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Decreto semplificazioni, via libera all’utilizzo e agli espropri di aree agricole per impianti di produzione energetica

Pubblichiamo un articolo di Emanuele Montini di Italia Nostra, che lancia l’allarme su un comma del Decreto Semplificazioni che abroga una norma che limitava la realizzazione di impianti che producono energia fotovoltaica, eolica, da rifiuti combustibili solo alle aree non coltivate o degradate del nostro territorio, con la conseguenza che ora potranno essere utilizzate e addirittura espropriate le aree più significative del nostro territorio (parchi, boschi, aree agricole eccetera)

(da Il Fatto Quotidiano 9 giugno 2021)

di Emanuele Montini*

Il nuovo Decreto Semplificazioni (1) consentirà l’utilizzo delle aree più significative del nostro territorio (parchi, boschi, aree agricole eccetera) per gli impianti che producono energia fotovoltaica, eolica, da rifiuti combustibili e, in generale, da qualsiasi altra fonte non fossile, come previsto dall’allegato I bis del decreto. Questo è l’effetto della abrogazione della norma (comma 2-ter dell’art. 7-bis del Codice dell’ambiente) (2) che, prima, limitava la realizzazione di questi impianti solo alle aree non coltivate o degradate del nostro territorio (aree industriali dismesse e aree già impermeabilizzate).

Si trattava di una norma di buon senso, che serviva a mantenere non solo il nostro patrimonio culturale intatto ma anche a limitare il consumo di suolo vergine, agricolo e boschivo e a riconoscerne l’importante ruolo nell’abbattimento dell’inquinamento atmosferico, attraverso la fotosintesi garantita dal soprassuolo vegetale. Ora anche queste aree potranno essere scelte dalle imprese, per la maggior parte estere, che vorranno costruirci sopra i propri impianti e inceneritori di rifiuti con produzione energetica.

Così accadrà che anche le aziende agricole produttive potranno essere “piastrellate” per farci ettari ed ettari di parchi fotovoltaici. E se l’agricoltore o il piccolo proprietario non volesse vendere o affittare il proprio terreno? Anche qui il nuovo decreto (art. 18, comma 1, lett. a, punto 1)(3) offre una soluzione: la terra gli potrà essere espropriata e affidata all’impresa. Ed è in questo cambio di passo che risiede, per l’ambientalismo industriale, il significato di transizione ecologica: passare da un modello economico territoriale ad alto contenuto occupazionale basato sull’agricoltura di qualità, sul turismo e sulla cultura, a un modello industriale specializzato nella produzione energetica alternativa, a basso contenuto occupazionale e ad altissimo rendimento.

Invece, un approccio ecologico che metta insieme tutto (umanità, ambiente, industria, agricoltura, cultura e paesaggio) è possibile, e viene chiaramente promosso dal Pontefice e dal Presidente della Repubblica. Per questo e per chiedere al Parlamento di correggere le parti più critiche del Decreto semplificazioni, le associazioni che si riconoscono nella #CoalizioneArticolo9 hanno manifestato il 10 giugno in Piazza Montecitorio.

*Avvocato dell’Ufficio legislativo Italia Nostra ONLUS

22 giugno 2021

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

vedi anche:

Governo vs Regione Lazio in difesa del Paesaggio della Tuscia (per la realizzazione di impianti fotovoltaici su terreno agricolo)-22 Giugno 20201Continua#

Ricorso MIBACT Regione Lazio maggio 2020: MOTIVO 5 – Impianti fotovoltaici nella campagna laziale -25 Maggio 2020 Continua#

NOTE

(1) DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77  Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00087) (GU Serie Generale n.129 del 31-05-2021) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2021
L’atto e’ integrato con le correzioni apportate dall’avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021, n. 130 durante il periodo di “vacatio legis”. E’ possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00087/sg

(2) VAI A Codice dell’Ambiente Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) (le modifiche risalenti a più di 5 anni sono consolidate nel testo senza note) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm

2-ter. L’individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.
(comma abrogato dall’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021)

(3) (Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)

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