Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Riserva naturale di Acquafredda, davvero sarà cancellata la scheda edificatoria?

Il 6 novembre si è tenuta un’audizione alla Commissione ambiente regionale sul Piano della riserva naturale della Tenuta di Acquafredda a cui ha partecipato anche Carteinregola. Ma nonostante le rassicurazioni di vari consiglieri, come fa presente Adriana Spera su Il Foglietto, la certezza che l’emendamento annunciato cancelli la previsione edificatoria ci sarà solo se il Consiglio regionale approverà il Piano entro il limite previsto dopo l’inserimento all’ordine dei lavori. Se ciò non avvenisse, entrerà in vigore la Delibera di Giunta con la famosa scheda 9, e l’APSA del Vaticano potrà costruire un bel po’ di cubature in un’area protetta di alto valore paesaggistico. Vi spieghiamo come (in calce il link all’approfondito articolo di Adriana Spera su Il foglietto e le Osservazioni di Italia Nostra Roma ).

La Proposta di Delibera Approvazione del Piano della riserva naturale della tenuta di Acquafredda (1), riguarda un’area di 140 ettari lungo l’Aurelia, all’interno del Gra, vincolata dal 1997 da una legge regionale, ma il nostro intervento si è concentrato sulla scheda n.9 del Piano, dove si trova un progetto edificatorio esteso su 6 ettari di proprietà dell’APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica), incompatibile con la zona di “notevole valenza ambientale”, del Piano di Assetto e con il PTPR, Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (2).

Il tema, anche in seguito a un articolo pubblicato dal settimanale L’Espresso, è stato al centro di varie polemiche, soprattutto tra il Consigliere regionale del PD Patanè e il leader dei Verdi Angelo Bonelli (2), polemiche che sono state il sottofondo anche dei lavori delle due riunioni della Commissione ambiente (3).

Premettiamo, doverosamente, che il Consigliere Patanè (PD) ha precisato in Commissione che la scheda 9 del Piano, contenente le previste edificazioni, sarà stralciata con un emendamento dalla Commissione stessa o in Aula, al momento della votazione, e che tale intenzione era stata da lui manifestata fin dal luglio scorso. Parimenti il consigliere Cacciatore, prima M5S ora gruppo misto, ha confermato che intende presentare analogo emendamento per chiedere la cancellazione della scheda.

Ne prendiamo atto, anche se continua a non essere chiaro come mai la scheda non sia stata stralciata dalla Giunta prima di approvare la Pproposta di delibera il 29 settembre scorso, visto che le “Norme in materia di aree naturali protette regionali” prevedono espressamente che la Giunta possa modificare il Piano (4), e come mai nella Proposta di Delibera si legge che ” in fase di istruttoria tecnico – amministrativa è stata assicurata la compatibilità del Piano dell’area naturale protetta con il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), mentre l’intervento non è invece compatibile con il PTPR.

Ma a questo punto è anche doveroso chiedere garanzie, oltre che sull’approvazione dell’emendamento che elimina la scheda 9, sui tempi con i quali la Delibera già approvata dalla Giunta sarà portata al voto del Consiglio.

E qui dobbiamo fare un salto indietro, precisamente all’ottobre 2018, quando è stata approvata la legge della Regione Lazio n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) che ha modificato alcuni commi della LR n. 29  del 1997 Norme in materia di aree naturali protette regionali, tra i quali un comma che regola le procedure di approvazione dei Piani delle aree naturali protette, che introduce dei termini stringenti per l’approvazione in Consiglio: 120 giorni dall’ iscrizione all’ordine del giorno dell’Aula “decorsi i quali il piano si intende approvato”. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune delle disposizioni della Legge Regionale davanti alla Corte Costituzionale, tra le quali il comma citato, che “avrebbe introdotto «un vero e proprio meccanismo procedurale di silenzio assenso“; tuttavia la Consulta, nel 2019, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale al riguardo. Rimandando ai materiali di approfondimento in nota (5), ci preme rilevarne la motivazione: “…non vi è dubbio che la determinazione della Giunta regionale di proposta al Consiglio [la Delibera di Giunta NDR], come disciplinata dalla norma regionale in esame, presenta tutti gli elementi necessari a riconoscerle il valore di provvedimento espresso di approvazione nel caso di inutile decorso del termine di intervento del Consiglio”.

