Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Leggi, norme e regolamenti sul bosco

Scarica RRn72005 Regolamento boschi Lazio

scarica Sulla definizione normativa di bosco di Tommaso MILLEFIORI (Nota a margine della sentenza del C.d.S., Sez. IV, 18.11.2013, n. 5452) Articolo su sentenza cds su definizione di bosco

Art 2 Decreto Legge  227 del 18 maggio 2001 “Orientamento e  modernizzazione del settore forestale” (Nuova legge forestale) http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01227dl.htm

Art. 2.
Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:
a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinche’ un’area sia considerata bosco;
b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuita’ del bosco;
c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.

3. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalita’ di difesa idrogeologica del territorio, qualita’ dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita’, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversita’ biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuita’ del bosco.

4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell’individuazione dei territori coperti da boschi di cui all’articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione e’ reversibile al termine del ciclo colturale.

6. Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente gia’ definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita’ di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E’ fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresi’ assimilati a bosco i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalita’ di difesa idrogeologica del territorio, qualita’ dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita’, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale, nonche’ le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuita’ del bosco.

 

 

Art.10 comma 3  legge regionale 06/07/1998 n.24

Art. 10

Protezione delle aree boscate.

1. Ai sensi dell’articolo 82, quinto comma, lettera g), del D.P.R. n. 616 del 1977, sono sottoposti a

vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal

fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3

e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco (30).

3. Si considerano boschi: 

a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento; 

b) i castagneti da frutto, di superficie non inferiore a 5 mila metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento (31)

c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata. 

4. Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:

a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità

produttive;

b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni

frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di

insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di

riconosciuto valore storico;

c) le piantagioni arboree dei giardini;

d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento

della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale

rinnovazione forestale in stato avanzato.

5. Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il comune certifica la presenza del bosco, così come

individuato nel comma 3 e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco o sia soggetta a progetti di

rimboschimento.

6. Non è richiesta autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 della L. n. 1497 del 1939 nei territori

a) interventi previsti nei piani di gestione e assestamento forestale, nei progetti di miglioramento e

ricostituzione boschiva, nei piani poliennali di taglio, nei piani di assestamento ed utilizzazione dei

pascoli, nei piani sommari di gestione dei pascoli nonché nei progetti di utilizzazione forestale (32);

b) taglio colturale, inteso quale taglio di utilizzazione periodica dei boschi cedui, purché sia

eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali e rientri nell’ordinario governo del bosco, ovvero

taglio volto alla eliminazione selettiva della vegetazione arborea deperiente sottomessa e/o

soprannumeraria e delle piante danneggiate e/o colpite da attacchi parassitari;

c) forestazione, ovvero costituzione di nuove superfici boscate, ricostituzione di patrimoni boschivi

tagliati o comunque distrutti, rinfoltimento di soprassuoli radi;

d) opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla

regimazione delle acque ed alla sistemazione della sentieristica e della viabilità forestale;

e) opere di difesa preventiva dal fuoco, ovvero cinture parafuoco, prese d’acqua, sentieristica,

viabilità, punti d’avvistamento;

f) opere connesse all’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione

permanente dello stato dei luoghi.

7. È in ogni caso soggetto all’autorizzazione paesistica il taglio a raso dei boschi d’alto fusto non

assestato o ceduo invecchiato, intendendo come tale i popolamenti che abbiano superato il turno

minimo indicato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Capo II del R.D. 16

maggio 1926, n. 1126 (33).

8. Nei territori boscati o nei territori percorsi o danneggiati dal fuoco l’autorizzazione ai sensi

dell’articolo 7 della L. n. 1497 del 1939 è rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti, le

relative opere idriche e fognanti, per l’esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica

delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili,

legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati,

secondo le leggi vigenti, per la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di

attività didattiche e di promozioni dei valori naturalistico-ambientali, da localizzare nelle radure

prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modvegetazione arborea 34).

8.1. La superficie delle aree boscate non concorre al fine del calcolo della cubatura per costruire al

di fuori di esse e non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti

urbanistici (35).

