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Proposta di legge del Lazio sui seminterrati: l’ennesimo capitolo del “Piano casa”?

Martedì 20 ottobre 2020 Carteinregola ha partecipato alla Commissione urbanistica della Regione Lazio, con ODG: Proposta di legge regionale n.46 del 5 luglio 2018 concernente:” Disposizione per il recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti” (1) di iniziativa del consigliere Simeone, (Forza Italia) più altri (2), portando numerose obiezioni e la richiesta di non approvare la PL.

La Proposta, datata luglio 2018, si ispira alla analoga legge regionale della Lombardia del marzo 2017 (3) ed è la riproposizione di alcuni emendamenti presentati a suo tempo dal centro destra alla Legge regionale del Lazio della Rigenerazione Urbana  N. 7 del luglio 2017 (4). In ogni caso appare  a tutti gli effetti una nuova puntata del famigerato “Piano Casa”, formalmente chiuso nel maggio 2017, ma che evidentemente continua a tornare  periodicamente in proposte di provvedimenti che, invocando la riduzione del consumo di suolo, il rilancio del settore dell’edilizia – e i posti di lavoro – e presunte migliorie energetiche/sismiche, continuano a riproporre il famoso slogan “padroni in casa propria”, con  l’ulteriore erosione di leggi urbanistiche a tutela dell’interesse pubblico, la deroga ai Piani regolatori e lo scippo ai Comuni delle proprie prerogative pianificatorie. Come del resto è accaduto negli ultimi anni in molte Regioni prevalentemente a guida centro destra (5).

La domanda da porsi, come sempre è: ma l’interesse pubblico dov’è?

I punti critici

Al di là dell’evidente inconsistenza delle motivazioni sopra citate, occorre preliminarmente ribadire che è da respingere senza mediazioni un provvedimento legislativo che legittima oggettive situazioni di insalubrità tali da comportare inammissibili condizioni di vivibilità, in palese contrasto con parametri e standard che garantiscono una accettabile qualità abitativa.

Nel merito è doveroso richiamare i rischi e danni che ne derivano: 

