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Stadio della Roma, nota sulle indagini archeologiche (le osservazioni di Carteinregola 4.)

Relaz. illustr. prefattibilita ambientale pag. 104

Sul fronte della tutela archeologica, gli enti che hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi preliminare, Soprintendenza Speciale Archeologia  Belle Arti e Paesaggio di Roma e Sovrintendenza Capitolina, non hanno espresso un parere, non avendo a disposizione elementi sufficienti per potersi esprimere sulla fattibilità del progetto”. Entrambe rilevano che nello Studio di fattibilità del proponente viene sottovalutato il “rischio archeologico” che nell’area considerano “medio alto”, mentre il proponente lo classifica “minimo-moderato” e nella bozza di Convenzione, lo inserisce tra “gli eventi imprevisti e imprevedibili“.

Nell’elaborato “Indagini preliminari” dello Studio di fattibilità del 3 ottobre 2022, l’estensore dei paragrafi su “potenziale archeologico e del rischio archeologico”,  scrive che “l’eventualità di interferenze archeologiche tali da compromettere la fattibilità dell’opera è uno scenario poco probabilee che “(…) è necessario prevedere la realizzazione di sondaggi preventivi circoscrivibile a circa un settimo dell’intera superficie destinata al progetto (area viola nella Carta del rischio)” e che  “per il resto lo stato attuale dei luoghi e le conoscenze pregresse permettono di escludere con ragionevole sicurezza interferenze ostative con il patrimonio archeologico”[i], dove, nella “Carta archeologica del rischio” rappresentata per l’area dell’intervento, il rischio è valutato  da “rischio archeologico minimo” a “rischio archeologico moderato”[ii].

Non la pensa così la Soprintendenza Speciale Archeologia  Belle Arti e Paesaggio di Roma, che nel suo parere del 20 dicembre 2022 segnala che, “a livello terminologico, il rischio archeologico si classifica esclusivamente in “nullo”, “basso”, “medio” e “alto” e che l’area occupata dalla sagoma dello Stadio “deve essere considerata a rischio archeologico medio-alto”,  ricordando che in “…una zona come quella di Pietralata… gli scavi eseguiti a più riprese sembrano indicare la presenza di aree compromesse da lavorazioni o attività di epoca moderna accanto ad altre interessate da evidenze di natura archeologica (impianti rustico-residenziali, cave, tombe, canalizzazioni agricole, assi viari, cunicoli, pozzi)(…)[iii]

Sia l’elaborato Prefattibilità ambientale del proponente sia la Soprintendenza concordano sul fatto che “L’area occupata dalla sagoma dello stadio non sembra essere mai stata oggetto di indagini archeologiche specifiche”[iv], ma l’estensore della prefattibilità del proponente giunge alle sue  conclusioni con fonti e analisi che per la Soprintendenza sono inadeguate: “tale sezione[dell’allegato denominato “Indagini preliminari” ] non risponde ai criteri di presentazione ed agli standard di compilazione della relazione archeologica fissati dalle linee guida per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, inoltre “Nella documentazione presentata non è presente una sovrapposizione dell’intero progetto ai resti noti, che è invece indispensabile al fine di valutare le possibili interferenze e garantire la tutela delle evidenze archeologiche documentate”. Pertanto la Soprintendenza richiede la presentazione di “una relazione archeologica redatta secondo gli standard di consegna previsti dalla normativa vigente in materia”[v], concludendo che “Allo stato attuale… in relazione alla tutela archeologica, questo Ufficio non dispone di elementi sufficienti per potersi esprimere sulla fattibilità del progetto e potrà addivenire all’espressione di un parere a riguardo solo a seguito dell’espletamento delle suddette indagini [archeologiche preliminari][vi].