8-bis. Nei territori boscati sono fatti salvi i complessi ricettivi campeggistici, così come definiti

dall’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, esistenti e funzionanti con regolare

autorizzazione di esercizio e nella consistenza risultante alla data di entrata in vigore della legge 8

agosto 1985, n. 431 anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 27 della L.R. n. 59/1985.

Eventuali ampliamenti dei complessi ricettivi campeggistici esistenti perimetrati sono autorizzati

solo se finalizzati all’adeguamento funzionale degli stessi per il raggiungimento dei requisiti minimi

previsti dall’articolo 9 della L.R. n. 59/1985 e se accompagnati dallo studio di inserimento

paesistico (SIP) di cui all’articolo 30. I relativi manufatti devono salvaguardare la vegetazione

arborea esistente, avere preferibilmente carattere precario e non possono, comunque, consistere in

opere murarie. I comuni già dotati di strumento urbanistico generale provvedono, con apposita

variante all’individuazione specifica delle aree interessate dai complessi ricettivi campeggistici di

cui al presente comma (36).

8-ter. In sede di redazione del piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) di cui al capo IV

della L.R. n. 24/1998 si tiene conto delle disposizioni introdotte con il precedente comma (37).

(30) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, L.R. 9 dicembre 2004, n. 18.

(31) Lettera così modificata dall’art. 89, comma 1, L.R. 28 ottobre 2002, n. 39.

(32) Lettera così sostituita dall’art. 89, comma 2, L.R. 28 ottobre 2002, n. 39. Il testo originario era

così formulato: «a) interventi previsti nei piani di assestamento forestale approvati dalla Regione;».

(33) Comma così modificato dall’art. 89, comma 3, L.R. 28 ottobre 2002, n. 39. Vedi, anche, l’art. 5,

comma 4, della medesima legge.

(34) Comma così modificato dall’art. 7, comma 2, L.R. 9 dicembre 2004, n. 18. Vedi, anche, l’art. 5,

comma 4, L.R. 28 ottobre 2002, n. 39.

(35) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 3, L.R. 9 dicembre 2004, n. 18, poi così modificato

dall’art. 71, comma 3, L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

(36) Comma aggiunto dall’art. 24, L.R. 9 dicembre 1999, n. 37.

(37) Comma aggiunto dall’art. 24, L.R. 9 dicembre 1999, n. 37.

 

Legge regionale Lazio  28 ottobre 2002 n.39 art.4

Art. 4

(Definizione di bosco e delle aree assimilate)

1. Ai fini della presente legge costituiscono bosco:

a) qualsiasi area coperta da vegetazione forestale di specie di cui agli allegati A1 ed A2, avente

estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza, mediamente maggiore di venti metri,

e copertura non inferiore al 20 per cento in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata

dalla base esterna dei fusti;

b) le aree riparali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2 ed A3, di qualsiasi

estensione;

c) le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominati arbusteti, di specie di cui all’allegato A3,

associate ad esemplari di specie di cui agli allegati A1 ed A2;

d) i castagneti da frutto e le sugherete aventi le dimensioni di cui alla lettera a);

e) le aree già boscate nelle quali l’assenza del soprassuolo arboreo, o una sua copertura inferiore al 20 per cento, abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di

utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio;

f) i vivai forestali interni ai boschi.

2. Per la determinazione dell’estensione e della larghezza minime di cui al comma 1 non influiscono

i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata

interrotta dalla presenza di infrastrutture di larghezza inferiore a dieci metri.

3. Sono assimilate ai boschi e soggiacciono alle relative disposizioni:

a) gli appezzamenti coperti da vegetazione di cui agli allegati A1 ed A2, ivi compresi i castagneti da

frutto e le sughere, aventi estensione non superiore a 5 mila metri quadrati e non inferiore a 2 mila

metri quadrati, e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e copertura non inferiore al 50

per cento, in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti; (2)

b) le aree ricoperte da vegetazioni arbustiva, denominate arbusteti, quando:

1) sono nuclei isolati e di specie di cui all’allegato A3, di estensione non inferiore a 5 mila metri

quadrati e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e copertura non inferiore al 50 per

cento;