  • Il ruolo dei Comuni.
    • Come già nel Piano casa Polverini  – ma non nella proroga dello stesso della Giunta  Zingaretti, che non ha offerto  neanche questa opportunità – viene data la  possibilità ai  Comuni di escludere,  “entro 180 giorni dall’entrata in vigore della proposta di legge, parti del territorio dall’applicazione delle disposizioni della presente proposta di legge”. Tuttavia tale possibilità appare decisamente limitata, visto che ciò deve avvenire con   deliberazione motivata da esigenze legate alla necessità di tutela paesaggistica o igienico sanitaria, o a rischio idrogeologico o a difesa del suolo”. Quindi nessuna discrezionalità che riguardi la pianificazione e una valutazione sulle ricadute sul territorio, come ad esempio la mobilità, gli standard ecc.
    • Inoltre non è chiara la disciplina per i cambi di destinazione d’uso, citati nell’ art.3 comma 6 – “…anche nei casi di mutamenti di destinazione d’uso” – e nell’ art. 4 comma 6 – “non possono essere oggetto di mutamenti di destinazione d’uso nei 10 anni successivi al conseguimento dell’agibilità“- , ma anche se fosse previsto un cambio “all’interno della medesima categoria funzionale”, non è inserito alcun riferimento alla necessità di una delibera consigliare, prevista per ogni modifica del PRG, e anzi si sottolinea cheil recupero dei vani e locali seminterrati è sempre ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Eppure l’approvazione di una delibera consigliare è prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia[6], come anche ribadito da una sentenza della Cassazione (7)
    • Infine  si precisa che il  “recupero dei vani locali seminterrati ad uso residenziale, terziario commerciale, può avvenire con o senza opere edilizie, non è mai soggetto alla preventiva adozione approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione”[8]
  • I  rischi idrogeologici .
    • Considerando  l’attuale cambiamento climatico,  e i sempre più frequenti fenomeni di allagamento nei centri urbani, in certi casi con vittime, il provvedimento appare presentare rischi per la popolazione,  rischi che non sembrano  poter  essere allontanati con l’affidamento ai comuni del compito di individuare  “specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell’utilizzo di spazi semi interrati sulla base di quanto definito nella componente geologica degli strumenti urbanistici generali, dei piani e programmi urbanistici comunque denominati e di  indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato[9]”, né con i richiesti periodici aggiornamenti  degli “ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali  o di specifiche analisi di rischio geologico o  idrogeologico locale
  • I carichi urbanistici
    • Trasformare vani e locali sotterranei  non meglio specificati [10]– quindi presumibilmente  senza esclusione dei  box auto – in appartamenti e locali, vuol dire dare la possibilità di sottrarre standard urbanistici ai condomini anche per quanto riguarda i parcheggi pertinenziali,  che nella città consolidata sono già carenti a causa della sciagurata pratica passata di permettere la trasformazione di molti locali destinati al ricovero delle auto in palestre, supermercati e quant’altro,  pratica che a Roma ha inflitto un colpo mortale a molti quartieri periferici e semiperiferici, costruiti negli anni in cui erano già vigenti gli standard urbanistici e quindi dotati di un congruo numero di box per ogni condominio, poi progressivamente  scomparsi grazie a ingiustificati cambi di destinazione. Anche se la PL specifica che i vani devono essere collocati in edifici “già serviti da tutte le urbanizzazioni primarie” (quindi anche box auto) e  inserisce l’obbligo di “reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali” prevede, nel caso che ciò non sia possibile, il semplice versamento di una somma al comune (vedi sotto)
  • La previsione di escludere gli interventi fino a 100 m quadri di superficie lorda, anche nei casi di cambio di destinazione d’uso”,dal reperimento di aree per servizi attrezzature pubbliche di interesse pubblico o  generale e la monetizzazione  vuol dire azzerare la possibilità che i nuovi carichi urbanistici non vadano a gravare sui servizi già presenti, creando un deficit per i residenti
  • Si scardinano regole urbanistiche che sono conquiste civili
    • Nelle definizioni (art. 2) non è tollerabile quanto scritto per il piano seminterrato, che renderebbe possibile vivere di fatto sottoterra a meno di un minuscolo tratto situato sopra la superficie del terreno circostante. Quantomeno andrebbe scritto “il cui soffitto si trova, con riferimento a tutti i prospetti, a una quota superiore di almeno un metro rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio”.
    • Per  “assicurare l’osservanza dei requisiti di fruibilità e di aereoilluminazione naturale degli ambienti”  è previsto che il  recupero dei locali seminterrati possa  essere realizzato anche “mediante aperture praticate nei paramenti murari perimetrali parentesi finestre, porte e porte finestre) nella salvaguardia delle caratteristiche strutturali e formali dell’edificio[11]: in pratica si dà il via libera a interventi che incidono sulle facciate, e soprattutto  sulle regole introdotte da anni per garantire un’equilibrata gestione degli spazi e dei diritti/doveri dei cittadini e dei residenti
  • A chi giova aumentare  l’offerta di abitazioni e uffici, a fronte di un’enorme quantità di appartamenti e uffici nuovi e invenduti sparsi in tutte la città?
  • A chi giova aumentare l’offerta di locali commerciali, a fronte di una drammatica crisi dei negozi di vicinato, che subiscono già la concorrenza di centri commerciali  (peraltro a loro volta in crisi per la concorrenza del commercio on line)? 

Tutta l’operazione sembra improntata, più che  a un “miglioramento  qualitativo della vita dei cittadini”, ad  offrire  possibilità di profitto a chi dispone di vani che non dovrebbero avere l’abitabilità e che, grazie a queste deroghe,  potrà utilizzare, ma anche mettere sul mercato – in vendita o in locazione – spazi che dovrebbero essere destinati al servizio dei condomini, dopo averli  trasformati in  abitazioni assai poco accoglienti o addirittura in strutture  commerciali.

Se l’attuale maggioranza che governa la Regione approverà tale provvedimento, sarà l’ennesima contraddizione, dopo il Piano casa e una parte della legge di Rigenerazione urbana,  di  un’Amministrazione che si erge a paladina dell’interesse pubblico sui giornali e che nell’Aula approva provvedimenti che finiscono con il favorire soprattutto  gli interessi dei privati.


Gruppo Urbanistica di Carteinregola

20 ottobre 2020

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

Post scriptum: in occasione della proroga del cosiddetto “Piano Casa” nell’ottobre 2014 era stato approvato dalla maggioranza regionale guidata dal Presidente Zingaretti l‘abbassamento dell’altezza media dei sottotetti per fini abitativi – in altre Regioni ben sopra i due metri – superando persino la già consistente riduzione del Piano Polverini, arrivando al record di 1,90 mt.

