Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Il Regolamento “modificato” ha aumentato la circonferenza degli alberi che devono essere considerati “beni giuridici”?

Quelli di circonferenza inferiore potranno essere liberamente tagliati abbattuti danneggiati?

Alcuni hanno sollevato l’obiezione che nel testo del Regolamento nella versione del 2019 (Assessora Montanari) erano considerati “beni giuridici di interesse ambientale” alberi con un tronco a partire da una circonferenza complessiva superiore a 30 cm e che l’attuale  versione del 2021 (Assessora Fiorini)  ha portato a 78,5 cm tale circonferenza. Effettivamente confrontando lo stesso articolo – Art. 29 – Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive – nelle due versioni, si parla di “alberi singoli, in gruppi o in filari, recanti un tronco di circonferenza complessivasuperiore a 30 cm nella prima, e 78,5 cm (Ø > 25 cm) nella seconda – misurata all’altezza di 1,30 m dal colletto, ubicati nel territorio di Roma Capitale sono considerati beni giuridici di interesse ambientale e paesaggistico(1)

Tuttavia, la precedente formulazione dell’art. 29 era un evidente refuso in contrasto con quanto indicato nell’art. 40 della stessa “versione Montanari” che prevedeva: “Sono oggetto di speciale salvaguardia: (…) c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (ø > 25 cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo”.
Che si tratti di un refuso (“circonferenza” invece di “diametro”), che la recente versione ha corretto, lo si deduce dal modo in cui questa norma si è andata formando, oltre che dal buon senso.  Nella bozza di Regolamento elaborata durante la Consiliatura Alemanno era prevista la tutela di alberature con diametro superiore ai 30 cm. Nel Regolamento del Verde di Torino (2), uno dei migliori d’Italia, all’ Articolo 23 – Salvaguardia degli arbusti e degli alberi si legge: “Su tutto il territorio comunale devono essere conservati: (…) comma b)  gli alberi aventi dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 40 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 35 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 25 cm per le specie di terza grandezza. Si evince dunque come l’indicazione dei 30 cm di “circonferenza” sia un refuso. Il buon senso, infine, ci assicura che non possono considerarsi beni giuridici di interesse “ambientale e paesaggistico” alberi di 9,5 cm di diametro, cioè alberelli presi dal vivaio. Ciò detto, non si vuole affatto consentire che gli alberi di diametro inferiore possano essere abbattuti indiscriminatamente, infatti l’Art. 40 così prosegue: ”Sono tutelati anche gli arbusti di particolare pregio e le nuove piantagioni in sostituzione di alberature abbattute, a prescindere dalla misura del tronco (escluse le specie infestanti); i proprietari delle alberature, degli arbusti e delle siepi di cui ai commi precedenti, hanno il dovere di custodia e sono pertanto tenuti a garantirne la capacità vegetativa e la stabilità; è vietato abbattere gli alberi,  gli arbusti e le siepi , di cui ai precedenti commi, in assenza di apposita autorizzazione preventiva rilasciata dal Dipartimento Tutela Ambientale

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

26 febbraio 2021

Clicca sull’immagine per andare alla sezione DOMANDE & RISPOSTE

NOTE

(1) vedi:

VERSIONE MONTANARI:

ART. 29 Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive
1. Gli alberi singoli, in gruppi o in filari, recanti un tronco di circonferenza complessiva superiore a 30 cm, misurata all’altezza di 1,30 m dal colletto, ubicati nel territorio di Roma Capitale sono considerati beni giuridici di interesse ambientale e paesaggistico e meritano le particolari forme di tutela di cui al presente Regolamento.

VERSIONE FIORINI:

Art. 29 – Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive

1. Gli alberi singoli, in gruppi o in filari, recanti un tronco di circonferenza complessiva superiore a 78,5 cm (Ø > 25 cm), misurata all’altezza di 1,30 m dal colletto, ubicati nel territorio di Roma Capitale sono considerati beni giuridici di interesse ambientale e paesaggistico.

