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La Consulta sul Decreto sicurezza: irragionevole la norma che preclude l’iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo

sito corte costituzionale Schermata 2020-07-09 alle 21.05.05Proponiamo un comunicato pubblicato  sul sito della Corte Costituzionale, in attesa di riportare  il testo integrale di una  motivazione che già dal solo comunicato appare fondata su argomenti di grande forza e coraggio, che riportano le norme nel perimetro di uno Stato di diritto.

DECRETO SICUREZZA: IRRAGIONEVOLE LA NORMA CHE PRECLUDE L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA AI RICHIEDENTI ASILO

La Corte costituzionale ha esaminato oggi le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Milano, Ancona e Salerno sulla disposizione che preclude l’iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo, introdotta con il primo “Decreto sicurezza” (dl n. 113 del 2018) (1).

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che la disposizione censurata non è stata ritenuta dalla Corte in contrasto con l’articolo 77 della Costituzione (2) sui requisiti di necessità e di urgenza dei decreti legge. Tuttavia, la Corte ne ha dichiarato l’incostituzionalità per violazione dell’articolo 3 della Costituzione (3) sotto un duplice profilo: per irrazionalità intrinseca, poiché la norma censurata non agevola il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto sicurezza; per irragionevole disparità di trattamento, perché rende ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l’accesso ai servizi che siano anche ad essi garantiti.

Roma, 9 luglio 2020

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

vedi anche

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Decreto sicurezza: il parere del CSM (21 novembre 2018)

Continua#

Pubblichiamo il testo di una mozione dell’Assemblea capitolina sul Decreto Sicurezza del Ministro Salvini, prima firmataria la Presidente della Commissione Politiche sociali e della Salute Maria Agnese Catini (M5S), –6 dicembre 2018 Continua#

NOTE

(1)  DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata. (18G00140) (GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018)note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281).https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg

(2) COSTITUZIONE ITALIANA Articolo 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2].

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

(3) COSTITUZIONE ITALIANA Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

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