Vai al Comunicato pubblicato sul sito del Consiglio regionale con la sintesi dell’audizione (anche in calce*)

NOTE

(1) scarica http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20046.pdf ,

(2)Proposta di legge 46 del 5 luglio 2018 di iniziativa dei consiglieri Simeone (Forza Italia) Aurigemma (FdI) Cartaginese (Lega) Ciacciarelli  (Lega) concernente “Disposizioni per il recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti”

(3) vedi http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?iddoc=lr002017031000007&view=showdoc

Legge Regionale 10 marzo 2017 , n. 7 Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti (BURL n. 11, suppl. del 13 Marzo 2017 urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-03-10;7 scarica la sintesi

(4) vedi Piano Casa e legge della rigenerazione urbana della Regione lazio, cronologia e materiali

(5) scarica https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2020/10/Dossier-Ance-Recupero-Seminterrati-1.pdf

  • Regione Lombardia – Giunta Maroni (Lega) 10-3 -2017
  • Abruzzo – L.R. 01/08/2017, n. 40 Luciano D’Alfonso (PD)
  • Calabria – Art. 6 – L.R. 11/8/2010, n. 21 Giuseppe
    Scopelliti (Popolo delle Libertà)
  • Friuli Venezia Giulia – Art. 39 – L.R. 11/11/2009, n. 19
    Renzo Tondo (Popolo delle Libertà)
  • Molise – L.R. 18/7/2008 n. 25 Angelo Michele Iorio (Forza
    Italia – PDL)
  • Puglia – L.R. 15/11/2007 n. 33 Nichi Vendola (Rifondazione
    Comunista – SEL )(Il consiglio comunale può disporre
    motivatamente l’esclusione di parti del territorio comunale dall’applicazione
    della legge e definire ulteriori condizioni e modalità di recupero di detti
    locali. Il consiglio comunale può, altresì, disporre motivatamente l’esclusione
    di determinate tipologie di edifici o di interventi)
  • Sicilia – Art. 18 – L.R. 16/04/2003, n. 4 Salvatore Cuffaro
    (CDU)
  • Basilicata – L.R. 4/1/2002, n. 8 Filippo Bubbico
    (Democratici di Sinistra)
  • Liguria – L.R. 6/8/2001 n. 24 Sandro Biasotti (Forza Italia)

(6) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#014

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

 (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)

(le modifiche introdotte da più di 5 anni sono consolidate nel testo senza l’annotazione del provvedimento di modifica)

Art. 14 (L) – Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 – n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
(comma così sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera f), della legge n. 120 del 2020)

2. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché le destinazioni d’uso ammissibili fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
(comma modificato dall’art. 17, comma 1, lettera e), legge n. 164 del 2014, poi dall’art. 10, comma 1, lettera f), della legge n. 120 del 2020)

(7) da Lexambiente Urbanistica. Modifica di destinazione d’uso funzionale: Cass. Sez. III n. 6366 del 11 febbraio 2019 (Up 8 nov 2018) 07 Marzo 2019 : Cassazione Penale (> vai alla sentenza)

Deve ritenersi consentita la modifica di destinazione d’uso funzionale, purché non comporti una oggettiva modificazione dell’assetto urbanistico ed edilizio del territorio e non incida sugli indici di edificabilità, che non determini, cioè, un aggravio del carico urbanistico, inteso come maggiore richiesta di servizi cosiddetti secondari, come ad esempio gli spazi pubblici destinati a parcheggio e le esigenze di trasporto, smaltimento di rifiuti e viabilità, derivante dalla diversa destinazione impressa al bene

(…) Questa Corte ha già chiarito (cfr. Sez. 3, n. 9894 del 20/01/2009, Tarallo, Rv. 243102; conf. Sez. 3, n. 5712 del 13/12/2013, Tortora, Rv. 258686; Sez. 3, n. 39897 del 24/06/2014, Filippi, Rv. 260422; Sez. 3, n. 26455 del 05/04/2016, Stellato, Rv. 267106) che la destinazione d’uso è un elemento che qualifica la connotazione del bene immobile e risponde a precisi scopi di interesse pubblico, di pianificazione o di attuazione della pianificazione. Essa individua il bene sotto l’aspetto funzionale, specificando le destinazioni di zona fissate dagli strumenti urbanistici in considerazione della differenziazione infrastrutturale del territorio, prevista e disciplinata dalla normativa sugli standard, diversi per qualità e quantità proprio a seconda della diversa destinazione di zona.
L’organizzazione del territorio comunale e la gestione dello stesso vengono realizzate attraverso il coordinamento delle varie destinazioni d’uso in tutte le loro possibili relazioni e le modifiche non consentite di queste incidono negativamente sull’organizzazione dei servizi, alterando appunto il complessivo assetto territoriale.
Il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è dunque solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, tenuto conto che nell’ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi urbanistico – contributivi, stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell’ambito della medesima categoria.
Il Consiglio di Stato (Sez. 5, n. 24 del 3/1/1998, Comune di Ostuni c. Monticelli S.r.l.) ha affermato, al riguardo, che “la richiesta di cambio della destinazione d’uso di un fabbricato, qualora non inerisca all’ambito delle modificazioni astrattamente possibili in una determinata zona urbanistica, ma sia volta a realizzare un uso del tutto difforme da quelli ammessi, si pone in insanabile contrasto con lo strumento urbanistico, posto che, in tal caso, si tratta non di una mera modificazione formale destinata a muoversi tra i possibili usi del territorio consentiti dal piano, bensì in un’alternazione idonea ad incidere significativamente sulla destinazione funzionale ammessa dal piano regolatore e tale, quindi, da alterare gli equilibri prefigurati in quella sede”.

