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PUP: ecco cosa dice l’ANAC

bando avviso PUP parcheggi 1989

Il trafiletto pubblicato su tre quotidiani nel luglio 1989 (e poi ancora nel 1990) che ha dato origine al Piano Urbano Parcheggi della Capitale

Pubblichiamo una sintesi della Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), oggi ANAC, del 30 maggio 2012 che, riprendendo una precedente Determinazione della stessa AVCP del 13 ottobre 2005, dichiara definitivamente che i parcheggi realizzati da privati su suolo pubblico in diritto di superficie sono opere pubbliche a tutti gli effetti e invita il Comune di Roma ad adeguarsi alle normative vigenti, sottoponendo a gara pubblica l’assegnazione degli interventi e adottando tutte le prescrizioni del Codice degli appalti.

Sono passati 27 anni dall’avviso del Comune per individuare i privati interessati a realizzare box privati su suolo comunale; 12 anni dalla prima determinazione dell’AVCP che definisce i Pup opere pubbliche, prescrivendo gare di evidenza pubblica (1); 11 anni dalla dichiarazione di emergenza traffico mobilità e dal conferimento dei poteri speciali al Sindaco commissario con potere di deroga a 37 leggi nazionali (tra cui il Codice degli appalti); 9 anni dall’ultimo Piano Parcheggi Veltroni/Alemanno (per gli interventi privati su suolo pubblico due Piani sono pressochè identici, l’uno di febbraio l’altro di novembre); 5 anni dalla seconda Deliberazione dell’AVCP ; quasi 5 anni dalla fine dello stato di emergenza e dei poteri speciali del Sindaco; 2 anni dalla ricognizione dell’allora assessore Improta degli interventi – a suo dire – “ancora riconducibili” all’avviso del 1989, e 2 anni dalla bozza di espunzione di soli 37 interventi.

E tutto è ancora uguale.

Anzi, la nuova amministrazione M5S propone una Delibera che espunge ancora meno interventi della bozza Improta: 29. Ne salva 8 che perfino il precedente Assessore aveva previsto di eliminare per il doppio parere negativo degli uffici.

Carteinregola da tempo chiede, anche a questa Amministrazione, di porre uno specifico quesito all’ANAC di Cantone sulla possibilità di continuare a stipulare convenzioni per interventi solo “programmati”, cioè che non hanno mai perfezionato l’iter procedurale, che, a partire dall’inizio degli anni ’90 hanno già cambiato in molti casi i titolari originali (molte ditte sono nel frattempo fallite) e anche più volte collocazione, saltando da una parte all’altra della città senza nessuna pianificazione pubblica.

Ma finora la richiesta non ha avuto seguito.

QUELLO CHE DICE L’ AVCP/ANAC

Nel 2012 l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, a proposito di un parcheggio in costruzione a Roma (Via Albalonga) il cui proponente è fallito, con la conseguenza che l’amministrazione gli ha revocato la Convenzione, firma la Deliberazione n. 57 Adunanza 30 maggio 2012 (2) – che riguarda anche in generale il Piano parcheggi della Capitale e alcuni punti che , a nostro parere, non possono più essere ignorati.

I PARCHEGGI SONO OPERE PUBBLICHE “Con la citata determinazione, l’Autorità ha ritenuto che i parcheggi …disciplinati dal comma 4, … non possono ritenersi tali [privati] in quanto pur previsti – previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie – per essere destinati a pertinenza di immobili privati, gli stessi vengono realizzati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse”. Quindi “i parcheggi in questione in quanto opere di interesse generale, realizzate su aree pubbliche destinate a tornare in regime di “piena proprietà” nel patrimonio dell’ente interessato allo scadere del termine di durata del diritto superficiario, rientrano nella nozione di “opere pubbliche”, e quindi sono soggette all’applicazione della normativa sugli appalti pubblici

In tutti questi anni l’Amministrazione romana non ha considerato i parcheggi “opere pubbliche”, con il risultato che non venivano applicate molte normative, dall’obbligo di indire un bando di evidenza pubblica per l’individuazione dei concessionari, ai requisiti delle ditte prescritti dal Codice degli Appalti, a più stringenti garanzie per i cittadini (compresi i residenti dei palazzi contermini) e per il Comune (caratteristiche delle fideiussioni etc).

Lo stesso schema di Convenzione inserito nell’ultima ordinanza (novembre 2008) non era coerente con le normative vigenti allora, a maggior ragione non lo è con quelle entrate in vigore successivamente, come il Nuovo Codice degli appalti. E quindi, a nostro avviso, in ogni caso, non è ipotizzabile di stipulare, nel 2017, una convenzione con un privato che non rispetti ad esempio il SOA e altre prescrizioni per le opere pubbliche[3]

LE ATTUALI PROCEDURE DEL COMUNE DI ROMA NON SONO COERENTI CON LE NORME VIGENTI [l’Autorità] “… pur riscontrando che il quadro normativo allora vigente [all’epoca dell’inserimento nel piano dell’intervento di via Albalonga] possa far ritenere che gli avvisi pubblicati nel 1990 e nel 1991 per aggiornamento del P.U.P. abbiano soddisfatto i requisiti di pubblicità della procedura che si stava avviando e che le proposte dei privati siano state legittimamente inserite nel piano medesimo, non può non rilevarsi il tempo eccessivamente lungo impiegato per l’attuazione dei parcheggi, che protrae nel tempo procedure non più coerenti con l’attuale quadro normativo. A distanza di oltre venti anni continuano, infatti, a realizzarsi parcheggi, da ritenersi rientranti nella nozione di “opera pubblica”, sulla base della proposta di un privato presentata in risposta ad un semplice avviso, senza tener conto della profonda evoluzione della normativa sugli appalti di lavori pubblici intervenuta nel medesimo periodo .Inoltre il P.U.P. 89-91 è stato, negli anni 2006-2008, ampiamente rimodulato, con accorpamento e sostituzione dei parcheggi all’epoca proposti, con unico vincolo il numero complessivo dei posti auto a suo tempo ritenuto ammissibile, con la destinazione a rotazione di parcheggi fino al 40% del totale e, in alcuni casi, con eliminazione del vincolo della pertinenzialità.

GLI INTERVENTI STRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALL’AVVISO PUBBLICO DEL 1990 E IL PUNTO DI NON RITORNO DELLA CONVENZIONE [l’Autorità]“ rileva, tuttavia, come il Comune di Roma continui a realizzare parcheggi, da ritenersi rientranti nella nozione di opera pubblica, sulla base delle semplici proposte presentate dai privati oltre venti anni fa, protraendo fino all’attualità l’effetto di procedure ormai non più coerenti con l’attuale quadro normativo;

ritiene, pertanto, opportuno che il Comune di Roma proceda ad una ricognizione complessiva degli interventi strettamente riconducibili al citato avviso pubblico ancora da realizzare e al completamento degli stessi in tempi limitati, al fine di poter procedere, nel caso di nuovi ulteriori interventi, con modalità coerenti all’attuale quadro normativo

“ Con riferimento allo stato attuale dell’intervento [il parcheggio interrato in via Albalonga ], si ritiene opportuno evidenziare che, qualora il Commissario delegato dia seguito alla proposta di decadenza della convenzione sottoscritta con la società Edilizia …. s.r.l., la concessione del diritto di superficie per la realizzazione di parcheggi a un nuovo soggetto non potrà che avvenire nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalle norme vigenti, in ragione di quanto già espresso dall’Autorità con la citata Determinazione n. 8/2005.

La ricognizione degli interventi del Piano Parcheggi “ancora da realizzare” secondo la bozza di Delibera Improta (che ricalca la relazione inviata nello stesso periodo all’ANAC, giugno 2015, 3 anni dopo la richiesta del 2012) è stata evidentemente interpretata come riguardante esclusivamente i casi di riaffidamento di interventi del PUP in seguito alla decadenza della Convenzione già stipulata – la situazione proposta all’attenzione dell’Autorità dal Comitato Cittadini di Via Albalonga – o, eventualmente, i nuovi interventi che fossero individuati da un nuovo Piano Urbano Parcheggi, da varare dopo la conclusione di tutti gli interventi previsti nel precedente. Infatti all’interno di tali liste si trovano interventi molto diversi tra loro dal punto di vista procedurale: ad interventi per i quali è stata già sottoscritta la Convenzione tra Comune e proponenti privati (come era il caso del parcheggio di Via Albalonga, prima della decadenza della convenzione stessa) si affiancano interventi per cui non è stato ancora concesso alcun atto autorizzativo. E il criterio di selezione di tali interventi, poiché non presenta alcuna evidenza connessa a necessità trasportistiche, poggia evidentemente sull’ipotesi che tutti gli interventi previsti dal Piano Urbano Parcheggi ancora vigente (OC 129/2008) siano da considerarsi “riconducibili” all’ avviso pubblicato il 29 luglio 1990 (e ancora l’8 luglio 1991). Ma la pressoché totalità degli interventi non sono affatto riconducibili (tantomeno “strettamente”) agli interventi selezionati ormai venticinque anni fa, in quanto nel luglio del 2007 il P.U.P. è stato completamente rimodulato (e ancora modificato più volte successivamente), e gli stessi “proponenti” odierni sono in molti casi soggetti subentrati in seconda o ennesima battuta ai proponenti originali, attraverso ripetute “cessioni di ramo d’azienda”. Inoltre le stelle collocazioni dei PUP sono cambiate più volte nel tempo, così da rendere assai opinabile il collegamento tra gli attuali proponenti di molti interventi e le proposte e i proponenti del 1990.

Ci appare quindi necessario e urgente stabilire una volta per tutte il limite che distingue gli interventi che devono essere realizzati o completati con quelle “procedure non più coerenti con l’attuale quadro normativo” in quanto “strettamente riconducibili al citato avviso pubblico”, da quelli che invece richiedano una revisione in funzione delle normative europee vigenti ormai da molti anni. In particolare riteniamo necessario valutare la posizione di tutti gli interventi che non abbiano raggiunto neanche la stipula della Convenzione, e che di fatto si trovano in una condizione a nostro avviso assimilabile ai casi come quello di Via Albalonga, dove “la decadenza delle convenzioni in atto, l’affidamento della concessione del diritto di superficie a un nuovo soggetto non potrà che avvenire nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalle norme vigenti”.

 

(1)Determinazione dell’AVCP n. 8/2005 del 13 ottobre 2005 su Cessione del diritto di superficie su aree pubbliche per la realizzazione di parcheggi http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=2600

(2)Deliberazione n. 57 Adunanza 30 maggio 2012 SCARICA Deliberazione n. 57 avcp – anac

(3) La SOA è una Certificazione che qualifica l’impresa a partecipare agli appalti pubblici in categorie di opere e classifiche di importo, entrambe commisurate alle capacità ed all’esperienza che l’azienda ha dimostrato all’Organismo di Attestazione

 

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