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COMMI GIUBILEO 2025 Legge del 30/12/2021 n. 234

LEGGE .N 234 DEL 2021  – COMMI GIUBILEO 2025(al 22 11 2023)

Legge del 30/12/2021 n. 234Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 – supplemento ordinario

[GRASSETTO E SOTTOLINEATO DI CARTEINREGOLA]

Articolo 1 Comma 420

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In vigore dal 22/04/2023

Modificato da: Decreto-legge del 24/02/2023 n. 13 Articolo 31

420. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all’evento, nonche’ per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a 500 milioni in favore del predetto investimento, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l’anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l’anno 2025 e di 140 milioni di euro per l’anno 2026. Nel predetto stato di previsione e’ altresi’ istituito, per le medesime celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all’evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l’anno 2025 e di 10 milioni di euro per l’anno 2026. Le dotazioni di cui al secondo periodo relative agli anni 2022 e 2023 sono erogate, nei limiti di spesa previsti per i rispettivi anni, quale contributo forfettario per l’avvio delle attivita’ di coordinamento e delle altre attivita’ svolte dalla societa’ di cui al comma 427. Una quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, puo’ essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 422, al Commissario straordinario per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attivita’ giubilari.

Articolo 1 Comma 421

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In vigore dal 01/05/2022

Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2022 n. 36 Articolo 40

421. Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta’ di Roma e l’attuazione degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, e’ nominato, con decreto del Presidente della Repubblica,  un Commissario straordinario. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Commissario, puo’ nominare uno o piu’ subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale e’ autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Articolo 1 Comma 422

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In vigore dal 01/05/2022

Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2022 n. 36 Articolo 40

422. Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale puo’ delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori.

Articolo 1 Comma 423

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In vigore dal 16/07/2022

Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2022 n. 50 Articolo 13

423. Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell’importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla societa’ “Giubileo 2025” di cui al comma 427. L’ammontare di tale percentuale e’ determinato in ragione della complessita’ e delle tipologie di servizi affidati alla societa’ “Giubileo 2025” e non puo’ essere superiore al 2 per cento dell’importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. Il programma dettagliato deve altresi’ individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse gia’ disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. Il decreto di cui al comma 422 individua inoltre le modalita’ di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

Articolo 1 Comma 424

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In vigore dal 01/01/2022

424. Gli interventi del programma dettagliato aventi natura di investimento sono monitorati, a cura del soggetto titolare del CUP, tramite i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per tali investimenti le informazioni relative al comma 423 sono desunte da detti sistemi.

Articolo 1 Comma 425

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In vigore dal 01/01/2022

425. Ai fini dell’esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita’, puo’ operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 1 Comma 425 bis

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In vigore dal 22/04/2023

Modificato da: Decreto-legge del 24/02/2023 n. 13 Articolo 31

425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione della necessita’ e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento del rinnovo dell’armamento della metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui al comma 421, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure:

a) ai fini dell’approvazione del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica dell’opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Nel corso della conferenza e’ acquisita e valutata la verifica preventiva dell’interesse archeologico ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita’ dell’opera e di certezza dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu’ di dieci giorni. Si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al terzo periodo, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attivita’ previste nel progetto approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarieta’ alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera, quantificandone i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita’, efficacia e sostenibilita’ finanziaria dell’intervento risultante dal progetto presentato;

b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento di cui all’alinea del presente comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia’ previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni;

c) la verifica prevista dall’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformita’ del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell’autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti, corredati dell’attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalita’ telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche- AINOP, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. In deroga all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica puo’ essere effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;

d) ai fini dell’affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalita’ di cui all’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero la centrale di committenza cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero adeguato e compatibile con la celerita’ della procedura di gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara:

1) e’ autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per ragioni d’urgenza di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

2) e’ autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l’avvio delle verifiche antimafia di cui all’articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;

3) il termine di cui all’articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e’ ridotto a cinque giorni;

4) la verifica di congruita’ delle offerte anormalmente basse puo’ essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base ai soli elementi specifici dell’offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;

5) e’ autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto;

6) e’ autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell’appalto iniziale, necessari a realizzare la sistemazione superficiale dell’area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purche’ il prezzo degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonche’ nel rispetto dell’articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.

