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Il Sindaco Gualtieri nominato Commissario Straordinario per il Giubileo

Dal sito Roma Capitale

Pubblichiamo una sintesi dei commi della Legge di Bilancio 2022 dedicati ai provvedimenti in vista del Giubileo, a partire dalla nomina del Sindaco di Roma commissario straordinario con relativi poteri speciali, e dalle previste semplificazioni e accelerazioni delle procedure. In calce il testo con i relativi riferimenti normativi a cura di Carteinregola.

Il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri è stato nominato Commissario straordinario “per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella città di Roma” (*) con un provvedimento in vigore dal 31 gennaio al 31 dicembre 2026, acquisendo una serie di poteri previsti nella legge di Bilancio 2022 approvata dal Parlamento il 30 dicembre 2021. Tra questi il potere, “limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità”, di  “operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”. “In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario… individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari”. E in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel programma dettagliato”  se non è già previsto un  “meccanismo di superamento del dissenso” “dalle vigenti disposizioni, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi”.

E’ inoltre “costituita una società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025 », che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l’approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l’accoglienza e la funzionalità del Giubileo”.

La società «Giubileo 2025 »,cura le attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi” e può avvalersi, stipulando apposite convenzioni, “delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della regione Lazio, del comune di Roma Capitale, dell’Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici”. La  società «Giubileo 2025 », può stipulare, “anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici” (con alcune eccezioni) apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato da Roma Capitale o dalla regione Lazio ai fini dell’assistenza tecnica, operativa e gestionale”e  “affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici” applicando le procedure previste dal decreto semplificazioni e  “le procedure acceleratorie” previste dal cosiddetto Decreto “sblocca cantieri”.

E’ anche istituita la “Cabina di coordinamento” “per l’esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo”, un organopresieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri (o da un Ministro o da un Sottosegretario) composto dal Commissario straordinario, dal Sindaco del comune di  Roma capitale”in questo caso la stessa persona  – dal Presidente della regione Lazio, da uno dei soggetti di vertice della società «Giubileo 2025», dal prefetto di Roma, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, dal presidente del Consiglio dei lavori pubblici e da un rappresentante della Santa Sede”.

I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale”.  La società « Giubileo 2025 » “predispone e aggiorna, mediante le informazioni desunte dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa”. “Il programma dettagliato deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse… [previste per il Giubileo] o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare”.

Ci auguriamo che, viste le circostanze, con i poteri straordinari  di deroga  e l’urgenza, a fronte di un rilevantissimo investimento pubblico, la  società «Giubileo 2025 », unitamente al Sindaco Commissario Straordinario predispongano una sezione del sito istituzionale dedicata alle dettagliate informazioni su interventi, affidamenti, costi, cronoprogrammi, e tutti quei dati che possono garantire la massima trasparenza e informazione ai cittadini.

scarica il PDF con la Legge di Bilancio 2022 FONDI PER IL GIUBILEO 2025 a cura di Carteinregola https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2022/02/Estratto-legge-Bilancio-2022-Giubileo.pdf

Anna Maria Bianchi Missaglia

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

6 febbraio 2022

Vedi anche: Comincia a lavorare la Commissione capitolina Speciale PNRR 5 febbraio 2022

(*) (dal sito del Governo comunicato 31 gennaio 2022) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato: – la nomina del prof. Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma pro tempore, a Commissario straordinario* per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella città di Roma; 

(dal sito del Quirinale) D.P.R. 04/02/2022 Nomina, a decorrere dalla data del relativo decreto e fino al 31 dicembre 2026, a Commissario straordinario per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella città di Roma, del prof. Roberto GUALTIERI, Sindaco di Roma pro tempore.https://www.quirinale.it/elementi/62301

Legge di Bilancio 2022 FONDI PER IL GIUBILEO 2025

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 24 dicembre 2021 (v. stampato Senato n. 2448) PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (FRANCO) N. 3424 — (la legge è stata approvata con 355 voti favorevoli e 45 contrari il 30 dicembre 2021 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg )

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 24 dicembre 2021 Atti Parlamentari  Camera dei Deputati  A.C. 3424 – XVIII LEGISLATURA Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

(NOTA : grassetto, sottolineato ed evidenziato in rosso sono di Carteinregola)

(…)

PAG. 174

420. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all’evento è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l’anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l’anno 2025 e di 140 milioni di euro per l’anno 2026. Nel predetto stato di previsione è altresì istituito, per le medesime celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all’evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l’anno 2025 e di 10 milioni di euro per l’anno 2026.

421. Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400[1], un Commissario straordinario del Governo. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Commissario, può nominare uno o più subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

422. Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178[2], e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

423. Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale. Il programma dettagliato deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. Il decreto di cui al comma 422 individua inoltre le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

424. Gli interventi del programma dettagliato aventi natura di investimento sono monitorati, a cura del soggetto titolare del CUP, tramite i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per tali investimenti le informazioni relative al comma 423 sono desunte da detti sistemi.

425. Ai fini dell’esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159[3], delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42[4], nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

426. Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all’accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427.

427. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all’accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025 », che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l’approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l’accoglienza e la funzionalità del Giubileo. Alla società « Giubileo 2025 » non si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175[5], e dall’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[6], convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214[7]. Le società direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella società « Giubileo 2025 », anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente.

428. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti l’atto costitutivo e lo statuto sociale della società «Giubileo 2025 », sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, è indicato il contributo annuale per il servizio svolto e sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile nonché sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

429. La società « Giubileo 2025 » cura le attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della regione Lazio, del comune di Roma Capitale, dell’Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50[8], a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE[9] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE[10] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato da Roma Capitale o dalla regione Lazio ai fini dell’assistenza tecnica, operativa e gestionale.

430. La società «Giubileo 2025» può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all’articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 [decreto semplificazioni] , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120[11]. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55[12]. [Decreto cd  “sblocca cantieri”]

431. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale della società « Giubileo 2025 » per un importo di 5 milioni di euro per l’anno 2022.

432. Per l’attuazione dei commi 427, 428, 429 e 430 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

433. Per l’esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 è istituita la Cabina di coordinamento.

434. La Cabina di coordinamento è un organo collegiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all’uopo delegato, ed è composto dal Commissario straordinario, dal Sindaco del comune di  Roma capitale, dal Presidente della regione Lazio, da uno dei soggetti di vertice della società «Giubileo 2025», dal prefetto di Roma, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, dal presidente del Consiglio dei lavori pubblici e da un rappresentante della Santa Sede.

435. Per le attività di natura istruttoria, alle riunioni della Cabina di coordinamento possono essere invitati, in dipendenza della tematica affrontata, soggetti pubblici ed esperti, anche provenienti dal settore privato, con comprovata esperienza e competenze nello specifico settore di riferimento, nonché rappresentanti dei soggetti attuatori. Ai predetti soggetti ed esperti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione alle riunioni della Cabina di co- ordinamento.

436. La Cabina di coordinamento, sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424, verifica il grado di attuazione degli interventi, anche al fine di informare il Tavolo istituzionale di cui all’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 2).

437. In caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio degli interventi, ovvero di ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui al comma 422, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma, il Commissario straordinario, informata la Cabina di coordinamento, assegna al soggetto responsabile del mancato rispetto dei termini un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la Cabina di coordinamento, individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all’articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19  agosto 2016, n. 175 5) o di altre amministrazioni pubbliche.

438. Qualora il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 437 sia ascrivibile alle regioni o agli enti locali interessati, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario straordinario, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Cabina di coordinamento, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all’articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 1755, o di altre amministrazioni specificatamente indicate.

439. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel programma dettagliato e qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma[13], e 120, secondo comma[14], della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

440. Per la nomina dei commissari ad acta di cui ai commi 437 e 438 nonché per la definizione dei relativi compensi, si ap-plicano le procedure e le modalità applicative previste dall’articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111[15]. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di commissari ad acta sono a carico dei soggetti inadempienti sostituiti.

441. Fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 429, le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal programma dettagliato sono di competenza della società « Giubileo 2025 » che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento sulla propria attività e segnala eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui al comma 423, anche ai fini dell’aggiornamento del piano previsto dall’articolo 1, comma 645, della citata legge n. 178 del 2020.

442. Per gli interventi previsti dal programma dettagliato di cui al comma 422, le risorse di cui al comma 420, ferme restando le finalità ivi previste, sono trasferite su apposito conto di tesoreria intestato alla società « Giubileo 2025 », che provvede all’eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori diversi dalla medesima società. A tal fine, le predette somme possono essere eventualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le risorse relative agli interventi finanziati a carico del PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di tesoreria di cui al presente comma, previa convenzione tra la società «Giubileo 2025» e l’amministrazione titolare dell’intervento.

