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L’amaro destino del paesaggio romano (e le incredibili affermazioni dell’Assessore Valeriani)

repubblica titolo boccacci ptpr 2019-07-22 Il 17 luglio scorso l’Associazione  Carteinregola aveva inviato una  lettera (1)   al Presidente Zingaretti, ai suoi assessori e ai consiglieri regionali di tutte le forze politiche,   chiedendo di modificare  un comma delle norme del PTPR, Piano Territoriale Paesaggistico Regionale,che arriverà al voto del Consiglio il 29 luglio.   Comma  che ha incredibilmente escluso finora (dal 2007)  il centro storico di Roma dalla tutela paesaggistica di cui godono tutti gli altri comuni laziali. La nostra lettera  è stata ripresa da alcune testate giornalistiche (2), tra le quali Repubblica, che in un articolo di Paolo Boccacci  ricorda l’impegno di altre associazioni sullo stesso fronte, a partire da Italia Nostra, che il 22 febbraio 2018 aveva inviato un analogo appello al Presidente Zingaretti (3). Boccacci ricorda anche che era stato  lo stesso Soprintendente Francesco  Prosperetti  a “dare l’allarme sull’inefficacia della tutela UNESCO” sul centro storico della Capitale,  rivelando che, anche  se  una “norma  tecnica del Piano regolatore di Roma” prevede che “tutte le modifiche all’interno delle Mura Aureliane sono sottoposte al parere della Soprintendenza“, tale parere “è solo consultivo” (cioè non è vincolante) (4).

Interpellato da Paolo Boccacci , l’Assessore all’Urbanistica Massimiliano Valeriani, da quanto riportato,   ancora una volta  ha risposto  con un argomento del tutto inconsistente: “Il Centro storico di Roma gode di una tutela specifica da parte del Mibac e  dell’Unesco. Ora c’è un dibattito per capire se è possibile e utile identificare possibili meccanismi prescrittivi più rigidi. Su questo il Consiglio  discuterà e indicherà soluzioni di cui prenderemo atto“.

Ma noi di Carteinregola, e, come abbiamo visto, fonti assai più autorevoli di noi, ribadiamo con forza che l’Unesco non fornisce alcuna tutela specifica al centro storico di Roma,  che non esistono a  oggi  tutele paesaggistiche vincolanti da parte del Mibac, visto che il PTPR adottato le esclude, e che quindi  non possano essere introdotti nemmeno meccanismi prescrittivi “più rigidi”, visto che non esistono meccanisimi prescrittivi, se non per beni culturali puntualmente vincolati (quindi non sui beni paesaggistici). In calce pubblichiamo la nostra “Verifica dei fatti” che speriamo sciolga ogni dubbio sulla necessità di inserire il centro storico (e i tessuti storici della città storica) della Capitale nelle tutele previste per gli altri comuni all’art. 43 del PTPR.

E ben venga l’annunciata  discussione in Consiglio, ma facciamo presente che il tema è stato  sollevato da anni, e da mesi in Commissione, da Italia Nostra, da VAS e,  anche da  Carteinregola, durante l’audizione del 16 maggio 2019: forse le soluzioni potevano essere discusse e trovate  ben prima. Mentre pensiamo che per il dovuto rispetto ai cittadini che si battono per la tutela dei beni comuni, a cui appartengono e il paesaggio e la bellezza della Capitale, i rappresentanti istituzionali della Regione Lazio dovrebbero informare  con trasparenza e soprattutto spiegare le motivazioni delle loro scelte, passate, presenti e future.

Anna Maria Bianchi Missaglia

TUTELA PAESAGGISTICA DEL CENTRO STORICO: VERIFICA DEI FATTI

A oggi il centro storico di Roma e molti tessuti pregiati della città storica  – come i famosi “villini” a rischio abbattimento – non hanno alcun tipo di tutela paesaggistica (5).  Il PTPR adottato nel 2007 (al quale, dopo gli emendamenti votati in commissione lunedì scorso  si dovrebbe tornare  a fare riferimento), a proposito della tutela paesaggistica dei centri storici (art. 43), escludeva  quello di Roma  rimandando alla redazione  di  un apposito “Piano di gestione”  (6).  Tuttavia tale Piano generale gestione per la tutela e la valorizzazione è stato poi approvato dal commissario Tronca (con i poteri della Giunta capitolina)  con delibera 62/2016 (7)  ma non ha introdotto alcuna effettiva tutela per il centro storico e la città storica di Roma, come viene detto esplicitamente nello stesso Piano di gestione (6): “Nella fase di adozione il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale ha rinviato al Piano di Gestione la formulazione delle indicazioni relative all‟insediamento urbano storico corrispondente al sito UNESCO di Roma , attribuendo impropriamente al PdG un ruolo di sorgente normativa. Compito del Piano di Gestione è svolgere un coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione per mantenere nel tempo l‟integrità dei valori che hanno consentito l‟iscrizione sulla Lista del Patrimonio Mondiale. Risulta pertanto necessario eliminare tale rinvio, integrando il PTPR con le specifiche disposizioni di tutela previste per l‟insediamento urbano storico e le relative procedure“.

E’ quindi  evidente che il ripristino della versione del PTPR del 2007 dovrebbe comportare  in ogni caso una modifica del comma 15 dell’art. 43 relativo al centro storico di Roma, visto che il Piano di gestione è già stato elaborato e approvato, con tanto di rimando al PTPR. In questo caso potrebbe essere resuscitata   la versione del  PTPR del 2015, che al comma 17 prevedeva:  “Non si applicano le disposizioni sostanziali e procedurali di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco centro storico di Roma. L’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità”.

Si  tratterebbe  in questo caso  di un ulteriore rinvio, dopo ben 12 anni dall’adozione e dal paradossale scarico sul Comune di un punto che deve affrontare il PTPR regionale. Rinvio con rimando  alla necessità della fase della pubblicità delle tutele paesaggistiche, con la prospettiva quindi  di un ulteriore periodo  di raccolta delle osservazioni degli  enti e dei privati interessati, alle quali gli uffici (e Soprintendenze) dovrebbero rispondere con le controdeduzioni,  rinviando in pratica  alle calende greche qualsiasi adozione e approvazione finale di qualunque piano paesaggistico pr la tutela del centro storico della Capitale.

LE NOSTRE DOMANDE

Come mai in 12 anni, sapendo che la presenza  del centro storico  di Roma all’elenco dei siti UNESCO non costituiva alcuna tutela paesaggistica, e in 3 anni, sapendo che il Piano di Gestione non aveva alcuna valenza prescrittiva e  rimandava al PTPR regionale, non sono state avviate le necessarie attività  – in copianificazione con la Soprintendenza – per inserire anche le aree di pregio della Città Eterna  nel PTPR in approvazione,  avviando la fase pubblicistica, con osservazioni  e adempimenti e seguenti?

Con quale giustificazione la Regione – e soprattutto il Ministero dei Beni Culturali – continua a non porre tutele paesaggistiche a un luogo che è patrimonio dell’Italia e dell’umanità?

L’Emendamento che chiediamo di approvare

All’articolo 43 il comma 17 (15 nel PTPR adottato) è sostituito dal seguente:
“L’insediamento urbano storico del Comune di Roma è sottoposto alle prescrizioni di tutela paesaggistica del presente articolo sia nelle aree interne alle mura del centro storico monumentale, come individuato negli elaborati prescrittivi Tav. A 24 e Tav. B 24 del presente Piano, sia nelle aree di cui agli ambiti T5 e T7, rispettivamente art. 30 e 32  delle Norme tecniche del PRG, inerenti la Città storica che individuano l’edilizia puntiforme otto-novecentesca dei villini e della città giardino

Roma, 22 luglio 2019

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

> Vai al Dossier PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale

Vai alla pagina con  i video del seminario del 1 luglio 2019 – Dieci parole dell’urbanistica – Paesaggio

Scarica l’art. 43 del PTPR adottato (2007) PTPR_art43 vai a PTPR: Ecco le tutele per i centri storici del Lazio (e non per Roma)

scarica il PTPR versione 2007 con versione a fianco 2015 (recentemente azzerata con un emendamento in Commissione urbanistica il 15 luglio 2019) Norme PTPR dic 2015

NOTE

(1) vedi PTPR alla Regione Lazio: il centro storico di Roma non può essere escluso dalle prescrizioni di tutela paesaggistica 17 luglio 2019 http://www.carteinregola.it/index.php/ptpr-alla-regione-lazio-il-centro-storico-di-roma-non-puo-essere-escluso-dalle-prescrizioni-di-tutela-paesaggistica/

(2) vedi  Roma Today 19 luglio 2019 Regione, dopo 12 anni il Piano paesistico arriva in Consiglio: “Ma il centro storico di Roma resta senza tutele” Un articolo esclude l’area Unesco. Cacciatore (M5S): “Pronti a dare battaglia”. Carte in regola: “Tuteliamo il centro da modifiche irrimediabili” di Ylenia Sina https://www.romatoday.it/politica/piano-territoriale-paeasistico-regionale-lazio-informazioni.html

e il citato articolo di Paolo Boccacci su La Repubblica ica 22 luglio 2019 Centro storico di Roma senza vincoli regionali, ambientalisti in rivolta (solo sull’edizione cartacea)

(3) vedi Appello Italia Nostra

(4) l’articolo 21 del Codice dei Beni culturali prescrive che: “l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali é subordinata ad autorizzazione del soprintendente”. L’articolo però riguarda  beni culturali con un vincolo specifico e puntuale, per cui è richiesto un nulla osta – un parere vincolante  – della Soprintendenza.  Gli interventi su  elementi che fanno parte di beni paesaggistici, ma che non sono   sottoposti a vincolo  puntuale,  necessitano solamente di un parere delle Soprintendenze consultivo .

(5) NTA PTPR adottato (art. 43 comma 15) Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti fra i beni paesaggistici di cui all’art.134 comma 1 lettera a) del Codice, per i quali valgono le modalità di tutela dei “Paesaggi” e alle parti ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio dell’Unesco (Roma – centro storico, Tivoli – Villa d’Este e Villa Adriana, Necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri) per i quali è prescritta la redazione del Piano generale di gestione per la tutela e la valorizzazione previsto dalla “Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale” firmata a Parigi il 10 novembre 1972 ratificata con legge 6 aprile 1977 n. 184 e successive modifiche ed integrazioni.

(6) vedi . > Tutela paesaggistica del centro storico di Roma: cosa dice il Piano di Gestione approvato nel 2016

(7) vai al Piano di Gestione – allegato 1 (pagg. 26-28)* scarica Allegato 0001 PDG 1_2.3.pdf 0001delib.piano gestione sito UNESCO PDG 1_2.3

 

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