Analoghe considerazioni si trovano nel parere della Sovrintendenza capitolina del 9 gennaio 2023[vii], che,  oltre a segnalare la mancata integrazione richiesta dalla stessa Sovrintendenza di  “un elaborato di sovrapposizione di elaborato dell’interventoalla “Carta della Qualità che riportasse le controdeduzioni… del PRG del 2008 anziché quella… della fase di adozione del 2003” nell’esame condotto rileva  una serie di  “emergenze di interesse storico archeologico”, conclude che “il rischio archeologico da basso a moderato non corrisponde alla complessa ricca serie di emergenze archeologiche riscontrate in tutta l’area, sottolineando che non si può escludere in alcun modo la mancanza di evidenze nelle aree finora non interessate da sondaggi tantomeno in quelle ridosso delle evidenze già note”, e introduce una serie di prescrizioni, a partire da fasce di rispetto per i beni eventualmente individuati,  concludendo  che  “ritiene fondamentale per poter esprimere un parere favorevole del progetto nella successiva fase definitiva il rispetto delle condizioni previste dalla Carta della Qualità del Piano Regolatore Generale[viii]

Si precisa che, in ogni caso gli elementi d’interesse archeologico insistenti sull’area, sono stati esaminati e valutati in maniera approfondita nel Capitolo 04 “Indagini archeologiche” facenti parte delle INDAGINI PRELIMINARI- FAT-G-G-103-0 -A3 trasmesse a R.C in data 3 ottobre u.s. (riscontro di A.S. Roma nella NOTA DI RISPOSTA ALLE INTEGRAZIONI RICHIESTE[ix] del 25 novembre 2022)

Segnaliamo infine alcune richieste di integrazione del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (PAU)[x] e i relativi riscontri inviati  il 25 novembre 2022 da A.S.Roma[xi], che riguardano anche i rischi di eventuali  ritrovamenti archeologici: nota il PAU che nella bozza di schema di convenzione inviata dal proponente[xii]  è stato modificato il testo ANAC “Partenariato pubblico-privato: una proposta per il rilancio – Guida alle pubbliche amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato”[xiii]inserendosi importanti riserve in favore del Concessionario riguardo lo stato dei luoghi ed in particolare riguardo lo stato del sottosuolo e il rischio di ritrovamenti archeologici, bellici ecc.”  Si riferisce in particolare il PAU all’articolo “Dichiarazioni, obblighi e attività del concessionario” [xiv]  e  a quello “Forza maggiore[xv], dove nel testo ANAC[xvi] sono state inserite dal proponente tra gli “eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto”, insieme  a “guerre, …esplosioni nucleari…disastri …catastrofi naturali…” tali  “da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera” “ritrovamenti di reperti storici, archeologici, monumentali o altri beni di rilevante carattere ambientale e/o paesistico”, con la conseguenza che  “Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d’arte”. E anche all’articolo che riguarda laSospensione delle attività” , che il testo ANAC[xvii] prevede ugualmente che possa  essere dispostain ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l’esecuzione a regola d’arte dei lavori”, compresi i “ritrovamenti archeologici”, maSolo qualora le aree oggetto di Contratto non ricadano in zone notoriamente di interesse archeologico”, e le “sorprese geologiche”, maSolo qualora le aree oggetto di Contratto non ricadono in zone notoriamente a rischio idrogeologico”: nota il PAU [xviii] che È evidente l’effetto di alleggerimento della posizione del concessionario[xix].

La risposta dell’A.S. Roma alle tre osservazioni, è sempre la stessa: “lo schema ANAC contiene suggerimenti redazionali che non vincolano le parti. La scrivente Società rimane aperta a ogni utile confronto con Codesta Spett.le Amministrazione, tuttavia, dal momento che potrebbe ritenersi che la bozza di convenzione includa cause di forza maggiore a titolo tassativo, si ritiene opportuno elencare espressamente le poche ulteriori fattispecie aggiunte che sono certamente eventi imprevisti ed imprevedibili”.

In base alle esposte considerazioni, chiediamo in prima battuta che, essendo l’infrastuttura sportiva proposta dalla A.S.Roma un’opera a cui l’Assemblea Capitolina  conferisce l’interesse pubblico,  e  un’opera pubblica a tutti gli effetti  – in quanto di proprietà di Roma Capitale, che la concede al concessionario per 90 anni –, Roma Capitale inserisca come condizione per l’approvazione  della dichiarazione di pubblico interesse il recepimento integrale, nella stesura definitiva dello Schema di Convenzione, del documento congiunto pubblicato nel 2021 da M.E.F., Ragioneria Generale dello Stato ed ANAC denominato ”PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO: AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE UNA PROPOSTA PER IL RILANCIO Guida alle pubbliche amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato”.

Riteniamo inoltre che debbano essere tempestivamente forniti da A.S. Roma gli adeguati riscontri alle osservazioni e alle richieste di integrazione avanzate dalla Soprintendenza e dalla Sovrintendenza, al fine di permettere agli enti di potersiesprimere sulla fattibilità del progetto

Nota: il presente dossier è stato elaborato attraverso la disamina dei documenti e degli elaborati citati nelle note. Siamo a disposizione per integrazioni,correzioni e precisazioni che dovessero pervenirci: laboratoriocarteinregola@gmail.com

22 marzo 2023

torna al sommario Stadio della Roma a Pietralata, il dossier con le osservazioni di Carteinregola

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(*) Il dossier è stato redatto a cura di di Anna Maria Bianchi, Maria Ioannilli, Cristina Lattanzi, Paola Loche, Giancarlo Storto, Rita Paris, Thaya Passarelli, Maurizio Russo, Vezio De Lucia


[i] Considerazioni conclusive sulla base delle attuali risultanze a valle della presente ricerca è in considerazione di quanto argomentato finora mi sento di poter affermare che l’eventualità di interferenza archeologiche tali da compromettere la fattibilità dell’opera è uno scenario poco probabile si tenga in considerazione che l’unica area che potrebbe riservare delle sorprese e per la quale è necessario prevedere la realizzazione di sondaggi preventivi circoscrivibile a circa un settimo dell’intera superficie destinata al progetto ( area viola nella Carta del rischio),  per il resto lo stato attuale dei luoghi e le conoscenze pregresse permettono di escludere con ragionevole sicurezza interferenze ostative con il patrimonio archeologico” Studio fattibilità –  Prefattibilità ambientale 3 ottobre 2022   FAT-G-G-102-0-A4 Prefattibilitè Ambientale (f.t pag. 173 Relazione conclusiva

[ii] Studio fattibilità –  Prefattibilità ambientale 3 ottobre 202201-03-FAT-G-G-103-00-A3.pdf  Elaborazione delle carte del potenziale archeologico e del rischio archeologico –  grafica pag. 171)

[iii] (…) Proprio in virtù delle presenze attestate, data anche la parzialità delle indagini, l’area posta a sud dei resti di cui al punto 1 non può essere considerata a rischio archeologico “minimo”, “basso” o “moderato” come indicato nella “Elaborazione delle carte del potenziale archeologico e del rischio archeologico a p. 171 (vd. anche pp. 102-103 del documento denominato Prefattibilità ambientale, FAT-G-G-102-0-A4, pp. 103-104 del file pdf) – a tal proposito si segnala che, a livello terminologico, il rischio archeologico si classifica esclusivamente in “nullo”, “basso”, “medio” e “alto” – ma deve essere considerata a rischio archeologico medio-alto. Colpisce in particolare – soprattutto per le aree interessate dall’ingombro dell’edificio – quanto dichiarato dal redattore della sezione archeologica nella relazione conclusiva a p. 17 (FAT-G-G-103-0-A3): «Le aree evidenziate in rosa e definite a “rischio archeologico basso” sono quei comparti inaccessibili, in quanto proprietà privata, e sui quali non c’è memoria di indagini archeologiche pregresse. Le possibilità conoscitive estremamente basse di queste zone si contemperano interpolando i dati delle aree limitrofe, o meglio ancora, circostanti; estendendo così le risultanze dei comparti meglio conosciuti a quelli vicini, e con caratteristiche apparentemente simili, su cui è impossibile procedere con verifiche di sorta. Si tratta di un metodo analogico le cui conclusioni sono probabili ma non certe». Tali considerazioni, oltre che non condivisibili in mancanza dell’accesso alle aree e soprattutto di precedenti indagini, mal si attagliano ad una zona come quella di Pietralata, dove gli scavi eseguiti a più riprese sembrano indicare la presenza di aree compromesse da lavorazioni o attività di epoca moderna accanto ad altre interessate da evidenze di natura archeologica (impianti rustico-residenziali, cave, tombe, canalizzazioni agricole, assi viari, cunicoli, pozzi). Il recente rinvenimento (Marzo 2022) di una testa marmorea, fortemente consunta ma senz’altro antica, nel terreno di riporto del comparto C10 della stazione Tiburtina su via dei Monti di Pietralata, dirimpetto all’area occupata dallo stadio, sembra far pensare ad uno scivolamento del pezzo dal vicino plateau ed è forse da mettere in relazione alla villa scavata dalla Sovrintendenza Capitolina (vd. punto 1), che poteva prevedere altri padiglioni o comunque una maggiore estensione rispetto a quella nota”. 05-09-MIC-archeologico SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA  BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA 20 12 202

