo, ma solo alla legge, alla scienza e alla coscienza – è il presidio fondamentale di beni che, come dice un proverbio dei nativi americani, non abbiamo ereditato dai nostri nonni, ma abbiamo in prestito dai nostri nipoti. E quel che c’è in gioco non è (solo) l’estetica delle città, delle coste o delle colline italiane: ma la tutela della stessa salute umana, così strettamente connessa alla salvaguardia del territorio.
Le soprintendenze non funzionano? Si finanzino adeguatamente (rimediando finalmente al gigantesco taglio inflitto da Berlusconi, Tremonti e Bondi nel 2008). I soprintendenti non funzionano? Li si rimuova, con decisione e trasparenza. Ma con la confluenza nelle prefetture non si risolverà nessun problema, e di fatto le soprintendenze semplicemente spariranno: il che rende legittimi i dubbi di chi pensa che il problema non sia l’inefficienza delle soprintendenze, ma anzi la residuale, e spesso eroica, forza con la quale, nonostante tutto, si oppongono alle speculazioni che continuano ad affogarci nel cemento.
Tomaso Montanari (giornalista e storico dell’arte)
(1) questa l’ultima versione (dal sito del senato)
Art. 8 comma 1 lettera e) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall’articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze connesse all’attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a criteri inerenti all’estensione territoriale, alla popolazione residente, all’eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità dell’erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell’Ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo l’attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e di rappresentanza dell’amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all’articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l’Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell’Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l’individuazione e l’organizzazione della sede unica dell’Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell’ambito dell’Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;
Questa la versione approvata dalla Camera (art. 7 lettera d) :
con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall’articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze connesse all’attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a criteri inerenti all’estensione territoriale, alla popolazione residente, all’eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità dell’erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell’Ufficio territoriale dello Stato e di rappresentanza dell’amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all’articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l’Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell’Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l’individuazione e l’organizzazione della sede unica dell’Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell’ambito dell’Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;
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