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Villone: Autonomia regionale differenziata, la debole proposta del Ministro Boccia

foto ambm Manifestazione sardine Roma

Un contributo del politico e costituzionalista Massimo Villone (da Il manifesto) sulla proposta del Ministro per gli affari regionali (e deputato PD) Francesco Boccia, che non cambia la sostanza di quella che è stata definita “la secessione dei ricchi”(*), un’iniziativa che parte dal Governo Gentiloni, viene raccolta dal Governo pentaleghista e continua il suo cammino anche con il Governo giallo rosa, nella versione del Ministro che Villone definisce “debole” perchè non contrasta a sufficienza i rischi di un’Italia frammentata e disuguale, il contrario di quanto stabilito dai nostri pardri costituenti (in calce la bozza di legge quadro, pubblicata da Roars l’11 novembre 2019) (AMBM)

La debole proposta del ministro Boccia di Massimo VilloneIl Manifesto19/12/2019 (da Liberacittadinanza.it)

La proposta di Boccia è debole. E non solo perché giuridicamente inidonea a porre argine alla bulimia di alcune regioni. È debole anche perché non coglie le coordinate di fondo delle questioni sul tappeto.

Il ministro Boccia è in affanno. La legge-quadro non ha superato la verifica di maggioranza, mentre i governatori secessionisti vanno all’attacco. «Raccapricciante» dice Zaia, mentre Cirio dal Piemonte annuncia che si allineerà entro fine anno.

Il punto è che la proposta di Boccia è debole. E non solo perché giuridicamente inidonea – come ho già argomentato su queste pagine qui e qui [del Manifesto, lettura abilitata per gli abbonati NDR] – a porre argine alla bulimia di alcune regioni. È debole anche perché non coglie le coordinate di fondo delle questioni sul tappeto, per almeno quattro punti principali.

Il primo. A partire dalle pre-intese del 28 febbraio 2018 un lungo e talora aspro dibattito ha evidenziato una distribuzione di risorse pubbliche sperequata a danno del Sud, derivante da scelte politiche e indirizzi di governo. Le evidenze sono inconfutabili. Si è anche dimostrata in buona parte falsa e strumentale la rappresentazione di un Sud sprecone incapace quando non malavitoso dedito a succhiare il sangue del virtuoso ed efficiente Nord.

È chiaro che nessuno sconto si può o si potrà mai fare a malapolitica e malamministrazione ovunque si presentino. Ma è evidente che – resa manifesta la sperequazione – si pone la necessità di una distribuzione più equilibrata. La domanda è: la legge-quadro garantisce questo obiettivo, in settori cruciali come istruzione, sanità, trasporti e comunicazioni, servizi sociali? La risposta è no. Non bastano a tal fine i Lep [Livelli Essenziali di Prestazione NDR], e la perequazione infrastrutturale come è prevista.

Il secondo. La pretesa di autonomia differenziata conclude il progressivo abbandono dell’obiettivo esplicitamente sancito in Costituzione fino alla riforma del Titolo V nel 2001 di ridurre il divario Nord-Sud. Ad esso si è sostituito un separatismo che investe sul divario al fine di consentire alla locomotiva del Nord di accelerare per agganciarsi alle economie forti dell’Europa. Si abbandona la centralità nello scacchiere euro-mediterraneo, che si assume come marginale e destinato a una progressiva irrilevanza. Il Sud diventa una palla al piede di chi può e vuole correre, e poco conta che sia una prospettiva di sostanziale subalternità per il paese tutto.

In questa chiave è utile una Italia di staterelli, che si auto-organizzano per inseguire – quelli che possono – le famigerate «catene del valore». Per questo bisogna frammentare tutto il frammentabile, dalle infrastrutture materiali come ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, a quelle immateriali, come la scuola. La domanda è: la legge-quadro pone argine a questa deriva? La risposta è: no, per nulla. Prima e dopo la legge-quadro, tutto è regionalizzabile.

Il terzo. In vista di siffatti scenari politici generali la sede appropriata per elaborare una proposta solida non è ovviamente la trattativa bilaterale tra ministero e singole regioni. Ma non è nemmeno la conferenza stato-regioni, per l’ovvio sospetto che i governatori siano disposti a barattare il maggior potere comunque a loro derivante da una autonomia accresciuta con l’interesse dei cittadini che rappresentano.

L’unico luogo appropriato è l’aula parlamentare, per un dibattito senza rete. Lo garantisce la proposta Boccia? No. Anzi, punta alla sede ristretta delle commissioni e per di più per un parere mai vincolante, e persino solo eventuale.

Il quarto. L’obiettivo è una discussione basata su fatti e cifre, e non su stereotipi e luoghi comuni, volta a un nuovo patto per l’unità della Repubblica, basato su un riorientamento delle coordinate politiche e sulla convinzione di una comune utilità. A tal fine l’art. 116 Cost. va ricondotto alla sua natura di strumento per limitati adattamenti a specificità locali, sempre a dimensione regionale. Qui è il vero argine alle aspirazioni separatiste.

Diversamente, diventa realistico lo scenario delineato dalla Svimez [Associazione per lo Sviluppodell’Industria del Mezzogiorno NDR], in specie nel Rapporto 2019 (scarica sintesi rapporto_svimez_2019_sintesi): un futuro di declino per il Nord, e di colonia emarginata per il Sud.

È difficile oggi dire se il raggiunto quorum per il taglio dei parlamentari inciderà sulla vita del governo e della legislatura. Di certo, nella legge-quadro non basta limare qualche parola qua e là, come pure risulta sia stato fatto nelle ultime versioni.

Per quel che vediamo, sono cambiamenti relativamente marginali. Vogliamo sperare che il ministro abbia il tempo di un ravvedimento operoso. Provaci ancora, Frank.

Massimo Villone

Da Roars – 11 novembre 2019 https://www.roars.it/online/lautonomia-differenziata-secondo-boccia-ecco-la-bozza-di-legge-quadro/

L’autonomia differenziata secondo Boccia: ecco la bozza di legge quadro

Pubblichiamo di seguito la bozza di legge quadro contenente i principi per l’attribuzione alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia (Art. 1) e le Modalità di definizione dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) e degli obiettivi di servizio (Art. 2).

ART. 1

(Principi per l’attribuzione alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116 terzo comma della Costituzione)

  1. Le Intese tra lo Stato e le Regioni, con le quali sono attribuite, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni o gli obiettivi di servizio su tutto il territorio nazionale, si conformano ai seguenti obiettivi e modalità di attuazione:
    a) determinazione, nelle materie oggetto di attribuzione, dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) o degli obiettivi di servizio uniformi su tutto il territorio nazionale e dei fabbisogni standard, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;
    b) finanziamento delle funzioni attribuite sulla base dei fabbisogni standard, dei livelli essenziali delle prestazioni o degli obiettivi di servizio determinati ai sensi della lettera a), nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e in coerenza con i principi recati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla sostituzione delle risorse erariali con autonomia di entrata, territorialità dei tributi e perequazione;
    c) necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli delle prestazioni o gli obiettivi di servizio di cui alla lettera a), anche attraverso la perequazione infrastrutturale. A tal fine, i futuri riparti delle risorse dedicate alle infrastrutture devono tenere conto di tale obiettivo;
    d) previsione del riparto tra regione ed enti locali delle funzioni amministrative oggetto di attribuzione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, previsti dall’articolo 118 della Costituzione, oltre che con riferimento al principio solidaristico che connota il sistema degli enti locali. All’affidamento delle funzioni si procede, altresì, tenuto conto delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane definite dalla legislazione statale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
    e) previsione che, qualora entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa non siano stati determinati i livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio e i relativi fabbisogni standard, e fino alla loro determinazione, le funzioni sono attribuite con decorrenza dal 1° gennaio dell’esercizio immediatamente successivo e le relative risorse sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base del riparto delle risorse a carattere permanente iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente;
    f) ai fini del coordinamento della finanza pubblica, previsione della facoltà dello Stato di stabilire, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure a carico della Regione, a garanzia dell’equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica previa adozione delle medesime misure con impatto finanziario su tutto il territorio nazionale.
  2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Parlamento l’Accordo sottoscritto con il Presidente della Regione interessata per l’espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni si esprimono entro 60 giorni dalla trasmissione e i relativi pareri sono trasmessi a Governo e a Regioni per le rispettive valutazioni.
  3. Il Governo delibera sul disegno di legge che approva l’Intesa che attribuisce ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai fini della sua presentazione al Parlamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’intesa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro degli affari regionali e le autonomie delegato e del Presidente della Regione.
  4. Lo Stato e la regione sottopongono a verifica l’intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia o nel più breve termine fissato dall’intesa stessa. Lo Stato e la Regione possono comunque assumere in qualsiasi momento l’iniziativa per la revisione dell’intesa, da definire ai sensi dei commi 2 e 3.

ART. 2

1. (Modalità definizione dei LEP e degli obiettivi di servizio)

  1. I livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio e i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, nonché le relative metodologie di determinazione, sono individuati con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri di volta in volta competenti, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa. La determinazione dei predetti livelli essenziali delle prestazioni, obiettivi di servizio e fabbisogni standard, nonché i successivi riparti, avvengono nei limiti delle risorse a carattere permanente iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2. Per l’attuazione delle attività di cui al comma 1, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale quale Commissario, del Dirigente preposto alla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero dell’economia e delle finanze competente per materia. Il Commissario è nominato, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di cui all’articolo, 1 comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario, la durata in carica, nonché il compenso connesso ai compiti aggiuntivi. Il Commissario, cui è affidato l’impulso e il coordinamento delle attività di cui al comma 1, si avvale di una struttura di missione posta alle sue dirette dipendenze istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nella quale è assicurata la partecipazione di rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti il contingente di personale assegnato alla predetta struttura, nonché quello degli esperti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo si fa fronte con le risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Commissario si avvale, altresì, del supporto tecnico della Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A., dell’ISTAT e della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle Regioni. Il Commissario opera in sinergia con la Commissione Tecnica per i fabbisogni standard di cui al comma 29 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e con il tavolo tecnico per l’attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, di cui al comma 958 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. A seguito dell’approvazione dei livelli essenziali delle prestazioni, degli obiettivi di servizio dei fabbisogni standard di cui all’articolo 1, nonché delle relative metodologie di determinazione, il Commissario provvede, altresì, alla definizione dei decreti di conferimento concernenti i beni nonché le risorse finanziarie umane e strumentali correlate alle funzioni attribuite ai sensi delle intese di cui all’articolo 116 terzo comma della costituzione. In tal caso la Struttura tecnica di missione è integrata dai rappresentanti indicati dalla Regione interessata.
  4. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 , sono corredati dalla relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e sono adottati previa intesa in Conferenza Stato Regioni, di cui all’articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere, ai fini dell’espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri. Il Governo se non intende conformarsi ai pareri parlamentari trasmette alle Camere una relazione nella quale indica le ragioni per le quali non si è conformato.
  5. Gli schemi di decreto di cui al comma 3, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affario regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati e sono corredati dalla relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e sono adottati previo parere della Conferenza Stato Regioni, di cui all’articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281.

NOTE

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