Per quanto concerne la propaggine più orientale degli interventi previsti dal progetto, ricadenti a nord della rotatoria ubicata alla confluenza tra via C. Amoretti e via delle Cave di Pietralata, destinata alla realizzazione di un parcheggio interrato, si rappresenta che l’area in questione – Fg. 602, in particolare part.lla 1140 e limitrofe – è molto vicina alla cd. villa romana di via dei Durantini, già nota e sottoposta a tutela archeologica diretta (Fg. 602, part.lle 1337 e 121parte) con D.S.R. del 10/11/2016 (a tal proposito si veda: F. RINALDI ET AL., Roma, Municipio IV, Pietralata. La cd. Villa rustica di via dei Durantini, in Amoenitas, V, pp. 153-168), oggetto anche di importanti scoperte (2021-2022), occorse durante i recenti accertamenti archeologici a sud di via C. Amoretti nell’ambito di un progetto di attuazione urbanistica da parte di Roma Capitale (a tal proposito si veda anche: F. SANTI, Gaio Fufidio Asiatico, legatus Augusti pro praetore Provinciae Moesiae: un nuovo senatore di età giulio-claudia. Su un trapezoforo iscritto dal suburbio orientale di Roma, in Archeologia Classica LXXIII, 2022, pp. 295-327). Il complesso rustico- residenziale doveva molto probabilmente estendersi verso nord, come dichiarato espressamente nella relazione tecnico-scientifica facente parte del decreto di vincolo sopra menzionato: «Specificamente questa seconda parte [il quartiere settentrionale] si sviluppa ben oltre i limiti imposti dal progetto [piano di nuova viabilità lavori SDO], andando a interessare verso nord l’alto morfologico naturale di un terreno di proprietà privata». Parere  05-09-MIC-archeologico  SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA  BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA 20 12 2022

[iv] Relativamente ai ritrovamenti archeologici di cui al momento si è a conoscenza, posti nell’area del Parco dello Stadio a sud di Via dei Monti Tiburtini, si evidenzia che questi non dovrebbero interferire con l’impronta dello Stadio ipotizzata, ma, sulla base di eventuali prescrizioni della Soprintendenza Archeologica potrebbero essere valorizzati all’interno del Parco. Non risulta per il momento che l’area compresa all’interno dell’impronta dello Stadio sia stata oggetto di scavi d’indagine, che tuttavia come da prassi dovranno essere effettuati prima dell’edificazione sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologica.” Prefattibilità ambientale, FAT-G-G-102-0-A4, pp. 103-104)  Studio fattibilità Indagini preliminari vedi anche grafica

L’area occupata dalla sagoma dello stadio non sembra essere mai stata oggetto di indagini archeologiche specifiche e risulta relativamente vicina ai resti di una villa di età primo-imperiale, una cisterna, un castellum aquae, parte di un tracciato viario e alcune tombe – scavi SDO condotti dalla Sovrintendenza Capitolina ai BB.CC. 05-09-MIC-archeologico SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA  BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA 20 12 202

[v] Nell’allegato denominato Indagini preliminari (FAT-G-G-103-0-A3, datato 03/10/2022), alle pp. 136-173, è presente una sezione dedicata alla bibliografia, alle indagini archeologiche già eseguite, alla cartografia storica, alle evidenze archeologiche note – prevalentemente estratte dal webgis “Sistema informativo territoriale archeologico di Roma” di questa Soprintendenza https://repositar.archeo sitarproject.it/ui/map – con schede sintetiche, una carta del potenziale e del rischio archeologico ed una breve relazione conclusiva Si rileva innanzitutto che tale sezione non risponde ai criteri di presentazione ed agli standard di compilazione della relazione archeologica fissati dalle linee guida per la verifica preventiva dell’interesse archeologico (art. 25 del D.Lgs. 50/2016), approvate con il D.P.C.M del 14/02/2022 (G.U. 88 del 14/04/2022: Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati; vd. in particolare i punti 3. Analisi preliminare e 4. Fase prodromica dell’Allegato 1). Si richiede pertanto di presentare a questo Ufficio una relazione archeologica redatta secondo gli standard di consegna previsti dalla normativa vigente in materia (a tal proposito vd. anche infra, punto 2 in relazione alla terminologia ufficiale sui gradi del rischio archeologico). .” Parere  05-09-MIC-archeologico  SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA  BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA 20 12 202

[vi] Parere  05-09-MIC-archeologico  SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA  BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA 20 12 202

[vii]   16-Sovrintendenza Capitolina (f.to Pdf – Kb 127) Parere Conf. Serv. Preliminare 9 gennaio 2023

[viii] Norme tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Articolo 16  Carta della Qualità commi  5 e 6:

comma 5. Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. e), in assenza del “Progetto di sistemazione” di cui al comma 6, si applicano le seguenti particolari prescrizioni:

a)  dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 50 misurati da ciascun lato del bene individuato e, in caso di elementi areali, dal perimetro dell’area individuata; analogamente dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 15 per lato dall’asse dello speco di acquedotti antichi e medievali, o comunque storici, già in origine sotterranei;

b)  nelle fasce di rispetto, sugli edifici esistenti diversi dagli elementi di cui al comma 1, sono esclusivamente consentiti interventi di categoria MO, MS, RC, RE; sugli spazi aperti sono consentiti gli interventi di categoria ambientale di cui all’art. 10 e gli interventi di sistemazione superficiale previ- sti dalle norme di componente;

c)  all’esterno delle fasce di rispetto, in coerenza con quanto previsto dall’art. 45 del D.LGT n. 42/2004, dovranno comunque essere salvaguardate le visuali, la prospettiva e la luce dei beni dai principali punti di vista, e non alterate le condizioni di ambiente e decoro; dovranno essere altresì salvaguardate o ripristinate le interrelazioni visive e funzionali tra insiemi di beni collegati da comuni vicende storiche e insediative;

d) i progetti di opere edilizie o infrastrutturali, e comunque di ogni intervento di categoria NC [Nuova  Costruzione]  , ricadenti, anche in parte, entro i 100 metri di distanza dai beni tutelati per legge, sono subordinati al parere favorevole delle competenti Soprintendenze statali.

Comma 6. Gli elementi di cui al comma 1, lett. c), d), e), f ) possono esse-re oggetto di un Progetto di sistemazione, di iniziativa pubblica o privata, finalizzato alla conservazione, valorizzazione e fruizione di tali beni; se funzionali a tali obiettivi, non sono preclusi, nell’ambito del Progetto di sistemazione, gli interventi di realizzazione di nuovi manufatti o di trasformazione di quelli esistenti, non individuati nella Carta per la qualità. Il progetto di sistemazione è redatto sulla base di indagini preliminari indirizzate e sorvegliate dalle Soprintendenze statali o dalla “Sovrintendenza comunale ai Beni culturali”, in base alle rispettive competenze, e di apposita Relazione scientifica che indivi- dua l’estensione più idonea dell’ambito di intervento.

[ix] NOTA DI RISPOSTA ALLE INTEGRAZIONI RICHIESTE Risposta alle integrazioni 25-11-2022
|   1.NUOVO STADIO DELLA ASR_RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI_ALLEGATO A+ALLEGATO B (f.to Pdf – Kb 673)

[x] Testo richiesta di integrazione prot. QI/2022/0182148

[xi] Vedi punto 9

[xii]   ASR NEW STADIUM_SDF_SCHEMA DI CONVENZIONE (f.to Pdf – Kb 592) 30 ottobre 2022 NOTA: IL DOCUMENTO E’ UNA BOZZA

[xiii] Da NOTA DI RISPOSTA ALLE INTEGRAZIONI RICHIESTE Risposta alle integrazioni 25-11-2022
In data 3 ottobre 2022 la scrivente Società [AS Roma] … ha depositato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla realizzazione del nuovo stadio della A.S. Roma S.p.A. in località Pietralata, composto da uno studio di fattibilità… e da uno schema di convenzione redatto sulla base del documento congiunto pubblicato nel 2021 da M.E.F., Ragioneria Generale dello Stato ed ANAC denominato ”PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO: AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE UNA PROPOSTA PER IL RILANCIO Guida alle pubbliche amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato” https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2020/Guida.Contratto.PPP.2021.pdf

[xiv] ASR NEW STADIUM_SDF_SCHEMA DI CONVENZIONE Bozza Schema di convenzione 30 ottobre 2022 in rosso aggiunta

 art. 10 DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO p. 10.2

10.1.  Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’Opera.

10.2.  Il Concessionario dichiara e garantisce di:

(a)  [aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione, senza tuttavia poter effettuare carotaggi o altre analisi ai fini della verifica dello stato del sottosuolo e della presenza di potenziali ritrovamenti di reperti storici, archeologici, monumentali o altri beni di rilevante carattere ambientale e/o paesistico ovvero di rifiuti o sostanze pericolose o ordigni esplosivi residuati bellici. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del presente Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi, salvo in relazione agli elementi non verificati come sopra indicato];

[xv] Rileva il PAU (punto 14): All’art 13 (Forza Maggiore) rispetto allo schema ANAC risulta omessa la voce c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
e risultano invece introdotte tre nuove voci in favore di “AS ROMA”, e precisamente:

(f) fenomeni di inquinamento relativi all’area interessata dall’Opera;
(g) ritrovamenti di reperti storici, archeologici, monumentali o altri beni di rilevante carattere ambientale e/o paesistico o ordigni esplosivi residuati bellici; blocchi negli approvvigionamenti o embarghi, anche di natura finanziaria.

[xvi]PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO: AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE UNA PROPOSTA PER IL RILANCIO Guida alle pubbliche amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato” https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2020/Guida.Contratto.PPP.2021.pdf

 14. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

d) incidenti aerei;

e) epidemie e contagi;

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale.

3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 27. Nel caso in cui l’evento comporti l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.

[in alternativa, nel caso in cui sia attiva una specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti da eventi di Forza Maggiore i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo:

3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 27 e si attiva la polizza di cui all’articolo 34].

Qualora l’impossibilità temporanea si protragga per oltre [inserire un numero di giorni, comunque non inferiore a 180, che deve essere strettamente correlato alla durata del contratto di concessione] giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.

4. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d’arte, al netto delle somme per le polizze di cui all’articolo 34 e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all’articolo 34 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

[xvii] PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO: AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE UNA PROPOSTA PER IL RILANCIO Guida alle pubbliche amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato”

20. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE

1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L’esecuzione dei lavori può essere sospesa:

(…)

iii) ritrovamenti archeologici [Solo qualora le aree oggetto di Contratto non ricadano in zone notoriamente di interesse archeologico];

iv) sorprese geologiche [Solo qualora le aree oggetto di Contratto non ricadono in zone notoriamente a rischio idrogeologico];

(…)

[xviii] ASR NEW STADIUM_SDF_SCHEMA DI CONVENZIONE Bozza Schema di convenzione 30 ottobre 2022 18. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE

18.1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L’esecuzione dei lavori può essere sospesa:

(…)

(iii)  ritrovamenti archeologici;

(iv)  sorprese geologiche;

(…)

[xix] NOTA DI RISPOSTA ALLE INTEGRAZIONI RICHIESTE Risposta alle integrazioni 25-11-2022
|   1.NUOVO STADIO DELLA ASR_RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI_ALLEGATO A+ALLEGATO B (f.to Pdf – Kb 673) PUNTO 18 “All’art. 18 – Sospensione delle attività- risultano inserite le seguenti voci che invece il testo ANAC (art.20) indica inseribili [SoLo qualora le aree oggetto di Contratto non ricadano in zone notoriamente di interesse archeologico o a rischio idrogeologico] e in particolare; iii) ritrovamenti archeologici iv) sorprese geologiche. È evidente l’effetto di alleggerimento della posizione del concessionario.