(…) è stato chiarito (cfr. Sez. 3, n. 5712 del 13/12/2013, cit., e successive conformi, tra cui Sez. 3, n. 39897 del 24/06/2014, e Sez. 3, n. 26455 del 05/04/2016, citate) che il mutamento di destinazione d’uso senza opere è attualmente assoggettato a S.C.I.A., purché intervenga nell’ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio di categoria o, se il cambio d’uso sia eseguito nei centri storici, anche all’interno di una stessa categoria omogenea (cfr. Sez. 3, n. 26455 del 05/04/2016, Stellato, Rv. 267106 – 01, concernente fattispecie relativa a sequestro preventivo di locali trasformati mediante opere edilizie da cantina garage ad abitazione, con conseguente passaggio dalla categoria d’uso non residenziale alla diversa categoria residenziale).
Dunque deve ritenersi consentita la modifica di destinazione d’uso funzionale, purché non comporti una oggettiva modificazione dell’assetto urbanistico ed edilizio del territorio e non incida sugli indici di edificabilità, che non determini, cioè, un aggravio del carico urbanistico, inteso come maggiore richiesta di servizi cosiddetti secondari, come ad esempio gli spazi pubblici destinati a parcheggio e le esigenze di trasporto, smaltimento di rifiuti e viabilità (cfr., Sez. 3, n. 24852 del 8/5/2013, Pace, non massimata), derivante dalla diversa destinazione impressa al bene.

[8] Articolo 4  – disciplina edilizia dell’intervento e oneri concessori – comma 1 Il recupero dei vani locali seminterrati ad uso residenziale, terziario commerciale, può avvenire con o senza opere edilizie, non è mai soggetto alla preventiva adozione approvazione di piano attuativo di permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione ai sensi dell’articolo 3, comma 1), lettera e) del d.p.r. 6 giugno 2001 n.380 e successive modifiche

[9] Articolo 7 ambiti  di esclusione –  comma 1… L’applicazione è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da ovvero da operazioni di bonifica in corso già effettuate. I comuni sulla base di quanto definito nella componente geologica degli strumenti urbanistici generali, dei piani e programmi urbanistici comunque denominati e di  indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato, individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell’utilizzo di spazi semi interrati.

[10] Questa la generica definizione all’art.2 della PL “Piano seminterrato: il piano di un edificio il cui pavimento si trova una quota inferiore anche solo in parte quella del terreno posto in aderenza all’edificio il cui soffitto si trova anche solo in parte è una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio

11] Art. 5  Disciplina delle deroghe – comma 3. Al fine di assicurare l’osservanza dei requisiti di fruibilità e di aereoilluminazione naturale degli ambienti, l’intervento di recupero dei vari dei locali seminterrati può essere realizzato anche mediante aperture praticate nei paramenti murari perimetrali parentesi finestre, porte e porte finestre) nella salvaguardia delle caratteristiche strutturali e formali dell’edificio.

(*)

Recupero dei seminterrati, giornata di audizioni in commissione Urbanistica

Pareri contrastanti sulla proposta di Simeone (FI). Resta aperta la questione dei carichi urbanistici. Fissato il termine per la presentazione di emendamenti e subemendamenti.