E’ quindi evidente che se dopo l’inserimento della Proposta di Delibera con l’Approvazione del Piano della riserva naturale della tenuta di Acquafredda all’ODG del Consiglio, il Consiglio non la approvasse – con l’emendamento annunciato – entro 4 mesi, il Piano entrerebbe in vigore come licenziato dalla Giunta, quindi comprensivo della scheda 9 e con le edificazioni che introduce.

E’ quindi di assoluta importanza che la maggioranza e quella parte delle oppozioni che intende cancellare quelle cubature, non solo approvi in Commissione l’emendamento che le cancella, ma che il Piano sia approvato in Consiglio negli – angusti – termini stabiliti dalla legge regionale.

Infine, si è continuato a tirare in ballo impropriamente un’altra vicenda, che nulla ha a che fare con eventuali edificazioni nella Riserva naturale dell’ Acquafredda, ma solo con alcuni terreni agricoli della tenuta ceduti da APSA al Comune (in cambio di compensazioni edilizie da realizzarsi altrove). Una vicenda che a suo tempo aveva visto Carteinregola insieme ad Italia Nostra e ad altre associazioni in prima linea, con un presidio in Campidoglio contro la Delibera dell’anomalo scambio e altre delibere urbanistiche della Giunta Alemanno (6), Delibera per la quale torneremo ad avanzare a Roma Capitale la richiesta di intervenire fermando un atto che molti, noi compresi, considerano illegittimo. Una vicenda che però non riguarda la Regione Lazio, nè la mancata esclusione della Scheda 9 con il suo allegato di cubature nella tenuta di Aquafredda dalla Proposta di delibera approvata dalla Giunta.

Aspettiamo quindi l’emendamento con la cancellazione della Scheda, ma soprattutto l’approvazione in Consiglio della Delibera emendata, che sancirebbe il lieto quantomeno per la scongiurata edificazione nella Riserva naturale della Tenuta di Acquafredda. (AMBM)

12 novembre 2020

Vai all’articolo su Ilfoglietto.it Regione Lazio e cemento, a rischio la Riserva naturale dell’Acquafredda di Adriana Spera 07 Nov 2020

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

11 novembre 2020

NOTE

(1) Proposta di Deliberazione Consiliare  n. 49 del 29 settembre 2020 adottata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 637 del 29 settembre 2020  Approvazione del Piano della riserva naturale della tenuta di Acquafredda – Roma di cui all’articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 ‘norme in materia di aree naturali protette regionali’ e successive modifiche”NOTA: Non abbiamo trovato la Proposta di delibera sul sito regionale, tuttavia è scaricabile da Affari Italiani https://www.affaritaliani.it/static/upl2020_1/pdc-/pdc-n–49-del-2020-piano-di-assessto-della-riserva-naturale-tenuta-di-acquafredda.pdf.

(2) vedi il nostro articolo con la ricostruzione del dibattito Tenuta di Acquafredda, quella edificazione nella riserva naturale rimasta nella proposta di Delibera regionale 23 ottobre 2020

(3) vedi il comunicato del sito regionale in seguito alla Commissione : Riserva Acquafredda, audizioni in commissione ottava sul piano di assetto Al centro del dibattito la questione della scheda progetto n. 9, che molte polemiche ha suscitato nelle scorse settimane.

vedi il comunicato dopo la Commissione del 20 ottobre 2020 Ambiente, due piani di assetto all’esame della commissione ottava Tenuta dell’Acquafredda e Marcigliana, a nord ovest e a nord est della capitale, le riserve naturali interessate.

(4) Norme in materia di aree naturali protette regionali Numero della legge: 29 Data: 6 ottobre 1997 Numero BUR: 31 s.o. 2 Data BUR: 10/11/1997

Art.26 (Piano dell’area naturale protetta)

(…)

comma 4. Il piano adottato ai sensi dei commi precedenti è depositato per quaranta giorni presso le sedi degli enti locali interessati e della Regione. L’ente di gestione provvede, con apposito avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale, a dare notizia dell’avvenuto deposito e del relativo periodo. Durante questo periodo chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni scritte all’ente di gestione, il quale esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale. Entro tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale, previo esame, da effettuarsi entro il limite di tre anni, della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, apporta eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute e ne propone al Consiglio regionale l’approvazione. Trascorsi tre mesi dall’assegnazione della proposta di piano alla commissione consiliare competente, la proposta è iscritta all’ordine del giorno dell’Aula ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale. …

(5) Sentenza 290/2019  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Pubblicazione in G. U. 02/01/2020  n. 1Norme impugnate: Artt. 5, c. 1°, lett, g), n. 2, h) e i), nn. 5 e 7, e c. 6°, lett. c), 33, c. 1°, lett. a), e 84, c. 1°, lett. b), della legge della Regione Lazio 22/10/2018, n. 7. https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=290

[LA CORTE ] 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera g), numero 2)*, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; [il grassetto e il sottolineato è nostro NDR]

” (…) Nella sostanza si deve osservare inoltre che, se la ratio della disposizione statale interposta (art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991) risiede nell’esigenza di assicurare una formale ed espressa assunzione di responsabilità da parte dell’organo chiamato ad approvare il piano, non vi è dubbio che la determinazione della Giunta regionale di proposta al Consiglio, come disciplinata dalla norma regionale in esame, presenta tutti gli elementi necessari a riconoscerle il valore di provvedimento espresso di approvazione nel caso di inutile decorso del termine di intervento del Consiglio. Approvare espressamente il piano per il parco equivale a introdurre nell’arena pubblica regionale i contenuti del piano stesso, a sottoporli a discussione e a contestazione e, infine, a chiamare le parti in gioco a un’assunzione di responsabilità sulla sua approvazione o, in ipotesi, sulla sua bocciatura. Ciò è quanto avviene nel caso di specie nel quale la Giunta, come prevede la disposizione contestata, prende atto del piano adottato dall’ente di gestione, apporta eventuali modifiche e integrazioni e si pronuncia «contestualmente sulle osservazioni pervenute» predisponendo così la proposta al Consiglio, e ciò fa nella piena consapevolezza che tale sua proposta è destinata a diventare definitiva e, come tale, formale atto di approvazione del piano nel caso in cui il Consiglio non provveda nel termine indicato. Da ultimo, occorre precisare che la norma statale interposta non preclude affatto che la legge regionale affidi alla Giunta regionale il potere di approvare il piano. La legge statale ha rimesso infatti al legislatore regionale il compito di individuare l’organo deputato a siffatta approvazione, e le diverse leggi regionali in materia hanno variamente modulato questa competenza, attribuendola ora al Consiglio, ora alla Giunta e ora a entrambi (…)”

*Art. 5 (Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, 13 gennaio 2005, n. 1 “Norme in materia di polizia locale” e 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio”, e successive modifiche) COMMA 1. Alla l.r. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:(…) lettera g) all’articolo 26: (…) numero 2) :

al comma 4 le parole da: “previo esame” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “previo esame, da effettuarsi entro il limite di tre anni, della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, apporta eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute e ne propone al Consiglio regionale l’approvazione. Trascorsi tre mesi dall’assegnazione della proposta di piano alla commissione consiliare competente, la proposta è iscritta all’ordine del giorno dell’Aula ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta di piano entro i successivi centoventi giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato.”;[i]


[i] Precedentemente: Norme in materia di aree naturali protette regionali. (GU 3a Serie Speciale – Regioni n.16 del 18-04-1998) Versione precedente  (dalla Gazzetta ufficiale: LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1997, n. 29  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/04/18/098R0171/s3) Art. 26 comma 4 Il  piano  adottato ai sensi dei commi precedenti e’ depositato per quaranta giorni presso le sedi degli enti  locali  interessati  e della  Regione.  La Giunta regionale provvede, con apposito avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale,  a  dare  notiziadell’avvenuto deposito e del relativo periodo. Durante questo periodo chiunque  puo’  prenderne  visione  e presentare osservazioni scritte all’ente di gestione, il quale esprime  il  proprio  parere  entro  i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta  regionale.  Entro  tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale, previo esame congiunto della sezione aree  naturali protette  e  della  sezione  prima  del  CTCR,  propone  al Consiglio regionale, l’approvazione del piano, apportando  eventuali  modifiche ed  integrazioni  e pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute.

(6) vedi vedi Delibera APSA- tenuta di Acquafredda 4 dicembre 2012 con aggiornamenti 2020

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments