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Diritti acquisiti PUP: una sentenza del TAR ci dà ragione (per il Mercato Metronio e non solo)

Mercato Metronio Via Magna Grecia (San Giovanni)

E’ stata pubblicata sul sito della Giustizia Amministrativa la sentenza del TAR Lazio che respinge il ricorso della società privata proponente l’intervento di ampliamento del parcheggio del Mercato Metronio di Via Magna Grecia (San Giovanni). L’intervento, inserito nel Piano Urbano Parcheggi commissariale (P.U.P.) nel 2006 e rimasto fino all’ Ordinanza Commissariale 129/2008 [1], tuttora vigente, dopo la chiusura della conferenza dei servizi nel 2011, è rimasto sempre in fase istruttoria, senza raggiungere la stipula della Convenzione con il Comune di Roma, e nemmeno l’Ordinanza di autorizzazione alla stipula.

Risulta dalla ricostruzione degli atti effettuata dalla sentenza, che nel 2017 il Comune avesse inviato alla società un atto di revoca della determina che nel 2011 dichiarava “positivamente chiusa” la Conferenza di servizi , e che la società subito dopo avesse avanzato ricorso al TAR chiedendo l’annullamento di tale revoca, in quanto si sarebbe trattato di  “un ripensamento tardivo e generico”, e chiedendo “in subordine, la corresponsione dell’indennizzo ivi previsto in relazione all’aver…sostenuto, sia in fase di progettazione che di partecipazione all’iter procedimentale, tutta una serie di spese che, in caso di conferma del provvedimento gravato, non potrà recuperare dalla gestione del parcheggio”

Negli anni 2018-2020 il VII Municipio aveva aggiudicato e approvato il progetto per la Riqualificazione del mercato Metronio, che l’8 giugno 2023 era stato poi inserito nel DPCM con gli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 tra gli interventi “essenziali” (scheda 18) ; nell’estate 2023 Roma Capitale aveva quindi inviato al TAR una memoria in cui si eccepiva “l’improcedibilità del ricorso [della società privata] per sopravvenuta carenza di interesse” e la società aveva a sua volta proposto ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento di tutti gli atti collegati ai progetti sul Metronio, da quelli del Municipio al DPCM, in nome di presunti diritti acquisiti attribuiti dalla titolarità dell’intervento del Piano parcheggi.

Rimandando alla lettura integrale della sentenza del TAR in calce, diciamo sin d’ora che a nostro avviso il provvedimento conforta le tesi che Carteinregola sostiene da tempo, chiedendo l’espunzione dal P.U.P. di tutti i parcheggi che non hanno raggiunto la Convenzione e che non rivestano più carattere di interesse pubblico.

Infatti così si esprime il Tribunale Amministrativo sul caso in questione:

  • Sulla facoltà dell’Amministrazione di rivalutare l’ interesse pubblico di un’opera e di revocarne i presupposti:

“…All’amministrazione è consentito di esercitare il potere di revoca in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto del quale occorre dare atto nella motivazione del provvedimento di autotutela…”

L’esercizio di tale potere, tenuto conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse che lo giustificano…è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione che può, dunque, determinarsi in tal senso nell’esercizio del proprio potere di revocare l’atto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, anche, semplicemente, per una nuova valutazione degli elementi e dei presupposti di fatto preesistenti

Si tratta, dunque, dell’espressione di un potere che, a differenza di quello di annullamento d’ufficio (che postula l’illegittimità dell’atto rimosso d’ufficio), esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti ivi dettagliate…” [2]

  • Sui presunti “diritti acquisiti” del proponente l’intervento del P.U.P.

In merito alla richiesta di indennizzo della società per la mancata realizzazione dell’ampliamento del parcheggio, il TAR non ritiene sussistente l’obbligo di Roma Capitale a indennizzare la ricorrente, in quanto soltanto la stipula del contratto di concessione avrebbe potuto conferirle…” “una posizione di interesse qualificato“.

“…assumendo rilievo dirimente la circostanza che la revoca abbia inciso, rimuovendolo, non già su un rapporto convenzionale-concessorio già in essere tra le parti, bensì su una mera determinazione di valutazione positiva del progetto presentato [dalla società ricorrente] , peraltro resa in seno ad una Conferenza di servizi di tipo istruttorio, e, dunque, su un atto ad efficacia interinale, al quale non ha fatto seguito nessun ulteriore provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla stipula di una relativa convenzione, né tanto meno la stipula di un accordo e, dunque, l’acquisizione di un titolo anche negoziale per il rilascio del permesso di costruire e, dunque, l’avvio delle opere per la realizzazione dell’intervento”.

Ci auguriamo che tali risultanze  siano confermate  anche in eventuali gradi successivi e in altri analoghi ricorsi, e che l’Amministrazione proceda quindi a una riconsiderazione generale dell’utilità pubblica degli interventi del Piano parcheggi che, come quello del mercato, sono da anni “in istruttoria”, abbandonando una volta per tutte il timore del “contenzioso” che potrebbe scaturire da presunti “diritti acquisiti”, e dando seguito alle ricognizioni avviate fin dal 2015 – 8 anni fa – cancellando dal Piano parcheggi quegli interventi che non rivestono (più) alcun interesse pubblico [3]. E ci auguriamo che finalmente si volti pagina per aprire un nuovo capitolo del Piano Parcheggi, più rispettoso delle regole, dell’ambiente, del Paesaggio e soprattutto delle persone.

E speriamo anche che parta al più presto la riqualificazione del Mercato Metronio.

(In calce il testo della sentenza)

(AMBM)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

24 2 2024

LA SENTENZA DEL TAR*

(*evidenziazioni di Carteinregola)

Pubblicato il 16/02/2024

N. 03162/2024 REG.PROV.COLL. N. 12270/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12270 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
X  s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati …

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato …, con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo,

– della determina dirigenziale prot. N. QG/32200/2017, rep. N. QG/854/2017, del 18 settembre 2017, avente ad oggetto la revoca della determinazione dirigenziale n. 131 del 16 dicembre 2011;

– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale con quello impugnato, ivi compresa, se ed in quanto necessario, la nota, prot. n. QG/34600, del 5 ottobre 2017 con la quale la Direzione Attuazione Piano Parcheggi ha trasmesso alla ricorrente l’anzidetta determinazione dirigenziale, prot. n. QG/32200/2017, del 18 settembre 2017;

quanto al ricorso per motivi aggiunti,

– della deliberazione n. 46 del 21/12/2020 della Giunta del Municipio VII, recante la “Approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di “Riqualificazione mercato Metronio” – IBU: 3823 – CUP: J81E2000810004” e i relativi allegati progettuali;

– del d.P.C.M. dell’8 giugno 2023 nella parte in cui inserisce nell’allegato 1 recante il “programma dettagliato degli interventi – elenco e schede descrittive” l’intervento n. 18 di “Riqualificazione del Mercato Metronio in via Magnagrecia 50”;

– della nota prot. RM/897 del 5 maggio 2023, con la quale il Commissario Straordinario ha trasmesso la proposta di programma dettagliato degli interventi essenziali predisposta dallo stesso;

– della relazione tecnica sulle modifiche degli interventi inclusi nel d.P.C.M. del 15 dicembre 2022;

– della Relazione illustrativa del Programma dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa Cattolica dell’anno 2025, non nota;

– della determinazione dirigenziale prot. n. CI/222243/2019 della Direzione tecnica del Municipio Roma VII con la quale è stato aggiudicato l’appalto di servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva dell’intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell’edificio pubblico sito in Roma, Largo Magna Grecia: CIG: 7719887C46, al RTP costituito da A… s.r.l. (mandataria), dall’Ing. P (mandante) e dall’Ing. F (mandante);

– della determinazione dirigenziale n. CI/3217/2018 del dicembre 2018 del Municipio Roma VII con cui è stata indetta la gara di appalto per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva dell’intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell’edificio pubblico sito in Roma, Largo Magna Grecia, non nota;

– della deliberazione n. 10 del 13 luglio 2023 della Giunta del Municipio Roma VII recante l’Approvazione del nuovo quadro tecnico economico, dell’intervento complessivo di “Riqualificazione del Mercato Metronio in via Magna Grecia 50” CUP J81E20000810004;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati su indicati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa … e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo, X… s.p.a. (nel prosieguo, “X…”) impugna l’atto in epigrafe, con il quale Roma Capitale – in relazione al parcheggio “Mercato via Magna Grecia”, ricompreso col codice B1.4-021 nel “Piano dei parcheggi da realizzare con finanziamenti non a carico del bilancio comunale” di cui all’ordinanza n. 2 del 12 ottobre 2006 del Commissario delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare lo stato di emergenza per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Roma – ha revocato la determinazione dirigenziale n. 131 del 16 dicembre 2011 con cui era stata “dichiarata positivamente chiusa” la Conferenza di servizi permanente indetta per l’esame e l’approvazione del progetto al riguardo presentato dalla ricorrente (consistente nella “realizzazione di un secondo piano interrato di parcamento all’interno dell’autorimessa esistente di Via Magna Grecia, per un totale di 71 posti auto … e 16 posti moto”), richiamando la “sismicità dell’area” ed i “problemi strutturali” dell’immobiletali da aver determinato la chiusura del sovrastante parcheggio dell’ATAC s.p.a., con la conseguenza che l’intervento sarebbe diventato, perciò non più perseguibile in termini di “credibilità” nonché, comunque, “antieconomico” anche perché “strettamente limitato al piano interrato ed opere connesse, senza interessare l’edificio sovrastante nel suo complesso”.

X… chiede l’annullamento di tale atto, deducendo l’illegittimo esercizio del potere di revoca di cui all’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990, espressamente richiamato da Roma Capitale nell’atto impugnato, sotto il profilo del difetto dei presupposti a tal fine stabiliti dal legislatore, in tesi “trad(endo in tesi la revoca) un ripensamento tardivo e generico”, nonché, in subordine, la corresponsione dell’indennizzo ivi previsto in relazione all’aver costei sostenuto, sia in fase di progettazione che di partecipazione all’iter procedimentale, tutta una serie di spese che, in caso di conferma del provvedimento gravato, non potrà recuperare dalla gestione del parcheggio.

Roma Capitale si costituiva in giudizio, successivamente eccependo in rito, con memoria in data 19 luglio 2023, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione al non aver la ricorrente impugnato gli atti con cui Roma Capitale nel 2020 – nell’ambito dell’obiettivo strategico 10.2.b finalizzato alla rigenerazione urbana, prediligendo il miglioramento delle periferie già esistenti, il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio inserito nelle linee programmatiche DUP 2021-2023 – ha approvato il differente progetto di “Riqualificazione del mercato Metronio” relativo al medesimo edificio (in tal senso, la deliberazione della Giunta del Municipio Roma VII n. 46/2020, in atti), poi inserito, sulla base del d.P.C.M. dell’8 giugno 2023, nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo 2025, attesa l’incompatibilità delle relative opere con la realizzazione di quello di interesse della società ricorrente.

L’amministrazione comunale, inoltre, diffusamente argomentava sull’infondatezza delle censure proposte, in particolare evidenziando come non si sia mai addivenuti alla stipula di una relativa convenzione di concessione né Roma Capitale abbia altrimenti manifestato la volontà di procedere in tal senso.

Parte ricorrente con atto depositato il 18 settembre 2023 propone ricorso per motivi aggiunti avverso gli atti recentemente adottati da Roma Capitale, in relazione ai quali l’Avvocatura comunale deduce l’improcedibilità del ricorso principale, lamentando l’esistenza di una serie di relativi vizi procedurali nonché per eccesso di potere sotto il profilo dell’omessa considerazione della pretesa assegnazione in favore di X…dell’intervento per cui è causa.

Si costituivano in giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, evidenziando come la mancata finalizzazione della proposta di progetto avanzata da X… non sia causalmente riconducibile all’operazione di riqualificazione del mercato Metronio, con conseguente radicale inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, non potendone derivare dall’eventuale accoglimento alcuna utilità per la ricorrente.

Seguiva il deposito di ulteriori memorie in cui ciascuna delle parti ribadiva le proprie opposte tesi difensive.

All’udienza di smaltimento del 15 dicembre 2023 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.

Quanto alla domanda di annullamento dell’avversato atto di revoca, il Collegio – in ossequio al principio di sinteticità degli atti e di economia dei mezzi giuridici, di cui all’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. – ritiene, innanzi tutto, di poter prescindere dall’esaminare le eccezioni in rito formulate in atti dalle resistenti, attesa l’infondatezza delle censure formulate in sede di ricorso introduttivo.

Secondo X… l’atto di revoca sarebbe illegittimo in quanto adottato da Roma Capitale in assenza dei presupposti stabiliti dal legislatore per un valido esercizio dello ius poenitendi [4].

Tale censura è infondata.

Occorre premettere che l’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990[5] consente di revocare il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

All’amministrazione è, in particolare, consentito di esercitare il potere di revoca in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto del quale occorre dare atto nella motivazione del provvedimento di autotutela, alla stregua dei principi generali dell’ordinamento giuridico i quali, oltre che espressamente codificati in detto articolo, trovano fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall’art. 97 della Costituzione[6], ai quali deve sempre ispirarsi l’azione amministrativa.

L’esercizio di tale potere, tenuto conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse che lo giustificano, non è, peraltro, subordinato al ricorrere di ipotesi tipiche tassativamente predeterminate dal legislatore, bensì è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione che può, dunque, determinarsi in tal senso nell’esercizio del proprio potere di revocare l’atto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, anche, semplicemente, per una nuova valutazione degli elementi e dei presupposti di fatto preesistenti (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n.7714/2021).