20/10/2020 – Giornata di audizioni, in commissione Urbanistica del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Marco Cacciatore, sulla proposta di legge per il recupero ad uso residenziale, terziario e commerciale  dei  seminterrati.
Dopo una breve introduzione di Giuseppe Simeone (FI), primo firmatario del provvedimento, che ha ripreso i punti essenziali della proposta, già illustrati nella seduta del 6 ottobre, sono iniziati gli interventi di professionisti e associazioni.
Secondo Francesco Karrer, ex presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e professore universitario alla Sapienza, si tratta di una “proposta molto importante per due aspetti: la riduzione del consumo dei suoli e la valorizzazione dei capitali fissi sociali, valorizzare il patrimonio edilizio vuol dire aumentare la ricchezza del Paese. Il problema riguarda la questione del carico urbanistico, che va visto comunque con laicità rispetto alle troppo rigide regole esistenti. Il rispetto degli standard urbanistici è vero e proprio diritto, ma va applicato con buon senso. Sottolineo comunque che una risposta tutta sul lato privato rischia di far perdere il collegamento con la città. La rigenerazione urbana non può essere soltanto immobiliare. Bisogna ragionare sulla superficie massima per l’esclusione dagli oneri, 100 metri quadrati mi sembrano troppi”.
Giampiero De Simone, componente esterno del comitato regionale per il territorio, che ha collaborato alla stesura della proposta, ha spiegato che “l’idea nasce in occasione della legge sulla rigenerazione urbana, in realtà non aumenta il carico urbanistico, si regolarizzano situazioni già esistenti. Ma è prevista, comunque, la possibilità di monetizzare gli standard derivanti dall’aumento di volumetria. Si tratta di una buona base di partenza, sulla quale si può lavorare”.
Di proposta con “luci e ombre” ha parlato Massimo Rosolini, presidente dell’ordine degli architetti di Latina: “Bene lavorare sull’esistente per consumare minor suolo possibile e permettere di regolarizzare e migliorare dal punto di vista dell’efficienza energetica situazioni che già esistono. Comunque dal punto di vista urbanistico c’è da calcolare il maggior carico, soprattutto se il recupero è a fini residenziali”.
Molte critiche sono arrivate dalle associazioni intervenute. Secondo Rodolfo Bosi, associazione Verdi ambiente e società, “una legge regionale non può derogare alle leggi nazionali. La proposta di legge prevede comunque un cambio di destinazione d’uso, che nel caso del residenziale comporta notevoli problemi. Inaccettabile la monetizzazione degli standard”.
Giorgio Libralato, associazione Pontinia ecologia e territorio, ha elencato le questioni aperte: “Bisogna capire da un punto di vista pratico cosa succede. Il limite dei 100 metri quadri è effettivamente molto alto. Le norme si applicano o no in zona agricola? Cosa succede agli immobili con istanza di condono già presentate?”
Decisamente contraria Anna Maria Bianchi, associazione Carte in regola, che ha parlato di un “testo molto oscuro in alcune parti. Sul carico urbanistico non ci sono spazi interpretativi, c’è una recente sentenza della Cassazione molto chiara. Sciagurato includere fra i possibili cambi di destinazione d’uso anche garage e posti auto seminterrati. In molte parti di Roma è già successo e ci ritroviamo con fiumi di auto in strada senza parcheggi. Manca la possibilità per i Comuni di escludere aree della città. Non si capisce bene, in sintesi, quale sia l’interesse pubblico: per noi è una proposta di legge da bocciare”.
Mara Mancini, dell’assessorato all’Urbanistica ha spiegato di comprendere bene i motivi che hanno portato a questa iniziativa e ha proposto “di sederci attorno a un tavolo e di lavorare a modifiche da apportare alla legge sulla rigenerazione urbana”.
La consigliera Gaia Pernarella (M5s) ha ribadito le molte perplessità del suo gruppo consiliare: “Si cerca di far rientrare dalla finestra quello che era stato fatto uscire dalla porta in Consiglio regionale durante la discussione sulla legge per la rigenerazione urbana – ha spiegato – Ci sono molte contraddizioni con la leggi nazionali, non viene garantita la salubrità degli ambienti”.
Il consigliere Simeone, nell’intervento conclusivo, ha ribadito che “si tratta per lo più di volumetrie già usate in maniera diversa da quanto previsto, una gran parte dei seminterrati e dei sottotetti sono destinati ad abitazione. Vogliamo semplicemente regolamentare questa situazione.  Siamo aperti a tutti i suggerimenti che arriveranno per migliorare la proposta”.
Prima di chiudere la seduta, il presidente Cacciatore ha proposto i termini per la presentazione di emendamenti e subemendamenti, approvati dai consiglieri presenti: rispettivamente mercoledì 28 ottobre alle ore 12 e lunedì 2 novembre, sempre alle ore 12.

A cura dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio

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