(2) Dal Regolamentodel Verde urbano di TorinoArticolo 23 – Salvaguardia degli arbusti e degli alberi

1.  La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2.  Su tutto il territorio comunale devono essere conservati:
a)  gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
b)  gli alberi aventi dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 40 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 35 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 25 cm per le specie di terza grandezza, fatti salvi gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate.
c)  gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto) se almeno uno di essi raggiunge i 20 cm di diametro, misurato a 130 cm di altezza da terra;
d)  piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate.
3.  I soggetti compresi nei punti a) e d) sono sottoposti ai vincoli previsti dall’articolo 38 (abbattimento di alberature pubbliche).
4.  Sono pure oggetto di tutela gli arbusti che raggiungono singolarmente o in gruppo un volume almeno pari a 5 mc. Le alberature di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale oggetto di tutela ai sensi di leggi nazionali e regionali sono inoltre soggette alle norme specifiche di dette leggi.
5.  Tali prescrizioni possono essere derogate su indicazione del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in caso di pubblica incolumità e nei casi previsti da normativa vigente.http://www.comune.torino.it/regolamenti/317/317.htm#art17

Art. 40 – Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia

1. Salva l’applicazione di specifiche sanzioni previste dalla legge e da regolamenti vigenti, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che danneggi o deturpi il patrimonio vegetale e gli arredi all’interno di tutte le aree verdi pubbliche. E’ considerato deturpamento ogni attività che, direttamente o indirettamente, comprometta l’integrità statica e/o vegetativa e/o il regolare sviluppo del patrimonio verde oggetto del presente regolamento.

2. Sono oggetto di speciale salvaguardia:
a) gli alberi tutelati dalla normativa nazionale, regionale e locale ed in particolare gli alberi già dichiarati monumentali o di pregio di cui alla L. n. 10/2013, gli alberi dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e quelli candidati ad essere inseriti negli elenchi di cui alla citata normativa;
b) gli altri alberi riconosciuti di particolare pregio ai sensi dell’art. 28 del presente Regolamento;
c)gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (ø > 25 cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo;
d) nelle aree verdi, gli alberi a più fusti/polloni aventi almeno tre polloni la cui dimensione assommi un valore delle circonferenze dei vari fusti superiore a 140 cm, misurate ad un’altezza di 130 cm dal suolo; per suddette piante sono consentiti interventi di pratica colturale mirati alla selezione positiva ovvero abbattimento di polloni deperienti, sottoposti e/o malformati;
e) i macchioni arbustivi costituiti da specie autoctone, ovvero alloctone se di particolare pregio, dei filari e delle siepi naturali di particolare pregio per rarità della specie, per morfologia e vetustà, individuati attraverso il censimento del patrimonio verde;
f) gli alberi, i palmizi e le siepi alto-arbustive in zone soggette a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.; g) le palme dotate di singolo stipite di altezza superiore a cm 100, misurata dal colletto;
h) delle palme dotate di più stipiti di cui almeno uno di altezza superiore a cm. 80 misurata dal colletto;
i) le palme piantate in esecuzione di progetti edilizi pur non aventi le dimensioni di cui ai precedenti punti g) e h);
j) gli alberi da frutto di età superiore ai 30 anni;
k) gli alberi e palme piantate in sostituzione di alberi e palme abbattute pur non avendo raggiunto le dimensioni di cui ai precedenti punti c), d), h) ed i).

3. Relativamente alle alberature o agli individui arborei di cui al comma 2 di proprietà di Roma Capitale o da essa gestiti gli interventi consistenti in:
a) potatura della chioma
b) modifica dell’apparato radicale
c) posa in opera di consolidamento o sistemi di ancoraggio
d) installazione di sistemi parafulmine
e) posa in opera di steccati e recinzioni, realizzazione di percorsi o pavimenti areati, realizzazione di manufatti, modifiche del terreno o del regime idraulico all’interno dell’area di protezione dell’albero (APA) f) diradamento di alberi limitrofi all’albero monumentale

g) abbattimento
debbono essere oggetto di specifico provvedimento motivato del Dipartimento Tutela Ambientale.

4. L’abbattimento, a cui deve seguire la necessaria compensazione, può essere disposto solo nei seguenti casi:

a) morte o condizioni di deperimento irreversibile dell’albero;

b) stretta necessità. Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire concreto e attuale pericolo per l’incolumità delle persone o delle cose;

c) straordinarietà. La straordinarietà ricorre quando:
I) gli alberi o gli arbusti presentino gravi problemi di carattere fitosanitario (Allegato 13), non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza, oppure se necessario eliminare le piante infette per evitare la diffusione del contagio;
II) gli alberi o gli arbusti presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico; III) gli alberi o gli arbusti provochino comprovati danni o problematiche a strutture, opere e/o impianti tecnologici esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta secondo le pratiche della moderna arboricoltura e a salvaguardia della stabilità;
IV) gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo cui non può essere posto rimedio;
V) l’abbattimento sia ordinato da provvedimento dell’autorità giudiziaria, da allegare all’istanza;
VI) in particolare per le piante non di pregio e prive di rilevanza paesaggistica:
– gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un’area verde che comporti il miglioramento ambientale dell’area stessa;
– gli alberi o gli arbusti che impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie, fatte salve le norme del vigente PRG.