In vigore dal 22/04/2023

Modificato da: Decreto-legge del 24/02/2023 n. 13 Articolo 31

425-ter. In relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422, si applicano, altresi’, in quanto compatibili, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Articolo 1 Comma 425 quater

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In vigore dal 22/04/2023

Modificato da: Decreto-legge del 24/02/2023 n. 13 Articolo 31

425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica degli interventi di cui al comma 425-bis garantisce il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di uguaglianza con gli altri, l’accessibilita’, l’autonomia, la sicurezza nonche’ la fruibilita’ degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilita’.

Articolo 1 Comma 426

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In vigore dal 01/05/2022

Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2022 n. 36 Articolo 40

426. Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonche’ di quelli funzionali all’accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della societa’ di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell’obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Articolo 1 Comma 427

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In vigore dal 22/04/2023

Modificato da: Decreto-legge del 24/02/2023 n. 13 Articolo 31

427. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonche’ la realizzazione degli interventi funzionali all’accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, e’ costituita una societa’ interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze denominata « Giubileo 2025 », che agisce anche in qualita’ di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l’approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l’accoglienza e la funzionalita’ del Giubileo. In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la societa’ “Giubileo 2025” può agire in qualita’ di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla societa’ « Giubileo 2025 » non si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le societa’ direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella societa’ « Giubileo 2025 », anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente. In relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422, la societa’ “Giubileo 2025” puo’ sottoscrivere, per l’affidamento di tali interventi, apposite convenzioni con la societa’ ANAS S.p.a. in qualita’ di centrale di committenza. La selezione degli operatori economici da parte della societa’ ANAS S.p.a. puo’ avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell’ambito degli accordi quadro previsti dall’articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non e’ intervenuta alla medesima data l’aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si e’ provveduto alla loro esecuzione secondo le modalita’ previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. In relazione alle attivita’ affidate ad ANAS S.p.a., la societa’ “Giubileo 2025” e’ autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al comma 420 destinate alla realizzazione di interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422, oggetto di convenzione, una quota, entro il limite di cui all’articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilita’ analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte dell’ANAS S.p.a. per le attivita’ di investimento.

Articolo 1 Comma 427 bis

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In vigore dal 06/08/2022

Modificato da: Decreto-legge del 16/06/2022 n. 68 Articolo 1

427-bis. Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all’approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l’accoglienza e la funzionalita’ del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo 48, il ricorso alla procedura negoziata e’ ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo’ compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi del programma dettagliato di cui al comma 422 del presente articolo, la conferenza di servizi prevista dall’articolo 48, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 fissa il cronoprogramma vincolante da rispettare da parte degli enti preposti alla risoluzione delle interferenze e alla realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo nell’esecuzione delle lavorazioni rispetto al predetto cronoprogramma, l’applicazione nei confronti dei citati enti di sanzioni commisurate alle penali di cui all’articolo 113-bis, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 1 Comma 427 ter

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In vigore dal 17/08/2023

Modificato da: Decreto-legge del 22/06/2023 n. 75 Articolo 43

427-ter. La societa’ «Giubileo 2025» e’ iscritta di diritto nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati dai commi da 420 a 443 del presente articolo.

Articolo 1 Comma 428

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In vigore dal 01/01/2022

428. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti l’atto costitutivo e lo statuto sociale della societa’ « Giubileo 2025 », sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, e’ indicato il contributo annuale per il servizio svolto e sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile nonche’ sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

Articolo 1 Comma 429

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In vigore dal 01/01/2022

429. La societa’ « Giubileo 2025 » cura le attivita’ di progettazione e di affidamento nonche’ la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la societa’ puo’ avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della regione Lazio, del comune di Roma Capitale, dell’Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonche’ dei concessionari di servizi pubblici. La predetta societa’ puo’ altresi’, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con societa’ direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla regione Lazio ai fini dell’assistenza tecnica, operativa e gestionale.

rticolo 1 Comma 430

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In vigore dal 01/01/2022

430. La societa’ « Giubileo 2025 » puo’ affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all’articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attivita’ di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Articolo 1 Comma 431

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In vigore dal 01/01/2022

431. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a partecipare al capitale sociale della societa’ « Giubileo 2025 » per un importo di 5 milioni di euro per l’anno 2022.

Articolo 1 Comma 432

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In vigore dal 01/01/2022

432. Per l’attuazione dei commi 427, 428, 429 e 430 e’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Articolo 1 Comma 433

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In vigore dal 01/01/2022

433. Per l’esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attivita’ e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e’ istituita la Cabina di coordinamento.

Articolo 1 Comma 434

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In vigore dal 25/02/2023

Modificato da: Decreto-legge del 24/02/2023 n. 13 Articolo 33

434. La Cabina di coordinamento e’ un organo collegiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all’uopo delegato, ed e’ composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, dal Commissario straordinario, dal Sindaco del comune di Roma Capitale, dal Presidente della regione Lazio, da uno dei soggetti di vertice della societa’ « Giubileo 2025 », dal prefetto di Roma, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, dal presidente del Consiglio dei lavori pubblici e da un rappresentante della Santa Sede. Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la composizione della Cabina di coordinamento e’ integrata dal Ministro del turismo.

Articolo 1 Comma 435

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In vigore dal 01/01/2022

435. Per le attivita’ di natura istruttoria, alle riunioni della Cabina di coordinamento possono essere invitati, in dipendenza della tematica affrontata, soggetti pubblici ed esperti, anche provenienti dal settore privato, con comprovata esperienza e competenze nello specifico settore di riferimento, nonche’ rappresentanti dei soggetti attuatori. Ai predetti soggetti ed esperti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione alle riunioni della Cabina di coordinamento.

Articolo 1 Comma 436

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In vigore dal 01/01/2022

436. La Cabina di coordinamento, sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424, verifica il grado di attuazione degli interventi, anche al fine di informare il Tavolo istituzionale di cui all’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 1 Comma 437

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In vigore dal 01/01/2022

437. In caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio degli interventi, ovvero di ritardo, inerzia o difformita’ nell’esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui al comma 422, nonche’ qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma, il Commissario straordinario, informata la Cabina di coordinamento, assegna al soggetto responsabile del mancato rispetto dei termini un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la Cabina di coordinamento, individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu’ commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di societa’ di cui all’articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche.

Articolo 1 Comma 438

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In vigore dal 30/06/2022

Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2022 n. 36 Articolo 40

438. Qualora il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 437 sia ascrivibile alle regioni o agli enti locali interessati, nonche’ ai soggetti attuatori degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario straordinario, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Cabina di coordinamento, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu’ commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di societa’ di cui all’articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificatamente indicate.

Articolo 1 Comma 439

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In vigore dal 01/01/2022

439. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel programma dettagliato e qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia’ previsto dalle vigenti disposizioni, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 1 Comma 440

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In vigore dal 01/01/2022

440. Per la nomina dei commissari ad acta di cui ai commi 437 e 438 nonche’ per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita’ applicative previste dall’articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di commissari ad acta sono a carico dei soggetti inadempienti sostituiti.

Articolo 1 Comma 441

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In vigore dal 01/05/2022

Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2022 n. 36 Articolo 40

441. Fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 429, le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal programma dettagliato sono di competenza della societa’ « Giubileo 2025 » che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento sulla propria attivita’ e segnala eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui al comma 423, anche ai fini dell’aggiornamento del piano previsto dall’articolo 1, comma 645, della citata legge n. 178 del 2020. Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, il Commissario straordinario, tenuto conto degli obiettivi intermedi e degli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferisce al Ministero del turismo ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo di cui all’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 1 Comma 442

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In vigore dal 01/01/2022

442. Per gli interventi previsti dal programma dettagliato di cui al comma 422, le risorse di cui al comma 420, ferme restando le finalita’ ivi previste, sono trasferite su apposito conto di tesoreria intestato alla societa’ « Giubileo 2025 », che provvede all’eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori diversi dalla medesima societa’. A tal fine, le predette somme possono essere eventualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le risorse relative agli interventi finanziati a carico del PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di tesoreria di cui al presente comma, previa convenzione tra la societa’ « Giubileo 2025 » e l’amministrazione titolare dell’intervento.

Articolo 1 Comma 443

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In vigore dal 01/01/2022

443. La societa’ « Giubileo 2025 » predispone e aggiorna, mediante le informazioni desunte dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, la societa’ puo’ avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si applica l’articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l’organo emanante puo’, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

21 NOVEMBRE 2023

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com