443. La società « Giubileo 2025 » predispone e aggiorna, mediante le informazioni desunte dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, la società può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si applica l’articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20[16]. I termini di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l’organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

NOTE


[1] https://presidenza.governo.it/normativa/legge2308_400.html

Art. 11

Commissari straordinari del Governo

1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di Commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. l’incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell’incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.

3. sull’attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato.

[2] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg 645. Al fine  di  coordinare,  attraverso  la  costituzione  di  un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere  necessari  allo  svolgimento  del  Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l’anno 2025,  e’  autorizzata  la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021  e  2022.  Il tavolo istituzionale e’ presieduto dal Presidente del  Consiglio  dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale, il Ministro  dell’interno,  il  Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita’ culturali e  per  il turismo, il presidente della regione  Lazio  e  il  sindaco  di  Roma capitale, che  possono  delegare  la  loro  partecipazione  a  propri rappresentanti,  nonche’  due  senatori  e  due  deputati   indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato  della  Repubblica  e  dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi  parlamentari. Il  predetto  tavolo  definisce,  anche  sulla  base  delle  proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e  delle  intese  tra  la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonche’ il piano  degli interventi e delle opere necessari, da  aggiornare  e  rimodulare  su base   almeno   semestrale,   sentite   le   competenti   Commissioni parlamentari.

[3] DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159  Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall’art. 119. (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 31/12/2021) (GU n.226 del 28-09-2011 – Suppl. Ordinario n. 214)

[4] Dec reto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm

[5] Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 210)
come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (G.U. 26 giugno 2017, n. 147) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm

[6] DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201  Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)  note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell’art. 4 che entra in vigore l’1/1/2012. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 31/12/2021) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;201~art23ter

 Art. 23-bis.

( Compensi per gli amministratori e per i dipendenti  delle  societa’ controllate dalle pubbliche amministrazioni ).

[7] LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0256) (GU Serie Generale n.300 del 27-12-2011 – Suppl. Ordinario n. 276)  note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2011

[8]  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm

[9] Questa direttiva sugli appalti pubblici, abroga la direttiva 2004/18/CE. L’aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. https://www.mit.gov.it/normativa/direttiva-201424ue

[10] Direttiva Europea sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.https://www.mit.gov.it/normativa/direttiva-201425ue

[11] Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
(G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm

Art. 1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, [ https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035 ]qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
(termine differito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 2021)

[12] LEGGE 14 giugno 2019, n. 55  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00062) (GU Serie Generale n.140 del 17-06-2019) note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2019 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.htm

[13]  Art. 117 Cost. 5 comma: Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-v/articolo-117

[14] Art. 120 Cost. 2 comma: Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-v/articolo-120

[15] Legge 15 luglio 2011, n. 111
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
(G.U. n. 164 del 16 luglio 2011)

Art. 15 commi 1- 3 Art. 15. Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0111.htm

[16] Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.  note: Entrata in vigore della legge: 15-01-1994 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/07/2021) (GU n.10 del 14-01-1994) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20

vedi anche:

Amministrazione Trasparente Commissari straordinari del Governo https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/CommissariStraordinari/index.html

Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/1988. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
(GU n.214 del 12-09-1988 - Suppl. Ordinario n. 86) 

ART. 11. 
                (Commissari straordinari del Governo) 
 
  1.  Al  fine  di  realizzare  specifici  obiettivi  determinati  in relazione a programmi o indirizzi deliberati  dal  Parlamento  o  dal Consiglio dei ministri o per particolari  e  temporanee  esigenze  di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, puo'  procedersi
alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. 
  2.  La  nomina  e'  disposta  con  decreto  del  Presidente   della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri, previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri.  Con  il  medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni  di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il  tempo  indicato nel decreto di nomina,  salvo  proroga  o  revoca.  Del  conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
  3.  Sull'attivita'  del  commissario  straordinario  riferisce   al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro  da lui delegato. ((15)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con  l'art.  1,  comma 378) che "I compensi dei Commissari straordinari di Governo,  di  cuinall'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti  del 20 per cento dal 1° gennaio 2008". 
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