Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Regolamento del rumore: la Giunta Raggi ignora la delibera di iniziativa popolare e propone un testo preoccupante

Dec giunta n. 61 del 9 ottobre 2018  Proposta di deliberazione 143

Nel 2014 le associazioni civiche organizzate nel Coordinamento Residenti Città Storica (CRCS) con il fine di difendere la vivibilità del centro e della Città tutta, hanno promosso una delibera di iniziativa popolare per il “Regolamento di disciplina ed attuazione delle norme sul rumore e di controllo e prevenzione dell’inquinamento acustico” che ha raccolto 6000 firme valide. La Delibera non è mai arrivata in Aula Giulio Cesare, ma recentemente l’Amministrazione pentastellata – su proposta dell’Assessora Montanari – ha varato con una Decisione di Giunta (1) un Regolamento (2) che è attualmente all’esame dei Municipi per l’espressione del parere, per poi passare alla Commissione Ambiente capitolina e infine approdare in Aula Giulio Cesare, senza che sia stata fatta alcuna consultazione con i promotori della Delibera.

Uno schiaffo ai 6000 romani che l’hanno sottoscritta. Ma soprattutto, dopo aver letto attentamente il testo, il Coordinamento Residenti Città Storica ha inividuato molti punti del Regolamento che rischiano di condizionare negativamente la vita quotidiana di migliaia di cittadini romani sottoposti ad ogni forma di disturbo da locali rumorosi, movida, manifestazioni sonore temporanee, traffico, suonatori ambulanti. Per questo il CRCS ha prodotto una serie di emendamenti al testo e ha inviato una lettera ai Presidenti del Municipi chiedendo di essere convocati per poterli illustrare.

E, anche in questo caso, Carteinregola può proporre solo la circostanziata disamina di Paolo Gelsomini e i suoi puntuali rilievi agli articoli del Regolamento, senza poter pubblicare la Decisione di Giunta con il Regolamento in discussione, dato che la “Giunta del Cambiamento e della Trasparenza” non ha ritenuto di rendere pubbliche le Delibere in approvazione. Così, in barba alla democrazia diretta tanto invocata, i cittadini non possono chiedere delle modifiche o fare delle proposte prima del punto di non ritorno dell’approvazione dell’Assemblea Capitolina, e per conoscere le decisioni che si stanno prendendo devono affidarsi ancora una volta al favore di qualche consigliere. Davvero sconfortante. E assai poco coerente. (AMBM)

pulsante delibera iniziativa popolare rumoreScarica la Delibera di iniziativa popolare del Coordinamento Residenti Città Storica del 2014 Proposta CRCS Delibera popolare Regolamento rumori 2014

 

La nuova delibera sul rumore combatterà veramente il rumore della Città?

di Paolo Gelsomini

L’Assemblea capitolina si accinge a discutere la 143^ Proposta (Dec. G.C. n.61 del 9 ottobre 2018) sul Regolamento di disciplina della gestione del rumore ambientale sul territorio di Roma Capitale senza neanche una consultazione con le associazioni dei cittadini promotori di una delibera di iniziativa popolare avente lo stesso oggetto che fu presentata all’Ufficio del Sindaco nel 2014 con 6000 firme valide.

A proposito di partecipazione, che fine ha fatto quella delibera di iniziativa popolare? Non può essere emendata proprio perché si tratta di una delibera di iniziativa popolare ma non può neanche essere cancellata. Correttamente potrebbe essere riscritta dal Dipartimento Ambiente tenendo conto delle linee guida espresse da quella proposta di iniziativa popolare. Quindi deve essere bocciata in aula o ritirata dai proponenti a patto che questi proponenti siano messi in grado di discutere ed apportare contributi nella definizione del nuovo testo.

Si fece così nel recente passato quando una delibera di iniziativa popolare promossa dall’Associazione Zero Waste divenne la delibera 129/14 dopo vari tavoli di lavoro con i promotori costituiti dall’allora assessora alle Politiche ambientali Estella Marino.

Ma l’attuale assessora Pinuccia Montanari non ha ritenuto di percorrere la stessa strada e la Commissione Ambiente si è guardata bene dal costituire un tavolo di lavoro congiunto tra il Dipartimento Ambiente, l’Ufficio tecnico ed i cittadini proponenti la delibera di iniziativa popolare, per la riscrittura del nuovo testo nella piena autonomia del Comune ma con l’apporto delle associazioni dei cittadini detentori di quelle 6000 firme valide che accompagnarono la presentazione della delibera di iniziativa popolare sul regolamento acustico comunale.

 

Allo stato attuale la proposta di delibera di G.C. sul Regolamento di disciplina della gestione del rumore ambientale sul territorio di Roma Capitale è all’esame dei Municipi per l’espressione del parere in attesa di andare alla Commissione Ambiente comunale prima di approdare in Aula Giulio Cesare.

