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9. Più regole e trasparenza sugli abbattimenti degli alberi?

Il regolamento metterà fine agli abbattimenti indiscriminati degli alberi (anche nelle aree private)? Obbligherà il Comune a maggiore trasparenza e  informazione dei cittadini? 

Foto AMBM

Non si potrà abbattere in aree pubbliche e in aree private senza autorizzazione degli uffici competenti del Dipartimento Ambiente. Gli abbattimenti possono essere autorizzati soltanto per valide motivazioni certificate da tecnici abilitati o per ingiunzione dell’autorità giudiziaria.  Gli articoli di riferimento per gli abbattimenti sono art.li 28 [1], 29 [2], 40 [3]. Le valide motivazioni sono unicamente quelle riportate nell’art. 40 comma 4 e 5.

I cittadini residenti nelle aree interessate dai lavori dovranno essere informati degli abbattimenti programmati e/o potature e/o di reimpianto di intere alberate, mediante pubblicazione dell’avviso e dei motivi dell’intervento sui siti istituzionali almeno 10 giorni prima della data degli interventi , nonché mediante segnalazione cartellonistica affissa nelle strade di cantiere.[4]

Al termine di ogni intervento i residui della potatura o abbattimento devono essere rimossi entro 3 giorni.

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

  Torna a Regolamento del Verde e del Paesaggio urbano – Domande & Risposte

NOTE

[1] TITOLO IV – TUTELA E INTERVENTI

Art. 28 – Alberi di pregio e monumentali

1. Roma Capitale promuove la conservazione delle alberature di pregio paesaggistico, naturalistico, storico e culturale individuate nel territorio capitolino secondo le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e agli artt. 31-32-33 della L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39. L’Amministrazione Capitolina istituisce, aggiorna annualmente e pubblica sul sito istituzionale un apposito elenco sia delle singole alberature, che di quelle in gruppi o in filari.

2. Gli alberi, di proprietà sia pubblica che privata, individuati come meritevoli di speciale tutela dal presente Regolamento si suddividono in:

– alberi monumentali tutelati ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e quelli dichiarati di notevole interesse pubblico;
– alberi di pregio individuati per mezzo di censimenti effettuati da Roma Capitale che non hanno i requisiti di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del Decreto interministeriale del 23 ottobre 2014, attuativo della legge, ma che rivestono importanza per il loro valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale per la città di Roma.

3. Il censimento degli alberi monumentali ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 è realizzato da Roma Capitale sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni, provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, ecc. (Allegato 8A).

4. La segnalazione finalizzata all’iscrizione in elenco di un albero ritenuto rispondente ai criteri di monumentalità può essere effettuata da chiunque attraverso la compilazione di un’apposita scheda di segnalazione corredata da foto e da ogni documentazione ritenuta utile. Essa deve essere inviata a Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde – che provvede alla verifica del rispetto dei criteri per l’attribuzione del carattere di monumentalità all’ individuo arboreo segnalato.

5. Ogni albero proposto dai competenti uffici come monumentale è inserito in apposito elenco approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina ed inviato alla Regione Lazio – secondo quanto previsto dal D.M. del 23 ottobre 2014 (Allegato 8B).

6. Dell’inserimento dell’albero nell’elenco nazionale degli alberi monumentali, è data pubblicità a norma dell’art. 8 del citato decreto.

7. L’Amministrazione capitolina conserva, aggiorna e pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco degli alberi dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera a), 138, 139 e 140 del D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii..

8. Gli individui non aventi i requisiti di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 10, ma ritenuti di pregio dagli uffici competenti, con appositi specifici e successivi atti deliberativi della Giunta Capitolina, sono inseriti nell’Elenco degli alberi di pregio tenuto da Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale.

9. L’Amministrazione valuta con cadenza almeno annuale, tramite apposita Commissione tecnica i cui componenti interni all’Amministrazione sono nominati dal Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale, tutte le proposte di inserimento negli elenchi suddetti degli alberi segnalati anche da soggetti estranei all’Amministrazione.

10. L’abbattimento, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale degli esemplari monumentali o di notevole interesse pubblico nonché degli alberi di pregio di proprietà pubblica sono consentiti nei limiti e con le modalità previsti dall’ art. 9 del D.M. del 23 ottobre 2014 e dalle successive Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali approvate con Decreto dipartimentale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2020 n. 1104.

11. L’abbattimento, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale degli alberi di pregio di proprietà privata sono preventivamente autorizzati con provvedimento motivato dal Dipartimento Tutela Ambientale secondo quanto stabilito all’art. 40 del presente regolamento.