5. Riguardo alle alberature non gestite o non appartenenti a Roma Capitale e rientranti nei casi di cui alla lettera a) del comma 2 ogni intervento indicato al comma 3 del presente articolo è da considerarsi eccezionale e deve essere autorizzato dal Dipartimento Tutela Ambientale. L’abbattimento dell’esemplare può essere autorizzato esclusivamente nei casi indicati dal comma 4 del presente articolo.

6. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta allegando i documenti indicati nell’Allegato 10 ed in particolare:
a) relazione botanica e fitosanitaria redatta da tecnico abilitato indicante per ciascuna pianta per cui si richiede l’autorizzazione il nome botanico, l’altezza, la circonferenza del tronco misurato a 130 cm dal suolo b) le motivazioni per le quali si richiede l’abbattimento;
c) documentazione fotografica della pianta.

7. Il Dipartimento Tutela Ambientale rilascia l’autorizzazione, ove ne ricorrano le condizioni, entro 30 giorni.

8. Il Dipartimento Tutela Ambientale nega l’autorizzazione all’abbattimento qualora le criticità poste a fondamento della richiesta siano risolvibili con interventi di riduzione del rischio delle alberature o attraverso opere di ordinaria e/o straordinaria cura e manutenzione. L’eventuale diniego non solleva la proprietà dal dovere di custodia sancito dall’art. 2051 c.c..Il proprietario deve, pertanto, controllare periodicamente le condizioni fitostatiche della/e pianta/e e segnalare con tempestività eventuali mutamenti peggiorativi anche ai fini di una rinnovata valutazione dell’istanza.

9. L’autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle perdite subite secondo quanto previsto dall’art. 65 del presente Regolamento e secondo i criteri di cui all’Allegato 12.

10. L’inottemperanza alle prescrizioni è soggetta a sanzione.

11. Qualora, in caso di abbattimento, sia accertata l’insussistenza dello stato di necessità o straordinarietà saranno applicate le sanzioni previste per l’abbattimento senza autorizzazione.

12. Lo stato delle piante messe a dimora in sostituzione sarà verificato dagli uffici competenti dopo un anno dall’autorizzazione all’abbattimento. In caso di mancato attecchimento i soggetti titolari dell’autorizzazione, saranno tenuti a sostituire le piante con dei nuovi impianti di valore equivalente entro

giorni 30 dall’accertamento, o nel primo periodo agronomico idoneo successivo incrementando il valore della pianta ad un anno dall’impianto.

13. Per tutti gli interventi elencati al comma 3 relativi agli esemplari indicati al comma 2 e non rientranti in quelli di cui alla lettera a) è necessaria parimenti l’autorizzazione del Dipartimento Tutela Ambientale. L’autorizzazione è negata qualora le criticità poste alla base della richiesta siano risolvibili con ordinari interventi di manutenzione e cura. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 secondo periodo, 9, 10.

14. Anche nel caso di abbattimenti di alberature in violazione delle norme di cui ai precedenti commi dovrà essere calcolato il valore ornamentale e biologico di tutti gli individui oggetto di abbattimento ai fini della sostituzione, della compensazione o, in difetto, dell’indennizzo. Il calcolo del valore ornamentale e/o biologico devono essere effettuati da un tecnico specializzato della competente Direzione del Dipartimento Tutela Ambientale secondo i criteri di cui all’Allegato 12.

15. All’abbattimento di una alberatura di Roma Capitale deve seguire la rimozione della ceppaia. In caso di mancato contestuale reimpianto, deve essere eseguita la ricompensa di terriccio vegetale sino al piano di calpestio. Ove possibile, nelle aree verdi, fatte salve esigenze fitosanitarie, ragioni di sicurezza, igiene e decoro, e nel rispetto delle norme a tutela del bilancio arboreo, saranno conservati gli alberi morti nonché le ceppaie ospitanti specie animali e vegetali non comuni utili per l’equilibrio dell’ecosistema

16. Gli eventuali nidi di volatili presenti sulle alberature oggetto di abbattimento devono essere prelevati con le dovute accortezze e consegnati al più vicino Centro di Recupero Fauna Selvatica. Lo stesso obbligo vale anche per gli uccelli non ancora in grado di volare e per i cuccioli di mammiferi (scoiattoli, moscardini, ecc.) presenti nelle cavità delle alberature e ne deve essere data comunicazione alla Direzione Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale.

17. Nei casi di necessità e urgenza si applica l’art. 32 del presente Regolamento.