Art. 2. 
 
                        (Numero dei senatori) 
 
  1. All'articolo 57 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  al  secondo  comma,  la  parola:  «  trecentoquindici  »   e'
sostituita dalla seguente: « duecento » e  la  parola:  «  sei  »  e'
sostituita dalla seguente: « quattro »; 
    b) al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono  inserite  le
seguenti: « o Provincia  autonoma  »  e  la  parola:  «  sette  »  e'
sostituita dalla seguente: « tre »; 
    c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: « La  ripartizione
dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa  applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua  in  proporzione
alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti ».
Art. 3. 
 
                          (Senatori a vita) 
 
  1.  All'articolo  59  della  Costituzione,  il  secondo  comma   e'
sostituito dal seguente: 
  « Il Presidente della Repubblica  puo'  nominare  senatori  a  vita
cittadini che hanno illustrato la Patria  per  altissimi  meriti  nel
campo  sociale,  scientifico,  artistico  e  letterario.  Il   numero
complessivo dei senatori in  carica  nominati  dal  Presidente  della
Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque ».
Art. 4. 
 
                   (Decorrenza delle disposizioni) 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione,
come  modificati  dagli  articoli  1  e  2   della   presente   legge
costituzionale,  si  applicano  a  decorrere  dalla  data  del  primo
scioglimento o della prima cessazione delle  Camere  successiva  alla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge  costituzionale  e
comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni  dalla  predetta
data di entrata in vigore.