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Piano Assetto Appia Antica, perchè siamo contrari

Foto dall'archivio Cederna parcoappiantica.it

Foto dall’archivio Cederna parcoappiantica.it

(28 giugno 2018) Non siamo contrari al Piano d’Assetto del Parco dell’Appia Antica. Siamo contrari alle modalità con le quali è stato condotto il processo della sua approvazione. Senza il necessario adeguamento al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), che secondo il Codice dei Beni culturali è sovraordinato, con il rischio di sovrapposizioni, conflitti di competenze, contenzioso con i privati che non può che danneggiare un bene collettivo unico al mondo. Un luogo straordinario che abbiamo ricevuto in prestito grazie all’impegno di tante persone che si sono battute prima di noi, a partire dal grande Antonio Cederna, che dobbiamo proteggere e conservare per chi verrà dopo di noi.

Per questo abbiamo scritto a tutti gli enti coinvolti, a partire dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dal Ministro ai Beni culturali Alberto Bonisoli

Ai primi di luglio 2018 arriverà in Consiglio regionale del Lazio una Proposta di Deliberazione per l’ “Approvazione del piano del Parco naturale Appia Antica – Roma di cui all’art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 «norme in materia di aree naturali protette regionali» e successive modifiche ed integrazioni(1). Una Proposta che a molti può sembrare un’iniziativa senza controindicazioni, anzi virtuosa, dato che riguarda un atto di pianificazione di un bene pubblico, un Parco naturalistico che contiene uno dei più grandi e importanti Parchi archeologici del mondo. O, meglio, un Parco archeologico che è anche un Parco naturale. Ed è proprio qui che sta il punto, quello che dovrebbe consigliare a degli amministratori scrupolosi che abbiano a cuore l’interesse pubblico di rimandare l’approvazione di questo Piano di Assetto. Perchè nello stesso spazio insistono due realtà diverse e divise, dal punto di vista delle competenze e soprattutto delle responsabilità decisionali: il Parco dell’Appia Antica – l’ area archeologica, gestita dalla Soprintendenza, cioè dallo Stato, il Ministero dei Beni culturali – che chiameremo “Parco archeologico” – e il Parco naturalistico – gestito dalla Regione Lazio attraverso l’Ente Gestione Parco – che chiameremo “Parco regionale”. Una dicotomia che si rispecchia negli strumenti della pianificazione territoriale: da un lato il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) , adottato nel 2007 e non ancora approvato (2), ma del quale è già stato approvato nel 2010 il Piano Territoriale Paesistico (PTP) di Roma 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti” (3), dall’altro il Piano di Assetto dell’Ente Parco, adottato nel 2002 (4). Una sovrapposizione che, per il raggiungimento dell’obiettivo comune della migliore tutela e organizzazione del Parco dell’Appia Antica, richiederebbe una più chiara divisione dei compiti e degli ambiti di intervento, con la tutela del patrimonio paesaggistico e archeologico da un lato, e quello dell’ecosistema naturale dall’altro, conformati tra loro nella pianificazione e con una gestione attraverso organismi e strumenti armonizzati e condivisi. Tuttavia va detto che il Codice dei Beni culturali del 2004 ha stabilito che il Piano Paesaggistico è sovraordinato al Piano d’Assetto del Parco (5) e tale assunto è ormai suffragato dalla giurisprudenza costituzionale. Invece, drammaticamente, assistiamo ancora oggi al tentativo – che purtroppo andrà a buon fine tra il tripudio di chi non ha approfondito tutte le implicazioni della Proposta – di ignorare quanto stabilito dal Codice – una conquista per la difesa del il patrimonio storico e il paesaggio – approvando un Piano di Assetto non armonizzato al Piano Paesaggistico.

Continuando a perpetuare incroci di ambiti e competenze, con due Piani Paesaggistico e d’assetto – che, come scrive nel 2014 Luca De Lucia (6), perseguono finalità sostanzialmente simili, fannno riferimento a identici valori storici e culturali e possono incidere sugli stessi beni e attività“. In pratica “due piani generali di area vasta con finalità di tutela ambientale e paesaggistica” che possono creare “potenziali incertezze (e dunque motivi di conflitto) nei rapporti tra le amministrazioni preposte alla gestione dei diversi vincoli, ma soprattutto per i cittadini e gli operatori economici (e quindi motivi di contenzioso innanzi al giudice amministrativo), al quale è rimesso il compito di risolvere le antinomie tra i due strumenti di pianificazione“.

E non si tratta di una semplice questione burocratica o del solito tignoso confitto di poteri tra enti. Basti pensare alle differenze tra i due Piani, a partire dai criteri e dal disegno della zonizzazione: infatti, a parità di scala, mentre il PTP (Piano Territoriale Paesistico) traccia una rappresentazione assai particolareggiata, con prescrizioni dettagliate e differenziate per singole sottozone, la pianificazione adottata dal Piano del Parco Regionale individua cartograficamente le aree di maggiore interesse naturalistico-ambientale- archeologico -insediativo con una zonizzazione a maglia più larga nelle zone di protezione.

Luca De Lucia propone, per superare le ambiguità e “garantire l’attuazione dei principi di semplificazione e di coerenza dell’azione amministrativa… di integrare (7) il Piano paesaggistico con i contenuti del piano per il parco sopprimendo le funzioni pianficatorie oggi imputate all’ ente di gestione [regionale]” ridisegnandone contemporaneamente le attribuzioni, affidando all’Ente Parco un ruolo più tecnico, legato all’ecosistema, per le informazioni, il monitoraggio, la promozione, e soprattutto la gestione e la protezione dell’habitat. In pratica, “mentre Comune, Regione e Stato, in questo campo, dovrebbero agire essenzialmente secondo le forme dell’attività amministrativa autoritativa (pianificazione, autorizzazione, ordini ecc) gli enti parco sarebbero invece chiamati a gestire la complesità naturalistica“. E conclude Luca De Lucia: “non è dalla rivalità tra paesaggio e ambiente, o dal semplice ritorno al passato, che possono derivare soluzioni ottimali ai problemi di tutela di rilevantissimi interessi pubblici(6)

E il sospetto che il Piano d’Assetto del Parco regionale dell’Appia Antica che sta per essere approvato vada invece all’indietro, cioè all’era precedente al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, è alimentato anche dal fatto che ci risulta essere stato redatto senza la necessaria armonizzazione con il Piano Paesaggistico e senza nemmeno la necessaria e costante intesa con la Soprintendenza.

Già nel 2002 l’allora Soprintendente Adriano La Regina, in un documento indirizzato all’allora Presidente Regionale Storace, ribadiva la sua contrarietà al Piano di Assetto, nel metodo e nel merito. A distanza di 15 anni – maggio 2017 – ci risulta che i rappresentanti della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero, dopo aver partecipato a numerose sedute del “tavolo tecnico” incaricato del “procedimento di conformazione ed adeguamento del Piano d’Assetto del Parco alle previsioni del Piano Territoriale Paesistico di Roma 15/12 Valle della Cafafrella, Appia Antica e Acquedotti“, abbiano inviato una nota all’Assessore regionale all’urbanistica – allora Michele Civita – e alla Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità del Lazio (8), in cui specificavano che “il pronunciamento circa la verifica di avvenuto adeguamento del Piano di Assetto ai sensi dell’art. 145 del Codice non potrà che avvenire successivamente alla stipula di detto accordo [citato nell’ art.143 del Codice secondo il quale “...il Piano è oggetto di apposito accordo tra pubbliche amministrazioni … che stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed di tempi per la revisione...” NDR] e concludevano con la richiesta di “attivare con ogni possibile urgenza, un confronto con il coinvolgimento dell’Ente Parco al fine di pervenire, oltre che alla definizione di un perimetro del territorio ….congruente con quello del PTP (Pianto Territoriale Paesistico) 15/12, alla definizione di opportune forme di coodinamento delle procedure tecnico-amministrative per la gestione della tutela nel rispetto delle specifiche e rispettive competenze . A quanto pare, a tale richiesta non è stato poi dato seguito, visto che la vecchia (e nuova) Giunta Zingaretti ha poi proseguito nell’approvazione del Piano di Assetto, facendo anzi un nuovo passo che ha spinto il Ministero dei Beni Culturali a chiedere immediate precisazioni: infatti il 13 febbraio 2018 , pochi giorni prima delle elezioni, viene approvata la Legge Regionale n. 2 che modifica una legge regionale del 1998 con due articoli che sembrano comprimere ulteriormente il ruolo dello Soprintendenza e mettere a rischio le tutele (9). Il Fatto quotidiano dedicherà un articolo dal titolo “Due cavalli di Troia e la regione Lazio svende il territorio” in cui si parla di “rischio condono mascherato” e di “ristrutturazioni disinvolte, aperture di nuove attività, stravolgimento di manufatti storici che saranno più semplici, anche in aree delicatissime(10) . Il Presidente Zingaretti risponde al Ministero che le modifiche hanno introdotto una disciplina transitoria che vale solo fino all’approvazione definitiva del PTPR, che non si pone in contrasto con le disposizioni contenute nel PTPR, e impegnandosi a introdurre un’integrazione a dette modifiche “ai fini di assicurare la piena compartecipazione paritaria degli organi ministeriali nei procedimenti di aggiornamento del piano adotattato(11).

Resta il fatto che la Giunta del Lazio porta oggi in Consiglio – il motivo della fretta sarebbe il rischio di un commissariamento per dare seguito a una sentenza del TAR sull’ampliamento di un struttura sportiva – un Piano di Assetto non conformato al PTP e al PTPR. (12)

E il tema avrebbe richiesto un più allargato e informato dibattito pubblico, che per l’ennesima volta sembra risolversi con slogan trionfalistici riportati sui giornali che nulla dicono della complessità che dovrebbe essere affrontata con serietà e trasparenza.

L’ennesima occasione mancata, non solo per il centrosinistra del Presidente Zingaretti, ma, questa volta, anche per l’opposizione pentastellata “di lotta e di governo”, che appoggia la zoppicante maggioranza della Pisana.

Come già per il Piano casa e per lo Stadio della Roma, il vero problema è che le vicende troppo complesse non trovano facilmente cittadini, giornalisti, consiglieri, disposti a fare uno sforzo per comprenderne a fondo la portata.

(**) > vai alla pagina Avviato in aula l’esame del Piano del parco dell’Appia antica Si punta a coniugare la tutela ambientale, paesaggistica e archeologica con le esigenze di sviluppo di un territorio vasto 3.400 ettari che insiste su Roma, Marino e Ciampino. 17/07/2018
Con la relazione dell’assessore all’Agricoltura, Ambiente e Risorse naturali, Enrica Onorati, si è aperta alla Pisana la doppia seduta dedicata all’esame della proposta di deliberazione consiliare n. 10 riguardante l’approvazione del Piano del parco dell’Appia antica, che interessa i territori di Roma, Marino e Ciampino.

“La grande sfida di questi anni – ha esordito Onorati – è stata la convivenza di più soggetti a tutela di un territorio esteso ben 3.400 ettari, per la gran parte di proprietà privata. Per questo intendiamo dar vita a un tavolo permanente di collaborazione istituzionale tra il parco archeologico, il parco naturale e tutti i Comuni interessati, per condividere e integrare a livello nazionale e locale le politiche di tutela e valorizzazione di un territorio unico al mondo”.

Il nuovo Piano è atteso da alcuni decenni: il documento all’esame dell’Aula getta infatti le sue radici nel 2002, quando ci fu una prima deliberazione a riguardo da parte del consiglio direttivo dell’ente parco. L’accelerazione dell’iter di approvazione è ora dovuta al commissariamento avvenuto con ordinanza del Tar n. 5786 del 2018.

Il Piano del parco dell’Appia antica si configura come uno strumento multidisciplinare, frutto della presenza quotidiana sul territorio e dell’indagine sul campo. Tende a individuare dinamiche che hanno determinato e possono determinare il recupero e la trasformazione sostenibile del territorio, esprimendo contestualmente un’azione di tutela, evitando di configurarsi non solo come strumento di conservazione e congelamento di uno status territoriale. Secondo la relazione dell’assessore, è concepito come un progetto di restauro territoriale, riprende parzialmente gli obiettivi della legge istitutiva 66 del 1988 puntando, oltre che alla necessaria tutela dei beni ambientali, paesaggistici e storico-monumentali, anche alla valorizzazione mediante la leggibilità e la riconoscibilità del territorio del parco.

“Gli elementi cardine del piano sono la delocalizzazione delle attività incompatibili, la polifunzionalità agricola e la promozione dell’agricoltura compatibile, gli interventi sulla mobilità e sulle attrezzature per la fruizione di impianti sportivi e di campeggi”, ha spiegato Onorati. Vengono quindi identificati dieci obiettivi indicati come ambiti di intervento:

  1. ricostituire l’unità territoriale e paesaggistica del parco, capace di consentire una visione ed una fruizione continua del territorio, anche attraverso la realizzazione di una sentieristica;
  2. eliminare l’abusivismo che ha avuto come conseguenza la nascita di nuclei edilizi, molti dei quali di scarsa qualità, spesso ospitanti attività produttive incompatibili;
  3. favorire la rinaturalizzazione delle vaste aree agricole, che hanno dimostrato invece una grande capacità di ripresa e di recupero di molteplici elementi di biodiversità, sviluppando un’agricoltura di qualità a basso impatto, documentata da secoli di utilizzo;
  4. mantenere e rafforzare gli elementi che garantiscono la continuità paesaggistica, come le riperimetrazioni, gli interramenti, il sostegno all’attività agricola, le indicazioni prescrittive per le proprietà private;
  5. cambiare i criteri di mobilità delle aree interessate dal traffico di attraversamento e realizzare opere che permettano nel parco la sola circolazione residenziale e turistica;
  6. contribuire al bilancio ecologico della città di Roma Capitale, di Ciampino e Marino con azioni di tutela e di rafforzamento dei livelli di naturalità e con l’alleggerimento dei processi di antropizzazione;
  7. creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile;
  8. garantire le condizioni per ulteriori sviluppi e nuovi fasi della ricerca archeologica;
  9. costruire una fruizione controllata con la partecipazione dei cittadini;
  10. promuovere l’educazione ambientale ed una più generale cultura della tutela.