12. I proprietari di alberi di pregio e monumentali o dichiarati di notevole interesse pubblico devono adottare tutti gli accorgimenti utili a proteggere gli alberi da eventuali agenti nocivi, eliminando le cause di danno alla vitalità degli stessi secondo le linee guida dettate per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

13. Fatte salve le localizzazioni degli impianti pubblicitari già previste nella Deliberazione di Giunta Capitolina n. 243 del 13 novembre 2017, è vietata l’installazione di impianti pubblicitari in prossimità di alberature monumentali o di notevole interesse pubblico o di pregio o che abbiano dimensioni tali da ostacolarne o limitarne la visibilità. Tale criterio va ad integrare quanto già previsto dalla Deliberazione n. 19 del 31 marzo 2016.

14. Annualmente il Dipartimento Tutela Ambientale comunica alla Struttura amministrativa comunale competente per affissioni e pubblicità il censimento aggiornato degli alberi monumentali, di notevole interesse pubblico o di pregio.

[2] Art. 29 – Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive

1. Gli alberi singoli, in gruppi o in filari, recanti un tronco di circonferenza complessiva superiore a 78,5 cm (Ø > 25 cm), misurata all’altezza di 1,30 m dal colletto, ubicati nel territorio di Roma Capitale sono considerati beni giuridici di interesse ambientale e paesaggistico.

2. Soggiacciono alle stesse forme di tutela di cui al presente Regolamento, anche gli arbusti di particolare pregio, popolamenti omogenei isolati e le nuove piantagioni poste a dimora in sostituzione di alberature abbattute, quest’ultime a prescindere dalla misura della circonferenza del rispettivo tronco. Sono escluse da tutela, di cui al comma precedente, le specie infestanti, come la robinia, l’ailanto e altri popolamenti omogenei isolati.

3. I proprietari delle alberature, degli arbusti e delle siepi di cui ai commi precedenti, hanno il dovere di custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. e sono pertanto tenuti a garantirne la capacità vegetativa e la stabilità. 4. Nell’ambito territoriale di applicazione del presente Regolamento, è vietato abbattere gli alberi,

gli arbusti e le siepi di pregio, di cui ai precedenti commi, in assenza di apposita autorizzazione preventiva rilasciata, secondo la procedura di cui all’art. 40 del presente Regolamento, dal Dipartimento Tutela Ambientale.

5. L’estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici e per gli interventi effettuati dai Consorzi di bonifica ed altri Enti volti a garantire il regolare deflusso delle acque fluviali e degli scoli, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente). Per siepi di particolare pregio, l’Amministrazione Capitolina potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti alla salvaguardia dell’aspetto storico o paesaggistico e al miglioramento ecologico delle caratteristiche tipiche della specie.

6. In caso di estirpazione è obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero, l’adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.

7. L’Amministrazione favorisce l’uso di specie erbacee spontanee e dei fiori selvatici (wildflowers) al fine di promuovere la biodiversità e sostenibilità ambientali. La tutela delle specie erbacee spontanee ha anche il vantaggio da un punto di vista ecologico e paesaggistico di ricucire con elementi di continuità il paesaggio naturale e quello antropizzato.

8. Relativamente all’uso di erbicidi e disseccanti si rinvia alle disposizioni di cui alla Direttiva 2009/128/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, al Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 di attuazione della citata Direttiva, al Decreto interministeriale 22 gennaio 2014, (Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) e al Decreto interministeriale 15 febbraio 2017

[3] Art. 40 – Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia

1. Salva l’applicazione di specifiche sanzioni previste dalla legge e da regolamenti vigenti, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che danneggi o deturpi il patrimonio vegetale e gli arredi all’interno di tutte le aree verdi pubbliche. E’ considerato deturpamento ogni attività che, direttamente o indirettamente, comprometta l’integrità statica e/o vegetativa e/o il regolare sviluppo del patrimonio verde oggetto del presente regolamento.

2. Sono oggetto di speciale salvaguardia:
a) gli alberi tutelati dalla normativa nazionale, regionale e locale ed in particolare gli alberi già dichiarati monumentali o di pregio di cui alla L. n. 10/2013, gli alberi dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e quelli candidati ad essere inseriti negli elenchi di cui alla citata normativa;
b) gli altri alberi riconosciuti di particolare pregio ai sensi dell’art. 28 del presente Regolamento;
c)gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (ø > 25 cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo;
d) nelle aree verdi, gli alberi a più fusti/polloni aventi almeno tre polloni la cui dimensione assommi un valore delle circonferenze dei vari fusti superiore a 140 cm, misurate ad un’altezza di 130 cm dal suolo; per suddette piante sono consentiti interventi di pratica colturale mirati alla selezione positiva ovvero abbattimento di polloni deperienti, sottoposti e/o malformati;
e) i macchioni arbustivi costituiti da specie autoctone, ovvero alloctone se di particolare pregio, dei filari e delle siepi naturali di particolare pregio per rarità della specie, per morfologia e vetustà, individuati attraverso il censimento del patrimonio verde;
f) gli alberi, i palmizi e le siepi alto-arbustive in zone soggette a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.; g) le palme dotate di singolo stipite di altezza superiore a cm 100, misurata dal colletto;
h) delle palme dotate di più stipiti di cui almeno uno di altezza superiore a cm. 80 misurata dal colletto;
i) le palme piantate in esecuzione di progetti edilizi pur non aventi le dimensioni di cui ai precedenti punti g) e h);
j) gli alberi da frutto di età superiore ai 30 anni;
k) gli alberi e palme piantate in sostituzione di alberi e palme abbattute pur non avendo raggiunto le dimensioni di cui ai precedenti punti c), d), h) ed i).

3. Relativamente alle alberature o agli individui arborei di cui al comma 2 di proprietà di Roma Capitale o da essa gestiti gli interventi consistenti in:
a) potatura della chioma
b) modifica dell’apparato radicale
c) posa in opera di consolidamento o sistemi di ancoraggio
d) installazione di sistemi parafulmine
e) posa in opera di steccati e recinzioni, realizzazione di percorsi o pavimenti areati, realizzazione di manufatti, modifiche del terreno o del regime idraulico all’interno dell’area di protezione dell’albero (APA) f) diradamento di alberi limitrofi all’albero monumentale

g) abbattimento
debbono essere oggetto di specifico provvedimento motivato del Dipartimento Tutela Ambientale.

4. L’abbattimento, a cui deve seguire la necessaria compensazione, può essere disposto solo nei seguenti casi:

a) morte o condizioni di deperimento irreversibile dell’albero;

b) stretta necessità. Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire concreto e attuale pericolo per l’incolumità delle persone o delle cose;

c) straordinarietà. La straordinarietà ricorre quando:
I) gli alberi o gli arbusti presentino gravi problemi di carattere fitosanitario (Allegato 13), non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza, oppure se necessario eliminare le piante infette per evitare la diffusione del contagio;
II) gli alberi o gli arbusti presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico; III) gli alberi o gli arbusti provochino comprovati danni o problematiche a strutture, opere e/o impianti tecnologici esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta secondo le pratiche della moderna arboricoltura e a salvaguardia della stabilità;
IV) gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo cui non può essere posto rimedio;
V) l’abbattimento sia ordinato da provvedimento dell’autorità giudiziaria, da allegare all’istanza;
VI) in particolare per le piante non di pregio e prive di rilevanza paesaggistica:
– gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un’area verde che comporti il miglioramento ambientale dell’area stessa;
– gli alberi o gli arbusti che impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie, fatte salve le norme del vigente PRG.

5. Riguardo alle alberature non gestite o non appartenenti a Roma Capitale e rientranti nei casi di cui alla lettera a) del comma 2 ogni intervento indicato al comma 3 del presente articolo è da considerarsi eccezionale e deve essere autorizzato dal Dipartimento Tutela Ambientale. L’abbattimento dell’esemplare può essere autorizzato esclusivamente nei casi indicati dal comma 4 del presente articolo.

6. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta allegando i documenti indicati nell’Allegato 10 ed in particolare:
a) relazione botanica e fitosanitaria redatta da tecnico abilitato indicante per ciascuna pianta per cui si richiede l’autorizzazione il nome botanico, l’altezza, la circonferenza del tronco misurato a 130 cm dal suolo b) le motivazioni per le quali si richiede l’abbattimento;
c) documentazione fotografica della pianta.

7. Il Dipartimento Tutela Ambientale rilascia l’autorizzazione, ove ne ricorrano le condizioni, entro 30 giorni.

8. Il Dipartimento Tutela Ambientale nega l’autorizzazione all’abbattimento qualora le criticità poste a fondamento della richiesta siano risolvibili con interventi di riduzione del rischio delle alberature o attraverso opere di ordinaria e/o straordinaria cura e manutenzione. L’eventuale diniego non solleva la proprietà dal dovere di custodia sancito dall’art. 2051 c.c..Il proprietario deve, pertanto, controllare periodicamente le condizioni fitostatiche della/e pianta/e e segnalare con tempestività eventuali mutamenti peggiorativi anche ai fini di una rinnovata valutazione dell’istanza.

9. L’autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle perdite subite secondo quanto previsto dall’art. 65 del presente Regolamento e secondo i criteri di cui all’Allegato 12.

10. L’inottemperanza alle prescrizioni è soggetta a sanzione.

11. Qualora, in caso di abbattimento, sia accertata l’insussistenza dello stato di necessità o straordinarietà saranno applicate le sanzioni previste per l’abbattimento senza autorizzazione.

12. Lo stato delle piante messe a dimora in sostituzione sarà verificato dagli uffici competenti dopo un anno dall’autorizzazione all’abbattimento. In caso di mancato attecchimento i soggetti titolari dell’autorizzazione, saranno tenuti a sostituire le piante con dei nuovi impianti di valore equivalente entro

giorni 30 dall’accertamento, o nel primo periodo agronomico idoneo successivo incrementando il valore della pianta ad un anno dall’impianto.

13. Per tutti gli interventi elencati al comma 3 relativi agli esemplari indicati al comma 2 e non rientranti in quelli di cui alla lettera a) è necessaria parimenti l’autorizzazione del Dipartimento Tutela Ambientale. L’autorizzazione è negata qualora le criticità poste alla base della richiesta siano risolvibili con ordinari interventi di manutenzione e cura. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 secondo periodo, 9, 10.

14. Anche nel caso di abbattimenti di alberature in violazione delle norme di cui ai precedenti commi dovrà essere calcolato il valore ornamentale e biologico di tutti gli individui oggetto di abbattimento ai fini della sostituzione, della compensazione o, in difetto, dell’indennizzo. Il calcolo del valore ornamentale e/o biologico devono essere effettuati da un tecnico specializzato della competente Direzione del Dipartimento Tutela Ambientale secondo i criteri di cui all’Allegato 12.

15. All’abbattimento di una alberatura di Roma Capitale deve seguire la rimozione della ceppaia. In caso di mancato contestuale reimpianto, deve essere eseguita la ricompensa di terriccio vegetale sino al piano di calpestio. Ove possibile, nelle aree verdi, fatte salve esigenze fitosanitarie, ragioni di sicurezza, igiene e decoro, e nel rispetto delle norme a tutela del bilancio arboreo, saranno conservati gli alberi morti nonché le ceppaie ospitanti specie animali e vegetali non comuni utili per l’equilibrio dell’ecosistema

16. Gli eventuali nidi di volatili presenti sulle alberature oggetto di abbattimento devono essere prelevati con le dovute accortezze e consegnati al più vicino Centro di Recupero Fauna Selvatica. Lo stesso obbligo vale anche per gli uccelli non ancora in grado di volare e per i cuccioli di mammiferi (scoiattoli, moscardini, ecc.) presenti nelle cavità delle alberature e ne deve essere data comunicazione alla Direzione Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale.

17. Nei casi di necessità e urgenza si applica l’art. 32 del presente Regolamento.

[3]Art. 32 Interventi programmati e urgenti su aree a verde e alberate

comma 1. Tutti gli interventi programmati di abbattimento, e/o potatura e di reimpianto di intere alberate o parti significative di esse devono essere comunicati alla cittadinanza residente nelle strade interessate dai lavori, mediante pubblicazione dell’avviso e dei motivi dell’intervento in una apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale e del singolo Municipio interessato almeno 10 giorni prima della data stabilita per gli interventi medesimi, nonché mediante segnalazione cartellonistica affissa nelle strade di cantiere. Al termine di ogni intervento gli addetti incaricati devono provvedere, entro il termine massimo di 3 giorni, alla rimozione dei residui della potatura e/o dell’abbattimento.

2. Nel caso di necessità e urgenza, derivante da rischio per la pubblica incolumità, gli interventi effettuati dal personale di Roma Capitale e dal Corpo dei Vigili del Fuoco nei limiti delle rispettive competenze, non sono sottoposti alle procedure sugli abbattimenti di cui al successivo articolo 40. Di tali interventi, è data comunicazione preventiva, ove possibile, ai cittadini e successivamente adeguata informativa sulle motivazioni dell’intervento.

art.31 comma 4. Nell’ambito della programmazione della gestione del verde, Roma Capitale attua gli interventi ordinari e straordinari di cura del verde e manutenzione degli arredi:

a. mediante gli addetti del Dipartimento Tutela Ambientale e/o dei Municipi ovvero con procedura ad evidenza pubblica da espletarsi in conformità alla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici;

b. nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 9-14 del presente Regolamento, con il coinvolgimento dei cittadini, tramite forme di partecipazione attiva e affidamento a cittadini, associazioni, consorzi di cittadini residenti o loro cooperative, comitati di quartiere.

Art. 37 comma 5 Prima di procedere al rinnovo di un’alberata o parte di essa in area pubblica, ovvero quando l’intervento riguarda alberi monumentali, di notevole interesse pubblico o di pregio, l’Amministrazione Capitolina attua un’adeguata attività di informazione sul sito istituzionale di Roma Capitale e dei singoli Municipi interessati affinché i cittadini comprendano motivazioni e scopi dell’intervento e attiva un confronto preventivo con la Consulta del Verde, salvi i casi di somma urgenza in cui l’intervento è comunicato alla Consulta senza ritardo. Qualora gli interventi di cui al presente comma abbiano ad oggetto verde privato, Roma Capitale pubblica sul sito istituzionale il provvedimento di autorizzazione