Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

16 . Cosa prevede il Regolamento per le aree cani? E’ vero che ne limita considerevolmente la superficie?

Il Regolamento prevede per le aree cani una nutrita serie di prescrizioni (art. 26) [1] per garantirne la funzionalità, la raggiungibilità e la dotazione, oltre che i criteri di fruizione. Non limita la superficie, che può essere anche molto ampia se l’area verde in cui viene realizzata lo consente. Fissa, al contrario, un’ampiezza minima, da considerarsi vitale in contesti urbani in cui spazi superiori non sarebbero disponibili per la sgambatura dei cani.  

>   Torna a Regolamento del Verde e del Paesaggio urbano – Domande & Risposte

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

NOTE

[1] Art. 26 Aree per cani

1. Nella progettazione delle aree verdi deve essere considerata, ove le dimensioni, l’ubicazione e la natura dell’area verde lo consentano, l’esigenza di sgambatura dei cani mediante la predisposizione di aree dedicate che siano di facile e sicura raggiungibilità. Tali aree devono essere dotate di apposita cartellonistica indicante le regole di utilizzo, delimitazione con recinzione e cancello, opportune attrezzature per l’abbeveramento.

2. L’area cani, ove possibile, deve avere un’ampiezza minima di 400 mq. La stessa deve essere adeguatamente separata dalle aree ludiche e possibilmente distante almeno 50 metri dalle stesse, dalle abitazioni e dalle scuole; deve inoltre essere istituita nel rispetto delle regole imposte per la salvaguardia dei beni archeologici ed architettonici. L’Amministrazione garantisce la manutenzione vegetazionale dell’area anche mediante periodiche sanificazioni.

3. Le aree di cui al comma 1 debbono:
a) essere inserite nel contesto morfologico e vegetazionale;
b) essere delimitate con bordure di macchia arbustiva, alberi e siepi;
c) garantire un adeguato ombreggiamento;
d) essere dotate di alberi non sensibili alle deiezioni canine e non appartenenti a specie invasive, pungenti, velenose o soggette ad attacchi parassitari pericolosi;
e) essere dotate di protezioni dei colletti degli alberi dalle deiezioni;
f) ove possibile, essere progettate in modo che le aree per cani di piccola e grande taglia siano distinte tra loro;

4. Le aree già esistenti sono progressivamente riqualificate nell’osservanza delle norme del presente articolo, ove tecnicamente possibile.

5. Le modalità di fruizione delle aree cani sono indicate all’art. 58 del presente Regolamento.