È, pertanto, chiara la natura discrezionale di tale potere, peraltro evidenziata dalla stessa giurisprudenza appena citata, la quale ha precisato che i presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi sono definiti da detto art. 21 quinquies con formule lessicali (volutamente) generiche.

Si tratta, dunque, dell’espressione di un potere che, a differenza di quello di annullamento d’ufficio (che postula l’illegittimità dell’atto rimosso d’ufficio), esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti ivi dettagliate, sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’amministrazione procedente sindacabile nei noti limiti delle manifeste irragionevolezza o illogicità (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione III, 6 maggio 2014, n. 2311).

Orbene, ciò posto, il Collegio è dell’avviso che il provvedimento di revoca non sconti un tale vizio, risultando, già dalla semplice lettura dell’atto, come nella fattispecie sussistano i presupposti per il valido esercizio dello ius poenitendi definiti dall’art. 21 quinquies, da individuare, nello specifico, in un mutamento della situazione di fatto, non previsto e verosimilmente imprevedibile all’epoca dell’emanazione del provvedimento revocato (risalente al dicembre 2011), consistente nel grave rischio di instabilità dell’immobile interessato – un edificio di pregio realizzato dall’architetto Riccardo Morandi alla fine degli anni ’50, peraltro secondo una tecnica costruttiva, con utilizzo del cemento armato, coeva e comune al tragicamente noto ponte autostradale di Genova realizzato dal medesimo architetto – successivamente riscontrato dall’amministrazione capitolina solo a seguito della segnalazione di ATAC s.r.l. (gestore dell’immobile sovrastante l’area oggetto di intervento è già in parte adibito a parcheggio) in data 8 ottobre 2015 con nota prot. n. 133253 (in atti) dell’esistenza di “problemi strutturali significativi” idonei a “pregiudicare la stabilità dell’edificio”, tanto da giustificare la chiusura della relativa area a partire dal 1° novembre 2015 (in tal senso, la corposa documentazione, versata in giudizio dall’amministrazione comunale l’11 luglio 2023, attestante la situazione di degrado e di rischio dell’immobile).

Ben si comprende, dunque, come a fronte di siffatte rilevate problematiche strutturali, potenzialmente lesive dell’incolumità pubblica, l’amministrazione capitolina ragionevolmente abbia ritenuto non più percorribile – sia tecnicamente, che economicamente – il progetto proposto da X spa, nella considerazione che esso contemplava la realizzazione di un altro parcheggio, in un sottostante nuovo piano interrato idoneo a compromettere ulteriormente l’integrità già pregiudicata dell’immobile superiore e non anche un contestuale intervento di consolidamento dei piani superiori.

Tale sopravvenienza determinava, altresì, l’emersione di un nuovo interesse pubblico alla conservazione e riqualificazione dell’edificio e del parcheggio già esistente (divenuto inutilizzato), legittimamente ritenuto da Roma Capitale prevalente rispetto a quello originario – sotteso all’adozione della determina revocata – di realizzazione di un nuovo parcheggio, ora considerato recessivo.

Al rigetto della domanda di annullamento del provvedimento di revoca, consegue l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti, con cui X spa chiede l’annullamento dei successivi atti con cui l’amministrazione capitolina ha approvato un diverso progetto di ristrutturazione dell’edificio in questione (di fatto definitivamente accantonando quello proposto dalla ricorrente), atteso che dal suo eventuale accoglimento nel merito alcuna utilità ne potrebbe derivare alla ricorrente, ormai privata – per effetto del rigetto del ricorso introduttivo – della possibilità di dar corso al proprio progetto di ampliamento.

Sorte analoga attende, poi, anche la subordinata domanda volte all’ottenimento dell’indennizzo, assumendo rilievo dirimente la circostanza che la revoca abbia inciso, rimuovendolo, non già su un rapporto convenzionale-concessorio già in essere tra le parti, bensì su una mera determinazione di valutazione positiva del progetto presentato da X, peraltro resa in seno ad una Conferenza di servizi di tipo istruttorio, e, dunque, su un atto ad efficacia interinale, al quale non ha fatto seguito nessun ulteriore provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla stipula di una relativa convenzione, né tanto meno la stipula di un accordo e, dunque, l’acquisizione di un titolo anche negoziale per il rilascio del permesso di costruire e, dunque, l’avvio delle opere per la realizzazione dell’intervento.

L’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 correla, infatti, detto indennizzo ai soli provvedimenti amministrativi “ad effetti durevoli” ed in favore dei soggetti “direttamente interessati” dal provvedimento di revoca, vale a dire di coloro nei cui confronti la revoca si traduce nella sottrazione, ancorché legittima e per ragioni di pubblico interesse, di una utilità ovvero di un bene della vita già acquisito al patrimonio.

Difetta, in sostanza, per ritenere sussistente l’obbligo di Roma Capitale a indennizzare la ricorrente la legittimazione derivante da una posizione di interesse qualificato, che soltanto la stipula del contratto di concessione avrebbe potuto conferirle (in tal senso, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sezione I, n. 3619/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Anche la richiesta di indennizzo avanzata da X deve, dunque, essere disattesa.

In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso introduttivo deve essere respinto ed il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile.

Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso introduttivo e dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati: (…)

NOTE

[1] INTERVENTO Mercato Metronio Via Magna Grecia (B1.4-021) ampliamento 67 PA

Il  Mercato, con  l’adiacente autorimessa,  è un’ opera del  1956 dell’Ing. Riccardo Morandi, segnalata dalla Carta della Qualità del Piano Regolatore di Roma come “opera di rilevante interesse architettonico, sulla quale si può intervenire solo per riqualificare la struttura esistente a fini conservativi”. L’intervento prevede l’ ampliamento del parcheggio esistente per 67 o 75 posti auto, da ricavarsi scavando sotto la struttura in cemento armato, e faceva parte del “pacchetto” dei mercati rionali – con Via Chiana e Via Antonelli nel II Municipio – oggetto della Proposta di Delibera 129/2011 dello scambio immobiliare tra Comune e la stessa società proponenete l’ampliamento, poi non approvata.

[2] La sentenza precisa che tale ” mutamento della situazione di fatto” consiste nel grave rischio di instabilità dell’immobile interessato successivamente riscontrato dall’amministrazione capitolina solo a seguito della segnalazione di ATAC s.r.l….dell’esistenza di “problemi strutturali significativi” idonei a “pregiudicare la stabilità dell’edificio”, tanto da giustificare la chiusura della relativa area a partire dal 1° novembre 2015” e conclude che “a fronte di siffatte rilevate problematiche strutturali, potenzialmente lesive dell’incolumità pubblica, l’amministrazione capitolina ragionevolmente abbia ritenuto non più percorribile – sia tecnicamente, che economicamente – il progetto proposto da X spa, nella considerazione che esso contemplava la realizzazione di un altro parcheggio, in un sottostante nuovo piano interrato idoneo a compromettere ulteriormente l’integrità già pregiudicata dell’immobile superiore e non anche un contestuale intervento di consolidamento dei piani superiori”.

[3] La sentenza del TAR Campania citata dal provvedimento del TAR del lazio, specificaii presupposti per il valido esercizio dello ius poenitendi (vedi nota 4) definiti dall’art. 21 quinquies, da patrte dell’Amministrazione pubblica, da individuare:

1) nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico;

2) nel mutamento della situazione di fatto, che all’epoca dell’emanazione del provvedimento revocato risultava essere imprevedibile;

3) in una rinnovata e diversa valutazione dell’interesse pubblico originario.

[4] Jus poenitendi (d. civ.) È il potere, derivante dall’accordo tra le parti o dalla legge, di recedere unilateralmente da un contratto [Recesso] (artt. 1373, 1386 c.c.). Lo (—) può essere esercitato fino all’inizio dell’esecuzione. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica esso può essere esercitato anche successivamente, sebbene in questo caso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.mPer l’esercizio dello (—) può essere stabilito anche il pagamento di un corrispettivo (multa poenitentialis o arrha poenitentialis).

[5] LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/07/2021)

(GU n.192 del 18-08-1990)

Art. 21-quinquies

(Revoca del provvedimento)

1.((Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario)), il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico.

1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.

[6] Articolo 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95 c.3], in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [28].

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [51 c.1].

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[…] (4) vedi Diritti acquisiti PUP: una sentenza del TAR ci dà ragione (per il Mercato Metronio e non solo) […]

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[…] [4] Jus poenitendi (d. civ.) È il potere, derivante dall’accordo tra le parti o dalla legge, di recedere unilateralmente da un contratto [Recesso] (artt. 1373, 1386 c.c.). Lo (—) può essere esercitato fino all’inizio dell’esecuzione. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica esso può essere esercitato anche successivamente, sebbene in questo caso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.mPer l’esercizio dello (—) può essere stabilito anche il pagamento di un corrispettivo (multa poenitentialis o arrha poenitentialis). […]

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[…] premettere che l’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990[5] consente di revocare il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse […]