Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Ricorso MIBACT Regione Lazio maggio 2020: MOTIVO 5 – Impianti fotovoltaici nella campagna laziale

Pianaccio Montebello - Tuscania, dove la Regione Lazio ha autorizzato nel gennaio 2020  un impianto fotovoltaico  di circa 65 ettari (39 MWp)

Pianaccio Montebello – Tuscania, dove la Regione Lazio ha autorizzato nel gennaio 2020 un impianto fotovoltaico di circa 65 ettari (39 MWp)

La Legge 1/2020 della regione Lazio  è stata impugnata dal MIBACT il 6 maggio 2020, anche per quanto riguarda  l’inserimento di un articolo che tratta la localizzazione di impianti fotovoltaici   di rilevanti estensioni  in zone agricole, classificate tutelate dal PTPR quale paesaggi agrari di valore e di elevato valore. Impianti   che, secondo i ricorrenti, sono ordinariamente autorizzati “caso per caso” con provvedimenti regionali, nonostante il parere negativo del Ministero.

E’ stato pubblicato sul Bollettino regionale del Lazio del 19 maggio 2020 il Ricorso n. 46 del 2020, depositato il 6 maggio 2020, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione Lazio, per la DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE  della legge Regione Lazio 27 febbraio 2020 N.1 pubblicata sul BURn. 17 supplemento 2 del 27/2/2020 recante: “Misure per lo sviluppo economico l’attrattività degli investimenti la semplificazione” limitatamente agli articoli 5; 6 comma 1,comma 1 lett, b) c) d) ed e); 7 comma 7 lett. c); 9 comma 9 lett d) n.1  e comma 16 ; 10 comma 11,  come da Delibera del Consiglio dei Ministri del 24/4/2020.

(…) Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni sopra indicate. Propone pertanto questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 127 comma 1 Cost per i seguenti MOTIVI:

MOTIVO 5)
  Illegittimità costituzionale dell’articolo 10 comma 11 della legge regione Lazio 27 febbraio 2020 (1) per contrasto con gli articoli 9 (2) e 117 (3) secondo comma lett. S) della Costituzione con riferimento agli articoli 135 (4)  143(5)  e 145 (6) del Codice dei beni culturali e  norme interposte

(dal TESTO del RICORSO – in calce le pagine relative al punto 5 – grassetto e sottolineature sono nell’originale)

(…)

L’articolo 10 comma 11 della legge impugnata inserisce dopo l’articolo 3 della legge regionale 16 2011 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) l’articolo 3.1 rubricato in ” localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola” 
(…) La disposizione riconferma ruolo fondamentale e strategico del Piano Energetico Regionale (PER)  come strumento di programmazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e del risparmio energetico e l’agricoltura per le zone “E” pur richiamando la necessità che tale programmazione venga effettuata in coordinamento con il Piano Agricolo Regionale (PAR) di cui all’articolo 52 L.R. 38/1999
Al  riguardo deve preliminarmente osservarsi che allo Stato il PER ,in itinere, – che in tema di localizzazione degli impianti si propone di ridurre al minimo il consumo di suolo  favorendo il riutilizzo di avere già degradate nonchè  lo sfruttamento di infrastrutture già esistenti nel rispetto del contesto storico naturale paesaggistico  – non è ancora stato approvato , nonostante abbia concluso il procedimento di VAS e disponga da luglio 2018 del parere motivato necessario per essere approvato.
Ciò posto, come emerge ictu oculi [a colpo d’occhio NDR] anche il nuovo articolo3.1  della legge regionale 16 2011 omette il necessario richiamo al Piano paesaggistico e alla sua disciplina programmatoria e pianificatoria,  benché soltanto quest’ultimo piano posso orientare l’individuazione delle aree, sia in  negativo quali aree escluse, sia in positivo, quali aree idonee all’istallazione delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e i  limiti del relativo dimensionamento.
(…) Pur essendo apprezzabili gli intenti del legislatore regionale (…) di delineare un diverso  approccio che la gestione della notevole pressione che il territorio agricolo dell’altro sta subendo in questi mesi ultimi mesi da parte degli operatori del settore FER – tuttavia  in concreto tale finalità dichiarata risulta sostanzialmente vanificato da quanto stabilito al comma 5 del medesimo articolo.
Il predetto comma 3 dispone che “i comuni nelle more della entrata in vigore del PER, che  comunque deve essere operativo entro 180 giorni dall’approvazione della presente disposizione, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio, la tutela dell’ecosistema delle attività agricole, nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali ed euro unitari, individuano, considerate le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimetati da ofnti rinnovabili) le aree idonee per l’istallazione degli impianti fotovoltaici a terra per una superficie  complessiva non superiore al 3% delle zone omogenee “E” di cui al D.M. 1444 /1968, identificate degli strumenti urbanistici comunali” Fino all’entrata in vigore del PER,  dunque, le aree idonee all’istallazione degli impianti sono identificate dei comuni nel rispetto di una serie di criteri e non possono includere comunque oltre 3% delle aree classificate come agricole (zone E) degli strumenti urbanistici comunali.
Il successivo comma 5  tuttavia contraddice apertamente la suddetta previsione –  rendendo anche difficile comprendere il rapporto (contraddittorio)  esistente tra le due disposizioni, poiché stabilisce che: “Nelle more delle previsioni di cui al comma 1 [ossia in attesa del PER che  dovrebbe disciplinare la programmazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e  del risparmio energetico in agricoltura per le zone omogenee” E“, in coordinamento con il PAR], resta sempre consentita la produzione di energia da fonti rinnovabili con le modalità previste dalla legge regionale 2 novembre 2006 n.  14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole e successive modifiche) per la quale non trovano applicazione le limitazioni di cui al comma 3.
(…)
Il combinato disposto del “nuovo” articolo 54, comma 2, della legge regionale 38 del 1999 (…)  3.1 comma 5 della LR  1/2020 (…) qui impugnata, comporta quindi la possibilità di realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in area agricole,  al di fuori non solo del piano energetico regionale, ma soprattutto del quadro programmatorio condiviso con il Ministero a monte, nell’ambito del piano paesaggistico,  che costituisce la sede propria dell’ambito della quale deve essere valutata la compatibilità paesaggistica del complesso degli interventi, onde evitare che la sommatoria dei singoli impianti realizzati di futura realizzazione del territorio sfugga qualsiasi logica programmatoria, e quindi a una visione d’insieme, con grave danno del paesaggio complessivamente inteso
(…)
Le numerose richieste di  realizzazione di impianti fotovoltaici di rilevanti estensioni  in zone agricole, classificate tutelate dal PTPR quale paesaggi agrari di valore e di elevato valore, vengono infatti  ordinariamente autorizzate caso per caso con provvedimenti regionali, nell’ambito di procedimenti sensi dell’articolo 27 bis del decreto legge 152 del 2006, nonostante il parere negativo del Ministero

(…)

 

ricorso mibact regione maggio 2020 pag. 21 punto 5 ricorso mibact regione maggio 2020 pag. 22 punto 5 ricorso mibact regione maggio 2020 pag. 23 punto 5 ricorso mibact regione maggio 2020 pag. 24 punto 5 ricorso mibact regione maggio 2020 pag. 25 punto 5 ricorso mibact regione maggio 2020 pag. 26 punto 5(vedi anche il Comunicato di Assotuscania  NO AI NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AUTORIZZATI DALLA REGIONE IGNORATA DELIBERA UNANIME DEL CONSIGLIO COMUNALE SOSTEGNO AL SINDACO  by FabioT Comunicato stampa ASSOTUSCANIA 13 gennaio 2020

(ultimo aggiornamento 25 maggio 2020)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

> vai a Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione legge: 1 Data: 27 febbraio 2020 Numero BUR: 17 s.o.2 Data BUR: 27/02/2020 http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9383&sv=vigente

scarica il PDF del Bollettino regionale RicorsoCollegato. Mibact Regione Lazio maggio 2020

> Vai a Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

Scarica Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137

> Torna alla pagina Ricorso MIBACT VS Regione Lazio del maggio 2020 per la tutela dei beni culturali e  paesaggistici

NOTE

( 1) Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione legge: 1 Data: 27 febbraio 2020 Numero BUR: 17 s.o.2 Data BUR: 27/02/2020 http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9383&sv=vigente
  ART. 10
COMMA 11.Dopo l’articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modifiche è inserito il seguente:

Art. 3.1

(Localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola)

1. La programmazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura per le zone omogenee “E” di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) è prevista dal piano energetico regionale (PER) ed è effettuata in coordinamento con il piano agricolo regionale (PAR) di cui all’articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.

2. Nella predetta pianificazione sono individuate, tra l’altro, le aree idonee all’installazione delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e i limiti del relativo dimensionamento.

3. I comuni, nelle more dell’entrata in vigore del PER, che comunque deve essere operativo entro centottanta giorni dall’approvazione della presente disposizione, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio, la tutela dell’ecosistema e delle attività agricole, nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali ed eurounitari, individuano, considerate le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), le aree idonee per l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra per una superficie complessiva non superiore al 3 per cento delle zone omogene “E” di cui al d.m. 1444/1968, identificate dagli strumenti urbanistici comunali.

4. Ai fini dell’individuazione delle aree idonee per l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 3, i comuni devono tener conto, in particolare, del sostegno al settore agricolo, con riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio naturale.

5. Nelle more delle previsioni di cui al comma 1, resta sempre consentita la produzione di energia da fonti rinnovabili con le modalità previste dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche per la quale non trovano applicazione le limitazioni di cui al comma 3.”.

________________________________________________________________________________

(2)Articolo 9 Costituzione Italiana

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione

________________________________________________________________________________

(3) Articolo 117 Costituzione Italiana

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

(…)

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali

________________________________________________________________________________

(4)Vedi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

Art. 135. Pianificazione paesaggistica
(articolo così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”. L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d’uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

________________________________________________________________________________(5) vedi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

Art. 143. Piano paesaggistico
(articolo così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)

1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell’articolo 135, comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall’articolo 146, comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146.

5. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145, commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l’accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

________________________________________________________________________________

(6) vedi  Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

Art. 145. Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.
(comma così modificato dall’articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
(comma modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
(comma modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
(comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.