Il Coordinamento Residenti Città Storica (CRCS) che promosse la raccolta di firme per presentare nel 2014 la proposta di delibera di iniziativa popolare, oltre che muovere rilievi di metodo sull’iter del nuovo testo di delibera scelto dal Comune in barba a migliaia di cittadini che avevano indicato linee precise di intervento per ridurre drasticamente l’inquinamento acustico, ha scritto a tutti i presidenti dei quindici municipi cittadini allegando gli emendamenti al nuovo testo presentato dal Comune e chiedendo di essere convocato presso le Commissioni municipali competenti chiamate ad esprimere il parere.

Il CRCS ha letto attentamente questo nuovo testo di proposta di delibera ed ha apertamente espresso perplessità e grande preoccupazione specialmente su quei punti che potranno condizionare negativamente la vita quotidiana di migliaia di cittadini romani sottoposti ad ogni forma di disturbo da locali rumorosi, movida, manifestazioni sonore temporanee, traffico, suonatori ambulanti.

Che cosa ha rilevato di preoccupante il CRCS nel nuovo testo di proposta di delibera?

Innanzitutto la scomparsa della Relazione biennale sullo stato acustico del territorio comunale con le modalità indicate dall’art. 7 comma 5 della Legge n. 447/95.

Si tratta di un importante strumento di monitoraggio e di controllo della struttura comunale competente per la tutela del territorio che ha il compito di fare periodicamente il punto sullo stato della situazione acustica del territorio comunale, dei piani di risanamento acustico adottati, degli obiettivi perseguiti, degli adeguamenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi indicati.

La Relazione biennale è stata però abolita dal D.L. 42/2017 ed è stata sostituita dal Piano d’azione quinquennale.

Quindi viene a mancare per una norma sovraordinata questo importante documento che avrebbe segnalato le criticità registrate sul territorio comunale in materia di clima ed impatto acustico ambientale.

Altro punto. All’art.23 comma 1 della nuova proposta di delibera sono elencati tutti i soggetti pubblici e privati obbligati a presentare all’Amministrazione capitolina la documentazione di previsione di impatto acustico ambientale per l’esercizio di una serie di attività come discoteche, sale concerti, esecuzioni musicali, associazioni culturali e circoli privati che prevedano lo svolgimento di attività musicali, sale danza, cinema, teatri, impianti sportivi e ricreativi, centri commerciali polifunzionali.

In questo elenco che comprende tra le attività previste lo svolgimento di esecuzioni musicali e intrattenimenti danzanti, non sono presenti gli impianti rumorosi (termici, refrigeratori, di ventilazione ecc.) e di diffusione sonora (diversi dalla esecuzione di musica dal vivo).

Il CRCS nella sua proposta di delibera di iniziativa popolare li aveva inseriti ed ora li ha riproposti come emendamenti al testo comunale.

 

Ma è quella sulle deroghe la parte più preoccupante della proposta di delibera che deve essere oggetto della massima attenzione da parte delle associazioni dei cittadini, dei consiglieri municipali e comunali ed in particolare delle Commissioni che stanno per esprimere i pareri in merito.

Nell’articolo 33 comma 2 è previsto che per le attività temporanee non di cantiere la struttura capitolina competente per la tutela ambientale rilasci l’autorizzazione in deroga ai limiti acustici fino al valore limite di immissione ai ricettori abitativi (cioè sulla facciata degli edifici più vicini alle attività sonore) di 75 decibel per una durata massima di 3 giorni consecutivi dalle ore 10 alle 24 ripetibili su uno stesso sito con un intervallo temporale non inferiore a 7 giorni per un massimo di 20 giorni di deroga l’anno.

Questo vuol dire che lasciando almeno sette giorni vuoti tra un evento e l’altro in uno stesso luogo si possono tenere dei concerti o altre manifestazioni con emissioni sonore per tre giorni consecutivi fino a mezzanotte per venti giorni complessivi di deroga all’anno, cioè in pratica sette manifestazioni di tre giorni l’una nel corso dei 365 giorni che possono portare sulle finestre delle abitazioni più vicine un valore di immissione pari a 75 decibel dovuto solo alla sorgente disturbante, ad esempio la musica, che equivalgono per capirci al rumore del passaggio continuo di automobili e di camion davanti la propria finestra dalle ore 10 fino alle 24.

Se invece i giorni consecutivi oggetto di deroga vanno da 4 a 10 il valore limite di immissione ai ricettori abitativi i decibel consentiti diventano 70, sempre dalle ore 10 alle 24, con un intervallo temporale tra una manifestazione e l’altra svolta sullo stesso sito non inferiore a 20 giorni per un massimo di 30 giorni di deroga l’anno.

Per un confronto immediato sull’entità della deroga si confrontino i Valori massimi di immissione ai ricettori abitativi consentiti dall’art.33 citato con i valori limite assoluti di immissione in dB(A) contenuti nella Tabella C del D.P.C.M. 14.11.1997 sotto riportata.

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento
diurno (h.6-22) notturno (h.22-6)
I aree particolarmente protette 50 40
II aree prevalentemente residenziali 55 45
III aree di tipo misto 60 50
IV aree di intensa attività umana 65 55
V aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70

 

In ultima analisi quindi si deducono nelle tabelle normative valori limite assoluti di immissione (rumore ambientale prodotto da tutte le sorgenti sonore in un dato luogo e in un dato tempo) che per le aree prevalentemente residenziali sono pari a 55 decibel nell’intervallo orario 6-22 e a 45 decibel nell’intervallo orario 22-6.

Contemporaneamente le deroghe contenute nell’art.33 comma 2 della Proposta di delibera di Giunta comunale sul regolamento acustico prevedono per manifestazioni temporanee valori limite di immissione ai ricettori abitativi di 75 decibel (equivalente al rumore prodotto da passaggio ininterrotto di automobili davanti alle finestre dalle ore 10 alle ore 24).

Che cosa prevedeva su questo tema delicato delle autorizzazioni in deroga la proposta di delibera di iniziativa popolare promossa dal CRCS insieme ad altre associazioni e che cosa prevedono in proposito gli emendamenti proposti oggi dal CRCS?

Relativamente all’orario tra le ore 10:00 e le 23:00 e per una durata non superiore a giorni 3, con un intervallo di almeno 10 giorni tra un evento e l’altro nello stesso luogo per non più di cinque volte l’anno, possono essere concesse deroghe al valore limite di emissione entro il livello di 65 decibel (conversazione a voce alta) misurato al ricettore abitativo più prossimo, cioè sulla facciata del palazzo più vicino alla manifestazione sonora

Inoltre, nella concessione dell’autorizzazione in deroga, la struttura capitolina competente per la tutela ambientale deve valutare le istanze in base ai criteri generali elencati al comma 2 dell’art.32, dove però deve essere aggiunta la voce relativa ad eventuali altre deroghe concesse nel corso dell’anno sullo stesso sito anche a soggetti diversi, anche per rispettare il limite previsto al comma 2 dell’art.33 del numero delle manifestazioni consentite nel corso dell’anno nello stesso luogo.

E’ infine discutibile, e come tale andrebbe abolito per la sua eccessiva discrezionalità secondo il CRCS, il comma 5 dell’art.33 che prevede che sia la Giunta capitolina ad esprimersi con proprio atto di indirizzo sull’apprezzamento di pubblico interesse nei casi di istanze di autorizzazione in deroga diverse dalle possibilità previste dal comma 2 dell’art.33 ampiamente esaminate in precedenza non superiori a 70 decibel ai ricettori abitativi esposti.

Definizione dei termini

Dall’Art.2 Legge 26 ottobre 1995 n.447

Le definizioni utilizzate nell’articolo sono da intendersi nell’accezione indicata dall’articolo 2 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dai relativi decreti attuativi, e dall’art 2 del D.lgs. 19 agosto 2005 n. 194 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, e dalle norme di riferimento in materia.

a) inquinamento acustico: l’introduzione del rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

e) livello di rumore ambientale: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona;

f) livello di rumore residuo: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, che si rivela quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici;

g) rumore antropico: è il rumore indotto da attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali in conformità all’art. 4 del DPCM del 14.11.97 ed alla C.M. Ambiente del 6.9.04, incluso quello prodotto dagli avventori del o dei locali all’esterno ed in prossimità degli stessi e connesso all’esercizio dell’attività;

h) classificazione acustica del territorio: assegnazione delle classi acustiche previste dalla norma al territorio comunale, secondo caratteristiche di utilizzo dello stesso, ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti;

i) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una specifica sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa o calcolato secondo le modalità previste dalla normativa tecnica UNI, in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità;

j) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

valori limite di immissione assoluti: valori determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

valori limite di immissione differenziali: valori determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

k) valori di attenzione: il valore limite assoluto di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente;

l) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente Legge;

m) infrastruttura stradale: l’insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell’ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;

n) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali;

o) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d’accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

p) fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell’infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore;

q) agglomerato: area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti;

r) descrittore acustico: la grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo;

s) mappatura acustica: la rappresentazione di dati relativi ad una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;

t) mappa acustica strategica: una mappa finalizzata alla determinazione dell’esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;

u) piani di azione: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;

v) pianificazione acustica: il controllo dell’inquinamento acustico futuro mediante attività di programmazione, quali la classificazione acustica e la pianificazione territoriale, l’ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l’attenuazione del rumore mediante tecniche di insonorizzazione ed il controllo dell’emissione acustica delle sorgenti;

w) clima acustico ambientale: l’insieme degli eventi sonori che caratterizzano lo stato acustico di una determinata area;

x) impatto acustico ambientale: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni preesistenti in un determinata area, provocati dall’opera specifica;

y) requisiti acustici passivi degli edifici: i requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e dalle disposizioni in materia di classificazione dei requisiti acustici degli edifici in attuazione della delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico di cui all’articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n.88, che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici, nonché dalla norma tecnica UNI 11367;

z) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, commi 6, 7 ed 8 della legge 447/95.

 

(1)Decisione di Giunta n.61 del 9 ottobre 2018)

(2) (143^ Proposta)

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments