Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Ricorso MIBACT Regione Lazio maggio 2020: MOTIVO 1- il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio è sovraordinato rispetto alle attività urbanistiche ed edilizie

immagine map 6 lightLa Legge della Regione Lazio è stata  impugnata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo il 6 maggio 2020, per vari motivi, tra i quali un  articolo che prevede  “Semplificazioni procedimentali in materia di varianti urbanistiche” e  modifiche per lo “snellimento delle procedure”  di attività urbanistico – edilizia, oltre a  modifiche alla legge regionale per  la rigenerazione urbana”. Articolo dove non è stato  inserito alcun  richiamo, nè alle  procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico né alla partecipazione del MIBACT  a tale procedimento di conformazione e adeguamento. Nonostante il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio  sancisca  l’inderogabilità delle previsioni degli strumenti per la tutela del Paesaggio  da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico e la loro cogenza  rispetto agli strumenti urbanistici,  nonché l’immediata prevalenza del piano paesaggistico su ogni altro atto della pianificazione territoriale e urbanistica.

E’ stato pubblicato sul Bollettino regionale del Lazio del 19 maggio 2020 il Ricorso n. 46 del 2020, depositato il 6 maggio 2020, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione Lazio, per la DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE  della legge Regione Lazio 27 febbraio 2020 N.1 pubblicata sul BURn. 17 supplemento 2 del 27/2/2020 recante: “Misure per lo sviluppo economico l’attrattività degli investimenti la semplificazione” limitatamente agli articoli 5; 6 comma 1,comma 1 lett, b) c) d) ed e); 7 comma 7 lett. c); 9 comma 9 lett d) n.1  e comma 16 ; 10 comma 11,  come da Delibera del Consiglio dei Ministri del 24/4/2020.

(…) Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni sopra indicate. Propone pertanto questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 127 comma 1 Cost per i seguenti MOTIVI:

MOTIVO 1illegittimità costituzionale dell’art. 5 (1)  per contrasto con l’art.117 secondo comma lettera s) Cost. (2) con  riferimento agli articoli 143 (3) 145  (4) del codice dei Beni Culturali di cui al decreto legge 22/1/2004 numero 42

(dal TESTO del RICORSO – in calce le pagine relative al punto 5 – grassetto e sottolineature sono nell’originale)

(…)La disposizione è illegittima costituzionalmente in quanto apporta modifiche alla disciplina dei procedimenti di approvazione delle varianti urbanistiche e dei piani attuativi dello strumento urbanistico generale ponendosi in contrasto con l’articolo 117 secondo comma s) della Costituzione, in ordine alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, in quanto non in linea con le disposizioni dettate in materia dal Codice dei Beni Culturali.  In particolare nel testo della norma non vi è alcun richiamo, nè alle  procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici e il Piano paesaggistico né alla partecipazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo al procedimento di conformazione eadeguamento che la regione deve obbligatoriamente assicurare ai sensi dell’articolo 145 commi 4 e 5 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In  tale quadro regolatorio della pianificazione territoriale, in particolare, una posizione di assoluta preminenza è attribuita al Piano paesaggistico, approvato sulla base dell’intesa tra lo Stato  e la regione. Gli articoli 143 comma 9, e 145, comma 3,  del Codice sanciscono infatti l’inderogabilità delle previsioni del predetto strumento da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico e la loro cogenza  rispetto agli strumenti urbanistici,  nonché l’immediata prevalenza del piano paesaggistico su ogni altro atto della pianificazione territoriale e urbanistica.

 (…)
Nelle disposizioni impugnate manca un rinvio alle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al  PTPR così come disciplinato dall’articolo 65 delle Norme di Piano oggetto della deliberazione del consiglio regionale del Lazio 5/ 2019 pubblicata il 13 febbraio 2020.  A tal proposito va evidenziato che le predette norme di Piano, compreso l’articolo 65,  proprio laddove unilateralmente modificate dalla Regione Lazio rispetto alla precedente versione concordata con il Ministero sono già state sottoposte al vaglio di codesta Corte Costituzionale (…) perché ritenute violative del principio di rilievo costituzionale di copianificazione paesaggistica obbligatoria (costante nella giurisprudenza sopra richiamata) che, anche sotto tale ulteriore profilo, viene violato dalla norma in esame.

  RICORSO MIBACT LAZIO MAGGIO 2O20. pag2 punto 1

RICORSO MIBACT LAZIO MAGGIO 2O20. pag3 punto 1

RICORSO MIBACT LAZIO MAGGIO 2O20. pag4 punto 1 RICORSO MIBACT LAZIO MAGGIO 2O20.pag. 5 a punto 1

 

(ultimo aggiornamento 25 maggio 2020)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

> vai a Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione legge: 1 Data: 27 febbraio 2020 Numero BUR: 17 s.o.2 Data BUR: 27/02/2020 http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9383&sv=vigente

scarica il PDF del Bollettino regionale RicorsoCollegato. Mibact Regione Lazio maggio 2020

> Vai a Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

Scarica Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137

> Torna alla pagina Ricorso MIBACT VS Regione Lazio del maggio 2020 per la tutela dei beni culturali e  paesaggistici

NOTE

(1)  Art. 5 Semplificazioni procedimentali in materia di varianti urbanistiche. Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico – edilizia e snellimento delle procedure” e alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modifiche. Allo scopo di razionalizzare, semplificare ed ottimizzare i procedimenti di approvazione delle varianti urbanistiche e dei piani attuativi, alla l.r. 36/1987 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1:

1) al comma 2 le parole: “entro trenta giorni dal ricevimento, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza degli stessi alle norme della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro sessanta giorni dal ricevimento, si pronuncia sugli adeguamenti necessari al fine di garantire il rispetto delle norme urbanistiche e della presente legge”;

2) al comma 3 le parole: “si pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione entro i successivi quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “evidenziando le eventuali conseguenti modificazioni apportate al piano adottato, recepisce gli adeguamenti richiesti dalla Regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione, che diviene efficace decorsi quindici giorni senza che siano stati effettuati rilievi circa la verifica del recepimento dei suddetti adeguamenti”;

b) all’articolo 1 bis:

1) al comma 1 le parole: “all’albo pretorio e sul sito web del comune e” sono sostituite dalle seguenti: “con le modalità previste dalla normativa statale e/o regionale di riferimento, approvati entro il termine di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), elevato a diciotto mesi per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e vengono”;

2) al comma 1 le parole: “alle disposizioni della presente legge.” sono sostituite dalle seguenti: “allo strumento urbanistico generale, alle norme urbanistiche e alle disposizioni della presente legge. L’efficacia dei suddetti piani attuativi e programmi urbanistici comunque denominati decorre dall’esito positivo della verifica.”;

3) alla lettera g) del comma 2 la parola: “per” è sostituita dalle seguenti: “nonché le modifiche dovute a”;

4) la lettera p bis) del comma 2 è abrogata;

5) al comma 3 dopo le parole: “e successive modifiche” sono aggiunte le seguenti: “, senza necessità degli ulteriori adempimenti previsti in via ordinaria”;

6) al comma 3 ter le parole: “è stata già attivata” sono sostituite dalle seguenti: “venga attivata”;

7) al comma 3 ter le parole: “allo strumento urbanistico” sono sostituite dalle seguenti: “agli strumenti urbanistici generali e attuativi”;

8) al comma 3 ter dopo le parole: “allo strumento urbanistico” sono aggiunte le seguenti: “e i relativi provvedimenti sono approvati con la procedura di cui al comma 1”;

c) all’articolo 1ter:

1) al comma 1 dopo le parole: “Giunta comunale” sono aggiunte le seguenti: “, anche su istanza del soggetto attuatore entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza da parte del medesimo soggetto”;

2) alla lettera a) del comma 2 bis dopo le parole: “l’attuazione parziale delle previsioni edificatorie del piano regolatore generale” sono inserite le seguenti: “anche nei comparti edificatori che risultano parzialmente edificati”;

3) dopo il comma 2 bis, sono aggiunti i seguenti:

“2 ter. In conformità a quanto previsto dall’articolo 28bis, comma 6, del d.p.r. 380/2001, il procedimento di formazione del permesso convenzionato è quello previsto dal capo II del titolo II del medesimo decreto.

2 quater. L’infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai commi 1 e 2ter, costituisce presupposto, ai sensi dell’articolo 21 del d.p.r. 380/2001, per la richiesta di intervento sostitutivo da parte della Regione secondo quanto definito ai successivi commi.

2 quinquies. L’interessato intima al comune di provvedere nel termine di quindici giorni, trascorso infruttuosamente il quale, lo stesso inoltra alla direzione della competente struttura regionale, istanza per la nomina di un commissario ad acta.

2 sexies. La direzione provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento di accertamento delle condizioni ovvero di conclusione del procedimento di permesso convenzionato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

2 septies. La direzione, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 2sexies, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta.

2 octies. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di accertamento delle condizioni di utilizzo ovvero di rilascio del permesso di costruire convenzionato; gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.”;

d) al comma 1 dell’articolo 1 quater:

1) dopo le parole: “degli edifici esistenti,” sono inserite le seguenti: “fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio),”;

2) dopo le parole: “medesimo decreto” sono aggiunte le seguenti: “, nel caso di mutamenti della destinazione d’uso verso destinazioni non previste dallo strumento urbanistico, fermo restando il pubblico interesse dell’intervento medesimo”;

e) dopo l’articolo l quater è aggiunto il seguente:

Art. 1 quinquies
(Termine per i comuni per l’approvazione dei piani attuativi e potere sostitutivo)

1. L’approvazione dei piani attuativi comunque denominati, conformi allo strumento urbanistico generale deve avvenire, da parte del comune, entro il termine di cui all’articolo 22, comma l, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), elevato a diciotto mesi per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Sono fatti salvi i termini inferiori già previsti da specifiche disposizioni legislative.