2) sono nuclei isolati, di qualsiasi estensione, di specie di cui all’allegato A3, ubicati in aree con

pendenza mediamente maggiore del 30 per cento ed assolvono funzione di stabilità idrogeologica

dei territori e le aree su cui insistono non sono sottoposte a coltura agraria da almeno dieci anni;

c) i fondi imboschiti e rimboschiti con specie di cui agli allegati A1 ed A2, per le finalità di difesa

del suolo, di tutela idrogeologica del territorio, di salvaguardia della qualità dell’aria, del patrimonio

idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale

nonché le aree sottoposte al rimboschimento compensativo di cui all’articolo 40. Per tutte le

tipologie considerate, i limiti delle estensioni sono quelli indicati al comma 1, lettera a) e al comma

3, lettera a);

d) le radure di ampiezza inferiore a 5 mila metri quadrati, salvo quelle già sottoposte in forma

continuativa a coltura agraria.

4. In accordo con la valenza multifunzionale dei boschi, fatte salve altre disposizioni vigenti, le aree

individuate come boschi e/o assimilati tali ai sensi dei commi 1, 2 e 3 , possono continuare a

conservare la loro attualità di coltura, oltre che forestale, anche di natura agricola e/o zootecnica.

Queste aree possono concorrere al sostegno delle attività aziendali, anche a carattere non forestale,

nonché all’acquisizione di contributi pubblici previsti per l’agricoltura, la zootecnica, le foreste ed

eventuali altre attività comunque realizzabili in bosco. Tutte le attività realizzate all’interno delle

aree boscate devono, comunque, svilupparsi in conformità ai canoni della buona pratica colturale ed

alle disposizioni legislative vigenti.

5. Fatte salve le pianificazioni e le programmazioni vigenti, la definizione di bosco di cui ai commi

1, 2 e 3 deve essere adottata negli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio

regionale adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nei casi di errata e/o incerta perimetrazione nonché in presenza di diversità tra le aree individuate

a bosco e quelle individuate su base cartografica adottate dalla Regione, dagli enti strumentali e

dagli enti locali, fatti salvi i casi di cui al comma 5, il comune in collaborazione con la Regione,

individua l’effettiva destinazione dell’area con riferimento alla definizione di bosco di cui al

presente articolo.

7. Il regolamento forestale specifica le modalità di determinazione dell’estensione dei boschi

nonché i criteri e le modalità per la loro gestione.

 

[ Regolamento Forestale]

Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7
BUR 30 aprile 2005, n. 12, s.o. n.4
Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali). (Indice)

CAPO II – CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BOSCHI E DELLE AREE ASSIMILATE AI BOSCHI E PER LA LORO GESTIONE

Art. 3 – Criteri per l’individuazione dei boschi
Art. 4 – Criteri per la gestione dei boschi
Art. 5 – Criteri per l’individuazione delle aree assimilate ai boschi

 

CAPO III – SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA FORESTALE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO PER L’AMBIENTE.PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA FORESTALE

Art. 6 – Sezione specializzata in materia forestale del Comitatotecnico scientifico per l’ambiente
Art. 7 – Disposizioni sui procedimenti amministrativi di autorizzazione, di comunicazione di inizio attività e di termine dei lavori
Art. 8 – Durata e revoca delle autorizzazioni, sospensione delle attività. Varianti in corso d’opera

 

 

Capo II
Criteri per l’individuazione dei boschi e delle aree assimilate ai boschi e per la loro gestione

Art. 3
Criteri per l’individuazione dei boschi

1. I parametri minimi per l’individuazione dei boschi, ai sensi dell’articolo 4 della legge forestale, sono determinati come segue:

a) l’estensione della copertura dell’area boscata e della percentuale della copertura arborea del suolo, si determina con riferimento alla proiezione a terra delle chiome;

b) la larghezza dei popolamenti forestali si determina misurando la distanza intercorrente tra le parti esterne dei fusti delle piante e/o dei polloni e/o degli arbusti posti alle estremità del nucleo ovvero dei nuclei, qualora si è in presenza di due nuclei boscati i cui punti più vicini distano non oltre 20 metri e tra i quali non ci siano infrastrutture di larghezza superiore a dieci metri;

c) l’assenza temporanea del soprassuolo si determina calcolando il periodo di tempo, pari agli anni minimi del turno previsti  dal regolamento forestale in riferimento alla specie, alla forma di governo ed al trattamento del soprassuolo che insiste nell’area.

2. Le aree ripariali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) della legge forestale, che siano in continuità con altri tipi di bosco, concorrono alla determinazione delle dimensioni del bosco secondo i parametri previsti dal comma 1, lettere a) e b).

3. In caso di errata e/o incerta perimetrazione del bosco, il Comune, in collaborazione con la Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 della legge forestale, individua l’effettiva destinazione dell’area e attesta che i terreni non sono sottoposti a coltura agraria da oltre dieci anni.

Art. 4
Criteri per la gestione dei boschi

1. I criteri di gestione delle aree boscate costituiscono norme di buona selvicoltura e gli interventi di utilizzazione forestale costituiscono le modalità attuative del taglio colturale.

2. Le aree boscate sono gestite coerentemente con il loro valore multifunzionale e le attività praticate al loro interno, quali quelle forestali, agricole, zootecniche e ricreative sono esercitate in modo da non arrecare danni all’ecosistema, compromettere la sua perpetuità, attivare processi di depauperamento e degrado delle risorse.

3. Tutte le attività di gestione delle aree boscate devono essere compatibili con la pianificazione territoriale di livello generale e settoriale vigente per l’area.

4. La realizzazione degli interventi di gestione previsti dal presente regolamento non comporta il cambio di destinazione d’uso forestale del suolo.

Art. 5
Criteri per l’individuazione delle aree assimilate ai boschi

1. Le dimensioni minime indicate dall’articolo 4, comma 3, lettere a) e b), della legge forestale, per l’assimilazione delle aree ivi previste al bosco, sono determinate come segue:

a) l’estensione della copertura dell’area ricoperta da arbusti e della percentuale della copertura arbustiva del suolo, si determina con riferimento alla proiezione orizzontale al suolo delle chiome delle piante;

b) la larghezza dei popolamenti arbustivi si determina misurando la distanza intercorrente tra le parti esterne dei fusti delle piante di alto fusto, dei polloni e/o degli arbusti posti alle estremità del nucleo.

Capo III
Sezione specializzata in materia forestale del Comitato tecnico-scientifico per l’ambiente.
Procedimenti amministrativi in materia forestale

Art. 6
Sezione specializzata in materia forestale del Comitato tecnico-scientifico per l’ambiente

1. La sezione specializzata in materia forestale del Comitato tecnico-scientifico per l’ambiente, prevista dall’articolo 8 della legge forestale, di seguito denominata sezione, esprime, entro novanta giorni dalla richiesta, oltre ai pareri obbligatori e vincolanti di cui al citato articolo 8, anche pareri obbligatori in materia di:

a)  tutela degli alberi monumentali di cui all’articolo 31 della legge forestale;

b)  trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura, ai sensi dell’articolo 37 della legge forestale;

c)  conversione del bosco e sostituzione della specie, ai sensi dell’articolo 38 della legge forestale;

d)  piani previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della legge forestale;

e)  proroga per l’applicazione dei piani di gestione ed assestamento forestale e degli altri piani comunque denominati, che pianifichino nello spazio e nel tempo le risorse agro-silvo-pastorali;

f)  in tutte le materie in cui è specificatamente richiesto dalla legge forestale e dal presente regolamento.(1)

2. La sezione esprime, altresì, pareri facoltativi su richiesta della Regione.

Art. 7
Disposizioni sui procedimenti amministrativi di autorizzazione, di comunicazione di inizio attività e di termine dei lavori

1. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 45, comma 4, della legge forestale, è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

2. Il decorso del termine di cui al comma 1 rimane sospeso quando:

a)  sia prescritto il rilascio del parere obbligatorio della sezione oppure del nulla osta dell’organismo di gestione di aree naturali protette; in tal caso il decorso del termine riprende dalla data di comunicazione del parere o del nulla osta ovvero dalla scadenza dei termini previsti per il nulla osta dall’articolo 28 della l.r. 29/1997;

b) l’ente competente richieda all’interessato chiarimenti o documentazione integrativa; in tal caso il decorso del termine riprende dalla data di comunicazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa.