La proposta di deliberazione consiliare all’esame dell’Aula è stata licenziata all’unanimità lo scorso 12 luglio dalla ottava Commissione, che ha affrontato in particolare le tematiche degli impianti sportivi. È stata infatti ribadita e sottolineata, attraverso appositi emendamenti, l’importanza della pratica sportiva quale miglioramento della qualità della vita e della fruizione del mondo dei parchi e delle aree protette. Grande attenzione è stata poi data, in Commissione, al coordinamento tra il parco regionale, le norme paesaggistiche e l’attività del parco archeologico. La polifunzionalità agricola, indicata come uno dei punti di forza di questo parco, è stata riconosciuta al fine di mantenere il paesaggio dell’agro romano ed è stata lungamente trattata, analizzata ed emendata in Commissione, valorizzandone il ruolo socioeconomico e culturale. Introdotta, infine, la possibilità di promuovere e favorire i campeggi con camper e tende in aree dedicate.

“Dopo oltre quindici anni – ha concluso la sua relazione l’assessore Onorati – portiamo in approvazione questo piano, che coniuga efficacemente la tutela ambientale, paesaggistica e archeologica con le esigenze di sviluppo di questo territorio protetto, tutelando, valorizzando e promuovendo ogni attività compatibile e sostenibile, partendo da quelle attività agricole che caratterizzano questo paesaggio unico della campagna romana, che ospita al suo interno un vero e proprio tesoro archeologico”.

Dopo la discussione generale, l’esame del provvedimento è stato fissato per le giornate di oggi e di domani. Sessanta gli emendamenti presentati dai consiglieri; tre dalla Giunta. A cura dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio

 

scarica la lettera inviata in data 28 giugno 2018SITO Carteinregola a Regione Lazio Osservazioni Piano di Assetto 28 giugno 2018

vedi anche Appia Antica, il fragile equilibrio della strada di Cederna di Maria Pia Guermandi 8 luglio 2018

> vai a Appia Antica – Piano Paesaggistico/Piano d’assetto – scheda, cronologia e materiali

vedi anche Ma l’Appia Antica è molto di più di un Parco naturalistico (15 dicembre 2017)

vedi PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 del 3 maggio 2018 ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DECISIONE N. 9 DEL 24 APRILE 2018 scarica http://aulacrl.regione.lazio.it/atticonsiliari/PDC_10/index.html

Vedi anche le Osservazioni di VAS al procedimento di approvazione del Piano di Assetto del Parco dell’Appia Antica pubblicate il 28 giugno 2018 OSSERVAZIONI DI METODO Per il completamento di una vasca ad uso natatorio situata all’interno della struttura sportiva denominata “Circolo del Tennis Acquasanta”, situata all’interno del Parco dell’Appia antica in Roma, Il 3 gennaio 2011 è stata presentato domanda di rilascio del …leggi tutto »

Archivio: la lettera che Antonio Cederna scrisse all'allora Ministro Veltroni  sul tema Parco Appia Antica

Archivio: la lettera che Antonio Cederna scrisse all’allora Ministro Veltroni sul tema Parco Appia Antica

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(1) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 del 3 maggio 2018 ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DECISIONE N. 9 DEL 24 APRILE 2018 GLI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DEL 3 MAGGIO 2018 SONO DISPONIBILI AL SEGUENTE COLLEGAMENTO INFORMATICO: http://aulacrl.regione.lazio.it/atticonsiliari/PDC_10/index.html

NOTA: la Proposta era già stata oggetto di una Delibera di Giunta dell’ottobre 2017 poi decaduta per la fine della consiliatura Scarica Delib giunta reg parco appia 10 10 2017 323257

(2) 25 luglio 2007 adozione Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (che al 2018 non è ancora stato adottato, nonostante sia stato riproposto ad ogni campagna elettorale) Il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98. (> leggi tutto sul sito della Regione lazio) Il Piano TerritorialePaesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. Il PTPR sviluppa le sue previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio della Regione Lazio, esso è redatto sulla C.T.R. 1:10.000 della Regione Lazio volo anni 1989 -1990.

(3) 14 aprile 2010 Sul SO n. 71 al BUR n. 14 pubblicata la deliberazione consiliare n. 70 del 10/02/2010 concernente: “Approvazione del Piano Territoriale Paesistico (PTP) di Roma 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti” ai sensi degli articoli 21 comma 2, 22 e 23 della L.R. 24/1998 e dell’articolo 143 del DLgs 42/04″.
Nello stesso SO è pubblicato il DVD contenente tutti gli elaborati approvati.
Il SO al BUR sopradetto è inviato Comune di Roma e della Provincia di Roma ai fini la pubblicazione di competenza ai rispettivi Albi Pretorii ai sensi dell’articolo 23 co. 6 della l.r.r24/98 insieme ad una copia cartacea degli elaborati approvati con contenuto prescrittivo. PTP di Roma Ambito 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”

(4) 29 luglio 2002 Deliberazione del Consiglio Direttivo, n. 17, l’Ente di Gestione Parco regionale dell’Appia Antica adotta all’unanimità il Piano del Parco regionale Appia Antica (di cui all’Allegato A della proposta di delibera PDC 10 proposta Delibera Regione Lazio Piano assetto appia antica) , trasmesso alla Regione con nota del 20 novembre 2002, prot. 3240, e composto dai seguenti elaborati (1) (vedi allegato A scarica PDC 10)

(5)Articolo 145 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio detta le disposizioni per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione territoriale, e in particolare il comma 5 del medesimo Decreto che stabilisce che “la regione disciplina il procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Art. 135. Pianificazione paesaggistica
(articolo così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”. L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d’uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Art. 142. Aree tutelate per legge
(articolo così sostituito dall’art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall’articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’articolo 157.

Capo III – Pianificazione paesaggistica

Art. 143. Piano paesaggistico
(articolo così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)

1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell’articolo 135, comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall’articolo 146, comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146.

5. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145, commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l’accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

(6) Luca De Lucia Piani paesaggistici e piani per i parchi. Proposta per una razionale divisione del lavoro amministrativo in RIVISTA GIURIDICA DI URBANISTICA. Vol. 1. Pag.72-83 scarica piano paesaggistico e piano del parco (Luca De Lucia)

(7) per le aree di cui all’articolo 142 comma 1 lett f)

Art. 142. Aree tutelate per legge comma 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: (..) f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

(8) Prot. 14854 18 5 2017

(9) 13 febbraio 2018 Viene approvata la Legge Regionale 13 febbraio 2018, n. 2 Regione Lazio “Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche”. scarica legge_regionale_13_febbraio_2018_n2*

*Art.1 comma 1. Il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:
“4. Fino all’approvazione del PTPR la disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui al presente articolo si attua mediante le previsioni contenute nei piani delle aree naturali protette qualora definitivamente approvati dal Consiglio regionale.”

Art. 2 comma 1. All’articolo 21 comma 1 della l.r. 24/1998 le parole: “Entro il 14 febbraio 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 14 febbraio 2019”.

comma 2. Ai fini dell’adeguamento dell’attuale rappresentazione dello stato del territorio regionale, necessaria alla modifica del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) e nelle more dell’approvazione del medesimo Piano, la Regione procede tramite le proprie strutture competenti, all’aggiornamento della base cartografica del PTPR adottato, con riferimento alla Carta dell’uso del suolo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953 come aggiornata dal volo 2014 e pubblicata sul portale cartografico della Regione. L’aggiornamento della base cartografica del PTPR determina la modifica d’ufficio, da parte della direzione regionale competente, della serie delle Tavole A e B del medesimo PTPR.

(10) Il fatto quotidiano del 7 maggio 2018 pubblica l’articolo “Due cavalli di Troia e la regione Lazio svende il territorio” in cui parla di “rischio condono mascherato” e di “Ristrutturazioni disinvolte, aperture di nuove attività, stravolgimento di manufatti storici che saranno più semplici, anche in aree delicatissime

Su VAS Rodolfo Bosi parla di “vizio di legittimità costituzionale che il Governo dovrebbe impugnare presso la Corte Costituzionale”

(11) Prot. 0200345

(12) Sono in corso approfondimenti su altri provvedimenti che intervengono su aree delicate e di grande valore, come la Legge “per la rigenerazione urbana” varata nel luglio 2017 che curiosamente si occupa anche di aree protette e la cosiddetta “multifunzionalità” delle aree agricole

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