2. L’infruttuosa decorrenza del termine di cui al comma 1 costituisce presupposto, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, della l. 136/1999, per la richiesta di intervento sostitutivo da parte della Regione secondo quanto definito ai successivi commi.

3. L’interessato intima al comune di provvedere nel termine di quindici giorni, trascorso infruttuosamente il quale, lo stesso inoltra alla direzione della competente struttura regionale istanza per la nomina di un commissario ad acta.

4. La direzione provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico attuativo comunque denominato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della l. 241/1990.

5. Il Presidente della Regione o l’Assessore regionale competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 4, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta.

6. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina di cui al comma 5, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di approvazione del piano attuativo. Gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.

7. Il potere sostitutivo disciplinato dal presente articolo può essere attivato anche in caso di mancato rispetto dei termini per l’approvazione delle modifiche di cui all’articolo 1 e 1 bis.”;

f) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

Art. 6 bis
(Approvazione di varianti urbanistiche in forma semplificata)

1. Le deliberazioni comunali di adozione di varianti allo strumento urbanistico generale sono approvate secondo le modalità di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, ma entro il termine di centoventi giorni, se le varianti:

a) interessano aree, con esclusione delle zone omogenee E di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), di estensione non superiore a 5.000 metri quadrati di superficie territoriale, purché si tratti di comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;

b) non incrementano i carichi insediativi di natura residenziale, turistico-ricettiva, produttiva, direzionale e commerciale previsti dallo strumento urbanistico generale in misura superiore al 5 per cento per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e al 3 per cento per i comuni, esclusa Roma Capitale, con popolazione superiore, purché non vengano superati i limiti del dimensionamento previsti dall’articolo 4 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 (Criteri da osservare in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali);

c) costituiscono correzioni di errori materiali, nonché adeguamenti delle rappresentazioni grafiche alle norme tecniche;

d) comportano diversa dislocazione, entro i limiti del 5 per cento, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico e la diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi;

e) modificano il tipo di intervento sul patrimonio edilizio esistente, con esclusione della ristrutturazione urbanistica;

f) interessano insediamenti produttivi per i quali il Comitato per l’emersione del lavoro sommerso (CLES) abbia approvato il piano individuale di emersione presentato dagli imprenditori ai sensi dell’articolo 1 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia) e successive modifiche.

2. Nel caso in cui tramite più varianti vengano superati i limiti di cui al comma 1, lettere b) e d), la procedura di cui al presente articolo non trova applicazione.

3. Le modalità di cui al comma 1 si applicano, altresì, all’approvazione delle deliberazioni comunali di adozione di varianti allo strumento urbanistico generale di modifica della destinazione urbanistica di aree, già trasformabili secondo le previsioni del piano regolatore generale, in zona omogenea E di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

4. Le procedure di approvazione di varianti di cui al comma 3 non sono sottoposte alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, solo se sprovviste di impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché all’acquisizione dei seguenti pareri:

a) parere ai sensi dell’articolo 89 del d.p.r. 380/2001;

b) parere di cui all’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche;

c) parere di cui all’articolo 20, comma primo, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive modifiche.

5. Le modalità di cui al comma 1 si applicano anche all’approvazione delle deliberazioni adottate in conseguenza della decadenza di vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche.”;

g) all’articolo 7:

1) al comma primo, le parole: “dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001”;

2) al comma secondo, dopo le parole: “d’uso” sono aggiunte le seguenti: “fermo restando che è sempre consentito il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001”;

3) il comma terzo è sostituito dal seguente:

“3. I titoli abilitativi necessari per effettuare il mutamento della destinazione d’uso sono quelli connessi alle tipologie di intervento che li consentono, secondo quanto disposto dal d.p.r. 380/2001.”;

4) il comma quarto è abrogato.

2. Allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi di attuazione della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche, alla medesima l.r. 7/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’alinea del comma 1 dell’articolo 1, dopo le parole: “detta disposizioni finalizzate a” sono aggiunte le seguenti: “al perseguimento, attraverso la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, di una o più delle finalità sotto elencate:”;

b) al comma 1 dell’articolo 6, dopo la parola: “Per le” sono sostituite dalle seguenti: “Per il perseguimento di una o più delle”.

________________________________________________________________________________

(2) Articolo 117 Costituzione Italiana

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

(…)

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

________________________________________________________________________________

(3) vedi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

Art. 143. Piano paesaggistico
(articolo così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)

1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell’articolo 135, comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall’articolo 146, comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146.

5. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145, commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l’accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

________________________________________________________________________________

(4) vedi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

Art. 145. Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.
(comma così modificato dall’articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
(comma modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
(comma modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
(comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.