3. Qualora per il rilascio del provvedimento si renda necessaria l’acquisizione di pareri, nulla osta ed altri atti di assenso, l’ente competente può convocare una conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente.

4. Per l’esecuzione di interventi che il presente regolamento assoggetta a semplice comunicazione di inizio attività, la quale deve specificare la conformità degli stessi alla pianificazione territoriale vigente, ove specificamente richiesto, decorsi sessanta giorni dall’invio della comunicazione all’ente competente, possono avviarsi i lavori di esecuzione. Entro tale termine l’ente competente può verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esecuzione dell’intervento e adottare, se del caso, un provvedimento motivato, da notificare all’interessato nello stesso termine di sessanta giorni, di divieto di inizio dell’attività ovvero disporre eventuali prescrizioni per la conformazione dell’attività alla normativa vigente. Copia delle comunicazioni e dei provvedimenti connessi è trasmessa al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

5. I soggetti interessati, al termine dei lavori autorizzati o comunicati ai sensi del presente articolo, devono inviare apposita comunicazione di termine dei lavori al comando stazione locale del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

6. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 4 devono essere corredate da:

a)  una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’interessato attestante il fatto di essere proprietario o comunque di avere in disponibilità il fondo sul quale si richiede di effettuare l’intervento;

b) in relazione al tipo di intervento, uno degli elaborati tecnici di gestione di cui all’articolo 9 o la dichiarazione di taglio prevista dall’articolo 12.

7. La presentazione delle richieste di autorizzazione e delle comunicazioni di cui ai commi 1, 4 e 5, può effettuarsi per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure direttamente presso gli uffici preposti al loro ricevimento dell’ente competente, che rilasciano apposita attestazione di ricevimento.

Art. 8
Durata e revoca delle autorizzazioni, sospensione delle attività.
Varianti in corso d’opera

1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 7, comma 1 hanno durata massima di ventiquattro mesi dalla data di rilascio del provvedimento, mentre gli interventi assoggettati alla comunicazione prevista dall’articolo 7, comma 4, devono concludersi entro diciotto mesi dal decorso del termine fissato per l’inizio dell’attività, fatte salve le proroghe di cui al comma 2.

2. I termini indicati dal comma 1 possono essere prorogati, su motivata richiesta dell’interessato, per un periodo non superiore a dodici mesi. La proroga si intende assentita se, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l’ente competente non si pronunci.

3. L’ente competente sospende l’attività assentita ed intima all’interessato di conformare, entro un certo termine, l’attività ed i suoi effetti alla normativa vigente nei seguenti casi:

a)  violazione delle condizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni;

b)  violazione delle disposizioni della legge forestale, del regolamento, del piano di gestione e assestamento forestale o di altri atti in materia forestale;

c)  insorgere di emergenze non previste negli elaborati tecnici;

d)  violazione delle prescrizioni del piano e del regolamento dell’area naturale protetta, dei criteri forestali di cui all’articolo 33 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, qualora gli interventi autorizzati siano da eseguirsi su fondi ricadenti in aree naturali protette.

4. Qualora l’interessato non si conformi ai sensi del comma 4, le autorizzazioni sono revocate.

5. L’ente competente comunica i provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 alla Regione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 85 della legge forestale nonché al Corpo Forestale dello Stato.

6. In caso di particolari condizioni meteorologiche, l’ente competente può sospendere i lavori in bosco o le singole operazioni, per tutta la durata delle condizioni meteorologiche stesse.

7. Quando per l’esecuzione degli interventi autorizzati si rendano necessarie delle varianti rispetto alle previsioni degli elaborati tecnici di gestione, gli interessati, prima della loro messa in opera, devono acquisire specifica autorizzazione oppure procedere ad una nuova comunicazione di inizio di attività, ai sensi dell’articolo

_________________________________________________________________________________